Articolo 2 della Legge 13 marzo 1958, n. 249
Articolo 1Articolo 3
Versione
20 aprile 1958
Art. 2.
I funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie non potranno essere ammessi allo scrutinio o all'esame per la promozione alla qualifica di cancelliere o segretario capo di terza classe se non abbiano prestato almeno un biennio di effettivo servizio nelle cancellerie delle preture per le quali le piante organiche prevedono in cancelliere dirigente con qualifica non superiore a quella di cancelliere capo di terza classe.
Entrata in vigore il 20 aprile 1958