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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 13/01/2026, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 217/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LU FR, Presidente
RI NA, AT
CASTORINA SA MARIA, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6765/2024 depositato il 26/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2932023907715938000 PE-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2932023907715938000 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2932023907715938000 IRAP 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320120000398966000 PE-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320120015665627000 PE-ALTRO 2008 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4398/2025 depositato il
12/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato in data 20/07/2024 all'Agenzia delle Entrate e all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 2932023907715938/000, notificatale in data 22/05/2024, dell'importo complessivo di € 27.769,94, e le sottostanti cartelle di pagamento:
- n. 29320120000398966000, asseritamente notificata il 07/07/2012, relativa a PE (con addizionali, sanzioni e interessi) anno 2008;
- n. 29320120015665627000, asseritamente notificata il 07/07/2012, relativa a IRAP, PE e IVA (con addizionali, sanzioni e interessi) anno 2008.
Eccepiva la ricorrente:
1) La nullità dell'intimazione di pagamento e delle sottostanti cartelle e ruoli, per l'omessa notifica degli avvisi di accertamento.
2) La nullità dell'intimazione di pagamento per l'omessa e/o irregolare notifica delle cartelle di pagamento.
3) L' intervenuta prescrizione estintiva del diritto di procedere alle somme richieste.
Produceva in atti certificati storici di residenza della ricorrente rilasciati dal comune di Tremestieri Etneo e dal comune di Koen (Germania).
Sulla scorta dei predetti motivi, previa sospensione dell'efficacia dell'intimazione di pagamento impugnata, la ricorrente chiedeva annullarsi gli atti impugnati.
l'Agenzia delle Entrate- Direzione provinciale di Catania- costituitasi in giudizio, chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso avverso l'intimazione di pagamento in quanto l'Agente della Riscossione aveva correttamente notificato le cartelle di pagamento propedeutiche all'atto impugnato, presso un indirizzo in
Italia, benché la contribuente affermasse di risiedere all'estero e rilevava che il termine di prescrizione non era maturato, tenendo conto della legge 27/12/2013 n° 147 all'art. 1 comma 623 (c.d. Legge di Stabilità
2014 del D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito, con modificazione, dalla Legge 2 maggio 2014 n. 68).
In data 17/09/2025 questa Corte rigettava la richiesta di sospensiva dell'intimazione di pagamento.
L'Agente della Riscossione non si costituiva in giudizio.
All'udienza del giorno 10/12/2025 all'esito della camera di consiglio, la controversia era decisa nei termini che seguono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene il ricorso solo parzialmente fondato.
Con il primo motivo la ricorrente ha eccepito l'irregolare notifica delle cartelle di pagamento impugnate in quanto la signora Ricorrente_1 risultava residente all'estero. L'assunto è infondato.
Giova premettere che il D.L. 40/2010 (convertito con la Legge n. 73/2010) per riorganizzare la notificazione al contribuente residente all'estero, modificando sostanzialmente l'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973 il quale, attualmente, così recita per la parte di interesse:
“Salvo quanto previsto dai commi precedenti ed in alternativa a quanto stabilito dall'articolo 142 del codice di procedura civile, la notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o a quello della sede legale estera risultante dal registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile. In mancanza dei predetti indirizzi, la spedizione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento è effettuata all'indirizzo estero indicato dal contribuente nelle domande di attribuzione del numero di codice fiscale o variazione dati e nei modelli di cui al terzo comma, primo periodo. In caso di esito negativo della notificazione si applicano le disposizioni di cui al primo comma, lettera e).
La notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata ai sensi del quarto comma qualora i medesimi non abbiano comunicato all'Agenzia delle entrate l'indirizzo della loro residenza o sede estera o del domicilio eletto per la notificazione degli atti, e le successive variazioni, con le modalità previste con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. La comunicazione e le successive variazioni hanno effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione.
Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione;
i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto”.
La disciplina delle notificazioni degli atti dell'ente di riscossione si fonda, per l'appunto, sul criterio del domicilio fiscale e sull'onere, gravante in via preventiva sul contribuente, di indicare all'ufficio tributario il proprio domicilio fiscale, con il dovere di tenerlo costantemente aggiornato. Il mancato assolvimento originario ditale onere di comunicazione legittimano l'ufficio ad eseguire le notifiche nell'ultimo domicilio fiscale noto.
Nel caso in specie la contribuente -non residente nello stato italiano- non ha esercitato la facoltà di comunicare all'amministrazione finanziaria l'indirizzo estero ove ricevere la notificazione dei provvedimenti tributari mediante raccomandata con avviso di ricevimento e pertanto corretta deve ritenersi la notificazione delle cartelle al domicilio fiscale noto all'Ufficio.
In ordine al secondo motivo di doglianza (intervenuta prescrizione delle imposte, interessi e sanzioni tributarie per decorrenza del termine di prescrizione quinquennale ) sulla questione della prescrizione è intervenuta la Corte di Cassazione con ordinanza n. 8120 del 23 marzo 2021, evidenziando che i crediti IVA, PE,
IRAP e l'imposta di registro sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, mentre sanzioni e interessi a quella quinquennale.
E sul punto era già intervenuta la Corte con ordinanza 29 luglio 2020, n. 16232 che, nel richiamare le precedenti decisioni ( tra cui anche la sentenza n. 23397/2016 emessa dalla Corte a SU;
Cass. 930/18;
Cass11800/18) specificava che la scadenza del termine perentorio, per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cc. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione sostanziale più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare l'applicazione dell'art. 2953 cc, tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Nel caso di tributi erariali relativi ad PE e IVA, La Corte sottolineava che, come già aveva avuto modo di affermare ( Sez. 5 sent. n. 2941 del 9.2.2007), il credito erariale per la riscossione dell'imposta è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, cc “per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”-, bensì all'ordinario termine di prescrizione di cui all'art. 2946 cc, in quanto la prestazione tributaria, attesa l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma vantazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi .
Con riguardo alle sanzioni l'art. 20, co 3, del D.L.gs. n. 472 del 1997 dispone che il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni.
Per quanto attiene agli interessi, quest'ultima obbligazione è accessoria a quella per sorte capitale e suscettibile di autonome vicende, sicchè il credito relativo a tali accessori rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale fissato dall'art. 2948, n. 4, cc., con decorrenza dalla data in cui il credito principale è divenuto esigibile (in tal senso V. Cass. Sent. n. 30901 del 2019).
Orbene, è di tutta evidenza che alla data di notifica dell'intimazione, 22.05.2024, ritenendosi regolarmente notificate le cartelle di pagamento alla data del 06/07/2012, per i crediti relativi alle imposte IRAP, PE e
IVA soggette, per come sopra evidenziato, alla prescrizione decennale, detto termine non risulta prescritto,
e ciò tenuto conto dei diversi decreti leggi ( D.L. 18/2020 “Cura Italia”, il D.L.34/2020 “Rilancio”, D.L. n.
104/2020 “Agosto”, D.L.n.125/2020, D.L.137/2020 “Ristori”, D.L. n. 3/2021, D.L. n. 7/2021 e D.L.n.41/2021
“Sostegno”), per effetto dei quali è stata disposta la sospensione delle attività di riscossione.
In relazione alle sanzioni ed agli interessi, operando la prescrizione quinquennale, gli stessi devono invece ritenersi prescritti alla data del 06/07/2017 .
Spese compensate stante il parziale accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, sezione I, in parziale accoglimento del ricorso, annulla l' intimazione di pagamento nr. 2932023907715938/000 in relazione ai soli interessi ed alla sanzione irrogata. Conferma nel resto.
Spese compensate.
Così deciso in Catania il 10 dicembre 2025
Estensore Presidente
dr.ssa Ignazia Barbarino dr. Francesco Lucifora
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LU FR, Presidente
RI NA, AT
CASTORINA SA MARIA, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6765/2024 depositato il 26/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2932023907715938000 PE-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2932023907715938000 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2932023907715938000 IRAP 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320120000398966000 PE-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320120015665627000 PE-ALTRO 2008 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4398/2025 depositato il
12/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato in data 20/07/2024 all'Agenzia delle Entrate e all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 2932023907715938/000, notificatale in data 22/05/2024, dell'importo complessivo di € 27.769,94, e le sottostanti cartelle di pagamento:
- n. 29320120000398966000, asseritamente notificata il 07/07/2012, relativa a PE (con addizionali, sanzioni e interessi) anno 2008;
- n. 29320120015665627000, asseritamente notificata il 07/07/2012, relativa a IRAP, PE e IVA (con addizionali, sanzioni e interessi) anno 2008.
Eccepiva la ricorrente:
1) La nullità dell'intimazione di pagamento e delle sottostanti cartelle e ruoli, per l'omessa notifica degli avvisi di accertamento.
2) La nullità dell'intimazione di pagamento per l'omessa e/o irregolare notifica delle cartelle di pagamento.
3) L' intervenuta prescrizione estintiva del diritto di procedere alle somme richieste.
Produceva in atti certificati storici di residenza della ricorrente rilasciati dal comune di Tremestieri Etneo e dal comune di Koen (Germania).
Sulla scorta dei predetti motivi, previa sospensione dell'efficacia dell'intimazione di pagamento impugnata, la ricorrente chiedeva annullarsi gli atti impugnati.
l'Agenzia delle Entrate- Direzione provinciale di Catania- costituitasi in giudizio, chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso avverso l'intimazione di pagamento in quanto l'Agente della Riscossione aveva correttamente notificato le cartelle di pagamento propedeutiche all'atto impugnato, presso un indirizzo in
Italia, benché la contribuente affermasse di risiedere all'estero e rilevava che il termine di prescrizione non era maturato, tenendo conto della legge 27/12/2013 n° 147 all'art. 1 comma 623 (c.d. Legge di Stabilità
2014 del D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito, con modificazione, dalla Legge 2 maggio 2014 n. 68).
In data 17/09/2025 questa Corte rigettava la richiesta di sospensiva dell'intimazione di pagamento.
L'Agente della Riscossione non si costituiva in giudizio.
All'udienza del giorno 10/12/2025 all'esito della camera di consiglio, la controversia era decisa nei termini che seguono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene il ricorso solo parzialmente fondato.
Con il primo motivo la ricorrente ha eccepito l'irregolare notifica delle cartelle di pagamento impugnate in quanto la signora Ricorrente_1 risultava residente all'estero. L'assunto è infondato.
Giova premettere che il D.L. 40/2010 (convertito con la Legge n. 73/2010) per riorganizzare la notificazione al contribuente residente all'estero, modificando sostanzialmente l'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973 il quale, attualmente, così recita per la parte di interesse:
“Salvo quanto previsto dai commi precedenti ed in alternativa a quanto stabilito dall'articolo 142 del codice di procedura civile, la notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o a quello della sede legale estera risultante dal registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile. In mancanza dei predetti indirizzi, la spedizione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento è effettuata all'indirizzo estero indicato dal contribuente nelle domande di attribuzione del numero di codice fiscale o variazione dati e nei modelli di cui al terzo comma, primo periodo. In caso di esito negativo della notificazione si applicano le disposizioni di cui al primo comma, lettera e).
La notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata ai sensi del quarto comma qualora i medesimi non abbiano comunicato all'Agenzia delle entrate l'indirizzo della loro residenza o sede estera o del domicilio eletto per la notificazione degli atti, e le successive variazioni, con le modalità previste con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. La comunicazione e le successive variazioni hanno effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione.
Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione;
i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto”.
La disciplina delle notificazioni degli atti dell'ente di riscossione si fonda, per l'appunto, sul criterio del domicilio fiscale e sull'onere, gravante in via preventiva sul contribuente, di indicare all'ufficio tributario il proprio domicilio fiscale, con il dovere di tenerlo costantemente aggiornato. Il mancato assolvimento originario ditale onere di comunicazione legittimano l'ufficio ad eseguire le notifiche nell'ultimo domicilio fiscale noto.
Nel caso in specie la contribuente -non residente nello stato italiano- non ha esercitato la facoltà di comunicare all'amministrazione finanziaria l'indirizzo estero ove ricevere la notificazione dei provvedimenti tributari mediante raccomandata con avviso di ricevimento e pertanto corretta deve ritenersi la notificazione delle cartelle al domicilio fiscale noto all'Ufficio.
In ordine al secondo motivo di doglianza (intervenuta prescrizione delle imposte, interessi e sanzioni tributarie per decorrenza del termine di prescrizione quinquennale ) sulla questione della prescrizione è intervenuta la Corte di Cassazione con ordinanza n. 8120 del 23 marzo 2021, evidenziando che i crediti IVA, PE,
IRAP e l'imposta di registro sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, mentre sanzioni e interessi a quella quinquennale.
E sul punto era già intervenuta la Corte con ordinanza 29 luglio 2020, n. 16232 che, nel richiamare le precedenti decisioni ( tra cui anche la sentenza n. 23397/2016 emessa dalla Corte a SU;
Cass. 930/18;
Cass11800/18) specificava che la scadenza del termine perentorio, per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cc. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione sostanziale più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare l'applicazione dell'art. 2953 cc, tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Nel caso di tributi erariali relativi ad PE e IVA, La Corte sottolineava che, come già aveva avuto modo di affermare ( Sez. 5 sent. n. 2941 del 9.2.2007), il credito erariale per la riscossione dell'imposta è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, cc “per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”-, bensì all'ordinario termine di prescrizione di cui all'art. 2946 cc, in quanto la prestazione tributaria, attesa l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma vantazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi .
Con riguardo alle sanzioni l'art. 20, co 3, del D.L.gs. n. 472 del 1997 dispone che il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni.
Per quanto attiene agli interessi, quest'ultima obbligazione è accessoria a quella per sorte capitale e suscettibile di autonome vicende, sicchè il credito relativo a tali accessori rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale fissato dall'art. 2948, n. 4, cc., con decorrenza dalla data in cui il credito principale è divenuto esigibile (in tal senso V. Cass. Sent. n. 30901 del 2019).
Orbene, è di tutta evidenza che alla data di notifica dell'intimazione, 22.05.2024, ritenendosi regolarmente notificate le cartelle di pagamento alla data del 06/07/2012, per i crediti relativi alle imposte IRAP, PE e
IVA soggette, per come sopra evidenziato, alla prescrizione decennale, detto termine non risulta prescritto,
e ciò tenuto conto dei diversi decreti leggi ( D.L. 18/2020 “Cura Italia”, il D.L.34/2020 “Rilancio”, D.L. n.
104/2020 “Agosto”, D.L.n.125/2020, D.L.137/2020 “Ristori”, D.L. n. 3/2021, D.L. n. 7/2021 e D.L.n.41/2021
“Sostegno”), per effetto dei quali è stata disposta la sospensione delle attività di riscossione.
In relazione alle sanzioni ed agli interessi, operando la prescrizione quinquennale, gli stessi devono invece ritenersi prescritti alla data del 06/07/2017 .
Spese compensate stante il parziale accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, sezione I, in parziale accoglimento del ricorso, annulla l' intimazione di pagamento nr. 2932023907715938/000 in relazione ai soli interessi ed alla sanzione irrogata. Conferma nel resto.
Spese compensate.
Così deciso in Catania il 10 dicembre 2025
Estensore Presidente
dr.ssa Ignazia Barbarino dr. Francesco Lucifora