Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 13/01/2026, n. 217
CGT1
Sentenza 13 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Nullità intimazione per omessa notifica avvisi di accertamento

    La Corte ha ritenuto infondato l'assunto relativo alla notifica delle cartelle, ritenendole regolarmente notificate presso il domicilio fiscale noto all'Ufficio, dato che la contribuente non aveva comunicato il proprio indirizzo estero.

  • Rigettato
    Nullità intimazione per omessa/irregolare notifica cartelle di pagamento

    La Corte ha ritenuto corretta la notifica delle cartelle al domicilio fiscale noto all'Ufficio, in quanto la contribuente non residente non aveva comunicato l'indirizzo estero per la ricezione degli atti.

  • Accolto
    Intervenuta prescrizione estintiva del diritto di procedere alle somme richieste

    La Corte ha distinto la prescrizione per imposte (decennale), sanzioni (quinquennale) e interessi (quinquennale). Ha ritenuto le imposte non prescritte, mentre sanzioni e interessi prescritti in relazione alla data di notifica delle cartelle e alla sospensione dei termini di riscossione.

  • Accolto
    Prescrizione quinquennale per sanzioni e interessi

    La Corte ha applicato la prescrizione quinquennale alle sanzioni e agli interessi, ritenendoli prescritti alla data del 06/07/2017, operando la prescrizione quinquennale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 13/01/2026, n. 217
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 217
    Data del deposito : 13 gennaio 2026

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