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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Firenze, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 117/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 1, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
EN AN TO SA, Presidente
BRACONI VA, Relatore
NO AC, DI
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 973/2025 depositato il 03/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04176202500002343000 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120250001319545000 UTIF 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120250013669238000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120250015405308000 UTIF 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120250015405308000 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 49/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Presso questa Corte di Giustizia Tributaria è stato depositato il ricorso n. 973/2025 R.G.R., proposto dalla Sig.ra Ricorrente_1 , C.F. CF_Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 , avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 04176202500002343000, emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione e relativa a n. 4 prodromiche cartelle esattoriali. Valore controversia ex art. 12, c. 2, D.lgs. 546/'92: € 149.000 ca.. Valore globale controversia: € 199.000 ca..
2) La Ricorrente contesta il provvedimento impugnato per i seguenti motivi:
a) OMESSA, INESISTENTE O INOPPONIBILE NOTIFICA DELLE CARTELLE.
b) PRESCRIZIONE QUINQUENNALE DI TUTTI I CREDITI.
c) DECORRENZA DEI TERMINI DI DECADENZA PER RUOLO E NOTIFICA.
d) DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE DELLE CARTELLE – ART. 7 L. 212/2000.
Le cartelle non riportano: criteri di calcolo, aliquote, anni di riferimento, modalità di calcolo della mora, distinzione tra imposta, sanzioni, interessi, aggio, oneri.
e) INTERESSI ILLEGITTIMI – ANATOCISMO – USURA.
Le cartelle applicano: interessi su sanzioni, mora su importi già maggiorati, mora su mora, interessi composti, tassi oltre soglia.
f) MANCATA INDICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.
Atto nullo ex art. 7 Statuto del Contribuente e art. 3 L. 241/1990. La comunicazione ipotecaria: non indica il responsabile, non indica recapiti diretti, non indica ufficio competente.
g) ILLEGITTIMITÀ DELL'IPOTECA PER INSUSSISTENZA DEL TITOLO.
h) INESISTENZA GIURIDICA DEL TITOLO ESECUTIVO – INVALIDITÀ DEL RUOLO.
i) NULLITÀ ASSOLUTA DELLA COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI ISCRIZIONE IPOTECARIA.
j) VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA – ART. 24 COST. – LESIONE DEL CONTRADDITTORIO.
k) ILLEGITTIMITÀ DELLA RISCOSSIONE PER MANCATA PRODUZIONE DEI DOCUMENTI ORIGINALI. 3) La Ricorrente conclude chiedendo che questa Corte di Giustizia Tributaria voglia annullare il preavviso di iscrizione ipotecaria, nonché i sottesi ruoli e cartelle esattoriali, con vittoria delle spese di lite.
4) L'Agenzia delle Entrate – Dir. Prov. Firenze con controdeduzioni si è costituita nel presente giudizio.
Premette che:
L'Agenzia delle Entrate Riscossione – Agente della Riscossione per la Provincia di Firenze - in data
24.10.2025 ha notificato alla Sig.ra Ricorrente_1 la Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 04176202500002343000 per l'importo complessivo di € 199.668,94. L'atto impugnato aveva ad oggetto il pagamento delle seguenti cartelle esattoriali:
- 04120250001319545000, avente ad oggetto il ruolo emesso dall'Ufficio delle dogane di Udine - notificata in data 27.02.2025 per l'anno d'imposta 2023, in materia di imposta di fabbricazione;
- 04120250013669238000, avente ad oggetto il ruolo emesso dalla Regione Toscana - notificata in data
17.04.2025 per l'anno d'imposta 2022, in materia di Tassa automobilistica;
- 04120250015405308000, avente ad oggetto il ruolo emesso dall'Ufficio delle dogane di Udine - notificata in data 19.05.2025 per l'anno d'imposta 2022, in materia di imposta di fabbricazione;
- 04120250017364671000, avente ad oggetto il ruolo emesso dall'Agenzia delle Entrate - D.P. Varese –
Ufficio Territoriale, Atti Pubblici, Successioni e Rimborsi IVA - notificata in data 12.06.2025 per l'anno d'imposta
2023, in materia di imposta di successione.
5) Parte resistente contesta il ricorso con le seguenti argomentazioni:
L'Ufficio rileva che tutti i motivi di ricorso attengono unicamente all'attività esecutiva svolta dall'Agente della
Riscossione, che risulta ritualmente convenuto, ovvero alle cartelle indicate nel provvedimento impugnato, contenenti ruoli riferibili esclusivamente ad altri enti (Ufficio delle dogane di Udine, Regione Toscana e D.P.
Varese – U.T. APSRI). Pertanto, l'Ufficio eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva e chiede di essere estromesso dal presente giudizio.
6) Parte resistente conclude chiedendo che questa Corte di Giustizia Tributaria voglia dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva, con condanna della Ricorrente alle spese di giudizio.
7) L'Agenzia delle Entrate-Riscossione con controdeduzioni si è costituita nel presente giudizio.
8) Parte resistente contesta il ricorso con le seguenti argomentazioni:
a) AVVENUTA NOTIFICA DELLE CARTELLE: INFONDATEZZA DELLE CONTESTAZIONI SOLLEVATE.
Si contestano le eccezioni di “omessa, inesistente o inopponibile” notifica delle cartelle, perché generiche e meramente esplorative e come tali inammissibili;
si tratta comunque di eccezioni infondate, in quanto tutte le opposte cartelle sono state validamente notificate, a mezzo pec in base al disposto dell'art 26 DPR 602/73
e dell'art. 60 DPR 600 del DPR 600/73, all'indirizzo di posta elettronica del destinatario, risultante dall'indice INI PEC: “Email_4”, come da documentazione allegata ( Docc da 2 a 5 doc 6 ). La prova di ricezione dell'atto è data dalla ricevuta di consegna che si deposita nel fascicolo processuale, contenente in allegato il documento in formato nativo digitale, quale documento informatico originale redatto in formato
PAdES, alias in pdf/a e munito di firma digitale del responsabile del procedimento.
b) INFONDATEZZA DELL'ECCEZIONE IDONEITÀ PROBATORIA DEL REFERTO DI NOTIFICA POSTO
A PROVA DELLA CORRETTEZZA DEL PROPRIO OPERATO. Si rileva la patente inammissibilità del “disconoscimento preventivo” operato dalla controparte, in spregio dell'ormai granitico orientamento della Giurisprudenza di legittimità e di merito che richiedono, ai fini dell'ammissibilità dell'eccezione, che detto disconoscimento sia specifico e circostanziato, dovendo controparte contestare, per ciascuno dei documenti prodotti in copia fotostatica dalla controparte, i singoli elementi di presunta “difformità” dall'originale. Non si comprende, del resto, come si possa disconoscere
(addirittura “preventivamente”) la conformità di copie mai viste ad un originale che si assume, contemporaneamente, di non aver mai ricevuto e quindi mai visionato (sic!). Ciò premesso, anche quale indice di serietà di simile impugnazione, valga comunque rilevarne la patente infondatezza, le cartelle sono state tutte notificate a mezzo PEC ( docc da 2 a 5 ). Invero, dette cartelle di pagamento sono state ritualmente notificate a mezzo pec in base al disposto dell'art 26 DPR 602/73 e dell'art. 60 DPR 600 del DPR 600/73, all'indirizzo di posta elettronica del destinatario, risultante dall'indice INI PEC " Email_4", come da documentazione allegata. Il documento informatico nativo allegato alla ricevuta di consegna depositato è atto originale redatto in formato pades, ovvero in pdf/a e munito di firma digitale del responsabile del procedimento. Le Sezioni Unite hanno chiaramente sancito la assoluta legittimità e conformità del predetto formato a quanto previsto dalla normativa di specie, equiparandolo in toto al formato cd. CAdES (.p7m), con la nota pronuncia n. 10266/2018. Il tutto è comprovato dalla ricevuta di consegna che si deposita nel fascicolo processuale.
c) INAMMISSIBILITA' DELL'ECCEZIONE DI DECADENZA, INFONDATEZZA DELL'ECCEZIONE DI
PRESCRIZIONE.
Sulla eccepita decadenza. L'eccezione di decadenza è inammissibile, perché non sollevata entro i sessanta giorni dalla avvenuta notifica delle opposte cartelle;
è comunque infondata per gli importi iscritti a ruolo dalla
Regione Toscana, non sussistendo alcuna ipotesi di “decadenza” conseguente alla mancata notifica della cartella per i crediti di specie, in quanto l'art. 25 del DPR 602/1973 ne circoscrive l'applicabilità ai soli crediti erariali.
Sulla eccepita prescrizione. Palesemente infondata è l'eccezione di prescrizione: alcun termine può dirsi decorso stante la notifica tempestiva delle cartelle di pagamento ( vedi doc 2 Allegato A) e dell'atto successivo.
d) IN ORDINE ALL'INVALIDITA' DEL RUOLO.
Controparte deduce l'invalidità dell'atto opposto per difetto di motivazione, in quanto non sarebbe possibile risalire ai sottesi ruoli nonché alla data in cui sarebbero stati resi esecutivi. L'eccezione è priva di pregio, in quanto l'art. 25 DPR 602/73 comma 2 e 2 bis prevede espressamente che la cartella, e non il preavviso di iscrizione ipotecaria debba contenere l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo;
cartella notificata e non opposta, con conseguente sanatoria di ogni ipotetico “vizio” formale, quindi con eccezione inammissibile in questa sede e comunque infondata, perché la cartella di pagamento contiene tutte le informazioni necessarie per legge e in quanto rispondente a modello legale predeterminato e reso pubblico con provvedimento normativo, dal quale non si discosta, compresa la data in cui il ruolo è stato reso esecutivo.
Diversamente, il preavviso di iscrizione ipotecaria fa seguito a cartelle ritualmente notificate e non opposte nei termini perentori previsti dall'art. 21 d.lgs. 546/92, di cui viene indicato numero, data di notifica, ente creditore e dettaglio dell'importo dovuto e null'altro deve perciò contenere ai fini di valida motivazione.
e) SUGLI ASSERITI VIZI RELATIVI ALL'ATTO IMPUGNATO: INFONDATEZZA DELLE QUESTIONI
SOLLEVATE.
Tutte le doglianze relative a presunti “vizi motivazionali” del provvedimento impugnato sono oltremodo pretestuose e non possono trovare accoglimento. L'atto opposto contiene la puntuale indicazione delle cartelle di pagamento presupposte, ritualmente notificate al contribuente nonché il carico iscritto a ruolo, notificato e mai pagato. La motivazione è pertanto pienamente assolta per relationem, indicando puntualmente atti già in possesso del destinatario. f) SUL CALCOLO DEGLI INTERESSI.
Con particolare riferimento all'eccezione sulla carenza motivazionale dell'atto opposto, ravvisata nella mancata indicazione del calcolo degli interessi dovuti, si rileva fin da subito come la domanda sia inaccoglibile poiché generica ed esplorativa: parte ricorrente non precisa se siano oggetto di contestazione gli interessi calcolati direttamente dall'Ente impositore in fase di redazione del ruolo, ovvero quelli conteggiati dall'Agente della riscossione successivamente alla notifica della cartella, Né offre un computo diverso atto a dimostrare presunti errori compiuti dall'amministrazione nella determinazione della somma dovuta a tale titolo.
g) SULLA PRESUNTA “VIOLAZIONE” DELLO STATUTO DEL CONTRIBUENTE.
Controparte lamenta una condotta “scorretta” dell'agente della riscossione, in contrasto con lo statuto del contribuente. Tale affermazione appare del tutto destituita di fondamento, contraria alle previsioni normative e del tutto pretestuosa;
La prescrizione non può essere rilevata d'ufficio. Nessuna previsione in tal senso è contenuta all'interno dello Statuto del Contribuente, né da altra norma vigente. Si rileva altresì che alcuna condotta vessatoria può configurarsi nei casi in cui come quello di specie, l'agente della riscossione svolga, in modo del tutto conforme alla normativa, la propria attività istituzionale volta al recupero di somme dovute e non corrisposte dal contribuente. Per tutte le suesposte motivazioni si insiste quindi per il rigetto dell'eccezione.
h) SULLA MANCATA SOTTOSCRIZIONE DELL'ATTO OPPOSTO E DEGLI ATTI AD ESSA SOTTESI.
Controparte lamenta la nullità della notifica degli atti opposti per omessa sottoscrizione da parte del responsabile del procedimento. Invero, tutti gli atti cartella sono stati ritualmente notificata a mezzo pec in base al disposto dell'art 26 DPR 602/73 e dell'art. 60 DPR 600 del DPR 600/73, all'indirizzo di posta elettronica del destinatario, risultante dall'indice INI PEC , come da documentazione allegata. Il documento informatico nativo allegato alla ricevuta di consegna depositato è atto originale redatto in formato pades, ovvero in pdf/
a e munito di firma digitale del responsabile del procedimento.
i) INFONDATEZZA DELL'ECCEZIONE DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA DIFESA.
La rituale notifica delle cartelle e del preavviso di iscrizione ipotecaria rende priva di fondamento l'eccezione di violazione del diritto di difesa del contribuente che, contrariamente a quanto assunto da controparte, è stato regolarmente e tempestivamente reso edotto dell'esistenza del credito.
9) Parte resistente conclude chiedendo che questa Corte di Giustizia Tributaria voglia rigettare il ricorso, con condanna della Ricorrente alle spese di giudizio.
10) Parte ricorrente, all'udienza del 22.01.2026 fissata per il cautelare, ha rinunciato al ricorso con spese di giudizio compensate.
11) L'Ufficio resistente presente all'udienza del 22.01.2026, non si è opposto alla richiesta così come formulata dal Ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio va dichiarato estinto per rinuncia al ricorso da parte del Ricorrente.
Come riferito, il Ricorrente ha rinunciato al ricorso con richiesta di compensazione delle spese di lite, richiesta alla quale non si è opposto l'Ufficio resistente presente in udienza. Va quindi dichiarata l'estinzione del giudizio per rinuncia, con spese di lite compensate tra tutte le parti.
P.Q.M.
DICHIARA ESTINTO IL GIUDIZIO PER RINUNCIA. SPESE COMPENSATE TRA TUTTE LE PARTI.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 1, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
EN AN TO SA, Presidente
BRACONI VA, Relatore
NO AC, DI
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 973/2025 depositato il 03/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04176202500002343000 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120250001319545000 UTIF 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120250013669238000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120250015405308000 UTIF 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120250015405308000 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 49/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Presso questa Corte di Giustizia Tributaria è stato depositato il ricorso n. 973/2025 R.G.R., proposto dalla Sig.ra Ricorrente_1 , C.F. CF_Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 , avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 04176202500002343000, emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione e relativa a n. 4 prodromiche cartelle esattoriali. Valore controversia ex art. 12, c. 2, D.lgs. 546/'92: € 149.000 ca.. Valore globale controversia: € 199.000 ca..
2) La Ricorrente contesta il provvedimento impugnato per i seguenti motivi:
a) OMESSA, INESISTENTE O INOPPONIBILE NOTIFICA DELLE CARTELLE.
b) PRESCRIZIONE QUINQUENNALE DI TUTTI I CREDITI.
c) DECORRENZA DEI TERMINI DI DECADENZA PER RUOLO E NOTIFICA.
d) DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE DELLE CARTELLE – ART. 7 L. 212/2000.
Le cartelle non riportano: criteri di calcolo, aliquote, anni di riferimento, modalità di calcolo della mora, distinzione tra imposta, sanzioni, interessi, aggio, oneri.
e) INTERESSI ILLEGITTIMI – ANATOCISMO – USURA.
Le cartelle applicano: interessi su sanzioni, mora su importi già maggiorati, mora su mora, interessi composti, tassi oltre soglia.
f) MANCATA INDICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.
Atto nullo ex art. 7 Statuto del Contribuente e art. 3 L. 241/1990. La comunicazione ipotecaria: non indica il responsabile, non indica recapiti diretti, non indica ufficio competente.
g) ILLEGITTIMITÀ DELL'IPOTECA PER INSUSSISTENZA DEL TITOLO.
h) INESISTENZA GIURIDICA DEL TITOLO ESECUTIVO – INVALIDITÀ DEL RUOLO.
i) NULLITÀ ASSOLUTA DELLA COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI ISCRIZIONE IPOTECARIA.
j) VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA – ART. 24 COST. – LESIONE DEL CONTRADDITTORIO.
k) ILLEGITTIMITÀ DELLA RISCOSSIONE PER MANCATA PRODUZIONE DEI DOCUMENTI ORIGINALI. 3) La Ricorrente conclude chiedendo che questa Corte di Giustizia Tributaria voglia annullare il preavviso di iscrizione ipotecaria, nonché i sottesi ruoli e cartelle esattoriali, con vittoria delle spese di lite.
4) L'Agenzia delle Entrate – Dir. Prov. Firenze con controdeduzioni si è costituita nel presente giudizio.
Premette che:
L'Agenzia delle Entrate Riscossione – Agente della Riscossione per la Provincia di Firenze - in data
24.10.2025 ha notificato alla Sig.ra Ricorrente_1 la Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 04176202500002343000 per l'importo complessivo di € 199.668,94. L'atto impugnato aveva ad oggetto il pagamento delle seguenti cartelle esattoriali:
- 04120250001319545000, avente ad oggetto il ruolo emesso dall'Ufficio delle dogane di Udine - notificata in data 27.02.2025 per l'anno d'imposta 2023, in materia di imposta di fabbricazione;
- 04120250013669238000, avente ad oggetto il ruolo emesso dalla Regione Toscana - notificata in data
17.04.2025 per l'anno d'imposta 2022, in materia di Tassa automobilistica;
- 04120250015405308000, avente ad oggetto il ruolo emesso dall'Ufficio delle dogane di Udine - notificata in data 19.05.2025 per l'anno d'imposta 2022, in materia di imposta di fabbricazione;
- 04120250017364671000, avente ad oggetto il ruolo emesso dall'Agenzia delle Entrate - D.P. Varese –
Ufficio Territoriale, Atti Pubblici, Successioni e Rimborsi IVA - notificata in data 12.06.2025 per l'anno d'imposta
2023, in materia di imposta di successione.
5) Parte resistente contesta il ricorso con le seguenti argomentazioni:
L'Ufficio rileva che tutti i motivi di ricorso attengono unicamente all'attività esecutiva svolta dall'Agente della
Riscossione, che risulta ritualmente convenuto, ovvero alle cartelle indicate nel provvedimento impugnato, contenenti ruoli riferibili esclusivamente ad altri enti (Ufficio delle dogane di Udine, Regione Toscana e D.P.
Varese – U.T. APSRI). Pertanto, l'Ufficio eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva e chiede di essere estromesso dal presente giudizio.
6) Parte resistente conclude chiedendo che questa Corte di Giustizia Tributaria voglia dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva, con condanna della Ricorrente alle spese di giudizio.
7) L'Agenzia delle Entrate-Riscossione con controdeduzioni si è costituita nel presente giudizio.
8) Parte resistente contesta il ricorso con le seguenti argomentazioni:
a) AVVENUTA NOTIFICA DELLE CARTELLE: INFONDATEZZA DELLE CONTESTAZIONI SOLLEVATE.
Si contestano le eccezioni di “omessa, inesistente o inopponibile” notifica delle cartelle, perché generiche e meramente esplorative e come tali inammissibili;
si tratta comunque di eccezioni infondate, in quanto tutte le opposte cartelle sono state validamente notificate, a mezzo pec in base al disposto dell'art 26 DPR 602/73
e dell'art. 60 DPR 600 del DPR 600/73, all'indirizzo di posta elettronica del destinatario, risultante dall'indice INI PEC: “Email_4”, come da documentazione allegata ( Docc da 2 a 5 doc 6 ). La prova di ricezione dell'atto è data dalla ricevuta di consegna che si deposita nel fascicolo processuale, contenente in allegato il documento in formato nativo digitale, quale documento informatico originale redatto in formato
PAdES, alias in pdf/a e munito di firma digitale del responsabile del procedimento.
b) INFONDATEZZA DELL'ECCEZIONE IDONEITÀ PROBATORIA DEL REFERTO DI NOTIFICA POSTO
A PROVA DELLA CORRETTEZZA DEL PROPRIO OPERATO. Si rileva la patente inammissibilità del “disconoscimento preventivo” operato dalla controparte, in spregio dell'ormai granitico orientamento della Giurisprudenza di legittimità e di merito che richiedono, ai fini dell'ammissibilità dell'eccezione, che detto disconoscimento sia specifico e circostanziato, dovendo controparte contestare, per ciascuno dei documenti prodotti in copia fotostatica dalla controparte, i singoli elementi di presunta “difformità” dall'originale. Non si comprende, del resto, come si possa disconoscere
(addirittura “preventivamente”) la conformità di copie mai viste ad un originale che si assume, contemporaneamente, di non aver mai ricevuto e quindi mai visionato (sic!). Ciò premesso, anche quale indice di serietà di simile impugnazione, valga comunque rilevarne la patente infondatezza, le cartelle sono state tutte notificate a mezzo PEC ( docc da 2 a 5 ). Invero, dette cartelle di pagamento sono state ritualmente notificate a mezzo pec in base al disposto dell'art 26 DPR 602/73 e dell'art. 60 DPR 600 del DPR 600/73, all'indirizzo di posta elettronica del destinatario, risultante dall'indice INI PEC " Email_4", come da documentazione allegata. Il documento informatico nativo allegato alla ricevuta di consegna depositato è atto originale redatto in formato pades, ovvero in pdf/a e munito di firma digitale del responsabile del procedimento. Le Sezioni Unite hanno chiaramente sancito la assoluta legittimità e conformità del predetto formato a quanto previsto dalla normativa di specie, equiparandolo in toto al formato cd. CAdES (.p7m), con la nota pronuncia n. 10266/2018. Il tutto è comprovato dalla ricevuta di consegna che si deposita nel fascicolo processuale.
c) INAMMISSIBILITA' DELL'ECCEZIONE DI DECADENZA, INFONDATEZZA DELL'ECCEZIONE DI
PRESCRIZIONE.
Sulla eccepita decadenza. L'eccezione di decadenza è inammissibile, perché non sollevata entro i sessanta giorni dalla avvenuta notifica delle opposte cartelle;
è comunque infondata per gli importi iscritti a ruolo dalla
Regione Toscana, non sussistendo alcuna ipotesi di “decadenza” conseguente alla mancata notifica della cartella per i crediti di specie, in quanto l'art. 25 del DPR 602/1973 ne circoscrive l'applicabilità ai soli crediti erariali.
Sulla eccepita prescrizione. Palesemente infondata è l'eccezione di prescrizione: alcun termine può dirsi decorso stante la notifica tempestiva delle cartelle di pagamento ( vedi doc 2 Allegato A) e dell'atto successivo.
d) IN ORDINE ALL'INVALIDITA' DEL RUOLO.
Controparte deduce l'invalidità dell'atto opposto per difetto di motivazione, in quanto non sarebbe possibile risalire ai sottesi ruoli nonché alla data in cui sarebbero stati resi esecutivi. L'eccezione è priva di pregio, in quanto l'art. 25 DPR 602/73 comma 2 e 2 bis prevede espressamente che la cartella, e non il preavviso di iscrizione ipotecaria debba contenere l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo;
cartella notificata e non opposta, con conseguente sanatoria di ogni ipotetico “vizio” formale, quindi con eccezione inammissibile in questa sede e comunque infondata, perché la cartella di pagamento contiene tutte le informazioni necessarie per legge e in quanto rispondente a modello legale predeterminato e reso pubblico con provvedimento normativo, dal quale non si discosta, compresa la data in cui il ruolo è stato reso esecutivo.
Diversamente, il preavviso di iscrizione ipotecaria fa seguito a cartelle ritualmente notificate e non opposte nei termini perentori previsti dall'art. 21 d.lgs. 546/92, di cui viene indicato numero, data di notifica, ente creditore e dettaglio dell'importo dovuto e null'altro deve perciò contenere ai fini di valida motivazione.
e) SUGLI ASSERITI VIZI RELATIVI ALL'ATTO IMPUGNATO: INFONDATEZZA DELLE QUESTIONI
SOLLEVATE.
Tutte le doglianze relative a presunti “vizi motivazionali” del provvedimento impugnato sono oltremodo pretestuose e non possono trovare accoglimento. L'atto opposto contiene la puntuale indicazione delle cartelle di pagamento presupposte, ritualmente notificate al contribuente nonché il carico iscritto a ruolo, notificato e mai pagato. La motivazione è pertanto pienamente assolta per relationem, indicando puntualmente atti già in possesso del destinatario. f) SUL CALCOLO DEGLI INTERESSI.
Con particolare riferimento all'eccezione sulla carenza motivazionale dell'atto opposto, ravvisata nella mancata indicazione del calcolo degli interessi dovuti, si rileva fin da subito come la domanda sia inaccoglibile poiché generica ed esplorativa: parte ricorrente non precisa se siano oggetto di contestazione gli interessi calcolati direttamente dall'Ente impositore in fase di redazione del ruolo, ovvero quelli conteggiati dall'Agente della riscossione successivamente alla notifica della cartella, Né offre un computo diverso atto a dimostrare presunti errori compiuti dall'amministrazione nella determinazione della somma dovuta a tale titolo.
g) SULLA PRESUNTA “VIOLAZIONE” DELLO STATUTO DEL CONTRIBUENTE.
Controparte lamenta una condotta “scorretta” dell'agente della riscossione, in contrasto con lo statuto del contribuente. Tale affermazione appare del tutto destituita di fondamento, contraria alle previsioni normative e del tutto pretestuosa;
La prescrizione non può essere rilevata d'ufficio. Nessuna previsione in tal senso è contenuta all'interno dello Statuto del Contribuente, né da altra norma vigente. Si rileva altresì che alcuna condotta vessatoria può configurarsi nei casi in cui come quello di specie, l'agente della riscossione svolga, in modo del tutto conforme alla normativa, la propria attività istituzionale volta al recupero di somme dovute e non corrisposte dal contribuente. Per tutte le suesposte motivazioni si insiste quindi per il rigetto dell'eccezione.
h) SULLA MANCATA SOTTOSCRIZIONE DELL'ATTO OPPOSTO E DEGLI ATTI AD ESSA SOTTESI.
Controparte lamenta la nullità della notifica degli atti opposti per omessa sottoscrizione da parte del responsabile del procedimento. Invero, tutti gli atti cartella sono stati ritualmente notificata a mezzo pec in base al disposto dell'art 26 DPR 602/73 e dell'art. 60 DPR 600 del DPR 600/73, all'indirizzo di posta elettronica del destinatario, risultante dall'indice INI PEC , come da documentazione allegata. Il documento informatico nativo allegato alla ricevuta di consegna depositato è atto originale redatto in formato pades, ovvero in pdf/
a e munito di firma digitale del responsabile del procedimento.
i) INFONDATEZZA DELL'ECCEZIONE DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA DIFESA.
La rituale notifica delle cartelle e del preavviso di iscrizione ipotecaria rende priva di fondamento l'eccezione di violazione del diritto di difesa del contribuente che, contrariamente a quanto assunto da controparte, è stato regolarmente e tempestivamente reso edotto dell'esistenza del credito.
9) Parte resistente conclude chiedendo che questa Corte di Giustizia Tributaria voglia rigettare il ricorso, con condanna della Ricorrente alle spese di giudizio.
10) Parte ricorrente, all'udienza del 22.01.2026 fissata per il cautelare, ha rinunciato al ricorso con spese di giudizio compensate.
11) L'Ufficio resistente presente all'udienza del 22.01.2026, non si è opposto alla richiesta così come formulata dal Ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio va dichiarato estinto per rinuncia al ricorso da parte del Ricorrente.
Come riferito, il Ricorrente ha rinunciato al ricorso con richiesta di compensazione delle spese di lite, richiesta alla quale non si è opposto l'Ufficio resistente presente in udienza. Va quindi dichiarata l'estinzione del giudizio per rinuncia, con spese di lite compensate tra tutte le parti.
P.Q.M.
DICHIARA ESTINTO IL GIUDIZIO PER RINUNCIA. SPESE COMPENSATE TRA TUTTE LE PARTI.