Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Firenze, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 117
CGT1
Sentenza 19 febbraio 2026

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    Omessa, inesistente o inopponibile notifica delle cartelle

    La Corte dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso, con conseguente compensazione delle spese.

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    Prescrizione quinquennale dei crediti

    La Corte dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso, con conseguente compensazione delle spese.

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    Decadenza dei termini per ruolo e notifica

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    Difetto assoluto di motivazione delle cartelle

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    Interessi illegittimi, anatocismo, usura

    La Corte dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso, con conseguente compensazione delle spese.

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    Mancata indicazione del responsabile del procedimento

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    Illegittimità dell'ipoteca per insussistenza del titolo

    La Corte dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso, con conseguente compensazione delle spese.

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    Inesistenza giuridica del titolo esecutivo e invalidità del ruolo

    La Corte dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso, con conseguente compensazione delle spese.

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    Nullità assoluta della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria

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    Violazione del diritto di difesa e lesione del contraddittorio

    La Corte dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso, con conseguente compensazione delle spese.

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    Illegittimità della riscossione per mancata produzione dei documenti originali

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    Annullamento delle cartelle esattoriali sottese

    La Corte dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso, con conseguente compensazione delle spese.

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    Difetto di legittimazione passiva

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    Avvenuta notifica delle cartelle

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    Idoneità probatoria del referto di notifica

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    Inammissibilità eccezione di decadenza e infondatezza eccezione di prescrizione

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    Validità del ruolo e motivazione della cartella

    La Corte dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso, con conseguente compensazione delle spese.

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    Infondatezza delle questioni relative all'atto impugnato

    La Corte dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso, con conseguente compensazione delle spese.

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    Inaccoglibilità della domanda sul calcolo degli interessi

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    Infondatezza della presunta violazione dello Statuto del Contribuente

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    Validità della notifica degli atti per firma digitale

    La Corte dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso, con conseguente compensazione delle spese.

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    Infondatezza dell'eccezione di violazione del diritto alla difesa

    La Corte dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso, con conseguente compensazione delle spese.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Firenze, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 117
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze
    Numero : 117
    Data del deposito : 19 febbraio 2026

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