Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 24/02/2026, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00287/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00832/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 832 del 2024, proposto dalla società Luminora Ripizzata S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Paolo Canonaco, con domicilio digitale come da PEC tratta da Reginde;
contro
- il Ministero della Cultura e il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore , entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso i cui uffici sono domiciliati ex lege in Lecce, Via F. Rubichi, n. 39;
per l’accertamento,
dell’illegittimità del silenzio serbato dal MASE, e per quanto di competenza della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e dal MIC, in relazione all’istanza di valutazione di impatto ambientale (VIA), presentata in data 17.12.2021, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (prot. MATTM-141795), relativamente al progetto per la realizzazione di un impianto agrifotovoltaico denominato “Ripizzata”, della potenza nominale pari a 16,958 MW da realizzarsi nel Comune di Manduria (TA), e delle opere di connessione costituite da un cavidotto interrato su strada pubblica che collega l’impianto alla sottostazione sita in comune di Erchie (BR).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura e del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;
Visto l’art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2026 il dott. TO LG e uditi, per le parti, i difensori, come specificato nel relativo verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso r.g. n. 832/2024 di cui all’epigrafe, notificato il 01.07.2024 e depositato in data 04.07.2024, la parte ricorrente ha chiesto di “ dichiarare l’illegittimità del silenzio serbato dal MASE, e per quanto di competenza dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e dal MIC, in relazione all’istanza di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), presentata in data 17.12.2021, ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (prot. MATTM-141795), relativamente al progetto per la realizzazione di un impianto agrifotovoltaico denominato “Ripizzata”, della potenza nominale pari a 16,958 MW da realizzarsi nel Comune di Manduria (TA), e delle opere di connessione costituite da un cavidotto interrato su strada pubblica che collega l’impianto alla sottostazione sita in comune di Erchie (BR); nonché di condannare a provvedere il MASE ai sensi del combinato disposto degli artt. 31 e 117 c.pa., dell’art. 2 della L. 241/1990 e s.m.i., con contestuale istanza di nomina, ex art. 117 comma 3 c.p.a., di un Commissario ad acta in caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione ”.
2. In data 11.07.2024, si sono costituite in giudizio – con atto di mero stile – le Amministrazioni statali intimate.
3. Con nota depositata in data 05.09.2025, le Amministrazioni resistenti hanno prodotto il decreto di V.I.A. anelato, unitamente al parere della Commissione Tecnica PNRR – PNIEC, e hanno chiesto di dichiarare “la s.c.i. o la cessazione della materia del contendere” con compensazione delle spese di lite.
4. All’udienza camerale del 23.02.2026, dopo la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il Collegio deve dunque prendere atto della dichiarazione delle Amministrazioni resistenti di cui alla nota di deposito del 05.09.2025 e disporre ex art. 34, comma 5, del codice del processo amministrativo nel senso richiesto, in quanto emerge chiaramente dagli atti prodotti in giudizio che la pretesa della parte ricorrente è stata integralmente soddisfatta.
6. Le spese di lite possono essere compensate, vista la peculiarità e la complessità del procedimento amministrativo in questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce – (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2026, con l’intervento dei magistrati:
IN LO IT, Presidente FF
Paolo Fusaro, Referendario
TO LG, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO LG | IN LO IT |
IL SEGRETARIO