Sentenza breve 12 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza breve 12/03/2026, n. 1197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1197 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01197/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00503/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 503 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Giliberti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Alberico Albricci 3;
contro
Ministero dell'Interno - Prefettura di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
previa sospensiva
della nota di archiviazione della domanda Protocollo n. -OMISSIS- di accesso alla procedura Flussi volta al rilascio del permesso soggiorno per motivi di lavoro emessa dalla Prefettura U.T.G. di Milano notificato il 02.12.2025 e comunicata in pari data e di ogni altro atto preordinato, prodromico, connesso, dipendente e/o conseguente, comunque lesivo della posizione del ricorrente ancorché non comunicato al ricorrente e di cui egli non sia a conoscenza;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 il dott. IO NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
- in relazione agli elementi di causa, sussistono i presupposti per l’adozione di una decisione in forma semplificata, adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio e l’avvenuta esaustiva trattazione delle questioni oggetto di giudizio, nonché il decorso del termine di 20 giorni dall’ultima notificazione del ricorso;
- il ricorrente impugna il provvedimento con il quale l’Amministrazione ha disposto l’archiviazione del procedimento dopo il rilascio del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato, in ragione della mancata conferma della richiesta di nulla osta entro il termine di 7 giorni, secondo la previsione dell’art. 22, comma 5 quinquies, del d.lgs 1998 n. 286;
Ritenuta l’infondatezza delle censure proposte, tese a contestare la violazione di legge e l’eccesso di potere, in quanto:
- dalla documentazione in atti emerge che in data 24 novembre 2025 l’Amministrazione inviava la comunicazione finalizzata alla conferma da parte del datore di lavoro della volontà di assumere il lavoratore, ai sensi dell’art. 22, comma 5 quinquies, del d.lgs. n. 286/1998;
- in data 2 dicembre 2025, preso atto della mancata conferma entro il termine di scadenza, ossia entro la data del 1° dicembre 2025, l’Amministrazione archiviava l’istanza proprio in ragione della maturata decorrenza dei termini di cui all’art. 22, comma 5 quinquies;
- nel testo vigente ratione temporis, la norma da ultimo citata stabiliva che “Il datore di lavoro è tenuto a confermare la richiesta di nulla osta al lavoro allo sportello unico per l'immigrazione entro sette giorni dalla comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore. In assenza di conferma entro il suddetto termine, la richiesta si intende rifiutata e il nulla osta, ove già rilasciato, è revocato. … Le comunicazioni tra l'ufficio consolare e lo sportello unico per l'immigrazione avvengono esclusivamente tramite il portale informatico per la gestione delle domande di visto di ingresso in Italia”;
- la disposizione è univoca nel prevedere che la mancata conferma entro il termine stabilito determina la revoca del nulla osta e il rifiuto della richiesta e, del resto, proprio la consistenza degli effetti correlati alla scadenza del termine ne evidenzia il carattere perentorio;
- in tale contesto la mancata comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza non integra una violazione delle garanzie partecipative, atteso che esse devono essere intese in senso sostanziale e non meramente formale e il ricorrente neppure in giudizio ha dedotto elementi idonei a giustificare la mancata conferma, in termini di sussistenza di un impedimento dettato da forza maggiore;
- anzi la documentazione prodotta in giudizio evidenzia che il tentativo di conferma è stato effettuato in data 02.12.2025, ossia dopo la scadenza del termine di 7 giorni;
- sotto altro profilo, va osservato che l’Amministrazione ha effettuato le necessarie comunicazioni utilizzando il portale informatico predisposto a tal fine, in coerenza con la previsione dell’art. 22 comma 5 quinquies cit.;
Ritenuto, in definitiva, che il ricorso è infondato e deve essere respinto, mentre la considerazione della fattispecie complessiva conduce a compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando:
1) respinge il ricorso;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI SO, Presidente
IO NA, Consigliere, Estensore
Valentina Santina Mameli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO NA | RI SO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.