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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/12/2024, n. 44351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44351 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IL UC nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 29/04/2024 del TRIB. di SANTA MARIA CAPUA VETERE udita la relazione svolta dal Consigliere LORENZO ANTONIO BUCCA;
lette le conclusioni rassegnate dall'avv.to Marco Trasacco, difensore di Mucillo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso (), Penale Sent. Sez. 3 Num. 44351 Anno 2024 Presidente: RAMACCI UC Relatore: BUCCA LORENZO ANTONIO Data Udienza: 14/11/2024 RITENUTO IN FATTO 1. CI UC LO proponeva ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza, in data 29/4/2024, con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva rigettato la richiesta di riesame del decreto dì sequestro preventivo del G.I.P. del Tribunale di Napoli Nord relativo all'autocarro tg. B3665WK adottato nel procedimento a carico di RD AR e CO AN, per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 256 comma 1 d.lgs. 152/2006 e, il solo Pícone, per quello di cui agli artt. 81 cod. pen. e 256 comma 1 d.lgs. 152/2006 e 452 bis cod. pen. 2. Con un unico motivo, il ricorso denuncia la violazione dell'articolo 606 lettera b) cod. proc. pen., in relazione agli art. 192 e 321 cod. proc. pen., sostenendo che la motivazione del provvedimento impugnato era apparente in relazione a "punti determinanti del giudizio ed in ordine alle allegazioni difensive". Si osserva che la difesa aveva prodotto dinanzi al riesame: la dichiarazione ex art. 21 del DPR 120/2017 inviata dalla ditta Miccillo Scavi di CI UC alla ARPAC e al Comune di Parete in relazione al terreno escavato che sarebbe stato trasportato nell'area nella disponibilità della Agrifarma CO Società agricola S.r.l.; i certificati di analisi relativi al terreno da scavo destinato a essere utilizzato per il livellamento del terreno nell'area della predetta S.r.l.; i documenti di trasporto relativi ai viaggi in contestazione, avvenuti il 25/10/2022. Lamenta, quindi, che il Tribunale aveva ritenuto che la documentazione non giustificasse l'accoglimento della richiesta di riesame valorizzando il fatto che i documenti di trasporto non erano nella disponibilità della Agrifarma, come rivelato dal fatto che CO, nel corso del controllo del 10/11/2022, aveva esibito documenti di trasporto relativi agli scarichi di terra e rocce effettuati dalla ditta CI nei mesi di luglio e di agosto 2022. Assume, infatti, che nessuna inadempienza poteva essere configurata nei confronti della ditta CI in quanto: il 25/10/2022, il camion successivamente sequestrato non era stato sottoposto a controllo per cui non vi era indizio alcuno che l'autista non avesse appresso i documenti di trasporto del carico;
i documenti trasporti rifiuti esibiti erano stati predisposti utilizzando il modello messo a disposizione dall'Arpa Campania e non dovevano riportare alcuna numerazione progressiva;
il Tribunale del riesame non aveva spiegato perché l'incompleta documentazione esibita da CO riverberasse i suoi effetti sulla posizione di CI. Assume, ancora, che il Tribunale non aveva offerto alcuna motivazione che spiegasse perché l'amianto rinvenuto nell'area nella disponibilità di Agrífarma veniva messo in collegamento con i trasporti di materiale effettuati da CI, posto che alcuna verifica era stata effettuata sul terreno trasportato nel fondo dal veicolo sequestrato il 25/10/2022. 3. Da tali premesse denuncia che la motivazione del Tribunale del Riesame era apparente: in relazione al fumus, in quanto non spiegava perché la condotta di CI potesse integrare il fumus dei reati in contestazione o un'ipotesi di concorso, anche tenuto conto che non vi è alcuna imputazione specifica formula a carico di CI;
in relazione al periculum, in quanto si esauriva nella riproposizione della finalità prevista dalla norma. 4. Con memoria datata 31/10/2024, il difensore, nell'insistere per raccoglimento del ricorso, ha rappresentato che dopo il deposito del ricorso per Cassazione, era stato emesso l'avviso di conclusione indagini che non muoveva alcun addebito a CI. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. 1. Va, in primo luogo, precisato che nessun rilievo può assumere l'avviso conclusione indagini allegato alla memoria difensiva. Questa Corte ha chiarito che "l'ambito conoscitivo del giudice del riesame è circoscritto alla valutazione delle acquisizioni coeve all'emissione dell'ordinanza, delle sopravvenienze favorevoli all'indagato e degli ulteriori elementi addotti dalle parti nel corso dell'udienza", anche se non presentati al giudice che emise la misura, mentre eventuali acquisizioni successive rispetto al momento della chiusura della discussione dinanzi al collegio non assumono alcun rilievo nell'ambito del successivo giudizio di legittimità, potendo essere fatte valere soltanto con nuova richiesta (Sez. 6, n. 12085 dell' 8/2/2023, Santangelo;
Sez. 6, n. 39871 del 12/07/2013, Notarianni, Rv. 256445 - 01; Sez. 3, n. 23151 del 24/01/2019, Zamparini, Rv. 275982 — 01; Sez. 2, n. 8460 del 14/02/2013, Di Puorto, Rv. 255308 — 01;Sez. 1, n. 34616 del 13/07/2007, Speciale, Rv. 237764 - 01). Va, anche, precisato che in tema di impugnazioni cautelari reali, il terzo che assume di avere diritto alla restituzione del bene sottoposto a sequestro preventivo impeditivo è legittimato a dedurre, in sede di riesame, anche l'insussistenza del "fumus commissi delicti" e del "periculum in mora", posto che, se gli si consentisse di far valere unicamente l'effettiva titolarità o disponibilità del bene e questa fosse incontroversa o, comunque, irrilevante ai fini del mantenimento del vincolo, si priverebbe di utilità il gravame di merito cautelare, escludendo quella verifica sulla legittimità del sequestro che l'indagato non ha ír-- interesse a richiedere, in quanto privo del titolo alla restituzione del bene. (Sez. 3, n. 10242 del 15/02/2024 Cc. (dep. 12/03/2024 ) Rv. 286039 - 01). Vi è, comunque, l'esigenza di evitare che l'intervento del terzo si spieghi in un intervento ad adiuvandum, per cui deve ritenersi che non possano dedursi profili afferenti alla colpevolezza dell'autore del reato come anche ad aspetti del periculum strettamente inerenti a tale ultima figura. Non è superfluo, ancora, ricordare che la costante giurisprudenza di questa Corte si è ripetutamente espressa nel senso che il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa in sede di riesame di provvedimenti di sequestro (probatorio o preventivo) può essere proposto esclusivamente per violazione di legge e non anche con riferimento ai motivi di cui all'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. pur rientrando, nella violazione di legge, la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali (Sez. U, n. 5876 del 28/1/2004, Bevilacqua, Rv. 226710 . V. anche Sez. 2, n. 18951 del 14/3/2017, Napoli e altro, Rv. 269656; Sez. 3, n. 4919 del 14/7/2016 (dep. 2017), Faiella, Rv. 269296; Sez. 6, n. 6589 del 10/1/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 5, n. 35532 del 25/6/2010, Angelini, Rv. 248129; Sez. 6, n. 7472 del 21/1/2009, Vespoli, Rv. 242916; Sez. 5, n. 8434 del 11/1/2007, Ladiana, Rv. 236255). 2. Venendo al ricorso in esame, la mancanza o la mera apparenza della motivazione è stata individuata sotto tre profili, in relazione alla mancata risposta a motivi aventi rilevanza decisiva proposti con la richiesta di riesame e con riferimento al fumus e al periculum. 3. Sotto il primo profilo, il ricorrente lamenta che la motivazione non fornisce una spiegazione in ordine alle ragioni per cui non era stata considerata decisiva, al fine di escludere il coinvolgimento di CI nelle ipotesi criminose in contestazione, della documentazione prodotta che dimostrava il rispetto, da parte del predetto, degli obblighi imposti dal DPR 120 del 2017 per l'applicazione della disciplina derogatoria sulle terre e rocce da scavo di cui all'art. 185, comma 1, lett. c), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. 4. Il motivo è manifestamente infondato. L'ordinanza ricostruisce il ragionamento probatorio che sorregge la conclusione secondo cui i documenti di trasporto relativi al terreno che il veicolo in sequestro aveva scaricato nell'appezzamento di Agrifarma il 25/10/2022 erano stati redatti successivamente alle operazioni di trasporto e ai fini difensivi. Va, anche, aggiunto, per quanto la manifesta illogicità si ponga al di fuori del perimetro del sindacato riservato alla Corte, che il processo inferenziale non presenta neppure eclatanti illogicità, non comprendendosi, nella ricostruzione difensiva, perché CO detenesse e avesse esibito ai militari i documenti di trasporto relativi ai mesi di luglio e agosto e non anche quelli di ottobre. Non è privo di rilievo, ancora, che neppure RD AR, al momento del controllo originante il procedimento, fosse in possesso del documento di trasporto rifiuti, elemento che rendeva concreta l'ipotesi che CO consentisse lo sversamento del terreno senza pretendere dalle ditte che lo effettuavano il rispetto dei requisiti imposti dal DPR innanzi richiamato. 5. Non maggior fondamento hanno le ulteriori censure difensive. In relazione al fumus comrnissi delicti, il Tribunale ha rilevato che gli elementi acquisiti, e segnatamente l'amianto rinvenuto nel terreno scaricato e l'omesso rispetto dei requisiti formali imposti dal DPR 120/2017, rendevano configurabili le ipotesi criminose delineate nella preliminare rubrica. Il Tribunale, nell'effettuare tale valutazione, ha anche tenuto conto dell'ambito di operatività della propria competenza in sede di riesame, delimitato, dalla giurisprudenza di questa Corte, alla verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare che non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi (S. U. n. 7 del 4 maggio 2000; Sez. 3, n. 26007 del 5/4/2019, Pucci, Rv. 276015 - 01), pur permanendo l'obbligo di esaminare anche le confutazioni e gli elementi offerti dagli indagati che possano avere influenza sulla configurabilità e sulla sussistenza del "fumus" del reato contestato (Sez. III n. 18532 del 17 maggio 2010, D'Orazio, Rv. 247103 - 01;Sez. 3, n. 27715 del 16 luglio 2010, Barbano;
Sez. 3, n. 58008 del 11/10/2018, Morabito, Rv. 274693 - 01). 6. L'evidenza del rapporto che collega il veicolo in sequestro con l'illecito smaltimento dei rifiuti sul terreno dell'Agrifarma e i discendenti pericoli per la salute pubblica sono poi valorizzati nell'ordinanza per ritenere integrato il requisito del periculum in mora così da costituire una motivazione che, dando conto del ragionamento che sorregge la decisione anche in relazione al presupposto del periculum, si sottrae al vizio denunciato dal ricorso. 7. Alla inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché- ravvisandosi, per quanto sopra argomentato, profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 186 del 2000, si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
5 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14/11/2024
lette le conclusioni rassegnate dall'avv.to Marco Trasacco, difensore di Mucillo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso (), Penale Sent. Sez. 3 Num. 44351 Anno 2024 Presidente: RAMACCI UC Relatore: BUCCA LORENZO ANTONIO Data Udienza: 14/11/2024 RITENUTO IN FATTO 1. CI UC LO proponeva ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza, in data 29/4/2024, con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva rigettato la richiesta di riesame del decreto dì sequestro preventivo del G.I.P. del Tribunale di Napoli Nord relativo all'autocarro tg. B3665WK adottato nel procedimento a carico di RD AR e CO AN, per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 256 comma 1 d.lgs. 152/2006 e, il solo Pícone, per quello di cui agli artt. 81 cod. pen. e 256 comma 1 d.lgs. 152/2006 e 452 bis cod. pen. 2. Con un unico motivo, il ricorso denuncia la violazione dell'articolo 606 lettera b) cod. proc. pen., in relazione agli art. 192 e 321 cod. proc. pen., sostenendo che la motivazione del provvedimento impugnato era apparente in relazione a "punti determinanti del giudizio ed in ordine alle allegazioni difensive". Si osserva che la difesa aveva prodotto dinanzi al riesame: la dichiarazione ex art. 21 del DPR 120/2017 inviata dalla ditta Miccillo Scavi di CI UC alla ARPAC e al Comune di Parete in relazione al terreno escavato che sarebbe stato trasportato nell'area nella disponibilità della Agrifarma CO Società agricola S.r.l.; i certificati di analisi relativi al terreno da scavo destinato a essere utilizzato per il livellamento del terreno nell'area della predetta S.r.l.; i documenti di trasporto relativi ai viaggi in contestazione, avvenuti il 25/10/2022. Lamenta, quindi, che il Tribunale aveva ritenuto che la documentazione non giustificasse l'accoglimento della richiesta di riesame valorizzando il fatto che i documenti di trasporto non erano nella disponibilità della Agrifarma, come rivelato dal fatto che CO, nel corso del controllo del 10/11/2022, aveva esibito documenti di trasporto relativi agli scarichi di terra e rocce effettuati dalla ditta CI nei mesi di luglio e di agosto 2022. Assume, infatti, che nessuna inadempienza poteva essere configurata nei confronti della ditta CI in quanto: il 25/10/2022, il camion successivamente sequestrato non era stato sottoposto a controllo per cui non vi era indizio alcuno che l'autista non avesse appresso i documenti di trasporto del carico;
i documenti trasporti rifiuti esibiti erano stati predisposti utilizzando il modello messo a disposizione dall'Arpa Campania e non dovevano riportare alcuna numerazione progressiva;
il Tribunale del riesame non aveva spiegato perché l'incompleta documentazione esibita da CO riverberasse i suoi effetti sulla posizione di CI. Assume, ancora, che il Tribunale non aveva offerto alcuna motivazione che spiegasse perché l'amianto rinvenuto nell'area nella disponibilità di Agrífarma veniva messo in collegamento con i trasporti di materiale effettuati da CI, posto che alcuna verifica era stata effettuata sul terreno trasportato nel fondo dal veicolo sequestrato il 25/10/2022. 3. Da tali premesse denuncia che la motivazione del Tribunale del Riesame era apparente: in relazione al fumus, in quanto non spiegava perché la condotta di CI potesse integrare il fumus dei reati in contestazione o un'ipotesi di concorso, anche tenuto conto che non vi è alcuna imputazione specifica formula a carico di CI;
in relazione al periculum, in quanto si esauriva nella riproposizione della finalità prevista dalla norma. 4. Con memoria datata 31/10/2024, il difensore, nell'insistere per raccoglimento del ricorso, ha rappresentato che dopo il deposito del ricorso per Cassazione, era stato emesso l'avviso di conclusione indagini che non muoveva alcun addebito a CI. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. 1. Va, in primo luogo, precisato che nessun rilievo può assumere l'avviso conclusione indagini allegato alla memoria difensiva. Questa Corte ha chiarito che "l'ambito conoscitivo del giudice del riesame è circoscritto alla valutazione delle acquisizioni coeve all'emissione dell'ordinanza, delle sopravvenienze favorevoli all'indagato e degli ulteriori elementi addotti dalle parti nel corso dell'udienza", anche se non presentati al giudice che emise la misura, mentre eventuali acquisizioni successive rispetto al momento della chiusura della discussione dinanzi al collegio non assumono alcun rilievo nell'ambito del successivo giudizio di legittimità, potendo essere fatte valere soltanto con nuova richiesta (Sez. 6, n. 12085 dell' 8/2/2023, Santangelo;
Sez. 6, n. 39871 del 12/07/2013, Notarianni, Rv. 256445 - 01; Sez. 3, n. 23151 del 24/01/2019, Zamparini, Rv. 275982 — 01; Sez. 2, n. 8460 del 14/02/2013, Di Puorto, Rv. 255308 — 01;Sez. 1, n. 34616 del 13/07/2007, Speciale, Rv. 237764 - 01). Va, anche, precisato che in tema di impugnazioni cautelari reali, il terzo che assume di avere diritto alla restituzione del bene sottoposto a sequestro preventivo impeditivo è legittimato a dedurre, in sede di riesame, anche l'insussistenza del "fumus commissi delicti" e del "periculum in mora", posto che, se gli si consentisse di far valere unicamente l'effettiva titolarità o disponibilità del bene e questa fosse incontroversa o, comunque, irrilevante ai fini del mantenimento del vincolo, si priverebbe di utilità il gravame di merito cautelare, escludendo quella verifica sulla legittimità del sequestro che l'indagato non ha ír-- interesse a richiedere, in quanto privo del titolo alla restituzione del bene. (Sez. 3, n. 10242 del 15/02/2024 Cc. (dep. 12/03/2024 ) Rv. 286039 - 01). Vi è, comunque, l'esigenza di evitare che l'intervento del terzo si spieghi in un intervento ad adiuvandum, per cui deve ritenersi che non possano dedursi profili afferenti alla colpevolezza dell'autore del reato come anche ad aspetti del periculum strettamente inerenti a tale ultima figura. Non è superfluo, ancora, ricordare che la costante giurisprudenza di questa Corte si è ripetutamente espressa nel senso che il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa in sede di riesame di provvedimenti di sequestro (probatorio o preventivo) può essere proposto esclusivamente per violazione di legge e non anche con riferimento ai motivi di cui all'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. pur rientrando, nella violazione di legge, la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali (Sez. U, n. 5876 del 28/1/2004, Bevilacqua, Rv. 226710 . V. anche Sez. 2, n. 18951 del 14/3/2017, Napoli e altro, Rv. 269656; Sez. 3, n. 4919 del 14/7/2016 (dep. 2017), Faiella, Rv. 269296; Sez. 6, n. 6589 del 10/1/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 5, n. 35532 del 25/6/2010, Angelini, Rv. 248129; Sez. 6, n. 7472 del 21/1/2009, Vespoli, Rv. 242916; Sez. 5, n. 8434 del 11/1/2007, Ladiana, Rv. 236255). 2. Venendo al ricorso in esame, la mancanza o la mera apparenza della motivazione è stata individuata sotto tre profili, in relazione alla mancata risposta a motivi aventi rilevanza decisiva proposti con la richiesta di riesame e con riferimento al fumus e al periculum. 3. Sotto il primo profilo, il ricorrente lamenta che la motivazione non fornisce una spiegazione in ordine alle ragioni per cui non era stata considerata decisiva, al fine di escludere il coinvolgimento di CI nelle ipotesi criminose in contestazione, della documentazione prodotta che dimostrava il rispetto, da parte del predetto, degli obblighi imposti dal DPR 120 del 2017 per l'applicazione della disciplina derogatoria sulle terre e rocce da scavo di cui all'art. 185, comma 1, lett. c), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. 4. Il motivo è manifestamente infondato. L'ordinanza ricostruisce il ragionamento probatorio che sorregge la conclusione secondo cui i documenti di trasporto relativi al terreno che il veicolo in sequestro aveva scaricato nell'appezzamento di Agrifarma il 25/10/2022 erano stati redatti successivamente alle operazioni di trasporto e ai fini difensivi. Va, anche, aggiunto, per quanto la manifesta illogicità si ponga al di fuori del perimetro del sindacato riservato alla Corte, che il processo inferenziale non presenta neppure eclatanti illogicità, non comprendendosi, nella ricostruzione difensiva, perché CO detenesse e avesse esibito ai militari i documenti di trasporto relativi ai mesi di luglio e agosto e non anche quelli di ottobre. Non è privo di rilievo, ancora, che neppure RD AR, al momento del controllo originante il procedimento, fosse in possesso del documento di trasporto rifiuti, elemento che rendeva concreta l'ipotesi che CO consentisse lo sversamento del terreno senza pretendere dalle ditte che lo effettuavano il rispetto dei requisiti imposti dal DPR innanzi richiamato. 5. Non maggior fondamento hanno le ulteriori censure difensive. In relazione al fumus comrnissi delicti, il Tribunale ha rilevato che gli elementi acquisiti, e segnatamente l'amianto rinvenuto nel terreno scaricato e l'omesso rispetto dei requisiti formali imposti dal DPR 120/2017, rendevano configurabili le ipotesi criminose delineate nella preliminare rubrica. Il Tribunale, nell'effettuare tale valutazione, ha anche tenuto conto dell'ambito di operatività della propria competenza in sede di riesame, delimitato, dalla giurisprudenza di questa Corte, alla verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare che non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi (S. U. n. 7 del 4 maggio 2000; Sez. 3, n. 26007 del 5/4/2019, Pucci, Rv. 276015 - 01), pur permanendo l'obbligo di esaminare anche le confutazioni e gli elementi offerti dagli indagati che possano avere influenza sulla configurabilità e sulla sussistenza del "fumus" del reato contestato (Sez. III n. 18532 del 17 maggio 2010, D'Orazio, Rv. 247103 - 01;Sez. 3, n. 27715 del 16 luglio 2010, Barbano;
Sez. 3, n. 58008 del 11/10/2018, Morabito, Rv. 274693 - 01). 6. L'evidenza del rapporto che collega il veicolo in sequestro con l'illecito smaltimento dei rifiuti sul terreno dell'Agrifarma e i discendenti pericoli per la salute pubblica sono poi valorizzati nell'ordinanza per ritenere integrato il requisito del periculum in mora così da costituire una motivazione che, dando conto del ragionamento che sorregge la decisione anche in relazione al presupposto del periculum, si sottrae al vizio denunciato dal ricorso. 7. Alla inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché- ravvisandosi, per quanto sopra argomentato, profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 186 del 2000, si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
5 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14/11/2024