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Sentenza 10 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 10/04/2026, n. 6521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6521 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06521/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04555/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4555 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Elina Nelaj, Elisabetta Guidobono, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - in persona del Ministro Pro Tempore, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto del Ministro dell''Interno in data -OMISSIS- notificato in data -OMISSIS- di rigetto dell’istanza di cittadinanza italiana prot. n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 gennaio 2026 il dott. RD OI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
vista la documentazione depositata dalla PA in ottemperanza agli adempimenti istruttori disposti con ordinanza collegiale nell’ambito della camera di consiglio istruttoria finalizza ad acquisire la relazione riservata dei servizi di sicurezza posta a fondamento dell’atto di diniego impugnato;
considerato che la parte ricorrente ha preso visione della predetta documentazione e che non vi è necessità di disporre l’acquisizione di ulteriori atti dalla PA;
vista la memoria del ricorrente che si era riservato di dedurre sulla documentazione ostesa;
accertato che la ragione del diniego risulta essere la seguente:” Con riferimento alla nota su indicata relativa all'istanza di naturalizzazione prodotta dal nominato in oggetto, si comunica che il medesimo è noto per aver preso parte nel 2014 ad iniziative dell'allora costituenda "Associazione interculturale -OMISSIS-", articolazione riconducibile al -OMISSIS-.
La registrazione di detta associazione non ebbe mai ufficialità, le attività cessarono e la sede di -OMISSIS- venne chiusa. Lo scopo prefissato dal direttivo era quello di raccordare i referenti superiori del -OMISSIS- con la comunità locale".
"Lo straniero in oggetto emerge -omissis- nei confronti dell'indipendentismo curdo di matrice -OMISSIS-. In particolare l'interessato era il responsabile di detta organizzazione in -OMISSIS- già dal -OMISSIS-. Lo stesso, insieme ad un cospicuo numero di connazionali a lui legati da vincoli parentali, ha costituito un clan omonimo che fa riferimento al più noto -OMISSIS- - omissis -
Si precisa infine che quest'ultimo gruppo risulta essere utile per il finanziamento delle attività del movimento separatista -OMISSIS-, violando le norme che disciplinano l'uso del contante nell'ambito delle attività commerciali condotte - dispone di un circuito imprenditoriale in crescita e, da ultimo, ha fornito copertura occupazionale a connazionali curdi - omissis -
Tutto ciò premesso, si esprime parere contrario alla concessione della cittadinanza italiana al richiedente".
ritenuto, sulla base di tale memoria che il ricorso vada accolto nel senso di ordinare all’amministrazione il riesame della domanda, essendo fondato il dedotto vizio di illogicità dell’azione amministrativa posto che il ricorrente, seppur senza che allo stesso venissero contestate mende o formulati rilievi, risulta:
·aver ottenuto lo status di rifugiato (dopo accurata valutazione della sua posizione);
· aver ottenuto il ricongiungimento familiare (che presuppone l'assenza di pericolosità);
· aver ottenuto permessi di soggiorno per lavoro autonomo (che presuppongono l'affidabilità del soggetto);
· regolarmente risieduto in Italia per circa 20 anni senza mai creare problemi di
sicurezza.
Il ricorrente, quindi:
· Vive in Italia da oltre 20 anni in modo stabile e continuativo;
· Ha costituito una famiglia regolare con moglie e tre figli;
· Ha lavorato regolarmente come dipendente e poi ha avviato una propria attività;
· Non ha mai creato problemi di ordine pubblico o di sicurezza
rilevato, conseguentemente che le ragioni di sicurezza nazionale,, che risultano prevalenti su ogni interesse alla volontà di appartenere alla comunità dei cittadini, ragioni bensì rappresentate nel provvedimento impugnato, si confrontano con atti della stessa amministrazione con tali valutazioni confliggenti, integrando per tal modo il vizio di illogicità e contraddittorietà dell’azione amministrativa, necessitandosi pertanto un nuovo esame della situazione complessiva del ricorrente, già nota all’amministrazione all’atto della presentazione dell’istanza- e dunque conoscibile mediante una corretta istruttoria;
Le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RD OI, Presidente, Estensore
Alberto Di Mario, Consigliere
Giuseppe Grauso, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RD OI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.