Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 13/02/2026, n. 617
CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026

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    Difetto di legittimazione passiva

    Il giudice rileva che la competenza territoriale spetta alla Corte di Giustizia Tributaria di Napoli, in quanto ente impositore è la Regione Campania con sede a Napoli.

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    Carenza di motivazione della cartella

    Il giudice rileva che la competenza territoriale spetta alla Corte di Giustizia Tributaria di Napoli, in quanto ente impositore è la Regione Campania con sede a Napoli.

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    Prescrizione triennale della tassa automobilistica

    Il giudice rileva che la competenza territoriale spetta alla Corte di Giustizia Tributaria di Napoli, in quanto ente impositore è la Regione Campania con sede a Napoli.

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    Esenzione dal pagamento delle sanzioni

    Il giudice rileva che la competenza territoriale spetta alla Corte di Giustizia Tributaria di Napoli, in quanto ente impositore è la Regione Campania con sede a Napoli.

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    Mancata notifica atti prodromici

    Il giudice rileva che la competenza territoriale spetta alla Corte di Giustizia Tributaria di Napoli, in quanto ente impositore è la Regione Campania con sede a Napoli.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 13/02/2026, n. 617
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta
    Numero : 617
    Data del deposito : 13 febbraio 2026

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