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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 13/02/2026, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 617/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
AVIZZANO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4551/2025 depositato il 13/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 - CF_Ricorrente_4
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_5 - CF_Ricorrente_5
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_6 - CF_Ricorrente_6
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_7 - CF_Ricorrente_7
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_8 - CF_Ricorrente_8
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_9 - CF_Ricorrente_9
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_10 - CF_Ricorrente_10 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_11 - CF_Ricorrente_11
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_12 - CF_Ricorrente_12
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Regione Campania - Via S. Lucia N. 81 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240030325200507 12,00 2017 contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 734241024595 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 412/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti.
Resistente: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in trattazione, la signora Ricorrente_11, Ricorrente_2, Ricorrente_1, Ricorrente_3, Ricorrente_4, Ricorrente_6, Ricorrente_10, Ricorrente_5, Ricorrente_8
, Ricorrente_9, Ricorrente_7 e Ricorrente_12, tutti in qualità di asseriti eredi di Nominativo_1
, proponevano ricorso avverso la cartella di pagamento n. 02820240030325200507, per complessivi euro 310,29, notificata in data 22 luglio 2025, nei confronti di Agenzia delle Entrate-Riscossione e di Regione
Campania, quale ente impositore.
I ricorrenti esponevano che la cartella traeva origine da ruolo n. 2024/003690, reso esecutivo in data 23 maggio 2024 e consegnato all'agente della riscossione in data 10 giugno 2024, relativo al tributo regionale della tassa automobilistica per l'anno 2017, oltre interessi, sanzioni e oneri accessori. Precisavano che la cartella era stata inizialmente notificata alla sola Ricorrente_7 e che gli altri ricorrenti risultavano indicati quali coobbligati solidali.
Con riferimento alla propria posizione soggettiva, i ricorrenti deducevano di non essere eredi della defunta
Nominativo_1, bensì meri legatari testamentari, avendo ricevuto esclusivamente taluni terreni siti nel Comune di Pignataro Maggiore in forza di disposizione testamentaria. Sulla base di tale qualificazione, eccepivano il difetto di legittimazione passiva rispetto alla pretesa tributaria, richiamando l'art. 756 cod. civ., che esclude l'obbligo del legatario di rispondere dei debiti ereditari.
Gli stessi deducevano, inoltre, la carenza di motivazione della cartella impugnata, lamentando che dall'atto non emergessero gli elementi in base ai quali l'Amministrazione aveva attribuito loro la qualità di eredi della contribuente deceduta. In via subordinata, eccepivano l'intervenuta prescrizione triennale della tassa automobilistica relativa all'anno 2017, assumendo l'assenza di validi atti interruttivi, nonché l'esenzione dal pagamento delle sanzioni ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 472 del 1997. Concludevano chiedendo l'annullamento della cartella e degli atti presupposti, con vittoria di spese e con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate-Riscossione, la quale preliminarmente eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alle contestazioni attinenti al merito della pretesa impositiva, sostenendo di essere mero esattore sulla base del ruolo formato dall'ente impositore. Nel merito, deduceva l'infondatezza del ricorso, rappresentando che la cartella risultava regolarmente e tempestivamente notificata e che nessun vizio era imputabile all'attività dell'agente della riscossione.
L'Agenzia resistente sosteneva, altresì, che la tassa automobilistica costituisse debito trasmissibile agli eredi e che, nel caso di specie, dalla lettura del testamento emergesse una istituzione di eredi limitatamente a determinati beni (c.d. institutio ex re certa), con conseguente responsabilità dei beneficiari per i debiti tributari del de cuius, seppur nei limiti della quota. In relazione alla prescrizione, deduceva che i termini risultavano rispettati, anche in considerazione delle sospensioni normative connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19, e che la cartella era stata notificata nei termini di legge. Quanto alle sanzioni, riconosceva la loro non trasmissibilità agli eredi, evidenziando che tale indicazione risultava espressamente riportata nella cartella. Concludeva per il rigetto del ricorso, con ogni conseguenza in ordine alle spese.
La Regione Campania, pur ritualmente citata in giudizio quale ente impositore, non si costituiva.
I ricorrenti depositavano memoria illustrativa, nella quale si riportavano integralmente alle difese svolte nel ricorso introduttivo e insistevano per l'accoglimento dello stesso. Evidenziavano la mancata costituzione della Regione Campania e deducevano la tardiva costituzione di Agenzia delle Entrate-Riscossione, eccependone le conseguenze preclusive. Ribadivano la propria qualità di legatari, escludendo la configurabilità di una institutio ex re certa, e insistevano sulla carenza di motivazione della cartella, sull'assenza di prova delle notifiche degli atti presupposti, nonché sulla prescrizione del credito.
Confermavano, infine, la richiesta di annullamento della pretesa e la condanna alle spese di lite, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
l giudice monocratico, considerato che con la causa in trattazione il ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento emessa per il mancato pagamento di tasse automobilistiche della Regione Campania lamentando la mancata notifica degli atti prodromici con conseguente prescrizione del diritto alla riscossione delle somme dovute;
che, ai sensi dell'art. 4 del DLgs 546/92, la competenza per territorio per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.lgs. n°
446/97, è individuata nelle Corti nella cui circoscrizione i primi hanno la sede;
che, in base all'art. 5, co. 2, di tale DLgs 546/92, l'incompetenza della corte di giustizia tributaria è rilevabile, anche d'ufficio, nel grado al quale il vizio si riferisce;
che, nel caso di specie, essendo il ricorso afferente la tassa automobilistica il cui ente impositore è la Regione
Campania con sede in Napoli la competenza territoriale è della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli;
che la S.C. di Cassazione ha assimilato i tributi regionali a quelli dei comuni e delle province facendoli rientrare nella categoria degli enti locali;
recita infatti la Sentenza n. 13714/2024, pubblicata in data
16/05/2024, «si ricorda che la disposizione estende il privilegio generale sui mobili, subordinatamente a quello dello Stato, ai crediti per imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale, nonché dalle norme relative all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni. La norma è stata intesa nel senso che il privilegio generale mobiliare per i crediti tributari degli enti locali è volto ad assicurare agli enti medesimi la provvista dei mezzi economici necessari per l'adempimento dei loro compiti istituzionali, sicché l'espressione «legge per la finanza locale», contenuta nell'art. 2752 cod. civ., non va riferita ad una legge specifica istitutiva della singola imposta, bensì a tutte le disposizioni che disciplinano i tributi degli enti locali, con interpretazione estensiva da applicarsi anche ai tributi regionali e confermata dall'art. 13, comma 13, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, in riferimento ai tributi comunali e provinciali (Cass. Sez. 6 - 1, n. 24836/2019, Rv. 655816 - 01)»;
visto il richiamato art. 5 del DLgs 546/92 che tratta dell'incompetenza delle Corti di Giustizia Tributaria;
P.Q.M.
Il Giudice monocratico dichiara la propria incompetenza per territorio in favore della Corte di Giustizia
Tributaria di Primo Grado di Napoli;
assegna il termine di giorni trenta per la riassunzione del processo davanti al giudice competente e compensa le spese.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
AVIZZANO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4551/2025 depositato il 13/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 - CF_Ricorrente_4
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_5 - CF_Ricorrente_5
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_6 - CF_Ricorrente_6
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_7 - CF_Ricorrente_7
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_8 - CF_Ricorrente_8
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_9 - CF_Ricorrente_9
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_10 - CF_Ricorrente_10 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_11 - CF_Ricorrente_11
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_12 - CF_Ricorrente_12
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Regione Campania - Via S. Lucia N. 81 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240030325200507 12,00 2017 contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 734241024595 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 412/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti.
Resistente: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in trattazione, la signora Ricorrente_11, Ricorrente_2, Ricorrente_1, Ricorrente_3, Ricorrente_4, Ricorrente_6, Ricorrente_10, Ricorrente_5, Ricorrente_8
, Ricorrente_9, Ricorrente_7 e Ricorrente_12, tutti in qualità di asseriti eredi di Nominativo_1
, proponevano ricorso avverso la cartella di pagamento n. 02820240030325200507, per complessivi euro 310,29, notificata in data 22 luglio 2025, nei confronti di Agenzia delle Entrate-Riscossione e di Regione
Campania, quale ente impositore.
I ricorrenti esponevano che la cartella traeva origine da ruolo n. 2024/003690, reso esecutivo in data 23 maggio 2024 e consegnato all'agente della riscossione in data 10 giugno 2024, relativo al tributo regionale della tassa automobilistica per l'anno 2017, oltre interessi, sanzioni e oneri accessori. Precisavano che la cartella era stata inizialmente notificata alla sola Ricorrente_7 e che gli altri ricorrenti risultavano indicati quali coobbligati solidali.
Con riferimento alla propria posizione soggettiva, i ricorrenti deducevano di non essere eredi della defunta
Nominativo_1, bensì meri legatari testamentari, avendo ricevuto esclusivamente taluni terreni siti nel Comune di Pignataro Maggiore in forza di disposizione testamentaria. Sulla base di tale qualificazione, eccepivano il difetto di legittimazione passiva rispetto alla pretesa tributaria, richiamando l'art. 756 cod. civ., che esclude l'obbligo del legatario di rispondere dei debiti ereditari.
Gli stessi deducevano, inoltre, la carenza di motivazione della cartella impugnata, lamentando che dall'atto non emergessero gli elementi in base ai quali l'Amministrazione aveva attribuito loro la qualità di eredi della contribuente deceduta. In via subordinata, eccepivano l'intervenuta prescrizione triennale della tassa automobilistica relativa all'anno 2017, assumendo l'assenza di validi atti interruttivi, nonché l'esenzione dal pagamento delle sanzioni ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 472 del 1997. Concludevano chiedendo l'annullamento della cartella e degli atti presupposti, con vittoria di spese e con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate-Riscossione, la quale preliminarmente eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alle contestazioni attinenti al merito della pretesa impositiva, sostenendo di essere mero esattore sulla base del ruolo formato dall'ente impositore. Nel merito, deduceva l'infondatezza del ricorso, rappresentando che la cartella risultava regolarmente e tempestivamente notificata e che nessun vizio era imputabile all'attività dell'agente della riscossione.
L'Agenzia resistente sosteneva, altresì, che la tassa automobilistica costituisse debito trasmissibile agli eredi e che, nel caso di specie, dalla lettura del testamento emergesse una istituzione di eredi limitatamente a determinati beni (c.d. institutio ex re certa), con conseguente responsabilità dei beneficiari per i debiti tributari del de cuius, seppur nei limiti della quota. In relazione alla prescrizione, deduceva che i termini risultavano rispettati, anche in considerazione delle sospensioni normative connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19, e che la cartella era stata notificata nei termini di legge. Quanto alle sanzioni, riconosceva la loro non trasmissibilità agli eredi, evidenziando che tale indicazione risultava espressamente riportata nella cartella. Concludeva per il rigetto del ricorso, con ogni conseguenza in ordine alle spese.
La Regione Campania, pur ritualmente citata in giudizio quale ente impositore, non si costituiva.
I ricorrenti depositavano memoria illustrativa, nella quale si riportavano integralmente alle difese svolte nel ricorso introduttivo e insistevano per l'accoglimento dello stesso. Evidenziavano la mancata costituzione della Regione Campania e deducevano la tardiva costituzione di Agenzia delle Entrate-Riscossione, eccependone le conseguenze preclusive. Ribadivano la propria qualità di legatari, escludendo la configurabilità di una institutio ex re certa, e insistevano sulla carenza di motivazione della cartella, sull'assenza di prova delle notifiche degli atti presupposti, nonché sulla prescrizione del credito.
Confermavano, infine, la richiesta di annullamento della pretesa e la condanna alle spese di lite, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
l giudice monocratico, considerato che con la causa in trattazione il ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento emessa per il mancato pagamento di tasse automobilistiche della Regione Campania lamentando la mancata notifica degli atti prodromici con conseguente prescrizione del diritto alla riscossione delle somme dovute;
che, ai sensi dell'art. 4 del DLgs 546/92, la competenza per territorio per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.lgs. n°
446/97, è individuata nelle Corti nella cui circoscrizione i primi hanno la sede;
che, in base all'art. 5, co. 2, di tale DLgs 546/92, l'incompetenza della corte di giustizia tributaria è rilevabile, anche d'ufficio, nel grado al quale il vizio si riferisce;
che, nel caso di specie, essendo il ricorso afferente la tassa automobilistica il cui ente impositore è la Regione
Campania con sede in Napoli la competenza territoriale è della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli;
che la S.C. di Cassazione ha assimilato i tributi regionali a quelli dei comuni e delle province facendoli rientrare nella categoria degli enti locali;
recita infatti la Sentenza n. 13714/2024, pubblicata in data
16/05/2024, «si ricorda che la disposizione estende il privilegio generale sui mobili, subordinatamente a quello dello Stato, ai crediti per imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale, nonché dalle norme relative all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni. La norma è stata intesa nel senso che il privilegio generale mobiliare per i crediti tributari degli enti locali è volto ad assicurare agli enti medesimi la provvista dei mezzi economici necessari per l'adempimento dei loro compiti istituzionali, sicché l'espressione «legge per la finanza locale», contenuta nell'art. 2752 cod. civ., non va riferita ad una legge specifica istitutiva della singola imposta, bensì a tutte le disposizioni che disciplinano i tributi degli enti locali, con interpretazione estensiva da applicarsi anche ai tributi regionali e confermata dall'art. 13, comma 13, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, in riferimento ai tributi comunali e provinciali (Cass. Sez. 6 - 1, n. 24836/2019, Rv. 655816 - 01)»;
visto il richiamato art. 5 del DLgs 546/92 che tratta dell'incompetenza delle Corti di Giustizia Tributaria;
P.Q.M.
Il Giudice monocratico dichiara la propria incompetenza per territorio in favore della Corte di Giustizia
Tributaria di Primo Grado di Napoli;
assegna il termine di giorni trenta per la riassunzione del processo davanti al giudice competente e compensa le spese.