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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 10/12/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 912/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO Sezione civile Settore Lavoro Oggi 10 dicembre 2025 la giudice, dott. ssa IE AN, dà atto dell'avvenuto deposito nel fascicolo telematico delle note di trattazione scritta ad opera delle parti di consiglio e, previa camera di consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
La Giudice
IE AN
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione civile
Settore Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona della Giudice dott.ssa IE AN ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 912/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUIDO MARONE ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata a Napoli, via L. Giordano 15, presso lo studio del difensore
Parte ricorrente contro
(C.F. ), in persona del ministro Controparte_1 P.IVA_1
p.t. rappresentato e difeso dal dott. SCORZA SERGIO ed elettivamente domiciliato a Prato, via
Valentini 7, presso il difensore
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
docente di ruolo presso il , ha proposto ricorso Parte_1 Controparte_1
ex art. 414 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Prato, Sezione Lavoro, lamentando l'illegittima esclusione dell'anno scolastico 2013 dalla ricostruzione della propria carriera.
Invero, nel decreto di ricostruzione, l'Amministrazione ha omesso di computare l'anno 2013 dai periodi oggetto di valutazione per l'individuazione dello scaglione corrispondente all'anzianità
1 effettiva della ricorrente, in applicazione del cd. blocco degli scatti di anzianità di cui al D.L.
78/2010 e al D.P.R. 122/2013.
Ritenendo l'operato dell'amministrazione illegittimo, chiede l'accertamento del diritto al riconoscimento dell'annualità ai fini giuridici ed economici, la rivalutazione della carriera con inquadramento nella fascia stipendiale 28/34 a decorrere dall'a.s. 2022/2023, la condanna al pagamento delle differenze retributive maturate e la disapplicazione del decreto adottato dall'Amministrazione.
Si è costituito il , contestando la fondatezza della domanda, Controparte_1
sostenendo la piena legittimità dei decreti di ricostruzione impugnati e la corretta applicazione della normativa vigente.
Con le note conclusive del 27 novembre 2025 parte ricorrente, a seguito delle recenti pronunce rese dalla Corte di cassazione (nn. 13618 e 13619 del 2025) ha rinunciato alla domanda relativa al riconoscimento dell'annualità in parola ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali e, per l'effetto, alla condanna al pagamento delle differenze maturate, manifestando la permanenza dell'interesse processuale a ottenere sentenza di accertamento del diritto al riconoscimento dell'anno 2013 a fini giuridici, di carriera e previdenziali, con conseguente statuizione di condanna del resistente a operare una nuova ricostruzione dei servizi CP_1
complessivamente resi previa disapplicazione delle determinazioni sinora adottate.
La causa, di natura documentale, è stata da ultimo calendarizzata per la discussione all'udienza del 9 dicembre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalla sola parte ricorrente;
previa camera di consiglio la giudice ha pronunciato sentenza mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestuale.
***
A fronte della rinuncia alla domanda relativa al riconoscimento ai fini economici dell'anno 2013, essa deve essere dichiararsi improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire.
Alle medesime conclusioni deve addivenirsi per quanto riguarda la residua domanda, nonostante nelle note conclusive parte ricorrente abbia il suo interesse alla pronuncia di accertamento del diritto al riconoscimento dell'anno 2013 ai fini giuridici, previdenziali e di carriera.
2 Sul punto deve ricordarsi che l'interesse ad agire deve essere concreto e attuale e richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, “ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore,
senza che siano ammissibili questioni d'interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire” (così, tra le più recenti, Cass., Sez. 2, Ordinanza n.
12733 del 09/05/2024, Rv. 671500 - 01).
Nel caso di specie, parte ricorrente non ha allegato né provato alcun pregiudizio attuale derivante dal decreto di ricostruzione prodotto (I.C. “Filippo Mazzei”, decreto n. 1592 del 23/04/2021, prodotto sub doc. 2), dal quale non emerge la sostenuta esclusione ai fini giuridici dell'anno 2013.
Invero, il documento ricostruisce la carriera fino al 2009, senza dunque considerare l'annualità della quale in questa sede si chiede il riconoscimento, né la circostanza è dimostrata dagli altri documenti versati in atti.
Inoltre, il vantaggio conseguibile mediante la pronuncia (mobilità, graduatorie interne, perdenti posto, ecc.) è solo enunciato, senza correlazione a effetti concreti e attuali, del resto neppure identificati.
Di qui le raggiunte conclusioni sulla improcedibilità del ricorso sopravvenuta carenza di interesse ad agire.
Il dubbio interpretativo esistente al momento dell'introduzione del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura della metà.
Esse vengono liquidate come in dispositivo, applicati i parametri aggiornati di cui al D.M.
55/2014, tenuto conto del valore indeterminato della causa (scaglione di riferimento: da 26.001 a
52.000 euro, materia lavoro) della mancanza di attività istruttoria (che giustifica l'esclusione della fase istruttoria), nonché della riduzione prevista dall'art. 152 bis disp. att c.p.c., essendo stata l'Amministrazione resistente assistita da un suo dipendente.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della
3 previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione:
1) dichiara il ricorso improcedibile;
2) compensa le spese di lite (liquidate per l'intero in 5.901,60 euro) nella misura della metà e pone la restante metà, pari a 2.950,80 euro, oltre spese generali, nella misura del 15% come per legge,
I.V.A. e C.A.P., a carico di parte ricorrente.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale. Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Prato, 10 dicembre 2025
La Giudice
IE AN
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TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO Sezione civile Settore Lavoro Oggi 10 dicembre 2025 la giudice, dott. ssa IE AN, dà atto dell'avvenuto deposito nel fascicolo telematico delle note di trattazione scritta ad opera delle parti di consiglio e, previa camera di consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
La Giudice
IE AN
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione civile
Settore Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona della Giudice dott.ssa IE AN ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 912/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUIDO MARONE ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata a Napoli, via L. Giordano 15, presso lo studio del difensore
Parte ricorrente contro
(C.F. ), in persona del ministro Controparte_1 P.IVA_1
p.t. rappresentato e difeso dal dott. SCORZA SERGIO ed elettivamente domiciliato a Prato, via
Valentini 7, presso il difensore
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
docente di ruolo presso il , ha proposto ricorso Parte_1 Controparte_1
ex art. 414 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Prato, Sezione Lavoro, lamentando l'illegittima esclusione dell'anno scolastico 2013 dalla ricostruzione della propria carriera.
Invero, nel decreto di ricostruzione, l'Amministrazione ha omesso di computare l'anno 2013 dai periodi oggetto di valutazione per l'individuazione dello scaglione corrispondente all'anzianità
1 effettiva della ricorrente, in applicazione del cd. blocco degli scatti di anzianità di cui al D.L.
78/2010 e al D.P.R. 122/2013.
Ritenendo l'operato dell'amministrazione illegittimo, chiede l'accertamento del diritto al riconoscimento dell'annualità ai fini giuridici ed economici, la rivalutazione della carriera con inquadramento nella fascia stipendiale 28/34 a decorrere dall'a.s. 2022/2023, la condanna al pagamento delle differenze retributive maturate e la disapplicazione del decreto adottato dall'Amministrazione.
Si è costituito il , contestando la fondatezza della domanda, Controparte_1
sostenendo la piena legittimità dei decreti di ricostruzione impugnati e la corretta applicazione della normativa vigente.
Con le note conclusive del 27 novembre 2025 parte ricorrente, a seguito delle recenti pronunce rese dalla Corte di cassazione (nn. 13618 e 13619 del 2025) ha rinunciato alla domanda relativa al riconoscimento dell'annualità in parola ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali e, per l'effetto, alla condanna al pagamento delle differenze maturate, manifestando la permanenza dell'interesse processuale a ottenere sentenza di accertamento del diritto al riconoscimento dell'anno 2013 a fini giuridici, di carriera e previdenziali, con conseguente statuizione di condanna del resistente a operare una nuova ricostruzione dei servizi CP_1
complessivamente resi previa disapplicazione delle determinazioni sinora adottate.
La causa, di natura documentale, è stata da ultimo calendarizzata per la discussione all'udienza del 9 dicembre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalla sola parte ricorrente;
previa camera di consiglio la giudice ha pronunciato sentenza mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestuale.
***
A fronte della rinuncia alla domanda relativa al riconoscimento ai fini economici dell'anno 2013, essa deve essere dichiararsi improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire.
Alle medesime conclusioni deve addivenirsi per quanto riguarda la residua domanda, nonostante nelle note conclusive parte ricorrente abbia il suo interesse alla pronuncia di accertamento del diritto al riconoscimento dell'anno 2013 ai fini giuridici, previdenziali e di carriera.
2 Sul punto deve ricordarsi che l'interesse ad agire deve essere concreto e attuale e richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, “ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore,
senza che siano ammissibili questioni d'interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire” (così, tra le più recenti, Cass., Sez. 2, Ordinanza n.
12733 del 09/05/2024, Rv. 671500 - 01).
Nel caso di specie, parte ricorrente non ha allegato né provato alcun pregiudizio attuale derivante dal decreto di ricostruzione prodotto (I.C. “Filippo Mazzei”, decreto n. 1592 del 23/04/2021, prodotto sub doc. 2), dal quale non emerge la sostenuta esclusione ai fini giuridici dell'anno 2013.
Invero, il documento ricostruisce la carriera fino al 2009, senza dunque considerare l'annualità della quale in questa sede si chiede il riconoscimento, né la circostanza è dimostrata dagli altri documenti versati in atti.
Inoltre, il vantaggio conseguibile mediante la pronuncia (mobilità, graduatorie interne, perdenti posto, ecc.) è solo enunciato, senza correlazione a effetti concreti e attuali, del resto neppure identificati.
Di qui le raggiunte conclusioni sulla improcedibilità del ricorso sopravvenuta carenza di interesse ad agire.
Il dubbio interpretativo esistente al momento dell'introduzione del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura della metà.
Esse vengono liquidate come in dispositivo, applicati i parametri aggiornati di cui al D.M.
55/2014, tenuto conto del valore indeterminato della causa (scaglione di riferimento: da 26.001 a
52.000 euro, materia lavoro) della mancanza di attività istruttoria (che giustifica l'esclusione della fase istruttoria), nonché della riduzione prevista dall'art. 152 bis disp. att c.p.c., essendo stata l'Amministrazione resistente assistita da un suo dipendente.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della
3 previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione:
1) dichiara il ricorso improcedibile;
2) compensa le spese di lite (liquidate per l'intero in 5.901,60 euro) nella misura della metà e pone la restante metà, pari a 2.950,80 euro, oltre spese generali, nella misura del 15% come per legge,
I.V.A. e C.A.P., a carico di parte ricorrente.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale. Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Prato, 10 dicembre 2025
La Giudice
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