TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 18/12/2025, n. 1659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1659 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BRINDISI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Dott. Luciano Arcudi, in applicazione straordinaria all'intestato Tribunale ex art. 23 bis D.L. n. 19/2024 conv. in L. n. 56/2024, sulle conclusioni prese a seguito dell'invito al deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di appello iscritta al n. di R.G. 1801/2023, promossa da:
(C.F.: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Guido Massari,
- appellante - contro
(C.F.: , rappresentato e Controparte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Antonio C. Demauro,
- appellato - per la riforma della sentenza del Giudice di Pace di Brindisi n. 631/2023, depositata il 5.4.2023.
Conclusioni
L'appellante “insiste per la riforma della sentenza impugnata n. 631/2023, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
L'appellato ha così concluso: “A) Accertare e dichiarare la manifesta infondatezza, inammissibilità e improcedibilità della domanda spiegata dalla parte appellante e, per l'effetto, confermare in toto la sentenza impugnata nr. 631/2023 emessa dal G.d.P. di Brindisi Avv Maria Romanazzi;
B) In via gradata, per quanto ammissibile, rigettare la domanda di parte appellante in quanto infondata in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare in toto la sentenza impugnata nr. 631/2023 emessa dal G.d.P. di Brindisi Avv. Maria Romanazzi. C) Condannare, in ogni caso, parte appellante al pagamento in favore della presente parte appellata delle spese e competenze di lite del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario”.
1 Fatto e svolgimento del processo
1. - Con verbale n. 2739/22/VRD del 28.10.2022, notificato il 6.12.2022, la Polizia Municipale di San ET TI (BR) contestava a la violazione degli artt. 41 comma 11 e 146, comma Controparte_1
3 C.d.S., per avere in località Comunale ex Nuova Variante int. via P. Ancora, in data 3.9.2022, attraversato un incrocio con semaforo rosso, infrazione rilevata tramite apparecchiatura automatica V-RED 2.1-I.
La sanzione, pari al minimo edittale, era indicata in € 167,00.
2. – Il sig. proponeva ricorso al Giudice di Pace di Brindisi, CP_1 deducendo la tardività della notifica rispetto ai previsti 90 gg., l'impossibilità di identificare l'agente che aveva accertato l'infrazione, il mancato rispetto delle previsioni riguardanti il posizionamento dell'apparecchiatura di rilevamento mediante dispositivo automatico fisso, l'inattendibilità ed inutilizzabilità dei fotogrammi sulla base dei quali era stata accertata l'infrazione, la mancanza di taratura del medesimo dispositivo, la mancata sottoscrizione del verbale impugnato e l'assenza di agenti sul luogo in cui l'infrazione sarebbe stata commessa.
3. – Si costituiva nel giudizio di prime cure il odierno Pt_1 appellante, contestando i suddetti motivi e rilevando, per quanto attiene al decorso del termine di 90 giorni, che il verbale era stato consegnato all'ufficio postale l'1.12.2022 e che quella (e non quella di effettivo perfezionamento della relativa comunicazione) era la data da considerare.
4. - Il Giudice di Pace, con la sentenza in epigrafe, accoglieva il ricorso, annullando il verbale. In particolare, rilevava la tardività della notifica del verbale, la irregolarità e non attendibilità dal rilievo fotografico e la mancata prova della taratura periodica dell'apparecchiatura.
5. - Avverso tale decisione proponeva appello il Parte_1
, chiedendo la riforma della sentenza e la conferma della legittimità
[...] dell'accertamento. Si costituiva in giudizio l'appellato resistendo al gravame.
Motivi della decisione
6. - L'appello deve essere rigettato sul rilievo assorbente che, come statuito dal giudice di prime cure, il rilievo fotografico è inadeguato e, dunque, inattendibile.
In particolare, dall'esame degli atti e della documentazione prodotta emerge che né il filmato integrale né i fotogrammi a grandezza naturale consentono di individuare la targa del veicolo al momento del passaggio con il semaforo rosso.
La targa risulta distinguibile solo attraverso un fotogramma “ingrandito”, ottenuto mediante manipolazione digitale del materiale video-fotografico, che
2 isola e migliora la definizione del particolare della targa stessa. Tuttavia, tale fotogramma ingrandito non consente di ricostruire il contesto dell'infrazione, in quanto non mostra il veicolo nell'atto di attraversare l'incrocio con il semaforo rosso, né consente di collegare inequivocabilmente la targa al veicolo che ha commesso la violazione.
Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 2305/2022), il sistema
“Vista Red” non è propriamente uno strumento di misurazione o di accertamento della violazione bensì un mero documentatore video- fotografico: di conseguenza, l'accertamento dell'infrazione deve avvenire sulla base di fotogrammi che consentano di collegare in modo certo la targa al veicolo nell'atto dell'infrazione, nel contesto dell'incrocio e del semaforo rosso.
Nel caso di specie, tale collegamento manca, poiché nei fotogrammi e nel video non ingranditi non è possibile leggere la targa e nei fotogrammi ingranditi, pur essendo visibile la targa, non è possibile ricostruire lo scenario complessivo e verificare che il veicolo immortalato sia effettivamente quello che ha commesso l'infrazione.
La ricostruzione della targa appare quindi frutto di una manipolazione del materiale video-fotografico, non idonea a garantire la certezza dell'accertamento richiesta dalla legge.
7. - Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014.
A norma dell'art. 13, comma 1° quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale;
la stessa norma prevede che il giudice da atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.
P.q.m.
Il Tribunale di Brindisi, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal , così provvede: Parte_1
I. rigetta l'appello;
II. condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato delle spese di lite relative a questo grado di giudizio, che liquida, per compenso di difensore, in complessivi € 460,00, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'Avv. Antonio C. Demauro ex art. 93 c.p.c.;
3 III. dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1° quater, come modificato dalla L. n. 228/2012, ricorrono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo per contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Così deciso il 18 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Arcudi
4
S E N T E N Z A nella causa civile di appello iscritta al n. di R.G. 1801/2023, promossa da:
(C.F.: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Guido Massari,
- appellante - contro
(C.F.: , rappresentato e Controparte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Antonio C. Demauro,
- appellato - per la riforma della sentenza del Giudice di Pace di Brindisi n. 631/2023, depositata il 5.4.2023.
Conclusioni
L'appellante “insiste per la riforma della sentenza impugnata n. 631/2023, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
L'appellato ha così concluso: “A) Accertare e dichiarare la manifesta infondatezza, inammissibilità e improcedibilità della domanda spiegata dalla parte appellante e, per l'effetto, confermare in toto la sentenza impugnata nr. 631/2023 emessa dal G.d.P. di Brindisi Avv Maria Romanazzi;
B) In via gradata, per quanto ammissibile, rigettare la domanda di parte appellante in quanto infondata in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare in toto la sentenza impugnata nr. 631/2023 emessa dal G.d.P. di Brindisi Avv. Maria Romanazzi. C) Condannare, in ogni caso, parte appellante al pagamento in favore della presente parte appellata delle spese e competenze di lite del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario”.
1 Fatto e svolgimento del processo
1. - Con verbale n. 2739/22/VRD del 28.10.2022, notificato il 6.12.2022, la Polizia Municipale di San ET TI (BR) contestava a la violazione degli artt. 41 comma 11 e 146, comma Controparte_1
3 C.d.S., per avere in località Comunale ex Nuova Variante int. via P. Ancora, in data 3.9.2022, attraversato un incrocio con semaforo rosso, infrazione rilevata tramite apparecchiatura automatica V-RED 2.1-I.
La sanzione, pari al minimo edittale, era indicata in € 167,00.
2. – Il sig. proponeva ricorso al Giudice di Pace di Brindisi, CP_1 deducendo la tardività della notifica rispetto ai previsti 90 gg., l'impossibilità di identificare l'agente che aveva accertato l'infrazione, il mancato rispetto delle previsioni riguardanti il posizionamento dell'apparecchiatura di rilevamento mediante dispositivo automatico fisso, l'inattendibilità ed inutilizzabilità dei fotogrammi sulla base dei quali era stata accertata l'infrazione, la mancanza di taratura del medesimo dispositivo, la mancata sottoscrizione del verbale impugnato e l'assenza di agenti sul luogo in cui l'infrazione sarebbe stata commessa.
3. – Si costituiva nel giudizio di prime cure il odierno Pt_1 appellante, contestando i suddetti motivi e rilevando, per quanto attiene al decorso del termine di 90 giorni, che il verbale era stato consegnato all'ufficio postale l'1.12.2022 e che quella (e non quella di effettivo perfezionamento della relativa comunicazione) era la data da considerare.
4. - Il Giudice di Pace, con la sentenza in epigrafe, accoglieva il ricorso, annullando il verbale. In particolare, rilevava la tardività della notifica del verbale, la irregolarità e non attendibilità dal rilievo fotografico e la mancata prova della taratura periodica dell'apparecchiatura.
5. - Avverso tale decisione proponeva appello il Parte_1
, chiedendo la riforma della sentenza e la conferma della legittimità
[...] dell'accertamento. Si costituiva in giudizio l'appellato resistendo al gravame.
Motivi della decisione
6. - L'appello deve essere rigettato sul rilievo assorbente che, come statuito dal giudice di prime cure, il rilievo fotografico è inadeguato e, dunque, inattendibile.
In particolare, dall'esame degli atti e della documentazione prodotta emerge che né il filmato integrale né i fotogrammi a grandezza naturale consentono di individuare la targa del veicolo al momento del passaggio con il semaforo rosso.
La targa risulta distinguibile solo attraverso un fotogramma “ingrandito”, ottenuto mediante manipolazione digitale del materiale video-fotografico, che
2 isola e migliora la definizione del particolare della targa stessa. Tuttavia, tale fotogramma ingrandito non consente di ricostruire il contesto dell'infrazione, in quanto non mostra il veicolo nell'atto di attraversare l'incrocio con il semaforo rosso, né consente di collegare inequivocabilmente la targa al veicolo che ha commesso la violazione.
Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 2305/2022), il sistema
“Vista Red” non è propriamente uno strumento di misurazione o di accertamento della violazione bensì un mero documentatore video- fotografico: di conseguenza, l'accertamento dell'infrazione deve avvenire sulla base di fotogrammi che consentano di collegare in modo certo la targa al veicolo nell'atto dell'infrazione, nel contesto dell'incrocio e del semaforo rosso.
Nel caso di specie, tale collegamento manca, poiché nei fotogrammi e nel video non ingranditi non è possibile leggere la targa e nei fotogrammi ingranditi, pur essendo visibile la targa, non è possibile ricostruire lo scenario complessivo e verificare che il veicolo immortalato sia effettivamente quello che ha commesso l'infrazione.
La ricostruzione della targa appare quindi frutto di una manipolazione del materiale video-fotografico, non idonea a garantire la certezza dell'accertamento richiesta dalla legge.
7. - Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014.
A norma dell'art. 13, comma 1° quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale;
la stessa norma prevede che il giudice da atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.
P.q.m.
Il Tribunale di Brindisi, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal , così provvede: Parte_1
I. rigetta l'appello;
II. condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato delle spese di lite relative a questo grado di giudizio, che liquida, per compenso di difensore, in complessivi € 460,00, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'Avv. Antonio C. Demauro ex art. 93 c.p.c.;
3 III. dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1° quater, come modificato dalla L. n. 228/2012, ricorrono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo per contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Così deciso il 18 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Arcudi
4