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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IX, sentenza 02/02/2026, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 604/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 9, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LEPORE ANTONIO, Presidente e Relatore
DI MAIO ANTONINO MARIA, Giudice
RUGGIERO ALDO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 894/2025 depositato il 18/02/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton, 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9575/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 12
e pubblicata il 16/07/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2023 01695721 87 000 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2023 01695721 87 000 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 467/2026 depositato il
30/01/2026 Richieste delle parti:
Le parti si riportano agli atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate propone appello contro la sentenza n.° 9575/12/2024, con la quale la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma accoglieva un ricorso della Srl Resistente_1 avverso la cartella di pagamento n.° 09720230169572187000.
Lamenta la appellante che non sussiste alcun difetto di motivazione della impugnata cartella, atteso che l'Ufficio si è limitato a dare applicazione a quanto previsto dall'art. 54 bis DPR 600/73; non essendo possibile operare una compensazione tra i crediti dell'accollante e i debiti del terzo acquisiti mediante accollo.
Nell'odierno giudizio si è costituita la società chiedendo il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'Ufficio non merita accoglimento in forza delle seguenti considerazioni:
--va necessariamente premesso che la presente controversia trae la propria origine dalla emissione ai sensi dell'art. 54 bis DPR 600/73 di una cartella di pagamento, con la quale si contestava la indebita compensazione effettuato dalla società nel modello IVA 2020 mediante utilizzo di un credito relativo a precedente anno di imposta in misura superiore a quello effettivamente spettante.
--correttamente la gravata sentenza ha ritenuto la illegittimità della cartella in quanto non preceduta da un avviso di accertamento esplicitamente motivato. Infatti più volte la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo il quale la iscrizione a ruolo, prevista dalla citata norma, è ammissibile solo se il quantum del dovuto sia determinato tramite un mero controllo cartolare, vale a dire sulla base dei dati forniti dal contribuente, o con una correzione di errori materiali o di calcolo (Cass. 9759/2024).
La stessa Corte ha ulteriormente chiarito che laddove, come nel caso di specie, sia necessaria una indagine interpretativa della documentazione fornita dal contribuente ovvero anca appaia indispensabile la soluzione di questioni giuridiche, le ragioni della pretesa impositiva devono essere esplicitate mediante la emissione da parte dell'Ufficio di un vero e proprio atto di accertamento.
Alla soccombenza segue la condanna della appellante al pagamento delle spese del grado liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna la appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in
€ 2.000 oltre oneri di legge se dovuti.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 9, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LEPORE ANTONIO, Presidente e Relatore
DI MAIO ANTONINO MARIA, Giudice
RUGGIERO ALDO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 894/2025 depositato il 18/02/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton, 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9575/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 12
e pubblicata il 16/07/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2023 01695721 87 000 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2023 01695721 87 000 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 467/2026 depositato il
30/01/2026 Richieste delle parti:
Le parti si riportano agli atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate propone appello contro la sentenza n.° 9575/12/2024, con la quale la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma accoglieva un ricorso della Srl Resistente_1 avverso la cartella di pagamento n.° 09720230169572187000.
Lamenta la appellante che non sussiste alcun difetto di motivazione della impugnata cartella, atteso che l'Ufficio si è limitato a dare applicazione a quanto previsto dall'art. 54 bis DPR 600/73; non essendo possibile operare una compensazione tra i crediti dell'accollante e i debiti del terzo acquisiti mediante accollo.
Nell'odierno giudizio si è costituita la società chiedendo il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'Ufficio non merita accoglimento in forza delle seguenti considerazioni:
--va necessariamente premesso che la presente controversia trae la propria origine dalla emissione ai sensi dell'art. 54 bis DPR 600/73 di una cartella di pagamento, con la quale si contestava la indebita compensazione effettuato dalla società nel modello IVA 2020 mediante utilizzo di un credito relativo a precedente anno di imposta in misura superiore a quello effettivamente spettante.
--correttamente la gravata sentenza ha ritenuto la illegittimità della cartella in quanto non preceduta da un avviso di accertamento esplicitamente motivato. Infatti più volte la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo il quale la iscrizione a ruolo, prevista dalla citata norma, è ammissibile solo se il quantum del dovuto sia determinato tramite un mero controllo cartolare, vale a dire sulla base dei dati forniti dal contribuente, o con una correzione di errori materiali o di calcolo (Cass. 9759/2024).
La stessa Corte ha ulteriormente chiarito che laddove, come nel caso di specie, sia necessaria una indagine interpretativa della documentazione fornita dal contribuente ovvero anca appaia indispensabile la soluzione di questioni giuridiche, le ragioni della pretesa impositiva devono essere esplicitate mediante la emissione da parte dell'Ufficio di un vero e proprio atto di accertamento.
Alla soccombenza segue la condanna della appellante al pagamento delle spese del grado liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna la appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in
€ 2.000 oltre oneri di legge se dovuti.