Articolo 7 della Legge 23 aprile 1952, n. 476
Articolo 6Articolo 8
Versione
8 giugno 1952
Art. 7.
I titoli da valutare, che devono essere posseduti alla data del bando di concorso, sono i seguenti:
a) benemerenza di guerra:
1° ricompense al valor militare;
2° promozioni o avanzamenti per meriti di guerra;
3° ferite di guerra che abbiano dato diritto allo apposito distintivo;
4° croce al merito di guerra;
5° permanenza in zona di operazioni;
6° doti combattentistiche;
b) qualita' tecnico-professionali, anche in relazione alla durata del servizio prestato da ufficiale dell'Esercito od in unita' inquadrata nell'Esercito;
c) medaglie al valor civile;
d) ferite in servizio che abbiano dato diritto allo apposito distintivo.
Per tali valutazioni sono assegnati in complesso 80 punti ripartiti come segue:
35 punti per i titoli indicati alla lettera a) 40 punti per i titoli indicati alla lettera b);
3 punti per i titoli indicati alla lettera c);
2 punti per i titoli indicati alla lettera d).
Dei 35 punti fissati per i titoli di cui alla lettera a), 10 sono riservati alla valutazione delle doti combattentistiche, di cui 5 da assegnarsi a coloro che 800 in possesso del "diploma d'onore" per aver appartenuto ai gruppi di combattimento.
I 40 punti fissati per i titoli di cui alla lettera b) debbono essere ripartiti come segue:
da 1 a 30 per le qualita' professionali in genere;
da 1 a 10 per la durata del servizio.
Per i candidati che concorrono ai posti riservati ai partigiani combattenti di cui al secondo comma del precedente art. 1, fra i titoli da valutare ai sensi delle lettere a), n. 5, e b) del presente articolo sara' anche considerato, rispettivamente, quello della permanenza, nelle formazioni partigiane a carattere continuativo che hanno effettivamente operato e quello della durata del servizio prestato da ufficiale nelle formazioni partigiane in genere.
I criteri generali e particolari per la valutazione dei titoli in base ai punti sopra fissati saranno stabiliti, in via preliminare, dalla Commissione di cui all'articolo precedente.
Entrata in vigore il 8 giugno 1952