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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 25/07/2025, n. 3318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3318 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 3680/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3680/2025 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
[...]
[...]
12.1960, C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 iciliata in Salerno, al Corso V. Eman , presso lo studio dell'avv. Lucia Vicinanza che la rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F.: , Controparte_1 CodiceFiscale_2 miciliato in Salerno, alla via Lungoma , presso lo studio dell'avv. Carlo Mansi che lo rappresenta e difende in virtu di procura allegata alla memoria di costituzione RESISTENTE E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato in data 19 maggio 2025, avanzava Parte_1 richiesta giudiziale di cessazione degli effetti Civili de nendo di avere contratto matrimonio concordatario con in data 17 Controparte_1 settembre 1989 nel Comune di San Mango Piemon loro unione erano nati tre figli, (23.02.1991), (23.01.1992) e Per_1 Per_2 Per_3
(24.05.1996). In particolare, la ricorrente rilevava che il vincolo coniugale si era ormai logorato da tempo e che il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 5363/2024, aveva pronunciato la separazione dei coniugi;
pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio senza alcuna statuizione di carattere accessorio. Instaurato il contraddittorio, si costituiva che aderiva alla Controparte_1 domanda di divorzio alle condizioni indicate costituzione. All'udienza del 10 luglio 2025, il Giudice delegato, constatata l'impossibilita di una riconciliazione tra i coniugi e preso atto della sola richiesta di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, riservava la causa al collegio per la decisione. 2. La domanda e fondata e merita accoglimento. Invero, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre un anno dalla data di comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Giudice delegato nel procedimento di separazione in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Pertanto, deve emettersi unicamente la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio senza alcuna statuizione di carattere in conformita alle richieste delle parti. Devono essere compiute le formalita di rito. In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così provvede: A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 17 settembre 1989 nel Comune di San Mango Piemonte (SA) tra , Parte_1 nata a [...] il [...], C.F.: e , nato CodiceFiscale_1 Controparte_1
a Baronissi (SA) il 10.03.1955, C. , istro CodiceFiscale_2
Atti Matrimonio Comune di San Ma B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Mango Piemonte (SA) (Anno 1989, Atto n. 7, Parte II, Serie A) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 18 luglio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3680/2025 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
[...]
[...]
12.1960, C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 iciliata in Salerno, al Corso V. Eman , presso lo studio dell'avv. Lucia Vicinanza che la rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F.: , Controparte_1 CodiceFiscale_2 miciliato in Salerno, alla via Lungoma , presso lo studio dell'avv. Carlo Mansi che lo rappresenta e difende in virtu di procura allegata alla memoria di costituzione RESISTENTE E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato in data 19 maggio 2025, avanzava Parte_1 richiesta giudiziale di cessazione degli effetti Civili de nendo di avere contratto matrimonio concordatario con in data 17 Controparte_1 settembre 1989 nel Comune di San Mango Piemon loro unione erano nati tre figli, (23.02.1991), (23.01.1992) e Per_1 Per_2 Per_3
(24.05.1996). In particolare, la ricorrente rilevava che il vincolo coniugale si era ormai logorato da tempo e che il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 5363/2024, aveva pronunciato la separazione dei coniugi;
pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio senza alcuna statuizione di carattere accessorio. Instaurato il contraddittorio, si costituiva che aderiva alla Controparte_1 domanda di divorzio alle condizioni indicate costituzione. All'udienza del 10 luglio 2025, il Giudice delegato, constatata l'impossibilita di una riconciliazione tra i coniugi e preso atto della sola richiesta di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, riservava la causa al collegio per la decisione. 2. La domanda e fondata e merita accoglimento. Invero, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre un anno dalla data di comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Giudice delegato nel procedimento di separazione in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Pertanto, deve emettersi unicamente la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio senza alcuna statuizione di carattere in conformita alle richieste delle parti. Devono essere compiute le formalita di rito. In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così provvede: A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 17 settembre 1989 nel Comune di San Mango Piemonte (SA) tra , Parte_1 nata a [...] il [...], C.F.: e , nato CodiceFiscale_1 Controparte_1
a Baronissi (SA) il 10.03.1955, C. , istro CodiceFiscale_2
Atti Matrimonio Comune di San Ma B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Mango Piemonte (SA) (Anno 1989, Atto n. 7, Parte II, Serie A) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 18 luglio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi