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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 06/10/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2735/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo Rampini Presidente dott. Giuseppe Bersani Giudice Relatore dott. Marco Bonci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2735/2024 promossa da:
c.f. nata NO GU (AL) 07/10/1968 Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso da avv. GROSSO GIUSEPPE domiciliato in PIAZZA GARIBALDI, 5 15121
ALESSANDRIA ITALIA
ricorrente contro nato il [...] a [...] c.f. rappresentata e CP_1 C.F._2 difesa dall'avv. CAPODIECI CLAUDIA domiciliata in PIAZZA INDIPENDENZA 2/9 NO
GU
resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno depositato le seguenti conclusioni
RICORRENTE
pagina 1 di 10 Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra il SI. e la Parte_1
SI.ra , ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pozzolo Formigaro, a CP_1 mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
- Accertare e dichiarare l'indipendenza e la capacità economica della sig.ra e per l'effetto CP_1
dichiararsi non più dovuto dal SI. - a far data dalla data dalla sentenza di divorzio, - Parte_1
l'assegno mensile di euro 100,00 a favore dell'ex coniuge SI.ra , stante il venire meno CP_1 delle condizioni sostanziali sulla base delle quali esso era stato concordato l'assegno di mantenimento in sede di separazione, oltre ai diversi presupposti su cui si basa l'assegno divorzile, con ogni conseguente pronuncia di legge;
- Accertare e dichiarare l'indipendenza economica del figlio con ogni conseguente Controparte_2 pronuncia di legge, e per l'effetto dichiararsi non più sussistente l'obbligo di mantenimento a decorrere dal 30/06/2025;
- Disporre, a carico del SI. , un assegno di mantenimento a favore della sola figlia Parte_1
di euro 300,00, da versarsi direttamente sul suo conto corrente fino al raggiungimento Per_1 dell'indipendenza economica, nonché la suddivisione tra i genitori delle spese straordinarie a favore della figlia nella misura del 50% ciascuno;
Per_1
- In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venga concesso un assegno divorzile a favore della sig.ra mantenere il suo importo ad euro 100,00 così come previsto in sede di CP_1
separazione;
- In via subordinata, in considerazione delle mutate condizioni economiche del figlio, ridursi nella misura che sarà ritenuta di giustizia - a far data dalla assunzione del SI. presso Iper Controparte_2
Montebello S.p.a. i n data 18/04/2024 o, in subordine, dalla data del deposito del presente ricorso -
l'assegno di mantenimento a carico del SI. in favore del SI. e, Parte_1 Controparte_2
contestualmente, disporne il versamento direttamente sul conto corrente del figlio.
Con vittoria di spese, competenze di causa, oltre rimborso forfetario, Iva e Cpa di legge
RESISTENTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinte le istanze di controparte, tutte:
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra i coniugi e;
CP_1 Pt_1
Confermare a carico del marito un assegno divorzile in favore della moglie, per tutti i motivi sopraesposti, aumentandolo ad €.200,00 o nella misura che verrà ritenuta congrua;
pagina 2 di 10 Disporre a carico del un contributo al mantenimento a favore della figlia di €.300,00 da Pt_1 Per_1
corrispondere entro il 15 di ogni mese sul conto corrente della signora oltre al 70% dele spese CP_1
straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Alessandria.
IN VIA ISTRUTTORIA: con riserva di dedurre ulteriormente si insiste fin da ora affinché il Giudice disponga ex art.210 c.p.c. l'esibizione della documentazione fiscale e finanziaria del sig. Pt_1
(conti, titoli, investimenti, fondi) nonché della convivente (conti, titoli, investimenti, Persona_2
fondi), stante la stabilità della coppia come da certificato di residenza e stato famiglia che si allega.
Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente esponeva quanto segue: in data 08/09/1996 aveva contratto matrimonio con rito concordatario con la SI.ra trascritto nei registri dello CP_1
stato civile del Comune di Pozzolo Formigaro (AL) con atto n. 19 P. II A 1996 presso l'Ufficio di Stato
Civile di Pozzolo Formigaro;
dal matrimonio sono nati due figli: , nata il [...] e , Per_1 CP_2
nato il [...]; ad oggi, ricopre già da diversi mesi una posizione lavorativa stabile mentre CP_2
è ancora studentessa. Entrambi in ogni caso rientrano nello stato di famiglia della SI.ra Per_1 CP_1
(prod. n.2); i rapporti tra i coniugi si sono via via deteriorati fino a ritenere necessario ricorrere alla separazione, non potendo più addivenire a una riconciliazione;
in data 07/11/2022 pertanto, a seguito di trasformazione del procedimento in da separazione giudiziale in separazione consensuale, veniva omologata dal Tribunale di Alessandria la separazione dei coniugi alle condizioni di seguito riportate
(prod. n. 3):
- “La casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi al 50 %, sita in Pozzolo Formigaro (AL) vicolo
Bocca, 10, verrà assegnata alla moglie con quanto in essa contenuto, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli;
il marito asporterà quanto ancora di sua spettanza entro il 31 dicembre 2022;
- I figli entrambi maggiorenni non indipendenti, continueranno a risiedere anagraficamente nella casa
Per_ coniugale con la madre;
come già avviene e trascorreranno alternativamente 15 giorni CP_2
presso il domicilio paterno e 15 presso quello materno;
Per_
- Il sig. verserà quale contributo al mantenimento dei figli e l'importo di Pt_1 CP_2
€.500,00 mensile entro il giorno 15 di ogni mese, con rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT sul c/c intestato alla signora;
CP_1
- I coniugi sosterranno nella misura del 60% il marito e 40% la moglie le spese straordinarie per i figli dovendosi considerare tali: - Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferito al corso di studi seguito, anche nel caso
pagina 3 di 10 di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico. - Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria. - Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica
(sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spese per la patente. - Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre uno all'anno; b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della minore o del genitore;
c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dalla figlia;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione. - Spese medico – sanitarie;
- Stante la maggiore età dei figli, gli stessi si accorderanno direttamente con il padre sulle frequentazioni con il medesimo;
- Il sig. verserà quale assegno di mantenimento per la moglie l'importo di €.100,00 mensile Pt_1
entro il giorno 15 di ogni mese, con rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT;
- L'assegno unico, ed eventuali arretrati, verrà percepito dalla signora che si occuperà delle CP_1
pratiche per ottenerlo;
il sig. si impegna a sottoscrivere la documentazione inerente la Pt_1
richiesta stessa;
- Il marito si impegna a trasferire alla madre della la proprietà della sua quota pari al 50 % CP_1
della casa abitata ad oggi dalla stessa sita in Pozzolo Formigaro (AL), vicolo Bocca, 8;
- Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si fa riferimento a quanto prescritto dalle norme vigenti in materia;
- Ciascun coniuge sosterrà le proprie spese legali per il presente procedimento”;
Esponeva parte ricorrente che dal giorno della separazione non vi era stato alcun segno di riconciliazione ed i coniugi continuano da allora a vivere separati, avendo peraltro il SI. Pt_1
trasferito già la propria residenza presso un domicilio autonomo;
le parti, a mezzo dei loro procuratori, avevano manifestato l'intenzione di procedere alla definitiva cessazione degli effetti civili del matrimonio cercando altresì di trovare un accordo in merito alle questioni economiche, essendo mutate le rispettive condizioni finanziarie.
pagina 4 di 10 Tuttavia, malgrado l'attività di mediazione di entrambi i difensori per addivenire ad una soluzione consensuale della situazione ed evitare il presente ricorso giudiziale, essi non ha ottenuto alcun riscontro positivo;
evidenziava parte ricorrente che le questioni su cui i coniugi si trovano particolarmente in disaccordo riguardavano la corresponsione di un assegno divorzile a favore della sig.ra e del figlio , nonché la proprietà della casa coniugale;
CP_1 CP_2
Pur in presenza di tali divergenze sussistevano le condizioni previste dalla legge per poter chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In ordine alle proprie condizioni economiche il ricorrente evidenziava che: ricopre la qualifica di dirigente presso Acciaierie d'Italia S.p.a. in Amministrazione Straordinaria (ex Ilva) (prod. n. 4).
Nonostante sia ad oggi assunto con contratto a tempo indeterminato, la stabilità del suo rapporto di lavoro non può dirsi particolarmente certa per via della situazione critica in cui versa la società datrice di lavoro Acciaierie d'Italia S.p.a. in Amministrazione Straordinaria.
Si era verificata una diminuzione della retribuzione annua contemporanea ad un aumento delle spese sostenute a causa dell'aggravamento della malattia della madre anziana, alla quale è stata diagnosticato una forma di morbo di Alzheimer, nota grave malattia degenerativa (prod. n. 7); la donna, ormai vedova, riceve inoltre una pensione di soli euro 720,00 mensili.
Il ricorrente SI. a seguito della separazione, aveva preso la propria residenza nello stesso Pt_1
immobile dove la madre risiede al fine di assisterla, ed aveva stipulato un contratto di locazione per l'appartamento sottostante di via della Trinità n. 3, in base al quale è previsto un canone di locazione mensile di euro 250,00, a cui si aggiungono 250,00 di spese condominiali ogni mese.
Il ricorrente doveva inoltre fare fronte a due contratti di finanziamento con Banca PSA Italia S.p.a.: il primo acceso in data 07/02/2022 per l'acquisto dell'auto Peugeot 2008 – per lui fondamentale per recarsi a lavoro ogni giorno –, per l'erogazione della somma totale di euro 20.244,24, con rate mensili di euro 195,31 l'una, sino al 05/02/2025; un secondo finanziamento acceso in data 05/04/2022 della somma di euro 10.000,00 con rate mensili da euro 113,78 l'una, della durata di 120 mesi (prod. n. 9).
In ordine alle condizioni reddituali ed economiche della resistente si evidenziava che la stessa attualmente risiede nella casa coniugale di cui detiene la quota di proprietà pari al 50%, e pertanto non sostiene oneri alloggiativi. Attualmente la resistente svolgeva attività lavorativa presso la
[...]
, azienda operante nel confezionamento presso terzi di prodotti alimentari e di altro Controparte_3
genere, con la mansione di operaia, ricevendo una retribuzione di circa euro 1.110,00-1.200,00 mensili.
Relativamente ai figli, entrambi maggiori di età, parte ricorrente rilevava che:
pagina 5 di 10 a) la figlia maggiore , nel settembre 2023, ha già conseguito la laurea in Scienze Motorie Per_1 presso l'Università di Torino, svolgendo nel frattempo alcune attività lavorative a tempo determinato come allenatrice di sport di e preparatore atletico;
inoltre, la stessa ha da poco terminato un corso di formazione presso l'Istituto Iscos di Monza grazie al quale si è specializzata in chinesiologia e massoterapia. La frequenza di un corso professionalizzante, volto a fornire specifiche conoscenze e capacità utili all'inserimento lavorativo, ha subito fornito alla figlia concrete possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro svolgendo un'attività in linea con il proprio percorso di studi. Inoltre, a partire dall'8 gennaio 2025 ha iniziato un Per_1
tirocinio retribuito che per il quale ottiene un compenso di euro 600,00 mensili.
b) il figlio minore lavora attualmente presso la sede Iper di Tortona di Iper Montebello CP_2
S.p.a. con contratto di lavoro a tempo determinato (prod. n. 11) e percepisce una retribuzione mensile di circa 1.350,00 - 1.380,00 euro netti (prod. n. 12). Ad oggi risiede CP_2
alternativamente per quindici giorni presso la casa della madre e per quindici giorni presso la casa del padre. Da ultimo parte ricorrente evidenziava che la resistente sig.ra intrattiene CP_1
una relazione stabile con un nuovo compagno, e – pur non configurandosi una vera e propria convivenza – la medesima può comunque contare sul sostegno, anche economico oltre che affettivo, del nuovo partner.
Sulla scorta di tali premesse rassegnava le seguenti conclusioni: “ Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra il SI. e la SI.ra , ordinando all'Ufficiale Parte_1 CP_1
di Stato Civile del Comune di Pozzolo Formigaro, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
- Accertare e dichiarare l'indipendenza e la capacità economica della sig.ra e per l'effetto dichiararsi non più CP_1
dovuto dal SI. - a far data dalla data dalla sentenza di divorzio, - l'assegno Parte_1 mensile di euro 100,00 a favore dell'ex coniuge SI.ra , stante il venire meno delle CP_1 condizioni sostanziali sulla base delle quali esso era stato concordato l'assegno di mantenimento in sede di separazione, oltre ai diversi presupposti su cui si basa l'assegno divorzile, con ogni conseguente pronuncia di legge;
- Accertare e dichiarare l'indipendenza economica del figlio con ogni conseguente pronuncia di legge, e per l'effetto dichiararsi non più Controparte_2 sussistente l'obbligo di mantenimento a decorrere dal 30/06/2025; - Disporre, a carico del SI.
, un assegno di mantenimento a favore della sola figlia di euro 300,00, da Parte_1 Per_1 versarsi direttamente sul suo conto corrente fino al raggiungimento dell'indipendenza economica;
-
In via subordinata, in considerazione delle mutate condizioni economiche del figlio, ridursi nella pagina 6 di 10 misura che sarà ritenuta di giustizia - a far data dalla assunzione del SI. presso Controparte_2
Iper Montebello S.p.a. in data 18/04/2024 o, in subordine, dalla data del deposito del presente ricorso - l'assegno di mantenimento a carico del SI. in favore del SI. Parte_1 CP_2
e, contestualmente, disporne il versamento direttamente sul conto corrente del figlio;
[...]
ISTANZE ISTRUTTORIE Con riserva di dedurre, produrre e citare testi in sede di merito. Con riserva di meglio articolare, precisare, integrare le domande e/o le richieste istruttorie anche a seguito delle difese di controparte. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Si costituiva nel giudizio la sig.ra contestando la ricostruzione dei fatti offerta dalla CP_1
parte ricorrente.
In particolare la resistente rileva che non corrisponde al vero l'affermazione di parte ricorrente secondo cui le rispettive condizioni finanziarie dei coniugi siano mutate dalla separazione: la resistente percepisce i medesimi redditi annuali del periodo della separazione: ha un lavoro incerto, sempre e comunque a tempo determinato;
il sig. convive da tempo con la signora Pt_1
con cui ha una relazione da quando conviveva ancora con la sua famiglia;
la Persona_2
coppia conduce in locazione un immobile sito a Pozzolo Formigaro per cui il sig. paga un Pt_1 canone di locazione di €.450,00 mensili, come da estratti conto allegati dallo stesso;
la signora lavora come Back Office Commerciale presso la GREENECO WASTEWATER SRL Per_2
con un contratto a tempo indeterminato per il quale percepisce una retribuzione media di
20/22.000 euro all'anno; rilevava che il ricorrente sig. percepisce una retribuzione o Pt_1
variabile tra i 3800,00 ed i 4000,00 mensili, oltre a tredicesima e premi di produzione ogni giugno e dicembre, mensilità in cui percepisce oltre €.6500,00.
Da parte della resistente si evidenziava che - quanto al finanziamento per l'autovettura Peugeot
2008 che andrebbe a gravare sulle spese del - detta automobile è in uso alla signora Pt_1
poiché il ricorrente sig. usufruisce di una macchina aziendale Alfa Romeo Per_2 Pt_1
Stelvio, targata GR188XK (a tal fine produceva buste paga con voce utilizzo auto aziendale); parte resistente qualificava come “non veritiera” l'affermazione di parte ricorrente secondo cui l'auto sarebbe “per lui fondamentale per recarsi al lavoro ogni giorno” (pag. 7 ricorso;
si Pt_1
rilevava – inoltre – che il finanziamento per l'acquisto della Peugeot 2008 era stato acceso dai coniugi e l'auto acquistata per la famiglia e poi sottratta all'uso dei familiari dal marito per darla alla compagna odierna;
detto finanziamento ad oggi è estinto e pertanto tale spesa non grava sul marito
Parte resistente qualificava ancora come “non veritiere” altre affermazioni contenute nel ricorso secondo cui:
pagina 7 di 10 il marito si farebbe carico del 50% delle spese ordinarie per la casa assegnata alla moglie;
la richiesta del trasferimento della casa assegnata alla resistente, la quale aveva anche chiesto che l'intero alloggio di proprietà di entrambi i coniugi venisse trasferito ai figli.
Parte resistente non contestava la circostanza che il figlio lavori stabilmente, negando CP_2
tuttavia, che la stessa avrebbe beneficiato di un miglioramento della situazione economica grazie al lavoro svolto dal medesimo.
Contestava che la figlia avesse iniziato un tirocinio retribuito come invece affermato nel Per_1
ricorso non avendo – comunque - mai lavorato con stabilità; – rileva parte resistente – aveva Per_1
sottoscritto un contratto di collaborazione professionale dal 10/02/2025 al 10/04/2025, non tacitamente rinnovabile e percepisce 200,00 euro settimanali senza pagamento dei contributi;
Sulla scorta di tali premesse parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “ Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra i coniugi CP_1
e (e non lo scioglimento come erroneamente indicato da controparte!); •
[...] Parte_1
Confermare a carico del marito un assegno divorzile in favore della moglie, per tutti i motivi sopraesposti, aumentandolo ad €.200,00 o nella misura che verrà ritenuta congrua;
Disporre a carico del un contributo al mantenimento a favore della figlia di €.300,00 da Pt_1 Per_1
corrispondere entro il 15 di ogni mese sul conto corrente della signora;
oltre al 70% dele CP_1
spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Alessandria. IN VIA ISTRUTTORIA: con riserva di dedurre ulteriormente si insiste fin da ora affinché il Giudice disponga ex art.210 c.p.c.
l'esibizione della documentazione fiscale e finanziaria del sig. (conti, titoli, investimenti, Pt_1
fondi) nonché della convivente (conti, titoli, investimenti, fondi), stante la Persona_2
stabilità della coppia come da certificato di residenza e stato famiglia che si allega. In particolare venga disposta l'esibizione dell'estratto del conto corrente del dal mese di aprile 2024 ad Pt_1
oggi, non essendo stato prodotto. Si producono: estratti conto, dichiarazioni redditi ultimi tre anni
; residenza e stato famiglia libretto auto foto auto aziendale CP_1 Parte_2 CP_1
buste paga cordone dove si riporta voce auto aziendale. Con vittoria di spese, competenze Pt_1
ed onorari ex lege”.
Esperito negativamente il tentativo di conciliazione, veniva fissata l'udienza per il trattenimento in decisione per il giorno 30 settembre 2025.
In tale udienza le parti – sulla scorta delle comparse conclusionali e delle repliche depositate – chiedevano il trattenimento in decisione.
Il Giudice riservava la causa per la decisione collegiale.
Motivi della decisione
pagina 8 di 10 Entrambe le parti chiedono la pronuncia di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, pur divergendo sugli aspetti patrimoniali.
Deve quindi essere pronunciata sentenza parziale sullo status; la documentazione prodotta documentazione e la manifestata volontà dei coniugi consentono di ritenere comprovata la sussistenza dei presupposti di fatto voluti dagli artt. 3 n. 2 lett. b) e 4 della legge 1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla legge 6.3.1987 n. 74 e dalla L. 55/2015, per farsi luogo alla chiesta pronuncia.
In particolare risulta che i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale di Alessandria nel giudizio di separazione conclusosi con decreto di omologa del 7 novembre 2022.
Deve pertanto ritenersi, alla luce della documentazione prodotta, che tra i coniugi non sussiste più alcuna comunione spirituale né materiale e che tale comunione non può essere ricostituita.
Peraltro alcune delle questioni patrimoniali oggetto del presente giudizio riguardano i figli ed Per_1
, entrambi maggiorenni, i quali devono essere coinvolti nel giudizio mediante notificazione del CP_2
ricorso a cura della parte più diligente anche al fine di verificare la possibilità di una soluzione transattiva di tutti gli aspetti patrimoniali della causa.
La causa va rimessa sul ruolo per la comparizione dei figli, per la verifica delle condizioni reddituali e lavorative dei medesimi.
Si riserva alla sentenza definitiva la decisione sulle spese di lite.
La cancelleria provvederà alla trasmissione di copia della presente sentenza all'ufficiale di stato civile competente per le annotazioni a norma dell'art. 69 lett. d) del D.P.R. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria, non definitivamente pronunciando, con l'intervento in causa del Pubblico
Ministero, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra i signori c.f. nato NO GU (AL) 07/10/1968 e Parte_1 C.F._1
nata il [...] a [...] c.f. il cui CP_1 C.F._2
matrimonio è stato celebrato nel Comune di Pozzolo Formigaro in data 8 settembre 1996 ivi trascritto nell'anno 1996 con atto n. 19. P.II, A 1996
Con ordine all'Ufficiale di Stato Civile di Comune di Pozzolo Formigaro di annotare in calce all'atto di matrimonio la presente sentenza.
Riserva alla sentenza definitiva la pronuncia sulle spese di causa;
dispone pagina 9 di 10 che a cura della parte più diligente venga notificato ai figli delle parti sig.ri e CP_2 Parte_3
il ricorso ed il presente provvedimento rimette la causa nella fase istruttoria avanti il Giudice designato per l'udienza del 22 ottobre 2025 ore 9,30 al fine di verificare la sussistenza di una attività lavorativa stabile in capo ai predetti e l'eventuale retribuzione mensile.
Così deciso in camera di consiglio in data 30 settembre 2025
Il Giudice estensore
Dott. Giuseppe Bersani
Il Presidente dott.
NT ZO
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo Rampini Presidente dott. Giuseppe Bersani Giudice Relatore dott. Marco Bonci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2735/2024 promossa da:
c.f. nata NO GU (AL) 07/10/1968 Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso da avv. GROSSO GIUSEPPE domiciliato in PIAZZA GARIBALDI, 5 15121
ALESSANDRIA ITALIA
ricorrente contro nato il [...] a [...] c.f. rappresentata e CP_1 C.F._2 difesa dall'avv. CAPODIECI CLAUDIA domiciliata in PIAZZA INDIPENDENZA 2/9 NO
GU
resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno depositato le seguenti conclusioni
RICORRENTE
pagina 1 di 10 Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra il SI. e la Parte_1
SI.ra , ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pozzolo Formigaro, a CP_1 mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
- Accertare e dichiarare l'indipendenza e la capacità economica della sig.ra e per l'effetto CP_1
dichiararsi non più dovuto dal SI. - a far data dalla data dalla sentenza di divorzio, - Parte_1
l'assegno mensile di euro 100,00 a favore dell'ex coniuge SI.ra , stante il venire meno CP_1 delle condizioni sostanziali sulla base delle quali esso era stato concordato l'assegno di mantenimento in sede di separazione, oltre ai diversi presupposti su cui si basa l'assegno divorzile, con ogni conseguente pronuncia di legge;
- Accertare e dichiarare l'indipendenza economica del figlio con ogni conseguente Controparte_2 pronuncia di legge, e per l'effetto dichiararsi non più sussistente l'obbligo di mantenimento a decorrere dal 30/06/2025;
- Disporre, a carico del SI. , un assegno di mantenimento a favore della sola figlia Parte_1
di euro 300,00, da versarsi direttamente sul suo conto corrente fino al raggiungimento Per_1 dell'indipendenza economica, nonché la suddivisione tra i genitori delle spese straordinarie a favore della figlia nella misura del 50% ciascuno;
Per_1
- In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venga concesso un assegno divorzile a favore della sig.ra mantenere il suo importo ad euro 100,00 così come previsto in sede di CP_1
separazione;
- In via subordinata, in considerazione delle mutate condizioni economiche del figlio, ridursi nella misura che sarà ritenuta di giustizia - a far data dalla assunzione del SI. presso Iper Controparte_2
Montebello S.p.a. i n data 18/04/2024 o, in subordine, dalla data del deposito del presente ricorso -
l'assegno di mantenimento a carico del SI. in favore del SI. e, Parte_1 Controparte_2
contestualmente, disporne il versamento direttamente sul conto corrente del figlio.
Con vittoria di spese, competenze di causa, oltre rimborso forfetario, Iva e Cpa di legge
RESISTENTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinte le istanze di controparte, tutte:
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra i coniugi e;
CP_1 Pt_1
Confermare a carico del marito un assegno divorzile in favore della moglie, per tutti i motivi sopraesposti, aumentandolo ad €.200,00 o nella misura che verrà ritenuta congrua;
pagina 2 di 10 Disporre a carico del un contributo al mantenimento a favore della figlia di €.300,00 da Pt_1 Per_1
corrispondere entro il 15 di ogni mese sul conto corrente della signora oltre al 70% dele spese CP_1
straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Alessandria.
IN VIA ISTRUTTORIA: con riserva di dedurre ulteriormente si insiste fin da ora affinché il Giudice disponga ex art.210 c.p.c. l'esibizione della documentazione fiscale e finanziaria del sig. Pt_1
(conti, titoli, investimenti, fondi) nonché della convivente (conti, titoli, investimenti, Persona_2
fondi), stante la stabilità della coppia come da certificato di residenza e stato famiglia che si allega.
Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente esponeva quanto segue: in data 08/09/1996 aveva contratto matrimonio con rito concordatario con la SI.ra trascritto nei registri dello CP_1
stato civile del Comune di Pozzolo Formigaro (AL) con atto n. 19 P. II A 1996 presso l'Ufficio di Stato
Civile di Pozzolo Formigaro;
dal matrimonio sono nati due figli: , nata il [...] e , Per_1 CP_2
nato il [...]; ad oggi, ricopre già da diversi mesi una posizione lavorativa stabile mentre CP_2
è ancora studentessa. Entrambi in ogni caso rientrano nello stato di famiglia della SI.ra Per_1 CP_1
(prod. n.2); i rapporti tra i coniugi si sono via via deteriorati fino a ritenere necessario ricorrere alla separazione, non potendo più addivenire a una riconciliazione;
in data 07/11/2022 pertanto, a seguito di trasformazione del procedimento in da separazione giudiziale in separazione consensuale, veniva omologata dal Tribunale di Alessandria la separazione dei coniugi alle condizioni di seguito riportate
(prod. n. 3):
- “La casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi al 50 %, sita in Pozzolo Formigaro (AL) vicolo
Bocca, 10, verrà assegnata alla moglie con quanto in essa contenuto, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli;
il marito asporterà quanto ancora di sua spettanza entro il 31 dicembre 2022;
- I figli entrambi maggiorenni non indipendenti, continueranno a risiedere anagraficamente nella casa
Per_ coniugale con la madre;
come già avviene e trascorreranno alternativamente 15 giorni CP_2
presso il domicilio paterno e 15 presso quello materno;
Per_
- Il sig. verserà quale contributo al mantenimento dei figli e l'importo di Pt_1 CP_2
€.500,00 mensile entro il giorno 15 di ogni mese, con rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT sul c/c intestato alla signora;
CP_1
- I coniugi sosterranno nella misura del 60% il marito e 40% la moglie le spese straordinarie per i figli dovendosi considerare tali: - Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferito al corso di studi seguito, anche nel caso
pagina 3 di 10 di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico. - Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria. - Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica
(sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spese per la patente. - Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre uno all'anno; b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della minore o del genitore;
c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dalla figlia;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione. - Spese medico – sanitarie;
- Stante la maggiore età dei figli, gli stessi si accorderanno direttamente con il padre sulle frequentazioni con il medesimo;
- Il sig. verserà quale assegno di mantenimento per la moglie l'importo di €.100,00 mensile Pt_1
entro il giorno 15 di ogni mese, con rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT;
- L'assegno unico, ed eventuali arretrati, verrà percepito dalla signora che si occuperà delle CP_1
pratiche per ottenerlo;
il sig. si impegna a sottoscrivere la documentazione inerente la Pt_1
richiesta stessa;
- Il marito si impegna a trasferire alla madre della la proprietà della sua quota pari al 50 % CP_1
della casa abitata ad oggi dalla stessa sita in Pozzolo Formigaro (AL), vicolo Bocca, 8;
- Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si fa riferimento a quanto prescritto dalle norme vigenti in materia;
- Ciascun coniuge sosterrà le proprie spese legali per il presente procedimento”;
Esponeva parte ricorrente che dal giorno della separazione non vi era stato alcun segno di riconciliazione ed i coniugi continuano da allora a vivere separati, avendo peraltro il SI. Pt_1
trasferito già la propria residenza presso un domicilio autonomo;
le parti, a mezzo dei loro procuratori, avevano manifestato l'intenzione di procedere alla definitiva cessazione degli effetti civili del matrimonio cercando altresì di trovare un accordo in merito alle questioni economiche, essendo mutate le rispettive condizioni finanziarie.
pagina 4 di 10 Tuttavia, malgrado l'attività di mediazione di entrambi i difensori per addivenire ad una soluzione consensuale della situazione ed evitare il presente ricorso giudiziale, essi non ha ottenuto alcun riscontro positivo;
evidenziava parte ricorrente che le questioni su cui i coniugi si trovano particolarmente in disaccordo riguardavano la corresponsione di un assegno divorzile a favore della sig.ra e del figlio , nonché la proprietà della casa coniugale;
CP_1 CP_2
Pur in presenza di tali divergenze sussistevano le condizioni previste dalla legge per poter chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In ordine alle proprie condizioni economiche il ricorrente evidenziava che: ricopre la qualifica di dirigente presso Acciaierie d'Italia S.p.a. in Amministrazione Straordinaria (ex Ilva) (prod. n. 4).
Nonostante sia ad oggi assunto con contratto a tempo indeterminato, la stabilità del suo rapporto di lavoro non può dirsi particolarmente certa per via della situazione critica in cui versa la società datrice di lavoro Acciaierie d'Italia S.p.a. in Amministrazione Straordinaria.
Si era verificata una diminuzione della retribuzione annua contemporanea ad un aumento delle spese sostenute a causa dell'aggravamento della malattia della madre anziana, alla quale è stata diagnosticato una forma di morbo di Alzheimer, nota grave malattia degenerativa (prod. n. 7); la donna, ormai vedova, riceve inoltre una pensione di soli euro 720,00 mensili.
Il ricorrente SI. a seguito della separazione, aveva preso la propria residenza nello stesso Pt_1
immobile dove la madre risiede al fine di assisterla, ed aveva stipulato un contratto di locazione per l'appartamento sottostante di via della Trinità n. 3, in base al quale è previsto un canone di locazione mensile di euro 250,00, a cui si aggiungono 250,00 di spese condominiali ogni mese.
Il ricorrente doveva inoltre fare fronte a due contratti di finanziamento con Banca PSA Italia S.p.a.: il primo acceso in data 07/02/2022 per l'acquisto dell'auto Peugeot 2008 – per lui fondamentale per recarsi a lavoro ogni giorno –, per l'erogazione della somma totale di euro 20.244,24, con rate mensili di euro 195,31 l'una, sino al 05/02/2025; un secondo finanziamento acceso in data 05/04/2022 della somma di euro 10.000,00 con rate mensili da euro 113,78 l'una, della durata di 120 mesi (prod. n. 9).
In ordine alle condizioni reddituali ed economiche della resistente si evidenziava che la stessa attualmente risiede nella casa coniugale di cui detiene la quota di proprietà pari al 50%, e pertanto non sostiene oneri alloggiativi. Attualmente la resistente svolgeva attività lavorativa presso la
[...]
, azienda operante nel confezionamento presso terzi di prodotti alimentari e di altro Controparte_3
genere, con la mansione di operaia, ricevendo una retribuzione di circa euro 1.110,00-1.200,00 mensili.
Relativamente ai figli, entrambi maggiori di età, parte ricorrente rilevava che:
pagina 5 di 10 a) la figlia maggiore , nel settembre 2023, ha già conseguito la laurea in Scienze Motorie Per_1 presso l'Università di Torino, svolgendo nel frattempo alcune attività lavorative a tempo determinato come allenatrice di sport di e preparatore atletico;
inoltre, la stessa ha da poco terminato un corso di formazione presso l'Istituto Iscos di Monza grazie al quale si è specializzata in chinesiologia e massoterapia. La frequenza di un corso professionalizzante, volto a fornire specifiche conoscenze e capacità utili all'inserimento lavorativo, ha subito fornito alla figlia concrete possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro svolgendo un'attività in linea con il proprio percorso di studi. Inoltre, a partire dall'8 gennaio 2025 ha iniziato un Per_1
tirocinio retribuito che per il quale ottiene un compenso di euro 600,00 mensili.
b) il figlio minore lavora attualmente presso la sede Iper di Tortona di Iper Montebello CP_2
S.p.a. con contratto di lavoro a tempo determinato (prod. n. 11) e percepisce una retribuzione mensile di circa 1.350,00 - 1.380,00 euro netti (prod. n. 12). Ad oggi risiede CP_2
alternativamente per quindici giorni presso la casa della madre e per quindici giorni presso la casa del padre. Da ultimo parte ricorrente evidenziava che la resistente sig.ra intrattiene CP_1
una relazione stabile con un nuovo compagno, e – pur non configurandosi una vera e propria convivenza – la medesima può comunque contare sul sostegno, anche economico oltre che affettivo, del nuovo partner.
Sulla scorta di tali premesse rassegnava le seguenti conclusioni: “ Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra il SI. e la SI.ra , ordinando all'Ufficiale Parte_1 CP_1
di Stato Civile del Comune di Pozzolo Formigaro, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
- Accertare e dichiarare l'indipendenza e la capacità economica della sig.ra e per l'effetto dichiararsi non più CP_1
dovuto dal SI. - a far data dalla data dalla sentenza di divorzio, - l'assegno Parte_1 mensile di euro 100,00 a favore dell'ex coniuge SI.ra , stante il venire meno delle CP_1 condizioni sostanziali sulla base delle quali esso era stato concordato l'assegno di mantenimento in sede di separazione, oltre ai diversi presupposti su cui si basa l'assegno divorzile, con ogni conseguente pronuncia di legge;
- Accertare e dichiarare l'indipendenza economica del figlio con ogni conseguente pronuncia di legge, e per l'effetto dichiararsi non più Controparte_2 sussistente l'obbligo di mantenimento a decorrere dal 30/06/2025; - Disporre, a carico del SI.
, un assegno di mantenimento a favore della sola figlia di euro 300,00, da Parte_1 Per_1 versarsi direttamente sul suo conto corrente fino al raggiungimento dell'indipendenza economica;
-
In via subordinata, in considerazione delle mutate condizioni economiche del figlio, ridursi nella pagina 6 di 10 misura che sarà ritenuta di giustizia - a far data dalla assunzione del SI. presso Controparte_2
Iper Montebello S.p.a. in data 18/04/2024 o, in subordine, dalla data del deposito del presente ricorso - l'assegno di mantenimento a carico del SI. in favore del SI. Parte_1 CP_2
e, contestualmente, disporne il versamento direttamente sul conto corrente del figlio;
[...]
ISTANZE ISTRUTTORIE Con riserva di dedurre, produrre e citare testi in sede di merito. Con riserva di meglio articolare, precisare, integrare le domande e/o le richieste istruttorie anche a seguito delle difese di controparte. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Si costituiva nel giudizio la sig.ra contestando la ricostruzione dei fatti offerta dalla CP_1
parte ricorrente.
In particolare la resistente rileva che non corrisponde al vero l'affermazione di parte ricorrente secondo cui le rispettive condizioni finanziarie dei coniugi siano mutate dalla separazione: la resistente percepisce i medesimi redditi annuali del periodo della separazione: ha un lavoro incerto, sempre e comunque a tempo determinato;
il sig. convive da tempo con la signora Pt_1
con cui ha una relazione da quando conviveva ancora con la sua famiglia;
la Persona_2
coppia conduce in locazione un immobile sito a Pozzolo Formigaro per cui il sig. paga un Pt_1 canone di locazione di €.450,00 mensili, come da estratti conto allegati dallo stesso;
la signora lavora come Back Office Commerciale presso la GREENECO WASTEWATER SRL Per_2
con un contratto a tempo indeterminato per il quale percepisce una retribuzione media di
20/22.000 euro all'anno; rilevava che il ricorrente sig. percepisce una retribuzione o Pt_1
variabile tra i 3800,00 ed i 4000,00 mensili, oltre a tredicesima e premi di produzione ogni giugno e dicembre, mensilità in cui percepisce oltre €.6500,00.
Da parte della resistente si evidenziava che - quanto al finanziamento per l'autovettura Peugeot
2008 che andrebbe a gravare sulle spese del - detta automobile è in uso alla signora Pt_1
poiché il ricorrente sig. usufruisce di una macchina aziendale Alfa Romeo Per_2 Pt_1
Stelvio, targata GR188XK (a tal fine produceva buste paga con voce utilizzo auto aziendale); parte resistente qualificava come “non veritiera” l'affermazione di parte ricorrente secondo cui l'auto sarebbe “per lui fondamentale per recarsi al lavoro ogni giorno” (pag. 7 ricorso;
si Pt_1
rilevava – inoltre – che il finanziamento per l'acquisto della Peugeot 2008 era stato acceso dai coniugi e l'auto acquistata per la famiglia e poi sottratta all'uso dei familiari dal marito per darla alla compagna odierna;
detto finanziamento ad oggi è estinto e pertanto tale spesa non grava sul marito
Parte resistente qualificava ancora come “non veritiere” altre affermazioni contenute nel ricorso secondo cui:
pagina 7 di 10 il marito si farebbe carico del 50% delle spese ordinarie per la casa assegnata alla moglie;
la richiesta del trasferimento della casa assegnata alla resistente, la quale aveva anche chiesto che l'intero alloggio di proprietà di entrambi i coniugi venisse trasferito ai figli.
Parte resistente non contestava la circostanza che il figlio lavori stabilmente, negando CP_2
tuttavia, che la stessa avrebbe beneficiato di un miglioramento della situazione economica grazie al lavoro svolto dal medesimo.
Contestava che la figlia avesse iniziato un tirocinio retribuito come invece affermato nel Per_1
ricorso non avendo – comunque - mai lavorato con stabilità; – rileva parte resistente – aveva Per_1
sottoscritto un contratto di collaborazione professionale dal 10/02/2025 al 10/04/2025, non tacitamente rinnovabile e percepisce 200,00 euro settimanali senza pagamento dei contributi;
Sulla scorta di tali premesse parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “ Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra i coniugi CP_1
e (e non lo scioglimento come erroneamente indicato da controparte!); •
[...] Parte_1
Confermare a carico del marito un assegno divorzile in favore della moglie, per tutti i motivi sopraesposti, aumentandolo ad €.200,00 o nella misura che verrà ritenuta congrua;
Disporre a carico del un contributo al mantenimento a favore della figlia di €.300,00 da Pt_1 Per_1
corrispondere entro il 15 di ogni mese sul conto corrente della signora;
oltre al 70% dele CP_1
spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Alessandria. IN VIA ISTRUTTORIA: con riserva di dedurre ulteriormente si insiste fin da ora affinché il Giudice disponga ex art.210 c.p.c.
l'esibizione della documentazione fiscale e finanziaria del sig. (conti, titoli, investimenti, Pt_1
fondi) nonché della convivente (conti, titoli, investimenti, fondi), stante la Persona_2
stabilità della coppia come da certificato di residenza e stato famiglia che si allega. In particolare venga disposta l'esibizione dell'estratto del conto corrente del dal mese di aprile 2024 ad Pt_1
oggi, non essendo stato prodotto. Si producono: estratti conto, dichiarazioni redditi ultimi tre anni
; residenza e stato famiglia libretto auto foto auto aziendale CP_1 Parte_2 CP_1
buste paga cordone dove si riporta voce auto aziendale. Con vittoria di spese, competenze Pt_1
ed onorari ex lege”.
Esperito negativamente il tentativo di conciliazione, veniva fissata l'udienza per il trattenimento in decisione per il giorno 30 settembre 2025.
In tale udienza le parti – sulla scorta delle comparse conclusionali e delle repliche depositate – chiedevano il trattenimento in decisione.
Il Giudice riservava la causa per la decisione collegiale.
Motivi della decisione
pagina 8 di 10 Entrambe le parti chiedono la pronuncia di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, pur divergendo sugli aspetti patrimoniali.
Deve quindi essere pronunciata sentenza parziale sullo status; la documentazione prodotta documentazione e la manifestata volontà dei coniugi consentono di ritenere comprovata la sussistenza dei presupposti di fatto voluti dagli artt. 3 n. 2 lett. b) e 4 della legge 1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla legge 6.3.1987 n. 74 e dalla L. 55/2015, per farsi luogo alla chiesta pronuncia.
In particolare risulta che i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale di Alessandria nel giudizio di separazione conclusosi con decreto di omologa del 7 novembre 2022.
Deve pertanto ritenersi, alla luce della documentazione prodotta, che tra i coniugi non sussiste più alcuna comunione spirituale né materiale e che tale comunione non può essere ricostituita.
Peraltro alcune delle questioni patrimoniali oggetto del presente giudizio riguardano i figli ed Per_1
, entrambi maggiorenni, i quali devono essere coinvolti nel giudizio mediante notificazione del CP_2
ricorso a cura della parte più diligente anche al fine di verificare la possibilità di una soluzione transattiva di tutti gli aspetti patrimoniali della causa.
La causa va rimessa sul ruolo per la comparizione dei figli, per la verifica delle condizioni reddituali e lavorative dei medesimi.
Si riserva alla sentenza definitiva la decisione sulle spese di lite.
La cancelleria provvederà alla trasmissione di copia della presente sentenza all'ufficiale di stato civile competente per le annotazioni a norma dell'art. 69 lett. d) del D.P.R. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria, non definitivamente pronunciando, con l'intervento in causa del Pubblico
Ministero, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra i signori c.f. nato NO GU (AL) 07/10/1968 e Parte_1 C.F._1
nata il [...] a [...] c.f. il cui CP_1 C.F._2
matrimonio è stato celebrato nel Comune di Pozzolo Formigaro in data 8 settembre 1996 ivi trascritto nell'anno 1996 con atto n. 19. P.II, A 1996
Con ordine all'Ufficiale di Stato Civile di Comune di Pozzolo Formigaro di annotare in calce all'atto di matrimonio la presente sentenza.
Riserva alla sentenza definitiva la pronuncia sulle spese di causa;
dispone pagina 9 di 10 che a cura della parte più diligente venga notificato ai figli delle parti sig.ri e CP_2 Parte_3
il ricorso ed il presente provvedimento rimette la causa nella fase istruttoria avanti il Giudice designato per l'udienza del 22 ottobre 2025 ore 9,30 al fine di verificare la sussistenza di una attività lavorativa stabile in capo ai predetti e l'eventuale retribuzione mensile.
Così deciso in camera di consiglio in data 30 settembre 2025
Il Giudice estensore
Dott. Giuseppe Bersani
Il Presidente dott.
NT ZO
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