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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 615/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
DEMONTIS SERGIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 363/2025 depositato il 05/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2962024004653727000 SANZIONI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il difensore della ricorrente chiede che venga dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere avendo ricevuto la comunicazione di sgravio dell'atto impugnato e chiede, altresì, la condanna alle spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento indicata in intestazione, chiedendone l'annullamento, previa sospensiva.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, ritualmente citata, non si è costituita.
La causa è stata trattata all'odierna udienza, nel corso della quale il difensore della ricorrente ha chiesto che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve dichiararsi estinto il ricorso per cessata materia del contendere, avendo l'Agente della Riscossione proceduto in autotutela all'annullamento della cartella di pagamento oggetto del presente contenzioso.
Le spese seguono la soccombenza virtuale e si liquidano come in dispositivo e sono da distrarsi in favore dell'avv. Difensore_1, difensore antistatario della parte ricorrente.
P.Q.M.
dichiara il ricorso estinto per cessata materia del contendere e condanna l'Agenzia delle Entrate
Riscossione, in favore di parte ricorrente, al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 400,00, oltre spese generali, IVA e CPA. Ordina la distrazione delle spese di lite in favore dell'avv. Difensore_1, difensore antistatario della parte ricorrente.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
DEMONTIS SERGIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 363/2025 depositato il 05/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2962024004653727000 SANZIONI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il difensore della ricorrente chiede che venga dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere avendo ricevuto la comunicazione di sgravio dell'atto impugnato e chiede, altresì, la condanna alle spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento indicata in intestazione, chiedendone l'annullamento, previa sospensiva.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, ritualmente citata, non si è costituita.
La causa è stata trattata all'odierna udienza, nel corso della quale il difensore della ricorrente ha chiesto che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve dichiararsi estinto il ricorso per cessata materia del contendere, avendo l'Agente della Riscossione proceduto in autotutela all'annullamento della cartella di pagamento oggetto del presente contenzioso.
Le spese seguono la soccombenza virtuale e si liquidano come in dispositivo e sono da distrarsi in favore dell'avv. Difensore_1, difensore antistatario della parte ricorrente.
P.Q.M.
dichiara il ricorso estinto per cessata materia del contendere e condanna l'Agenzia delle Entrate
Riscossione, in favore di parte ricorrente, al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 400,00, oltre spese generali, IVA e CPA. Ordina la distrazione delle spese di lite in favore dell'avv. Difensore_1, difensore antistatario della parte ricorrente.