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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVII, sentenza 11/02/2026, n. 2065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2065 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2065/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 27, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FANUCCI MASSIMO GINO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6797/2025 depositato il 24/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200086630604506 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1076/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Sul ricorso iscritto al n. R.G.R. 6797/2025
proposto da
Ricorrente_1, C.F. CF_Ricorrente_2, e Ricorrente_2, C.F. CF_Ricorrente_3, quali eredi del sig. Nominativo_1 (C.F. CF_1), elettivamente domiciliati in Roma, indirizzo rappresentati e difesi dagli Avv.ti Difensore_1 e Difensore_2, come da procura in atti, PEC Email_1, [3] [4] [5]
○ ricorrenti -
contro
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma – Ufficio territoriale Roma 3, in persona del
Direttore pro tempore,
nonché
Agenzia delle Entrate-Riscossione, Agente della riscossione per la provincia di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore,
○ resistenti -
per l'annullamento delle cartelle di pagamento n. 09720200086630604505, intestata a Ricorrente_1, e n. 09720200086630604506, intestata a Ricorrente_2, emesse a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973 e art. 54-bis D.P.R. n. 633/1972, sulla dichiarazione presentata dal de cuius Nominativo_1 per l'anno d'imposta 2016, con iscrizione a ruolo di IRPEF, addizionali e accessori.
In udienza il DIFENSORE DI PARTE RICORRENTE INSISTE SULL'INTERVENUTA DECADENZA DEL
RUOLO, ANCORPIù OVE L'UFFICIO HA RICONOSICUTO L'INTERCORSA DECADENZA NEL
PERIODO D'IMPOSTA 2015, CONTESTA L'APPLICABILITà AL CASO DI SPECIE DEL CUMULO DELLE
PROROGHE DEI TERMINI RICHIESTE DALL'UFFICIO E INSISTE PER LA NN ALLE SPESE.
L'UFFICIO INSISTE PER L'APPLICAZIONE DEL CUMULO DELLE PROROGHE, E INSISTE PER IL
RIGETTO DEL RICORSO CON NN ALLE SPESE DI PARTE RICORRENTE.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1 Con ricorso ritualmente notificato e depositato, i contribuenti, nella qualità di eredi del sig. Nominativo_1
, hanno impugnato le cartelle di pagamento indicate in epigrafe, deducendone l'illegittimità sotto vari profili.
1.2 In particolare, i ricorrenti hanno articolato i seguenti motivi di ricorso:
○ a) Decadenza dal potere di riscossione: le cartelle sarebbero state notificate oltre il termine decadenziale previsto dall'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973; la disciplina di proroga emergenziale di cui all'art. 157 D.L. n. 34/2020 non sarebbe applicabile al caso di specie, riguardando dichiarazioni presentate nell'anno 2018, mentre la dichiarazione oggetto di controllo attiene all'anno d'imposta 2016 e alla dichiarazione presentata nel 2017;
○ b) Difetto di motivazione: la cartella sarebbe carente dei presupposti motivazionali richiesti dall'art. 7 L. n. 212/2000 e dall'art. 3 L. n. 241/1990, non consentendo al contribuente di comprendere compiutamente l'origine e la composizione della pretesa impositiva.
1.3 A sostegno delle proprie doglianze, i ricorrenti hanno richiamato la vicenda relativa all'anno d'imposta
2015, in cui, a fronte di cartella emessa in situazione di fatto e di diritto del tutto analoga (medesimo de cuius, stessa natura di controllo, analogo profilo di tardività), l'Agenzia delle Entrate ha adottato provvedimento di autotutela annullando integralmente la cartella per intervenuta decadenza, come da provvedimento di autotutela e atto di costituzione in giudizio dell'Ufficio prodotti in atti.
1.4 Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, che ha contestato le censure dedotte in ricorso, insistendo per la legittimità delle cartelle impugnate e richiamando, tra l'altro, la normativa emergenziale in tema di sospensione e proroga dei termini di decadenza.
1.5 Si è altresì costituita, ove evocata, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo la propria estraneità alla fase di formazione del titolo impositivo e la natura meramente esecutiva del proprio ruolo.
1.6 All'udienza fissata, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione, con scambio di memorie ex art. 32 D.Lgs. n. 546/1992, nelle quali i ricorrenti hanno ulteriormente insistito sull'assoluta identità della situazione 2016 rispetto a quella del 2015, conclusasi con l'annullamento in autotutela da parte dell'Ufficio per tardività della notifica, chiedendo che il giudice ne tenesse conto ai fini della valutazione della fondatezza del ricorso e della regolamentazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.1 – Cessazione della materia del contendere
Rilevato che il presente giudizio ha ad oggetto l'impugnazione delle cartelle di pagamento emesse nei confronti degli odierni ricorrenti, quali eredi del sig. Nominativo_1, a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 sulla dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2016;
considerato che, con riguardo all'anno d'imposta 2015, in presenza di situazione di fatto e di diritto pienamente sovrapponibile alla presente (medesimo de cuius, medesimo tipo di controllo, analoga scansione temporale dei termini di decadenza), l'Agenzia delle Entrate ha disposto l'annullamento in autotutela della corrispondente cartella di pagamento per tardività della notifica, come risulta dal provvedimento di autotutela e dall'atto di costituzione in quel giudizio prodotti in atti, con conseguente estinzione del relativo contenzioso per cessata materia del contendere;
ritenuto che, alla luce di tale precedente, riferito alla medesima posizione soggettiva del de cuius e fondato sulle medesime norme in tema di termini, sospensioni e proroghe, anche le cartelle relative all'anno d'imposta 2016 risultano affette dal medesimo vizio di tardività della notifica, con conseguente venir meno dell'interesse delle parti a una decisione nel merito;
ritenuto, pertanto, che ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere, configurandosi una fattispecie estintiva processuale per sopravvenuta carenza di interesse, come delineata dalla giurisprudenza e dalla dottrina anche in ambito tributario, secondo cui la cessazione può essere dichiarata anche d'ufficio quando fatti sopravvenuti rendano impossibile o inutile la prosecuzione del giudizio, senza incidere sul merito della pretesa sostanziale;
si osserva che la presente pronuncia ha natura meramente processuale, limitandosi a prendere atto del venir meno dell'interesse alla decisione, senza costituire giudicato sulla debenza del tributo, ferma restando l'evidenza, in chiave di soccombenza virtuale, dell'illegittimità delle cartelle per tardività della notifica in analogia alla vicenda relativa all'anno 2015.
2.2 – Spese di lite e soccombenza virtuale
In ordine alle spese di lite, si richiama il principio secondo cui, anche in caso di cessazione della materia del contendere, il giudice è tenuto a provvedere sul loro regolamento, avuto riguardo, in mancanza di una definizione agevolata ex lege, al criterio della cosiddetta soccombenza virtuale, che impone una valutazione prognostica dell'esito del giudizio sulla base della fondatezza delle domande e delle difese e della condotta delle parti.
Nel caso in esame, la piena analogia tra la vicenda relativa all'anno d'imposta 2015 – definita dall'Agenzia delle Entrate con annullamento in autotutela della cartella per tardività della notifica – e quella oggetto del presente giudizio consente di affermare che, ove si fosse pervenuti a una pronuncia sul merito, l'Ufficio sarebbe risultato soccombente per illegittimità delle cartelle 2016, anch'esse notificate oltre i termini decadenziali di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973.
Ne deriva che le spese del presente grado di giudizio devono essere poste a carico dell'Agenzia delle
Entrate, mentre possono essere compensate nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, la cui partecipazione al giudizio ha natura meramente esecutiva e strumentale rispetto alla riscossione, in difetto di un proprio autonomo apporto alla formazione della pretesa impositiva.
Ai fini della quantificazione, avuto riguardo al valore della controversia, alla natura e complessità delle questioni trattate e all'attività difensiva effettivamente svolta, le spese vengono liquidate in applicazione dei parametri di legge (D.M. parametri forensi vigente), distinguendo la quota di compenso per l'opera professionale dalle spese vive documentate, oltre rimborso forfetario delle spese generali, contributo integrativo previdenziale e IVA, in conformità ai criteri elaborati in tema di liquidazione delle spese nel contenzioso tributario.
Pertanto,
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, Sezione 27, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 e Ricorrente_2, quali eredi del sig. Nominativo_1, avverso le cartelle di pagamento relative all'anno d'imposta 2016, ad integrazione ed in sostituzione del provvedimento assunto in sede di udienza che segue, così provvede:
○ dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle cartelle di pagamento n.
09720200086630604505 e n. 09720200086630604506, emesse a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 sulla dichiarazione presentata dal de cuius per l'anno d'imposta 2016, per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito, in ragione della accertata tardività della loro notifica in situazione pienamente sovrapponibile a quella concernente l'anno d'imposta 2015, definita dall'Agenzia delle Entrate mediante annullamento in autotutela della corrispondente cartella;
○ condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese del presente giudizio di primo grado, che liquida in complessivi euro 2.300,00, di cui euro 2.000,00 per compenso ed euro 300,00 per spese vive, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% sul compenso, contributo integrativo previdenziale alla Nominativo_3 e IVA come per legge;
spese da distrarsi in favore dei difensori dei ricorrenti, Avv.ti Difensore_1 e Difensore_2, dichiaratisi antistatari;
○ compensa integralmente le spese di lite nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, in considerazione della natura meramente esecutiva della sua partecipazione al giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28.01.2026.
Il Giudice monocratico
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma, in composizione monocratica, così decide: ○ dichiara cessata la materia del contendere in relazione ai ricorsi avverso le cartelle di pagamento n. 097
2020 00866306 04 505 (intestata a Ricorrente_1) e n. 097 2020 00866306 04 506 (intestata a Ricorrente_2), entrambe relative all'anno d'imposta 2016, per intervenuto annullamento in autotutela/sgravio integrale delle stesse da parte dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione;
○ condanna l'Agenzia delle
Entrate – Riscossione al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese di lite del presente giudizio di primo grado, che liquida complessivamente in euro 2.300,00 (di cui euro 2.000,00 per compensi ed euro
300,00 per esborsi), oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% sui compensi, CPA e
IVA come per legge.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 27, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FANUCCI MASSIMO GINO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6797/2025 depositato il 24/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200086630604506 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1076/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Sul ricorso iscritto al n. R.G.R. 6797/2025
proposto da
Ricorrente_1, C.F. CF_Ricorrente_2, e Ricorrente_2, C.F. CF_Ricorrente_3, quali eredi del sig. Nominativo_1 (C.F. CF_1), elettivamente domiciliati in Roma, indirizzo rappresentati e difesi dagli Avv.ti Difensore_1 e Difensore_2, come da procura in atti, PEC Email_1, [3] [4] [5]
○ ricorrenti -
contro
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma – Ufficio territoriale Roma 3, in persona del
Direttore pro tempore,
nonché
Agenzia delle Entrate-Riscossione, Agente della riscossione per la provincia di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore,
○ resistenti -
per l'annullamento delle cartelle di pagamento n. 09720200086630604505, intestata a Ricorrente_1, e n. 09720200086630604506, intestata a Ricorrente_2, emesse a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973 e art. 54-bis D.P.R. n. 633/1972, sulla dichiarazione presentata dal de cuius Nominativo_1 per l'anno d'imposta 2016, con iscrizione a ruolo di IRPEF, addizionali e accessori.
In udienza il DIFENSORE DI PARTE RICORRENTE INSISTE SULL'INTERVENUTA DECADENZA DEL
RUOLO, ANCORPIù OVE L'UFFICIO HA RICONOSICUTO L'INTERCORSA DECADENZA NEL
PERIODO D'IMPOSTA 2015, CONTESTA L'APPLICABILITà AL CASO DI SPECIE DEL CUMULO DELLE
PROROGHE DEI TERMINI RICHIESTE DALL'UFFICIO E INSISTE PER LA NN ALLE SPESE.
L'UFFICIO INSISTE PER L'APPLICAZIONE DEL CUMULO DELLE PROROGHE, E INSISTE PER IL
RIGETTO DEL RICORSO CON NN ALLE SPESE DI PARTE RICORRENTE.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1 Con ricorso ritualmente notificato e depositato, i contribuenti, nella qualità di eredi del sig. Nominativo_1
, hanno impugnato le cartelle di pagamento indicate in epigrafe, deducendone l'illegittimità sotto vari profili.
1.2 In particolare, i ricorrenti hanno articolato i seguenti motivi di ricorso:
○ a) Decadenza dal potere di riscossione: le cartelle sarebbero state notificate oltre il termine decadenziale previsto dall'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973; la disciplina di proroga emergenziale di cui all'art. 157 D.L. n. 34/2020 non sarebbe applicabile al caso di specie, riguardando dichiarazioni presentate nell'anno 2018, mentre la dichiarazione oggetto di controllo attiene all'anno d'imposta 2016 e alla dichiarazione presentata nel 2017;
○ b) Difetto di motivazione: la cartella sarebbe carente dei presupposti motivazionali richiesti dall'art. 7 L. n. 212/2000 e dall'art. 3 L. n. 241/1990, non consentendo al contribuente di comprendere compiutamente l'origine e la composizione della pretesa impositiva.
1.3 A sostegno delle proprie doglianze, i ricorrenti hanno richiamato la vicenda relativa all'anno d'imposta
2015, in cui, a fronte di cartella emessa in situazione di fatto e di diritto del tutto analoga (medesimo de cuius, stessa natura di controllo, analogo profilo di tardività), l'Agenzia delle Entrate ha adottato provvedimento di autotutela annullando integralmente la cartella per intervenuta decadenza, come da provvedimento di autotutela e atto di costituzione in giudizio dell'Ufficio prodotti in atti.
1.4 Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, che ha contestato le censure dedotte in ricorso, insistendo per la legittimità delle cartelle impugnate e richiamando, tra l'altro, la normativa emergenziale in tema di sospensione e proroga dei termini di decadenza.
1.5 Si è altresì costituita, ove evocata, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo la propria estraneità alla fase di formazione del titolo impositivo e la natura meramente esecutiva del proprio ruolo.
1.6 All'udienza fissata, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione, con scambio di memorie ex art. 32 D.Lgs. n. 546/1992, nelle quali i ricorrenti hanno ulteriormente insistito sull'assoluta identità della situazione 2016 rispetto a quella del 2015, conclusasi con l'annullamento in autotutela da parte dell'Ufficio per tardività della notifica, chiedendo che il giudice ne tenesse conto ai fini della valutazione della fondatezza del ricorso e della regolamentazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.1 – Cessazione della materia del contendere
Rilevato che il presente giudizio ha ad oggetto l'impugnazione delle cartelle di pagamento emesse nei confronti degli odierni ricorrenti, quali eredi del sig. Nominativo_1, a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 sulla dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2016;
considerato che, con riguardo all'anno d'imposta 2015, in presenza di situazione di fatto e di diritto pienamente sovrapponibile alla presente (medesimo de cuius, medesimo tipo di controllo, analoga scansione temporale dei termini di decadenza), l'Agenzia delle Entrate ha disposto l'annullamento in autotutela della corrispondente cartella di pagamento per tardività della notifica, come risulta dal provvedimento di autotutela e dall'atto di costituzione in quel giudizio prodotti in atti, con conseguente estinzione del relativo contenzioso per cessata materia del contendere;
ritenuto che, alla luce di tale precedente, riferito alla medesima posizione soggettiva del de cuius e fondato sulle medesime norme in tema di termini, sospensioni e proroghe, anche le cartelle relative all'anno d'imposta 2016 risultano affette dal medesimo vizio di tardività della notifica, con conseguente venir meno dell'interesse delle parti a una decisione nel merito;
ritenuto, pertanto, che ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere, configurandosi una fattispecie estintiva processuale per sopravvenuta carenza di interesse, come delineata dalla giurisprudenza e dalla dottrina anche in ambito tributario, secondo cui la cessazione può essere dichiarata anche d'ufficio quando fatti sopravvenuti rendano impossibile o inutile la prosecuzione del giudizio, senza incidere sul merito della pretesa sostanziale;
si osserva che la presente pronuncia ha natura meramente processuale, limitandosi a prendere atto del venir meno dell'interesse alla decisione, senza costituire giudicato sulla debenza del tributo, ferma restando l'evidenza, in chiave di soccombenza virtuale, dell'illegittimità delle cartelle per tardività della notifica in analogia alla vicenda relativa all'anno 2015.
2.2 – Spese di lite e soccombenza virtuale
In ordine alle spese di lite, si richiama il principio secondo cui, anche in caso di cessazione della materia del contendere, il giudice è tenuto a provvedere sul loro regolamento, avuto riguardo, in mancanza di una definizione agevolata ex lege, al criterio della cosiddetta soccombenza virtuale, che impone una valutazione prognostica dell'esito del giudizio sulla base della fondatezza delle domande e delle difese e della condotta delle parti.
Nel caso in esame, la piena analogia tra la vicenda relativa all'anno d'imposta 2015 – definita dall'Agenzia delle Entrate con annullamento in autotutela della cartella per tardività della notifica – e quella oggetto del presente giudizio consente di affermare che, ove si fosse pervenuti a una pronuncia sul merito, l'Ufficio sarebbe risultato soccombente per illegittimità delle cartelle 2016, anch'esse notificate oltre i termini decadenziali di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973.
Ne deriva che le spese del presente grado di giudizio devono essere poste a carico dell'Agenzia delle
Entrate, mentre possono essere compensate nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, la cui partecipazione al giudizio ha natura meramente esecutiva e strumentale rispetto alla riscossione, in difetto di un proprio autonomo apporto alla formazione della pretesa impositiva.
Ai fini della quantificazione, avuto riguardo al valore della controversia, alla natura e complessità delle questioni trattate e all'attività difensiva effettivamente svolta, le spese vengono liquidate in applicazione dei parametri di legge (D.M. parametri forensi vigente), distinguendo la quota di compenso per l'opera professionale dalle spese vive documentate, oltre rimborso forfetario delle spese generali, contributo integrativo previdenziale e IVA, in conformità ai criteri elaborati in tema di liquidazione delle spese nel contenzioso tributario.
Pertanto,
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, Sezione 27, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 e Ricorrente_2, quali eredi del sig. Nominativo_1, avverso le cartelle di pagamento relative all'anno d'imposta 2016, ad integrazione ed in sostituzione del provvedimento assunto in sede di udienza che segue, così provvede:
○ dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle cartelle di pagamento n.
09720200086630604505 e n. 09720200086630604506, emesse a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 sulla dichiarazione presentata dal de cuius per l'anno d'imposta 2016, per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito, in ragione della accertata tardività della loro notifica in situazione pienamente sovrapponibile a quella concernente l'anno d'imposta 2015, definita dall'Agenzia delle Entrate mediante annullamento in autotutela della corrispondente cartella;
○ condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese del presente giudizio di primo grado, che liquida in complessivi euro 2.300,00, di cui euro 2.000,00 per compenso ed euro 300,00 per spese vive, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% sul compenso, contributo integrativo previdenziale alla Nominativo_3 e IVA come per legge;
spese da distrarsi in favore dei difensori dei ricorrenti, Avv.ti Difensore_1 e Difensore_2, dichiaratisi antistatari;
○ compensa integralmente le spese di lite nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, in considerazione della natura meramente esecutiva della sua partecipazione al giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28.01.2026.
Il Giudice monocratico
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma, in composizione monocratica, così decide: ○ dichiara cessata la materia del contendere in relazione ai ricorsi avverso le cartelle di pagamento n. 097
2020 00866306 04 505 (intestata a Ricorrente_1) e n. 097 2020 00866306 04 506 (intestata a Ricorrente_2), entrambe relative all'anno d'imposta 2016, per intervenuto annullamento in autotutela/sgravio integrale delle stesse da parte dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione;
○ condanna l'Agenzia delle
Entrate – Riscossione al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese di lite del presente giudizio di primo grado, che liquida complessivamente in euro 2.300,00 (di cui euro 2.000,00 per compensi ed euro
300,00 per esborsi), oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% sui compensi, CPA e
IVA come per legge.