Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 12/12/2025, n. 1069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 1069 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01069/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00523/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 523 del 2025, proposto da SI DI, rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Zaza D'Aulisio e Giovanni Maiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lenola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in proprio per il tramite del dr. Massimiliano Mastrobattista, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
- della sentenza n. 812/2024 del T.A.R. Lazio, sezione staccata di Latina, sezione prima, pubblicata il 12/12/2024 (emessa a definizione del giudizio R.R. n. 569/2024);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lenola;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa ON AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, notificato e depositato il 26 giugno 2025, la parte ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 812/2024, pubblicata il 12 dicembre 2024, con cui questa Sezione staccata, preso atto che in pendenza del ricorso il Comune resistente aveva inviato al ricorrente una parte dei documenti richiesti con istanza di accesso del 25 luglio 2024, ha ritenuto la permanenza dell’interesse in merito ai documenti richiesti di cui ai punti 8, 9, 10 e 11 dell’istanza stessa, e ne ha ordinato la messa a disposizione nei tempi ivi indicati; ha liquidato, altresì, a titolo di spese di lite, la somma di euro 1.500,00, oltre ad accessori di legge e rifusione del contributo unificato versato.
Precisa, al riguardo, il ricorrente che la predetta sentenza è stata notificata, a mezzo p.e.c., al Comune di Lenola in data 14 dicembre 2024 e che essa è passata in giudicato; lamenta, peraltro, che nonostante sia spirato il 13 gennaio 2025 il termine assegnato per l’esecuzione dell’ordine giudiziale di ostensione dei documenti, il Comune intimato non vi ha dato esecuzione, né ha provveduto a corrispondere al ricorrente le spese di lite liquidate in sentenza, pure essendo decorso il termine dilatorio di 120 giorni.
Ha chiesto, pertanto, l’effettiva esecuzione della sentenza n. 812/2024, nonché la nomina di un Commissario ad Acta, e la fissazione della penalità di mora ex art. 114, 4°comma, lett. e), c.p.a., per essere stata sollecitata l’esecuzione di detta sentenza con atti di diffida in data 13 dicembre 2024 e 14 gennaio 2025.
Il Comune di Lenola ha depositato in data 22 settembre 2025 dichiarazione del responsabile dell’Area I° relativa sia al pagamento delle spese liquidate con sentenza n. 812/2024 con Determinazione AA.GG. 131/2025 - mandati n. 2133 e 2134 del 25.08.2025 - per un importo complessivo di € 2.468,88 in favore del Sig. DI SI, sia alla trasmissione dei documenti mancanti relativi all’istanza di accesso agli atti del 25/07/2024, con PEC del 05/09/2025 indirizzata allo Studio Legale Zaza d’Aulisio; ha depositato, altresì, in atti la documentazione comprovante l’esecuzione della sentenza in oggetto.
Tuttavia, in vista della discussione del ricorso, la parte ricorrente ha depositato memoria con cui ha insistito sull’interesse alla decisione del ricorso, in quanto la documentazione trasmessa non sarebbe integralmente satisfattiva dell’interesse sotteso all’istanza di accesso agli atti proposta dal ricorrente, poiché carente dell’elenco degli immobili di proprietà Comunale (punto 13 dell’istanza di accesso del 26/07/2024), documento che deve essere annualmente approvato dall’A.C. ai sensi dell’art. 230, commi 1, 2 e 7, del D.lgs. n. 267/2000, nonché allegato al rendiconto di gestione, non essendo satisfattivo a tali fini l’inviato elenco degli immobili di proprietà Comunale, ed ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Alla camera di consiglio del 3 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Tanto precisato in fatto, il Collegio deve prendere atto che l’interesse sotteso al giudizio presentato a suo tempo ai sensi dell’art. 116 del c.p.a., come cristallizzato con la sentenza della cui esecuzione si tratta, è stato senz’altro soddisfatto, non formando oggetto di contestazione l’ostensione dei documenti indicati ai punti 8, 9, 10 e 11 dell’istanza di accesso e la liquidazione della somma a titolo di spese di lite ed accessori, come, peraltro, risulta pacificamente dalla documentazione versata in atti e dalla dichiarazione della stessa parte ricorrente.
Tuttavia, il ricorrente insiste per l’ostensione di un documento (di cui al punto 13 dell’istanza di accesso) che però non ha formato oggetto del dictum della cui esecuzione si tratta, come agevolmente ricavabile dalla lettura testuale della sentenza n. 812/2024, di cui si riportano i passaggi cruciali: “ Considerato che l’Amministrazione resistente in data 12, 13 e 18 novembre 2024 ha inviato via p.e.c. ad SI DI una parte dei documenti richiesti nell’istanza di accesso del 25 luglio 2024, ad eccezione di quelli che egli ha identificato nella memoria depositata il 22 novembre 2024 (i.e. quelli di cui ai punti nn. 8, 9, 10 e 11 dell’istanza stessa), per l’ostensione dei quali, dunque, permane un interesse alla decisione nel merito; Ritenuto che pertanto, nella parte per la quale la materia del contendere non è cessata, il ricorso sia fondato e da accogliere, avendo il ricorrente diritto a conoscere tutti gli atti afferenti al procedimento di decadenza della concessione demaniale che egli utilizza per gestire la propria attività commerciale, inclusi quelli non ancora resi disponibili dal Comune resistente; ”.
Alla luce di quanto sopra non può essere condivisa la richiesta della parte ricorrente, come formalizzata con la memoria in esame.
Sono noti i principi sui poteri del giudice dell’ottemperanza, mirati ad assicurare l'integrale esecuzione del giudicato, con la conseguenza che se, in corso di giudizio, interviene l’esecuzione del provvedimento giurisdizionale, il giudice non può che prenderne atto per la consequenziale statuizione.
Il giudice dell’ottemperanza, infatti, non può esorbitare da detto limite, valendo per il giudizio di ottemperanza la regola generale, comune ai giudizi esecutivi, secondo cui non possono essere riconosciuti diritti nuovi ed ulteriori rispetto a quelli fatti valere e affermati con la sentenza da eseguire, anche se tali diritti siano ad essa conseguenti o collegati; principio che deve guidare l'interprete del giudicato amministrativo nella perimetrazione di quanto è dallo stesso coperto e di ciò che vi esula (cfr. Cons. di Stato sez. II, 29/04/2025, n.3624).
In conclusione, il Collegio deve prendere atto che in corso di giudizio è intervenuta l’esecuzione integrale della sentenza n. 812/2024, pubblicata il 12/12/2024, non potendo ordinare ancora alla Amministrazione un facere non coperto da giudicato e che, pertanto, non resta al Collegio che dichiarare la cessazione della materia del contendere, non essendo più necessaria una pronuncia sul merito, risultando la pretesa dedotta in giudizio con l’actio iudicati integralmente soddisfatta per la parte ricorrente.
La stessa sorte riguarda anche le domande accessorie, introdotte con il ricorso, e, in particolare la domanda accessoria formulata ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), del c.p.a., tenuto conto che la domanda di condanna alle c.d. astreintes presuppone inevitabilmente, nel meccanismo delineato dal codice del processo amministrativo, una pronuncia sul merito della lamentata inottemperanza ad ordine giudiziale.
Stante l’intervenuta esecuzione della sentenza nelle more della decisione e la parziale soccombenza della parte ricorrente, le spese possono essere integralmente compensate tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ON AL, Presidente, Estensore
Francesca Romano, Consigliere
Emanuela Traina, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| ON AL |
IL SEGRETARIO