Cass. pen., sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 10026
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Sentenza 16 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento agli artt. 81, secondo comma, e 671 cod. proc. pen.

    La Corte rileva che la giurisprudenza consolidata richiede che le violazioni dedotte costituiscano parte integrante di un unico programma criminoso, deliberato per conseguire un determinato fine, con originaria progettazione di una serie ben individuata di reati. La reiterazione della condotta criminosa non deve essere assimilata a una concezione esistenziale fondata sulle attività illecite del condannato. La verifica di tale preordinazione criminosa non può basarsi su indici meramente presuntivi. Nel caso di specie, le modalità con cui le condotte illecite si sono concretizzate esprimono una spiccata propensione alla commissione di reati, incompatibile con il vincolo della continuazione. Tale propensione è dimostrata dalla lunga carriera criminale, dall'arco temporale dei reati (compreso tra il 2019 e il 2020) e dall'eterogeneità delle condotte illecite (artt. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, 23, comma 1, n. 1, legge 18 aprile 1975, n. 110 e 697 cod. pen.). La significativa distanza temporale tra i fatti e l'eterogeneità dei comportamenti criminosi ostano all'applicazione della continuazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 10026
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10026
    Data del deposito : 16 marzo 2026

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