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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 141/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 1, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
LONGO NATALE, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3078/2025 depositato il 28/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - SS - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - SS - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259001137875000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 46/2026 depositato il 09/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle entrate riscossione, alla regione Sicilia e all'Agenzi delle entrate in data 31/3/2025, il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal dott. Difensore_1, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29520259001137875000 per euro 565,66, relativa a due pregresse cartelle di pagamento, la n. 29520210069536730000 (asseritamente notificata il 25/772022 e relativa a tassa automobilistica 2018 per euro 167,33) e la n. 29520220008670031000 (asseritamente notificata il 25/7/2022
e riferita a tassa automobilistica 2019 per euro 398,33).
Avverso detta intimazione di pagamento, Il ricorrente ha articolato i motivi di ricorso di seguito compendiati.
a) omessa notifica delle prodromiche cartelle di pagamento e connessa prescrizione triennale;
b) nullità dell'atto impugnato per mancato rispetto dell'art. 2559 c.c., ai sensi del quale ”il cessionario dell'azienda subentra automaticamente nei crediti relativi all'azienda ceduta” (nella specie riscossione Sicilia spa);
c) prescrizione triennale di sanzioni e interessi.
Il contribuente ha quindi concluso chiedendo l'annullamento dell'intimazione impugnata per i motivi dedotti, ovvero la “massima riduzione delle sanzioni irrogate o da irrogare”, con condanna al pagamento delle spese processuali (difensore distrattario).
Si è costituita l'Agenzia delle entrate, deducendo il difetto di legittimazione passiva, trattandosi di tassa di competenza regionale relativamente agli anni in questione, stante il disposto della legge regionale n. 16/2015.
Con memoria datata 16/10/2025, si è costituita l'Ader, che ha preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva relativamente ai vizi non inerenti l'attività di riscossione e ha replicato ai motivi di ricorso nei termini di seguito compendiati.
a) l'Ader ha rivendicato di aver regolarmente notificato le prodromiche cartelle, non tempestivamente impugnate dal contribuente, con conseguente preclusione di eventuali vizi pregressi ex art. 21 del d.lgs. n.
546/1992;
b) insussistenza della lamentata prescrizione triennale, tanto più tenuto conto della normativa emergenziale covid – 19;
c) legittimità della procedura di riscossione;
d) infondatezza della lamentata violazione dell'art. 2559 c.c., considerato che l'Ader è subentrata ex lege in tutti i rapporti già facenti capo ad Equitalia Sicilia.
Pertanto, l'Ader ha concluso chiedendo di dichiarare la mancanza di legittimazione passiva dell'ente e di dichiarare legittima la procedura di riscossione e valida la cartella impugnata, con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
[1] In via preliminare, deve respingere l'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dall'Ader, considerato che il ricorrente impugna un atto dell'Agenzia e lamenta vizi che riguardano, almeno astrattamente, anche l'attività dell'agenzia della riscossione.
[2] Per contro deve essere accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle entrate, in quanto i tributi in questione (anni 2018 e 2019), ai sensi della legge regionale n. 16/2015, rientrano nella competenza della Regione Sicilia.
[3] Nel merito, si osserva che l'ADE ha comprovato l'avvenuta notifica, in data 25/7/2022, esclusivamente della cartella di pagamento 29520220008670031000, notificata il 25/7/2022 e riferita a tassa automobilistica
2019; l'avviso di ricevimento, debitamente sottoscritto dal ricevente, reca infatti l'espressa menzione del numero della cartella.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto parzialmente, con riguardo alla cartella relativa a tassa automobilistica
2018, considerata l'avvenuta scadenza del termine triennale di prescrizione (l'intimazione, primo atto interruttivo, è stata infatti notificata nel 2025).
Quanto alla tassa automobilistica 2019, il ricorso deve essere respinto, considerata la prova della notifica della prodromica cartella in data 25/7/2022, non tempestivamente impugnata.
Infatti, considerata detta data di notifica, non risulta scaduto il termine triennale di prescrizione.
Né d'altra parte può essere accolto il motivo di gravame fondato sul disposto dell'art. 2559 c.c., considerato che l'ADER è subentrato ex lege nei crediti già di competenza di SS Sicilia ex art. 76, comma 4 del d.l. n. 73/2021 (convertito nella legge n. 10672021), a norma del quale “Al fine di assicurare la continuità
e la funzionalità nell'esercizio delle attività di riscossione nella Regione Siciliana, Agenzia delle entrate-
SS a far data dal 1 ottobre 2021 subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di SS Sicilia S.p.A. con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo
II, e al titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”.
Pertanto e conclusivamente, il ricorso deve essere solo parzialmente accolto, con esclusivo riguardo al credito da tassa automobilistica 2018.
[4] Avuto riguardo al solo parziale accoglimento e alla circostanza che il contribuente non ha documentato l'avvenuto pagamento delle tasse automobilistiche in questione e ha impropriamente convenuto in giudizio anche l'ADE, si dispone la compensazione delle spese processuali relativamente a tutte le parti convenute.
P.Q.M.
La Corte dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'ADE, accoglie parzialmente il ricorso nei termini di cui in motivazione e compensa le spese processuali.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 1, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
LONGO NATALE, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3078/2025 depositato il 28/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - SS - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - SS - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259001137875000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 46/2026 depositato il 09/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle entrate riscossione, alla regione Sicilia e all'Agenzi delle entrate in data 31/3/2025, il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal dott. Difensore_1, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29520259001137875000 per euro 565,66, relativa a due pregresse cartelle di pagamento, la n. 29520210069536730000 (asseritamente notificata il 25/772022 e relativa a tassa automobilistica 2018 per euro 167,33) e la n. 29520220008670031000 (asseritamente notificata il 25/7/2022
e riferita a tassa automobilistica 2019 per euro 398,33).
Avverso detta intimazione di pagamento, Il ricorrente ha articolato i motivi di ricorso di seguito compendiati.
a) omessa notifica delle prodromiche cartelle di pagamento e connessa prescrizione triennale;
b) nullità dell'atto impugnato per mancato rispetto dell'art. 2559 c.c., ai sensi del quale ”il cessionario dell'azienda subentra automaticamente nei crediti relativi all'azienda ceduta” (nella specie riscossione Sicilia spa);
c) prescrizione triennale di sanzioni e interessi.
Il contribuente ha quindi concluso chiedendo l'annullamento dell'intimazione impugnata per i motivi dedotti, ovvero la “massima riduzione delle sanzioni irrogate o da irrogare”, con condanna al pagamento delle spese processuali (difensore distrattario).
Si è costituita l'Agenzia delle entrate, deducendo il difetto di legittimazione passiva, trattandosi di tassa di competenza regionale relativamente agli anni in questione, stante il disposto della legge regionale n. 16/2015.
Con memoria datata 16/10/2025, si è costituita l'Ader, che ha preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva relativamente ai vizi non inerenti l'attività di riscossione e ha replicato ai motivi di ricorso nei termini di seguito compendiati.
a) l'Ader ha rivendicato di aver regolarmente notificato le prodromiche cartelle, non tempestivamente impugnate dal contribuente, con conseguente preclusione di eventuali vizi pregressi ex art. 21 del d.lgs. n.
546/1992;
b) insussistenza della lamentata prescrizione triennale, tanto più tenuto conto della normativa emergenziale covid – 19;
c) legittimità della procedura di riscossione;
d) infondatezza della lamentata violazione dell'art. 2559 c.c., considerato che l'Ader è subentrata ex lege in tutti i rapporti già facenti capo ad Equitalia Sicilia.
Pertanto, l'Ader ha concluso chiedendo di dichiarare la mancanza di legittimazione passiva dell'ente e di dichiarare legittima la procedura di riscossione e valida la cartella impugnata, con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
[1] In via preliminare, deve respingere l'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dall'Ader, considerato che il ricorrente impugna un atto dell'Agenzia e lamenta vizi che riguardano, almeno astrattamente, anche l'attività dell'agenzia della riscossione.
[2] Per contro deve essere accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle entrate, in quanto i tributi in questione (anni 2018 e 2019), ai sensi della legge regionale n. 16/2015, rientrano nella competenza della Regione Sicilia.
[3] Nel merito, si osserva che l'ADE ha comprovato l'avvenuta notifica, in data 25/7/2022, esclusivamente della cartella di pagamento 29520220008670031000, notificata il 25/7/2022 e riferita a tassa automobilistica
2019; l'avviso di ricevimento, debitamente sottoscritto dal ricevente, reca infatti l'espressa menzione del numero della cartella.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto parzialmente, con riguardo alla cartella relativa a tassa automobilistica
2018, considerata l'avvenuta scadenza del termine triennale di prescrizione (l'intimazione, primo atto interruttivo, è stata infatti notificata nel 2025).
Quanto alla tassa automobilistica 2019, il ricorso deve essere respinto, considerata la prova della notifica della prodromica cartella in data 25/7/2022, non tempestivamente impugnata.
Infatti, considerata detta data di notifica, non risulta scaduto il termine triennale di prescrizione.
Né d'altra parte può essere accolto il motivo di gravame fondato sul disposto dell'art. 2559 c.c., considerato che l'ADER è subentrato ex lege nei crediti già di competenza di SS Sicilia ex art. 76, comma 4 del d.l. n. 73/2021 (convertito nella legge n. 10672021), a norma del quale “Al fine di assicurare la continuità
e la funzionalità nell'esercizio delle attività di riscossione nella Regione Siciliana, Agenzia delle entrate-
SS a far data dal 1 ottobre 2021 subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di SS Sicilia S.p.A. con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo
II, e al titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”.
Pertanto e conclusivamente, il ricorso deve essere solo parzialmente accolto, con esclusivo riguardo al credito da tassa automobilistica 2018.
[4] Avuto riguardo al solo parziale accoglimento e alla circostanza che il contribuente non ha documentato l'avvenuto pagamento delle tasse automobilistiche in questione e ha impropriamente convenuto in giudizio anche l'ADE, si dispone la compensazione delle spese processuali relativamente a tutte le parti convenute.
P.Q.M.
La Corte dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'ADE, accoglie parzialmente il ricorso nei termini di cui in motivazione e compensa le spese processuali.