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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XV, sentenza 15/01/2026, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 391/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 15, riunita in udienza il
09/01/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
LA RM, Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 09/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3964/2024 depositato il 02/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Belpasso - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 300/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez. 1
e pubblicata il 09/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 667 IMU 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 8/2025 depositato il 13/01/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste come in atti.
Resistente/Appellato: Assente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l., in persona del legale rappresentante, impugna l'avviso di accertamento n. 667 del 20.09.2022, dell'importo di € 4.000,00, emesso dal Comune di Belpasso per IMU 2017 e notificato in data
08.03.2023. Eccepisce il difetto di motivazione e l'erronea applicazione delle rendite catastali di quattro cespiti categoria D/8, a seguito di una nuova rendita catastale attribuita dall'Ufficio del territorio in data
3.4.2017, che, a dire della ricorrente, sarebbe applicabile in via retroattiva alle annualità suscettibili di accertamento trattandosi di correzione di errori materiali.
Si costituisce in giudizio il Comune di Belpasso, insistendo nella pretesa.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, con sentenza n.300/2024, del
18.12.2023-09.01.2024, ha rigettato con condanna alle spese.
Propone appello la Ricorrente_1 S.r.l., in persona del legale rappresentante, lamentando il difetto di motivazione della sentenza, la quale non ha tenuto conto che la nuova rendita deriva da errori di estimazione compiuti dall'Agenzia del Territorio nella valutazione delle caratteristiche dei quattro immobili in categoria
D/8, ai quali è stata attribuita, previa correzione degli errori di materiali rilevanti, una rendita più bassa di quella precedentemente attribuita. Nella fattispecie, la nuova rendita andava applicata retroattivamente, proprio in quanto adottata a seguito di errore materiale nella catastazione.
Si costituisce in giudizio il Comune di Belpasso, deducendo che nella fattispecie per cui è causa la variazione della rendita catastale è avvenuta non già in virtù di un provvedimento di autotutela ma su domanda della società stessa, con la conseguenza che la denuncia di variazione e la conseguente nuova rendita non può produrre effetti retroattivi. Infatti, deve distinguersi il caso in cui la classificazione di un immobile muta perchè
l'amministrazione procede in autotutela, prendendo atto di un proprio errore, dal caso in cui è il contribuente che dopo avere chiesto (ed ottenuto) la classificazione del proprio immobile in una certa categoria, ne richiede la classificazione in una categoria diversa o una nuova rendita catastale. In questo caso non può farsi applicazione retroattiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questo Collegio che l'appello è infondato, e va, conseguentemente, rigettato.
Correttamente il Collegio provinciale etneo ha ritenuto che la società odierna appellante, sulla quale incombeva l'onere probatorio, “non ha provato il suo assunto poiché dagli atti di causa non si evince alcun errore materiale commesso dall'amministrazione finanziaria”.
Nel giudizio di primo grado, la società ricorrente ha prodotto visure catastali, dalle quali non è dato evincere quale sia la motivazione dell'attribuzione della nuova rendita, né sono stati prodotti, neppure in appello, il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 3.04.2017, né alcuna documentazione attestante la riferita impugnazione della rendita accertata. Insomma, non è dato evincere dalla documentazione in atti che la variazione della rendita catastale sia stata determinata per correggere errori materiali, o che piuttosto sia stata originata, come sostiene il Comune, da una domanda di parte. Non sorreggono le ragioni dell'appellante né la documentazione catastale, né la perizia di parte prodotta dalla società.
Con l'ordinanza n. 21908 del 2/8/2024 la Cassazione è intervenuta sugli effetti delle variazioni catastali in ordine all'applicazione dell'IMU, ribadendo la regola generale secondo cui occorre fare riferimento alla rendita catastale vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, per cui le variazioni di rendita catastale intervenute nel corso dell'anno avranno efficacia solo a partire dall'anno successivo, ad eccezione di variazioni causate da correzioni di errori materiali ovvero da modificazioni della consistenza o della destinazione dell'immobile denunciate dallo stesso contribuente, dovendo allora esse trovare applicazione dalla data della denuncia.
La regola generale è la determinazione dell'imposta secondo la rendita catastale vigente al 1 gennaio dell'anno di imposizione.
La riconducibilità dell'errore di fatto all'Ufficio deve risultare «evidente ed incontestabile, avendolo riconosciuto lo stesso Ufficio» (Cass., 20 marzo 2019, n. 7745; Cass., 28 agosto 2017, n. 20463; Cass., 18 febbraio 2015, n. 3168; Cass., 12 maggio 2017, n. 11844; Cass., 24 luglio 2012, n. 13018).
Consegue il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Vanno compensate le spese processuali, per la peculiarità della materia e il dibattito giurisprudenziale.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione 15, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Spese compensate.
Così deciso in Catania, il 9 gennaio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
EL FA ID Vasta
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 15, riunita in udienza il
09/01/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
LA RM, Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 09/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3964/2024 depositato il 02/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Belpasso - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 300/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez. 1
e pubblicata il 09/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 667 IMU 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 8/2025 depositato il 13/01/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste come in atti.
Resistente/Appellato: Assente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l., in persona del legale rappresentante, impugna l'avviso di accertamento n. 667 del 20.09.2022, dell'importo di € 4.000,00, emesso dal Comune di Belpasso per IMU 2017 e notificato in data
08.03.2023. Eccepisce il difetto di motivazione e l'erronea applicazione delle rendite catastali di quattro cespiti categoria D/8, a seguito di una nuova rendita catastale attribuita dall'Ufficio del territorio in data
3.4.2017, che, a dire della ricorrente, sarebbe applicabile in via retroattiva alle annualità suscettibili di accertamento trattandosi di correzione di errori materiali.
Si costituisce in giudizio il Comune di Belpasso, insistendo nella pretesa.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, con sentenza n.300/2024, del
18.12.2023-09.01.2024, ha rigettato con condanna alle spese.
Propone appello la Ricorrente_1 S.r.l., in persona del legale rappresentante, lamentando il difetto di motivazione della sentenza, la quale non ha tenuto conto che la nuova rendita deriva da errori di estimazione compiuti dall'Agenzia del Territorio nella valutazione delle caratteristiche dei quattro immobili in categoria
D/8, ai quali è stata attribuita, previa correzione degli errori di materiali rilevanti, una rendita più bassa di quella precedentemente attribuita. Nella fattispecie, la nuova rendita andava applicata retroattivamente, proprio in quanto adottata a seguito di errore materiale nella catastazione.
Si costituisce in giudizio il Comune di Belpasso, deducendo che nella fattispecie per cui è causa la variazione della rendita catastale è avvenuta non già in virtù di un provvedimento di autotutela ma su domanda della società stessa, con la conseguenza che la denuncia di variazione e la conseguente nuova rendita non può produrre effetti retroattivi. Infatti, deve distinguersi il caso in cui la classificazione di un immobile muta perchè
l'amministrazione procede in autotutela, prendendo atto di un proprio errore, dal caso in cui è il contribuente che dopo avere chiesto (ed ottenuto) la classificazione del proprio immobile in una certa categoria, ne richiede la classificazione in una categoria diversa o una nuova rendita catastale. In questo caso non può farsi applicazione retroattiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questo Collegio che l'appello è infondato, e va, conseguentemente, rigettato.
Correttamente il Collegio provinciale etneo ha ritenuto che la società odierna appellante, sulla quale incombeva l'onere probatorio, “non ha provato il suo assunto poiché dagli atti di causa non si evince alcun errore materiale commesso dall'amministrazione finanziaria”.
Nel giudizio di primo grado, la società ricorrente ha prodotto visure catastali, dalle quali non è dato evincere quale sia la motivazione dell'attribuzione della nuova rendita, né sono stati prodotti, neppure in appello, il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 3.04.2017, né alcuna documentazione attestante la riferita impugnazione della rendita accertata. Insomma, non è dato evincere dalla documentazione in atti che la variazione della rendita catastale sia stata determinata per correggere errori materiali, o che piuttosto sia stata originata, come sostiene il Comune, da una domanda di parte. Non sorreggono le ragioni dell'appellante né la documentazione catastale, né la perizia di parte prodotta dalla società.
Con l'ordinanza n. 21908 del 2/8/2024 la Cassazione è intervenuta sugli effetti delle variazioni catastali in ordine all'applicazione dell'IMU, ribadendo la regola generale secondo cui occorre fare riferimento alla rendita catastale vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, per cui le variazioni di rendita catastale intervenute nel corso dell'anno avranno efficacia solo a partire dall'anno successivo, ad eccezione di variazioni causate da correzioni di errori materiali ovvero da modificazioni della consistenza o della destinazione dell'immobile denunciate dallo stesso contribuente, dovendo allora esse trovare applicazione dalla data della denuncia.
La regola generale è la determinazione dell'imposta secondo la rendita catastale vigente al 1 gennaio dell'anno di imposizione.
La riconducibilità dell'errore di fatto all'Ufficio deve risultare «evidente ed incontestabile, avendolo riconosciuto lo stesso Ufficio» (Cass., 20 marzo 2019, n. 7745; Cass., 28 agosto 2017, n. 20463; Cass., 18 febbraio 2015, n. 3168; Cass., 12 maggio 2017, n. 11844; Cass., 24 luglio 2012, n. 13018).
Consegue il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Vanno compensate le spese processuali, per la peculiarità della materia e il dibattito giurisprudenziale.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione 15, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Spese compensate.
Così deciso in Catania, il 9 gennaio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
EL FA ID Vasta