Art. 2.
Le due professioni sono distinte, ma possono esercitarsi cumulativamente da chi abbia i requisiti stabiliti dalle leggi tanto per l'una quanto per l'altra, ed adempia agli obblighi che incombono per entrambe.
Cumulando le due professioni nella stessa causa, non si puo' esigere che l'onorario di avvocato o di procuratore, secondo la natura dell'atto.
Le due professioni sono distinte, ma possono esercitarsi cumulativamente da chi abbia i requisiti stabiliti dalle leggi tanto per l'una quanto per l'altra, ed adempia agli obblighi che incombono per entrambe.
Cumulando le due professioni nella stessa causa, non si puo' esigere che l'onorario di avvocato o di procuratore, secondo la natura dell'atto.