Art. 5.
All' articolo 1 della legge 1° marzo 1975, n. 44 , sono aggiunti in fine i seguenti commi:
"Gli idonei dei concorsi non ancora espletati alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della nomina in ruolo ai sensi dei commi precedenti, possono presentare domanda entro trenta giorni dalla data nella quale hanno superato la prova orale.
Gli idonei di cui al comma precedente saranno inseriti nelle rispettive graduatorie e concorreranno alla nomina per i posti che si renderanno disponibili in date successive, fatto salvo il termine del 31 dicembre 1976".
All' articolo 1 della legge 1° marzo 1975, n. 44 , sono aggiunti in fine i seguenti commi:
"Gli idonei dei concorsi non ancora espletati alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della nomina in ruolo ai sensi dei commi precedenti, possono presentare domanda entro trenta giorni dalla data nella quale hanno superato la prova orale.
Gli idonei di cui al comma precedente saranno inseriti nelle rispettive graduatorie e concorreranno alla nomina per i posti che si renderanno disponibili in date successive, fatto salvo il termine del 31 dicembre 1976".