Rigetto
Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 04/05/2026, n. 3445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3445 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03445/2026REG.PROV.COLL.
N. 04084/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4084 del 2025, proposto da
IC EL, rappresentato e difeso dall'avvocato Vittorio Largajolli, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Nicolo' Tartaglia n. 3;
contro
Ministero dell'Agricoltura della Sovranita' Alimentare e delle Foreste, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater) n. 07965/2025, resa tra le parti, per l’annullamento:
- della decisione della commissione disciplina di appello Masaf n. 2 del 2025;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché allo stato non cognito e comunque lesivo delle posizioni dell’odierno ricorrente nella misura in cui gli inibisce di svolgere la propria professione di allenatore e di guidatore al trotto per mesi 6.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Agricoltura della Sovranita' Alimentare e delle Foreste;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2026 il Cons. ID NT e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e IT
1. Con l’appello in esame la odierna parte appellante impugnava la sentenza del Tar Lazio n. 7965 del 2025, recante rigetto del ricorso originario. Quest’ultimo aveva ad oggetto la domanda di annullamento della decisione n. 1/2025 (procedimento nr. 86/24) della Commissione Disciplina di Appello del MASAF, con cui veniva respinto il gravame interposto avverso la decisione di prima istanza con la quale era stata confermata la sanzione (della sospensione per 6 mesi dalla qualifica di allenatore e guidatore) irrogata per la presunta positività ai controlli antidoping di un cavallo da egli allenato.
2. Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante deduceva il seguente motivo di appello: violazione e/o falsa applicazione di legge, mancata applicazione della esimente prevista all’art. 14, comma 2, del regolamento per il controllo delle sostanze proibite, eccesso di potere (disparità di trattamento; per illogicità manifesta; travisamento dei fatti), avendo l’interessato dimostrato che l’evento derivi da un fatto a lui non imputabile anche a titolo colposo.
3. Il Ministero appellato si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.
4. Alla pubblica udienza del 28 aprile 2026 la causa passava in decisione.
5. L’appello è infondato.
6. Dall’analisi degli atti di causa emerge una ricostruzione degli elementi di fondo della fattispecie – a partire dalla grave alterazione del cavallo risultato drogato - nella sostanza pienamente coerente alla statuizione impugnata.
7. Non sussiste l’esimente evocata, in assenza di una adeguata prova al riguardo.
Invero, proprio a fronte della profonda esperienza del soggetto interessato, invocata e comprovata in sede di appello. appare inverosimile che lo stesso soggetto non abbia avuto alcun sentore dello stato alterato del cavallo, gravemente drogato dal suo collaboratore.
8. In generale, va ribadito che, ai fini dell’accertamento del doping mediante somministrazione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, è sufficiente l’accertamento della presenza delle sostanze, le quali si presumono avere effetto dopante, indipendentemente dal riscontro di effettive alterazioni delle prestazioni agonistiche (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. VI, 2 aprile 2025 n. 2784).
9. Dagli atti emerge, da un lato, l’assenza di qualsivoglia prova in positivo della diligenza mantenuta dall’odierno appellante e, dall’altro lato, la conferma della negligenza dello stesso soggetto, che oltre ad aver affidato il cavallo ad un soggetto che fa uso costante di droga, non si sia avveduto del grave stato di alterazione dell’animale.
9.1 Sul primo versante l’invocata prova trova il proprio sostegno unicamente nella autodichiarazione di un sottoposto dell’appellante.
9.2 Sul secondo versante emerge la diretta riferibilità del grave stato del cavallo al diretto utilizzatore e il reiterato tentativo di incolpare un collaboratore, al pari di analoghe vicende parimenti controverse come la presente e richiamate dalla difesa erariale.
10. In ordine alla piena riferibilità del grave stato del cavallo all’utilizzatore va richiamata la disciplina regolamentare posta a base del gravame.
10.1 Come correttamente evidenziato in prime cure, infatti, assumono rilievo le seguenti norme. L’art. 3. 3 del Regolamento, secondo cui “ L’allenatore è responsabile della gestione, della protezione e della sicurezza del cavallo ed è tenuto a rispettare tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento ”; ad analoghi obblighi è tenuto il proprietario quando “ il cavallo non risulti scuderizzato presso l’allenatore ” (comma 6).
L’art. 4, secondo cui “ In tutte le fasi della vita del cavallo è proibita la presenza nel suo organismo di qualsiasi quantità di una sostanza, di un suo isomero, di un suo metabolita o di un indicatore scientifico che evidenzi l’avvenuta somministrazione, il contatto o l’esposizione ad una sostanza proibita tra quelle definite di categoria A di cui all’Allegato1 del presente regolamento; è proibito, altresì, sottoporre il cavallo a ciascuno dei metodi proibiti definiti di categoria A di cui al medesimo Allegato1 ”.
Infine, l’art. 6 secondo cui “ ai fini del presente Regolamento sono considerate pratiche proibite le attività che compromettono la regolarità delle corse e delle manifestazioni, l’integrità, la salute ed il benessere del cavallo, la sicurezza del fantino, del guidatore o degli altri partecipanti. Sono altresì considerate pratiche proibite le attività, le azioni e i comportamenti che compromettono la salute del cavallo, anche attraverso l’occultamento di patologie o l’alterazione delle capacità naturali del cavallo al fine di procurare un vantaggio al soggetto attivo della pratica o ad altri soggetti ”.
10.2 Invero, la disciplina – a tutela di diversi fini evidenti, fra cui la salute dell’animale e la correttezza delle attività connesse – prevede e vieta sia la "somministrazione" che anche il “contatto” e la “esposizione”, in termini correttamente estensivi di responsabilizzazione proprio a fronte della pluralità e della rilevanza primaria degli obiettivi di perseguire. Quindi il potere di controllo sull’animale è reso evidente da tali norme e dai relativi obiettivi.
Tra l’altro, ai sensi dell’art. 14, comma 2, del regolamento per il controllo delle sostanze proibite invocato dall’appellante, “ l’allenatore … è responsabile della positività rilevata anche per atti commessi da un suo familiare, da un collaboratore o da un dipendente nell’esercizio delle attività cui è adibito, tranne se non venga dimostrato che l’evento derivi da un fatto a lui non imputabile anche a titolo colposo ”.
Nella specie siffatta dimostrazione non risulta data mentre, invece, in capo all’appellante si può configurare quanto meno una culpa in eligendo o in vigilando .
11. Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di parte appellata, liquidate in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00) oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
NE VO, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
ID NT, Consigliere, Estensore
Lorenzo Cordi', Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| ID NT | NE VO |
IL SEGRETARIO