TRIB
Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 21/11/2025, n. 2576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2576 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 13199/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada CA Presidente Rel.
Dott.ssa Claudia Merlino Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...] int.5, ed elettivamente domiciliato in Genova
(GE), Via Roma 11/9, presso lo studio dell'Avv. Addabbo Eleonora, che lo rappresenta e lo difende come da procura in atti
- Parte Attrice - nei confronti di
, C.F. , nata a [...], il [...], ivi Controparte_1 C.F._2 residente in [...] int.5, elettivamente domiciliata in Genova (GE), Via
Malta n. 2/5, presso lo studio dell'Avv. Bianca Maria Innocenti, che la rappresenta e la difende come da procura in atti
- Parte Convenuta -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte per le parti: come da verbale d'udienza del 20/11/2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31/12/2024, il SI. ha chiesto che venisse Parte_1 pronunciata la separazione con addebito alla moglie SI.ra , con cui aveva Controparte_1
contratto matrimonio concordatario in Genova (GE) in data 04/06/2011 e dalla cui unione era nata a [...] la figlia in data 26/10/2015. Nel ricorso la parte ha chiesto Per_1
l'affidamento condiviso della figlia ed un calendario di frequentazione tra i genitori e la figlia e tra quest'ultima e i nonni;
l'assegnazione della casa coniugale alla figlia con divieto espresso per la madre di conviverci con altre persone e le relative spese condominiali straordinarie nella quota del 50% ai coniugi;
un contributo economico a carico della madre a titolo di assegno di mantenimento in favore della figlia oltre al 50 % delle spese straordinarie;
l'apertura di un conto corrente nel quale le parti avrebbero depositato un importo a titolo di pagamento del mutuo della casa coniugale e per le spese relative a tale immobile. Inoltre, nel proprio atto il ricorrente si è offerto di acquistare la quota di comproprietà dell'immobile sito in Viola Saint Gree.
Con comparsa di risposta del 11/03/2025 la SI.ra si è costituita in giudizio Controparte_1 ed ha aderito alla domanda di separazione ma ha contestato l'addebito. Nel proprio atto la parte ha chiesto l'affidamento condiviso della figlia con collocazione abitativa presso di lei e la relativa assegnazione della casa familiare;
un determinato calendario di visite tra il padre e la figlia;
un contributo economico a carico del padre a titolo di mantenimento della figlia;
il rigetto delle altre domande formulate dalla controparte.
Nel rispetto dei termini di legge e del codice di procedura civile le parti depositavano le memorie ex art. 473 bis .17 c.p.c. In particolare, la parte ricorrente nella memoria ex art. 473 bis. 17 I c c.p.c. ha precisato le conclusioni come nel proprio atto introduttivo oltre alla richiesta di un risarcimento danni per le condotte tenute dalla sig.ra in violazione dei CP_1
suoi doveri a favore del marito e della figlia. La parte resistente nella memoria ex art. 473 bis.
17 II c c.p.c. ha chiesto la conferma delle richieste espresse nella comparsa, inoltre, si è opposta all'ulteriore domanda formulata dalla controparte in merito al risarcimento del danno.
Nella successiva memoria ex art. 473 bis. 17 III c c.p.c. la parte ricorrente ha rinnovato quando richiesto nei propri precedente atti. All'udienza del 11/04/2025 dopo ampia discussione tra le parti il GD si è riservato di formulare loro una proposta in merito alla frequentazione della figlia e al tema economico, invece, sono rimaste impregiudicate ogni questione sulla richiesta di addebito e sulle richieste di prove sul punto. Quindi, con successiva Ordinanza ex art. 473 bis. 22 c.p.c. il GD ha autorizzato i coniugi a vivere separati ed ha affidato la figlia in modo condiviso ai genitori ed ha assegnato la casa coniugale alla madre;
ha previsto un determinato calendario di visite tra il padre e la figlia;
ha previsto a carico del padre un contributo economico a titolo di mantenimento a favore della figlia oltre al 65 % delle spese straordinarie, quindi, ha fissato la prosecuzione della causa per il giorno 20/11/2025.
Alla udienza del 20/11/2025, le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione e la causa è stata pertanto rimessa al Collegio per l'omologa.
Ciò premesso, la domanda di separazione personale, chiesta da entrambi i coniugi, può certamente essere accolta sussistendo quell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta, alla quale l'art. 151
c.c. riconduce la pronuncia di separazione.
Quanto alle condizioni di separazione concordate dalle parti, di cui al dispositivo, le stesse possono essere integralmente recepite non essendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed apparendo rispondenti al superiore interesse morale e materiale della prole.
Stante l'intervenuta conciliazione delle parti sulle condizioni di separazione, sussistono i presupposti di legge per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
MANDA l'Ufficiale di Stato civile del Comune di Genova (GE) ad annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio concordatario celebrato in data 04/06/2011 in Genova (GE) e trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune al N. 147 Parte
II Serie A Anno 2011 Uff. 1;
OMOLOGA
E prende atto delle seguenti condizioni concordate dalle parti:
1) affidamento condiviso della figlia minore (con conseguente assunzione di Persona_2
tutte le decisioni non quotidiane attinenti la stessa in modo condiviso da parte dei genitori) e di lei collocazione abitativa e residenza anagrafica presso la madre nella casa coniugale sita in Genova, Via Giuseppe Maiorana 9 D int. 5;
2) assegnazione della casa coniugale, con i relativi arredi, alla sig.ra che l'abiterà CP_1 con la figlia dando atto che il sig. si è già trasferito in un nuovo immobile assunto in Pt_1
locazione;
3) assegnazione del locale portineria annesso alla casa coniugale alla signora che CP_1
si occuperà in via esclusiva del pagamento del relativo canone mensile di locazione pari ad euro 125,00;
4) trascorrerà con il papà i seguenti giorni: Per_1
- una settimana, dal mercoledì dopo la scuola alla domenica sera prima di cena e la settimana successiva dal martedì sera al giovedì pomeriggio.
Il tutto salvi diversi accordi tra i genitori con particolare riferimento al periodo estivo;
5) durante il periodo natalizio trascorrerà, ad anni alterni, il giorno del 25 dicembre Per_1
con un genitore ed il 26 dicembre con l'altro. Il restante periodo di fermo scolastico sarà così suddiviso: trascorrerà con il genitore con cui sarà il giorno 26 dicembre il periodo Per_1 dal 26/12 sino al 31/12 (compreso il pernotto) e con il genitore con cui sarà il giorno 25/12 trascorrerà il periodo dall'1gennaio sino al 7 gennaio, salvo diversi accordi tra i genitori;
6) trascorrerà, in alternanza di anno in anno, durante le vacanze pasquali, 2 giorni con Per_1
ciascun genitore (sabato e domenica con uno, lunedì e martedì con l'altro, alternando di anno in anno); per iniziare, nel 2026, sabato e domenica col padre, salvo diversi accordi tra
i genitori nel caso in cui dovessero organizzare dei viaggi, 7) trascorrerà tre festività infra-annuali con ciascun genitore, tra le seguenti: 25 aprile, Per_1
1°maggio, 2 giugno, 24 giugno (Santo Patrono di Genova), 1°novembre, 8 dicembre, da suddividere col criterio dell'alternanza con la madre, dalle ore 10 del giorno festivo alla mattina dopo, accompagnandola a scuola (o a casa della madre entro le ore 10 se non c'è scuola).
8) la settimana bianca sarà alternata di anno in anno tra i genitori se verrà fatta;
9) durante il periodo estivo trascorrerà 15 giorni di ferie, anche non consecutivi, con Per_1 ciascun genitore al di fuori dei quali proseguirà la normale alternanza come sopra delineata.
I relativi periodi dovranno essere concordati tra i genitori di anno in anno entro il 31 maggio in funzione dei reciproci impegni lavorativi. Durante i periodi prolungati di permanenza della figlia presso l'uno o l'altro genitore saranno sospese le ordinarie modalità di visita;
10) il sig. verserà, a titolo di contributo al mantenimento in favore della figlia, la Pt_1
somma di euro 500,00 mensili (da aggiornarsi annualmente in base agli indici ISTAT) oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo Tribunale di Genova a decorrere dalla sottoscrizione del presente verbale:
11) il 50% dell'importo attualmente percepito a titolo di assegno unico da parte della sig.ra verrà dalla medesima versato sul conto corrente del sig. La stessa, inoltre, CP_1 Pt_1
provvederà ad inoltrare una nuova domanda ed il relativo importo, come conteggiato in base al nuovo isee, verrà sempre suddiviso al 50% con versamento della quota parte del padre sul di lui conto corrente personale da parte della sig.ra CP_1
12) la rata del mutuo gravante sulla casa coniugale in comproprietà, pari ad euro 687,00 mensili, la rata relativa alla polizza di copertura del mutuo pari ad Euro 77,93 mensile e le spese straordinarie dell'immobile verranno divise tra i coniugi al 50% e ciascuno di loro provvederà mensilmente al versamento della propria quota sul conto comune, accesso presso
Intesa San Paolo, che verrà mantenuto e dedicato alla copertura delle spese suddette;
13) il sig. si impegna a trasferire alla moglie la piena proprietà della sua quota del Pt_1
50% della casa sita nel comune di Viola Saint Gree sito in Piazza Marconi 1 cosi censito presso il Comune di Viola Saint Gree foglio 16 con il mappale 209 subalterno 7 categoria A/4 classe 2 vani 3,5 superficie catastale totale 97 metri quadrati, totale escluse aeree scoperte 96 metri quadrati Rendita Catastale Euro 77,73;
14) ai sensi dell'art.19 comma 14 del Decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 come convertito nella Legge 30 luglio 2010 n. 122, la parte cedente dichiara e garantisce, come la parte cessionaria conferma, che i dati catastali sopra riportati e la planimetria dell'immobile sono conformi allo stato di fatto;
15) la parte cedente dichiara che gli impianti dell'immobile in oggetto possono non essere conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza conseguentemente la parte cessionaria dichiara di accettarli nello stato di fatto in cui si trovano rinunciando alla consegna della relativa documentazione tecnico amministrativa;
16) le parti congiuntamente dichiarano che, ai sensi e ai fini della circolare dell'Agenzia delle
Entrate n. 27 E del 21 giugno 2012, gli accordi patrimoniali tra di loro raggiunti come consacrati nel presente accordo costituiscono e sono elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
17) le spese del Notaio per il trasferimento immobiliare saranno a carico della sig.ra
[...]
; CP_1
18) le spese straordinarie fino al momento del trasferimento saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%;
19) I coniugi sin d'ora consentono reciprocamente al rilascio e/o rinnovo del passaporto della minore.
Spese legali compensate.”
Spese di lite giudizio integralmente compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge. Genova, lì 21/11/2025
La Presidente
Dott.ssa Ada CA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada CA Presidente Rel.
Dott.ssa Claudia Merlino Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...] int.5, ed elettivamente domiciliato in Genova
(GE), Via Roma 11/9, presso lo studio dell'Avv. Addabbo Eleonora, che lo rappresenta e lo difende come da procura in atti
- Parte Attrice - nei confronti di
, C.F. , nata a [...], il [...], ivi Controparte_1 C.F._2 residente in [...] int.5, elettivamente domiciliata in Genova (GE), Via
Malta n. 2/5, presso lo studio dell'Avv. Bianca Maria Innocenti, che la rappresenta e la difende come da procura in atti
- Parte Convenuta -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte per le parti: come da verbale d'udienza del 20/11/2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31/12/2024, il SI. ha chiesto che venisse Parte_1 pronunciata la separazione con addebito alla moglie SI.ra , con cui aveva Controparte_1
contratto matrimonio concordatario in Genova (GE) in data 04/06/2011 e dalla cui unione era nata a [...] la figlia in data 26/10/2015. Nel ricorso la parte ha chiesto Per_1
l'affidamento condiviso della figlia ed un calendario di frequentazione tra i genitori e la figlia e tra quest'ultima e i nonni;
l'assegnazione della casa coniugale alla figlia con divieto espresso per la madre di conviverci con altre persone e le relative spese condominiali straordinarie nella quota del 50% ai coniugi;
un contributo economico a carico della madre a titolo di assegno di mantenimento in favore della figlia oltre al 50 % delle spese straordinarie;
l'apertura di un conto corrente nel quale le parti avrebbero depositato un importo a titolo di pagamento del mutuo della casa coniugale e per le spese relative a tale immobile. Inoltre, nel proprio atto il ricorrente si è offerto di acquistare la quota di comproprietà dell'immobile sito in Viola Saint Gree.
Con comparsa di risposta del 11/03/2025 la SI.ra si è costituita in giudizio Controparte_1 ed ha aderito alla domanda di separazione ma ha contestato l'addebito. Nel proprio atto la parte ha chiesto l'affidamento condiviso della figlia con collocazione abitativa presso di lei e la relativa assegnazione della casa familiare;
un determinato calendario di visite tra il padre e la figlia;
un contributo economico a carico del padre a titolo di mantenimento della figlia;
il rigetto delle altre domande formulate dalla controparte.
Nel rispetto dei termini di legge e del codice di procedura civile le parti depositavano le memorie ex art. 473 bis .17 c.p.c. In particolare, la parte ricorrente nella memoria ex art. 473 bis. 17 I c c.p.c. ha precisato le conclusioni come nel proprio atto introduttivo oltre alla richiesta di un risarcimento danni per le condotte tenute dalla sig.ra in violazione dei CP_1
suoi doveri a favore del marito e della figlia. La parte resistente nella memoria ex art. 473 bis.
17 II c c.p.c. ha chiesto la conferma delle richieste espresse nella comparsa, inoltre, si è opposta all'ulteriore domanda formulata dalla controparte in merito al risarcimento del danno.
Nella successiva memoria ex art. 473 bis. 17 III c c.p.c. la parte ricorrente ha rinnovato quando richiesto nei propri precedente atti. All'udienza del 11/04/2025 dopo ampia discussione tra le parti il GD si è riservato di formulare loro una proposta in merito alla frequentazione della figlia e al tema economico, invece, sono rimaste impregiudicate ogni questione sulla richiesta di addebito e sulle richieste di prove sul punto. Quindi, con successiva Ordinanza ex art. 473 bis. 22 c.p.c. il GD ha autorizzato i coniugi a vivere separati ed ha affidato la figlia in modo condiviso ai genitori ed ha assegnato la casa coniugale alla madre;
ha previsto un determinato calendario di visite tra il padre e la figlia;
ha previsto a carico del padre un contributo economico a titolo di mantenimento a favore della figlia oltre al 65 % delle spese straordinarie, quindi, ha fissato la prosecuzione della causa per il giorno 20/11/2025.
Alla udienza del 20/11/2025, le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione e la causa è stata pertanto rimessa al Collegio per l'omologa.
Ciò premesso, la domanda di separazione personale, chiesta da entrambi i coniugi, può certamente essere accolta sussistendo quell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta, alla quale l'art. 151
c.c. riconduce la pronuncia di separazione.
Quanto alle condizioni di separazione concordate dalle parti, di cui al dispositivo, le stesse possono essere integralmente recepite non essendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed apparendo rispondenti al superiore interesse morale e materiale della prole.
Stante l'intervenuta conciliazione delle parti sulle condizioni di separazione, sussistono i presupposti di legge per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
MANDA l'Ufficiale di Stato civile del Comune di Genova (GE) ad annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio concordatario celebrato in data 04/06/2011 in Genova (GE) e trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune al N. 147 Parte
II Serie A Anno 2011 Uff. 1;
OMOLOGA
E prende atto delle seguenti condizioni concordate dalle parti:
1) affidamento condiviso della figlia minore (con conseguente assunzione di Persona_2
tutte le decisioni non quotidiane attinenti la stessa in modo condiviso da parte dei genitori) e di lei collocazione abitativa e residenza anagrafica presso la madre nella casa coniugale sita in Genova, Via Giuseppe Maiorana 9 D int. 5;
2) assegnazione della casa coniugale, con i relativi arredi, alla sig.ra che l'abiterà CP_1 con la figlia dando atto che il sig. si è già trasferito in un nuovo immobile assunto in Pt_1
locazione;
3) assegnazione del locale portineria annesso alla casa coniugale alla signora che CP_1
si occuperà in via esclusiva del pagamento del relativo canone mensile di locazione pari ad euro 125,00;
4) trascorrerà con il papà i seguenti giorni: Per_1
- una settimana, dal mercoledì dopo la scuola alla domenica sera prima di cena e la settimana successiva dal martedì sera al giovedì pomeriggio.
Il tutto salvi diversi accordi tra i genitori con particolare riferimento al periodo estivo;
5) durante il periodo natalizio trascorrerà, ad anni alterni, il giorno del 25 dicembre Per_1
con un genitore ed il 26 dicembre con l'altro. Il restante periodo di fermo scolastico sarà così suddiviso: trascorrerà con il genitore con cui sarà il giorno 26 dicembre il periodo Per_1 dal 26/12 sino al 31/12 (compreso il pernotto) e con il genitore con cui sarà il giorno 25/12 trascorrerà il periodo dall'1gennaio sino al 7 gennaio, salvo diversi accordi tra i genitori;
6) trascorrerà, in alternanza di anno in anno, durante le vacanze pasquali, 2 giorni con Per_1
ciascun genitore (sabato e domenica con uno, lunedì e martedì con l'altro, alternando di anno in anno); per iniziare, nel 2026, sabato e domenica col padre, salvo diversi accordi tra
i genitori nel caso in cui dovessero organizzare dei viaggi, 7) trascorrerà tre festività infra-annuali con ciascun genitore, tra le seguenti: 25 aprile, Per_1
1°maggio, 2 giugno, 24 giugno (Santo Patrono di Genova), 1°novembre, 8 dicembre, da suddividere col criterio dell'alternanza con la madre, dalle ore 10 del giorno festivo alla mattina dopo, accompagnandola a scuola (o a casa della madre entro le ore 10 se non c'è scuola).
8) la settimana bianca sarà alternata di anno in anno tra i genitori se verrà fatta;
9) durante il periodo estivo trascorrerà 15 giorni di ferie, anche non consecutivi, con Per_1 ciascun genitore al di fuori dei quali proseguirà la normale alternanza come sopra delineata.
I relativi periodi dovranno essere concordati tra i genitori di anno in anno entro il 31 maggio in funzione dei reciproci impegni lavorativi. Durante i periodi prolungati di permanenza della figlia presso l'uno o l'altro genitore saranno sospese le ordinarie modalità di visita;
10) il sig. verserà, a titolo di contributo al mantenimento in favore della figlia, la Pt_1
somma di euro 500,00 mensili (da aggiornarsi annualmente in base agli indici ISTAT) oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo Tribunale di Genova a decorrere dalla sottoscrizione del presente verbale:
11) il 50% dell'importo attualmente percepito a titolo di assegno unico da parte della sig.ra verrà dalla medesima versato sul conto corrente del sig. La stessa, inoltre, CP_1 Pt_1
provvederà ad inoltrare una nuova domanda ed il relativo importo, come conteggiato in base al nuovo isee, verrà sempre suddiviso al 50% con versamento della quota parte del padre sul di lui conto corrente personale da parte della sig.ra CP_1
12) la rata del mutuo gravante sulla casa coniugale in comproprietà, pari ad euro 687,00 mensili, la rata relativa alla polizza di copertura del mutuo pari ad Euro 77,93 mensile e le spese straordinarie dell'immobile verranno divise tra i coniugi al 50% e ciascuno di loro provvederà mensilmente al versamento della propria quota sul conto comune, accesso presso
Intesa San Paolo, che verrà mantenuto e dedicato alla copertura delle spese suddette;
13) il sig. si impegna a trasferire alla moglie la piena proprietà della sua quota del Pt_1
50% della casa sita nel comune di Viola Saint Gree sito in Piazza Marconi 1 cosi censito presso il Comune di Viola Saint Gree foglio 16 con il mappale 209 subalterno 7 categoria A/4 classe 2 vani 3,5 superficie catastale totale 97 metri quadrati, totale escluse aeree scoperte 96 metri quadrati Rendita Catastale Euro 77,73;
14) ai sensi dell'art.19 comma 14 del Decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 come convertito nella Legge 30 luglio 2010 n. 122, la parte cedente dichiara e garantisce, come la parte cessionaria conferma, che i dati catastali sopra riportati e la planimetria dell'immobile sono conformi allo stato di fatto;
15) la parte cedente dichiara che gli impianti dell'immobile in oggetto possono non essere conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza conseguentemente la parte cessionaria dichiara di accettarli nello stato di fatto in cui si trovano rinunciando alla consegna della relativa documentazione tecnico amministrativa;
16) le parti congiuntamente dichiarano che, ai sensi e ai fini della circolare dell'Agenzia delle
Entrate n. 27 E del 21 giugno 2012, gli accordi patrimoniali tra di loro raggiunti come consacrati nel presente accordo costituiscono e sono elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
17) le spese del Notaio per il trasferimento immobiliare saranno a carico della sig.ra
[...]
; CP_1
18) le spese straordinarie fino al momento del trasferimento saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%;
19) I coniugi sin d'ora consentono reciprocamente al rilascio e/o rinnovo del passaporto della minore.
Spese legali compensate.”
Spese di lite giudizio integralmente compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge. Genova, lì 21/11/2025
La Presidente
Dott.ssa Ada CA