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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 24/02/2026, n. 1660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1660 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1660/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
NIGRO PASQUALE, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6613/2024 depositato il 24/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239028171688 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160047157068000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Il rappresentante dell'Ag. delle Entrate insiste nei propri atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato telematicamente in data 24.07.2024 dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Ricorrente_1 proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate e contro l'ADER, esponendo che in data 29.04.2024, l'odierna ricorrente aveva ricevuto la notifica di una intimazione di pagamento con numeri finali 1688, in relazione alle somme richieste nella cartella di pagamento con numeri finali 7068 per
Tassa auto anno 2011, per la somma di € 248,63.
Chiedeva l'annullamento dell'intimazione impugnata, deducendo la mancata notifica di tale cartella, atto presupposto, la prescrizione e la decadenza.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio;
depositava la relata di notifica della cartella in oggetto;
depositava altresì una intimazione di pagamento con la relata di notifica;
invocava l'applicazione della normativa emergenziale in tema di sospensione dei termini emanata in occasione dell'epidemia di Covid;
chiedeva il rigetto del ricorso, perché infondato.
L'ADER non si costituiva in giudizio.
Il procedimento veniva assegnato al Giudice Monocratico Dr. Pasquale Nigro.
La causa veniva decisa all'udienza del 20.02.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere pertanto rigettato.
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio, ha prodotto in giudizio la prova dell'avvenuta notifica, della cartella in oggetto.
La notifica è stata effettuata in data 14.04.2017, con deposito presso la Casa Comunale, non essendo stata rinvenuta l'interessata nel suo domicilio di residenza, e con l'invio della prescritta raccomandata di avviso.
E' conseguentemente infondato il motivo concernente l'omessa notifica di tale cartella, mentre devono considerarsi inammissibili nel presente giudizio gli altri motivi che dovevano essere proposti con una tempestiva impugnazione della stessa cartella.
Il ricorso deve ritenersi infondato, anche sotto il profilo della prescrizione successiva alla notifica della cartella, tenuto conto della intimazione di pagamento oggetto di impugnazione, notificata in data 29.04.2024, e della intimazione di pagamento, depositata in atti, con numeri finali 2349, notificata in data 20.09.2021, oltre che della sospensione dei termini decretata in occasione dell'epidemia di Covid.
Le spese seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate nella somma di € 100,00.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data
20.02.2026.
Il Giudice Monocratico
Dr. Pasquale Nigro
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
NIGRO PASQUALE, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6613/2024 depositato il 24/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239028171688 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160047157068000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Il rappresentante dell'Ag. delle Entrate insiste nei propri atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato telematicamente in data 24.07.2024 dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Ricorrente_1 proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate e contro l'ADER, esponendo che in data 29.04.2024, l'odierna ricorrente aveva ricevuto la notifica di una intimazione di pagamento con numeri finali 1688, in relazione alle somme richieste nella cartella di pagamento con numeri finali 7068 per
Tassa auto anno 2011, per la somma di € 248,63.
Chiedeva l'annullamento dell'intimazione impugnata, deducendo la mancata notifica di tale cartella, atto presupposto, la prescrizione e la decadenza.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio;
depositava la relata di notifica della cartella in oggetto;
depositava altresì una intimazione di pagamento con la relata di notifica;
invocava l'applicazione della normativa emergenziale in tema di sospensione dei termini emanata in occasione dell'epidemia di Covid;
chiedeva il rigetto del ricorso, perché infondato.
L'ADER non si costituiva in giudizio.
Il procedimento veniva assegnato al Giudice Monocratico Dr. Pasquale Nigro.
La causa veniva decisa all'udienza del 20.02.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere pertanto rigettato.
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio, ha prodotto in giudizio la prova dell'avvenuta notifica, della cartella in oggetto.
La notifica è stata effettuata in data 14.04.2017, con deposito presso la Casa Comunale, non essendo stata rinvenuta l'interessata nel suo domicilio di residenza, e con l'invio della prescritta raccomandata di avviso.
E' conseguentemente infondato il motivo concernente l'omessa notifica di tale cartella, mentre devono considerarsi inammissibili nel presente giudizio gli altri motivi che dovevano essere proposti con una tempestiva impugnazione della stessa cartella.
Il ricorso deve ritenersi infondato, anche sotto il profilo della prescrizione successiva alla notifica della cartella, tenuto conto della intimazione di pagamento oggetto di impugnazione, notificata in data 29.04.2024, e della intimazione di pagamento, depositata in atti, con numeri finali 2349, notificata in data 20.09.2021, oltre che della sospensione dei termini decretata in occasione dell'epidemia di Covid.
Le spese seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate nella somma di € 100,00.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data
20.02.2026.
Il Giudice Monocratico
Dr. Pasquale Nigro