Sentenza 13 marzo 2024
Massime • 1
In tema di omicidio, ove la morte della vittima derivi da un concorso di cause originato da un atto intenzionale dell'agente, l'imputazione del fatto a titolo di dolo presuppone l'accertamento della persistenza della volontà omicidiaria per tutto l'iter della condotta, fino all'ultimo atto causalmente collegato al decesso della vittima. (Fattispecie relativa a donna che aveva intenzionalmente versato benzina sul coniuge, poi deceduto per carbonizzazione, nella quale la Corte ha annullato con rinvio la condanna per omicidio volontario che, nonostante l'obiettiva inidoneità dell'atto a cagionare da solo l'evento e l'incertezza sulle cause di innesco del fuoco, si basava sulla mera presunzione che l'intento omicidiario fosse rimasto fermo fino al prodursi dell'evento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/03/2024, n. 16318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16318 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2024 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SIMONE PERELLI che ha concluso chiedendo, accoglimento del ricorso del PG, l'annullamento della sentenza relativamente al capo 8 ed il rigetto del ricorso dell'imputata. uditi i difensori: Penale Sent. Sez. 1 Num. 16318 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 13/03/2024 - avvocato Stefano MARROCCO in difesa della parte civile A.G. che ha concluso chiedendo la conferma della sentenza, nonché la riforma del capo relativo all'assoluzione dell'imputata ed ha depositato conclusioni e nota spese. - avvocato Alessandra PUGLIELLI, in difesa delle parti civili A. S . A.M. , che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso della Procura Generale ed il rigetto o inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse dell'imputata ed ha depositato conclusioni e nota spese. - avv. FILIPPONE, in difesa dell'imputata, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso ed il rigetto del ricorso del PG. RITENUTO IN FATTO om issis 1. Con la sentenza indicata nel preambolo la ha riformato la pronuncia con cui la Corte om issis aveva dichiarato CB. I (capo 1) colpevole del reati di omicidio ai danni del marito A.V. e di tentato omicidio ai danni del figlio minorenne' A.S. ] (capo 2), commessi nel medesimo contesto spazio - temporale, e, per l'effetto, l'aveva condannata alla pena di anni 24 di reclusione, previo riconoscimento del vizio parziale di mente con giudizio di equivalenza con le aggravanti non escluse. La Corte distrettuale ha assolto l'imputata dal reato di tentato omicidio perché il fatto non costituisce reato ed ha rideterminato la pena in anni 21 di reclusione. 2. I giudici di appello sono pervenuti al parziale ribaltamento della decisione ,k5 di primo grado attraverso una diversa valutazione delle dichiarazioni rese dai due testimoni principali, i figli dell'imputata e della vittima A.M. A. S. , entrambi presenti, sia pure in diversi momenti e con un'ottica visuale non sovrapponibile, durante la consumazione dell'azione omicidiaria nonché della perizia eseguita, nel corso del giudizio di primo grado, ai sensi dell'art. 506 cod. proc. pen. dall'ing.I D. I, incaricato di accertare le cause e modalità di scoppio dell'incendio che aveva cagionato la morte violenta, per carbonizzazione del soma, di A.V. 2.1. Per i giudici del primo grado del giudizio, CB. , donna affetta da acclarate problematiche psichiatriche tali da comprometterne grandemente la capacità di intendere e di volere, all'esito di un ennesimo litigio familiare, così violento da avere indotto il marito a richiedere l'intervento del Forze dell'ordine salvo poi rinunciarvi, aveva elaborato e dato attuazione ad un intento omicidiario parimenti rivolto nei confronti del marito e del figlio. L'imputata, venuta a 2 conoscenza della richiesta di intervento ai Carabinieri e temendo che, come già avvenuto in passato, potesse essere condotta in strutture per la cura delle malattie mentali, in evidente stato di ubriachezza, si era allontanata dall'appartamento familiare per recarsi, in compagnia soltanto del figlio più piccolo A.M. presso un distributore di carburante. Qui aveva riempito di benzina due bottiglie di plastica. Era ritornata nell'abitazione e, assicuratasi che A.M. come ordinatogli, aveva raggiunto la sua cameretta, si era recata nel salone dove si trovavano le due vittime designate, intente a vedere la televisione sedute sul divano. Cogliendoli di sorpresa, aveva cosparso di benzina il corpo del marito e del figlio maggiore A.S. , versando tutto il liquido contenuto in una delle due bottiglie, subito dopo lanciata contro il televisore, ed aveva appiccato il fuoco, servendosi di una fiamma diretta provocata da uno strumento, del tipo accendino o fiammiferi, non rinvenuto perché distrutto dalla violenza del fuoco. Mentre A.S. seduto sulla parte del divano più vicino alla porta e più pronto a reagire, era riuscito ad allontanarsi prima della propagazione dell'incendio, A.V. , rapidamente avvolto dalle fiamme, non aveva fatto in tempo a fuggire;
si era alzato dal divano per fermarsi in prossimità della porta, dove era caduto per terra. L'imputata, invece, era riuscita a fuggire insieme con i due figli, senza prestare alcun soccorso al marito. Subito dopo era, però, ritornata nell'appartamento per sversare la seconda bottiglia sul corpo dell'uomo, subendo gli effetti della fiamma di ritorno che aveva provocato le ustioni riscontrate sugli arti e sul busto. 2.2. La Corte distrettuale, in accoglimento dei rilievi difensivi, ha preso atto che alcune circostanze fattuali valorizzate dalla decisione di primo grado non risultano adeguatamente provate e che, pertanto, dalle stesse non possono trarsi elementi utili ai fini della ricostruzione dell'episodio. Non è dimostrato che l'imputata, nella prima fase dell'azione, abbia versato sul figlio e sul marito il contenuto di una sola delle due bottiglie di cui aveva la sicura disponibilità. Il testimone più attendibile in ragione della visuale diretta sulla scena, A.S. , seduto sul divano accanto al padre, ha sempre costantemente riferito che la madre, giunta nella stanza portando con sé due bottiglie, aveva sversato il contenuto di entrambe "in orizzontale" su di lui e su A.V. Deve, quindi, escludersi che l'imputata sia risalita nell'appartamento per versare anche la benzina contenuta nella seconda bottiglia. D'altra parte, l'ipotesi opposta, preferita dalla Corte omissis, è incompatibile con i tempi rapidi di diffusione dell'incendio e con le condizioni in cui versava A.V. immediatamente dopo essere stato raggiunto dalle fiamme, talmente gravi da impedirgli di fuggire. E' più plausibile che l'imputata, come ipotizzato fin dall'immediatezza dagli inquirenti, sia tornata indietro in preda ad un acting out per tenere un 3 A.S. comportamento salvifico e che si sia ustionata già nella prima fase durante la colluttazione con il marito Nessun elemento di prova avvalora l'ipotesi dell'innesco diretto del fuoco: ha riferito di non avere visto la madre utilizzare accendini o fiammiferi o sigarette e non sono state rinvenute, dopo lo spegnimento, le parti metalliche riconducibili ad un accendino. È, quindi, infondata la tesi, recepita dal capo di imputazione e dai giudici del primo grado, secondo cui il fuoco sarebbe stato innescato dall'imputata con l'accensione di un fiammifero o di un accendino. Rimane, invece, valida l'ipotesi alternativa - formulata dal perito che, sul piano tecnico - scientifico, le ha attribuito pari dignità rispetto a quella dell'innesco diretto - ossia quella dell'innesco riconducibile alla carica elettrostatica derivata dalla coperta o dai vestiti in tessuto sintetico. Il perito, più in dettaglio, ritiene plausibile che l'incendio sia stato innescato dallo sfregamento dei vestiti della vittima contro la coperta che la stessa aveva sulle gambe quando si è alzato rapidamente dal divano perché inondato dalla benzina;
in tale contesto si producono cariche elettrostatiche ad elevatissima tensione che ben possono generare scintille in grado di dare fuoco al carburante. Ipotesi parimenti valida, anche se più difficile da realizzarsi nella situazione concreta, è che l'innesco sia stato causato dal contatto del liquido infiammabile con le parti calde della tv di vecchia generazione, che era pacificamente accesa. Concludono i Giudici di appello che l'assenza di certezze sulla causa dell'innesco dell'incendio non si riverbera sul titolo di reato attribuito all'imputata con riferimento al decesso di A.V. , che rimane sempre quello di omicidio volontario. Sotto il profilo causale l'evento morte di A.V. è sempre ricollegabile al comportamento attivo e volontario di C.B. la quale: - ha preordinato i mezzi per provocarlo;
- ha determinato la situazione di rischio sia sversando la benzina da cui è originato il fuoco sia determinando, o con una spinta o con l'uso del residuo liquido infiammabile, la caduta per terra del marito davanti la porta di ingresso del salone, rivelatasi decisiva perché ha impedito la fuga salvifica. Sotto il profilo soggettivo, che l'imputata abbia agito con l'intenzione di cagionare la morte del marito è confermato dal forte risentimento ed astio verso la vittima espressi in termini espliciti non solo prima ma anche dopo l'azione lesiva. Non risulta, invece, provato con il necessario grado di certezza che C.B. abbia agito anche con l'intenzione di uccidere il figlio come contestato nel capo 2) dell'imputazione. Non può escludersi che A.S. sia stato attinto dalla benzina solo indirettamente;
anzi ciò spiega perché sia riuscito ad allontanarsi dal 4 salone senza riportare conseguenze. D'altra parte, la figlia dell'imputata ha riferito che A.S. le aveva confidato che la benzina era stata gettata verso A.V. finendo su di lui casualmente, circostanza confermata dalla presenza sui suoi vestiti di tracce minime del combustibile. In ogni caso, dalle condizioni mentali dell'imputata, valorizzate ai fini del vizio parziale di mente, si evince che il disturbo di personalità di cui la stessa soffriva era concentrato unicamente sul marito. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione sia l'imputata, per mezzo del difensore di fiducia avv. Giuseppe Idà, sia il Procuratore generale della Corte di appello. 2. B.C. ha sviluppato cinque motivi. 2.1. Con il primo deduce, a mente dell'art. 606, lett. b), d) ed e), violazione degli artt. 43 e 575 cod. pen. con riferimento al nesso di causalità, all'inidoneità della condotta e all'assenza dell'elemento soggettivo. Lamenta che la Corte I omissis di appello non abbia tratto conclusioni giuridiche corrette dalla eliminazione dal compendio probatorio delle due circostanze fattuali su cui era imperniato il percorso motivazionale seguito dalla sentenza della Corte omissis per pervenire al giudizio di colpevolezza: - l'innesco del fuoco in via diretta con un fiammifero o con un accendino;
- il ritorno dell'imputata sul luogo dell'incendio "per completare l'opera" alimentando il fuoco con un ulteriore quantitativo di benzina ed infierendo sulla vittima. E' priva di logica l'affermazione secondo la quale l'innesco, nonostante non potesse essere il risultato di accensione diretta, era comunque avvenuto a seguito della condotta volontaria dell'imputata. Non può, infatti, addebitarsi a B.C. un evento lesivo che non è stato determinato dall'unica condotta ascrittale - avere versato il liquido infiammabile in assenza di strumenti idonei a provocare l'innesco - ma che si è verificato per una causa eccezionale e rara, come il contatto del liquido con la coperta o con i vestiti delle vittime. Non può certo ipotizzarsi che l'imputata avesse agito prevedendo tale possibilità, neanche nei termini richiesti dal dolo alternativo. La sentenza impugnata ha contraddittoriamente valorizzato, ai fini dell'animus necandi, elementi quali la preordinazione dei mezzi ed il comportamento tenuto dall'imputata nella fase esecutiva pur essendo l'una e l'altro compatibili con intenti diversi da quello omicidiario ed in particolare con intenti dimostrativi, ritorsivi o intimidatori. 5 cf Non è indicativa nemmeno la circostanza incontestata che l'imputata non si sia attivata in alcun modo per salvare il marito. Va considerato, al riguardo, che B.C. aveva diritto a garantirsi la sua incolumità e che il comportamento omissivo così individuato non è legato da nesso di causalità con il decesso. Una volta dato per accertato che l'innesco del fuoco è avvenuto per una causa imprevedibile, quale la carica elettrostatica, deve gioco forza ammettersi quanto meno l'interruzione del processo causale attivato dalla condotta dell'imputata. Né è ipotizzabile che una diversa condotta di quest'ultima avrebbe potuto evitare l'evento morte. Da nessun elemento di prova si evince che B.C. abbia impedito al marito di fuggire e salvarsi, con una condotta anche solo ostruzionistica. La motivazione posta a fondamento dell'assoluzione per il tentato omicidio implicitamente dimostra l'assenza di volontà omicida anche nei confronti del marito. La condotta, come ricostruita in fatto, se valutata alla luce dei parametri fissati dalla giurisprudenza di legittimità, oltre ad essere inidonea a cagionare l'evento morte, non è nemmeno sorretta dall'animus necandi che deve essere desunto, in via principale, dalle caratteristiche estrinseche dell'azione criminosa. 2.2. Con il secondo motivo deduce erronea qualificazione del fatto contestato e vizio di motivazione circa la possibilità di una diversa configurazione giuridica. Non è stata adeguatamente scrutinata, nonostante i rilievi difensivi, la tesi che l'imputata abbia agito in assenza di volontà omicida, con conseguente inquadramento della sua condotta nelle ipotesi meno gravi dell'omicidio colposo - se si ritiene che B.C. durante il compimento di un atto a valenza puramente dimostrativa, abbia commesso una imprudenza, versando il liquido infiammabile su superfici idonee a produrre effetto elettrostatico tale da innescare l'incendio - o nella fattispecie dell'omicidio preterintenzionale - se si ritiene che la sua azione volta a percuotere o ledere la persona offesa abbia prodotto effetti più gravi di quelli previsti. 2.3. Con il terzo motivo la difesa della ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'attenuante della provocazione. La Corte territoriale non ha riconosciuto l'invocata attenuante nonostante risulti ampiamente provato che B.C. ha agito in preda ad uno stato di ira causato dalle plurime condotte vessatorie del marito, proseguite anche a ridosso del delitto. Alle minacce reiterate di chiamare le Forze dell'ordine, ai filmati ripresi con il cellulare, l'imputata ha reagito con il lancio ed il versamento del liquido infiammabile, quindi con una condotta proporzionata anche tenuto conto delle patologie psichiatriche da cui era affetta. 6 9k D'i 2.4. Con il quarto motivo deduce erronea applicazione del giudizio di equivalenza tra vizio parziale di mente ed aggravanti contestate. La motivazione è illogica perché non spiega, se non con l'incongruo riferimento alle modalità esecutive del delitto, perché le condizioni psichiatriche della ricorrente, poste a base di tutto l'impianto accusatorio, non debbano prevalere sulle aggravanti contestate della presenza del figlio minore e dello stato soggettivo della vittima. 2.5. Con il quinto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Lamenta la valorizzazione in senso sfavorevole all'imputata dei medesimi elementi già considerati ai fini della commisurazione della pena e del giudizio di equivalenza fra vizio parziale di mente e aggravanti. 3. Il Procuratore generale della Corte di appello deduce, nell'unico motivo a sostegno dell'impugnazione, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento al capo relativo all'assoluzione dell'imputata dal reato di tentato omicidio ai danni del figlio, A.S. Lamenta che l'apparato giustificativo della decisione sia fondato su prove che si pongono in pacifica ed incontrovertibile contraddizione con quelle acquisite in giudizio. L'affermazione del giudicante secondo cui B.C. ha incidentalmente colpito con il liquido infiammabile il figlio in forma non rilevante, mentre era intenta a cospargere il padre A.V. si pone in insanabile contrasto: - con le dichiarazioni rese, sia nell'incidente probatorio sia in dibattimento da A.S. , il quale ha sempre costantemente affermato che la madre aveva versato in orizzontale la benzina prima su di lui sia poi sul padre, seduti non l'uno accanto all'altro bensì ai lati opposti del divano;
- con le dichiarazioni rese, sia nell'incidente probatorio sia in dibattimento da A.M. , il quale, nel descrivere la parte di scena cuiaveva personalmente assistito, ha confermato che il padre ed il fratello erano seduti ai capi opposti del divano;
- con i file video e audio registrati dal telefono di A.S. nelle ore immeditatamente precedenti al delitto, che documentano la collocazione del divano a tre posti e del televisore all'interno della stanza nella posizione descritta da entrambi i l A. Non è sostenibile la ricostruzione secondo la quale la benzina avrebbe accidentalmente colpito A.S. . Risulta, infatti, accertato che padre e figlio si trovavano sul divano in posizione supina con il capo appoggiato sui braccioli 7 opposti e distanti e che l'imputata, una volta entrata nella stanza, non si era diretta verso il marito posto all'estremità più lontana, ma aveva iniziato a versare la benzina partendo dal capo di I A.S. l, subito colpito agli occhi, per poi proseguire in orizzontale per raggiungere il Padre e, infine, lanciare la bottiglia verso il televisore, che appunto si trovava subito dopo il bracciolo dove era riposto il capo di I A.V. I. Proprio perché inondato sul capo e accecato nella benzina prima del padre, I A.S. I era riuscito con uno scatto istintivo a porsi in salvo, evitando la deflagrazione La Corte non solo ha ignorato tali elementi probatori ma ha ingiustificatamente ritenute decisive le dichiarazioni de relato della figlia dell'imputata, G.R. , la repertazione degli indumenti, pur definita malamente effettuata, nonché alla empirica costatazione da parte degli operatori sull'odore dei vestiti. Non esclude la volontà omicidiaria di B.C. la circostanza che A.S. non sia rimasto impaurito ed anzi sia tornato indietro verso la madre per risalire nell'appartamento, trattandosi da un gesto ampiamente giustificato dal desiderio di soccorrere il padre Nemmeno ha pregnanza la focalizzazione della ideazione persecutoria ed ossessiva nei confronti soltanto del marito;
al contrario è emerso che I A.S. aveva sempre parteggiato per il padre tanto che l'imputata nelle ore immediatamente precedenti aveva accusato anche lui di averla percossa. CONSIDERATO IN DIRITTO I primi due motivi del ricorso di B.C. , che possono essere trattati congiuntamente in ragione della connessione logica delle questioni poste, sono fondati nei limiti chiariti nel prosieguo. 1. La Corte distrettuale, con riferimento all'ipotesi omicidiaria di cui al capo 1), si è discostata dalle conclusioni cui era pervenuta la Corte omissis che, preferendo argomentazioni di tipo logico rispetto alle dichiarazioni di A.S. e A.M. - ritenuti non in grado, a causa del coinvolgimento diretto e della impellente necessità di darsi subito alla fuga, di prestare adeguata attenzione a tutte le fasi in cui si era sviluppata la condotta della madre - aveva ritenuto causa esclusiva dell'evento la condotta dell'imputata, la quale non si era limitata a cospargere di benzina le vittime designate, ma aveva anche innescato il fuoco, utilizzando una fiamma diretta sia essa un accendino oppure i fiammiferi (cfr. pag. 92 e seg. della sentenza di primo grado). 8 Ciononostante, ha confermato il giudizio di responsabilità ritenendo del tutto irrilevante l'accertamento della precisa dinamica dell'episodio. Secondo i giudici di appello, sia che B.C. abbia innescato direttamente il fuoco sia che l'incendio sia partito dal contatto tra il liquido infiammabile versato dalla stessa e la scarica elettrostatica generata o dalla coperta o dai vestiti in tessuto sintetico indossati da I A.V. LI A.S. oppure dal contatto con le parti calde della tv accesa e di vecchia generazione, sussistono comunque tutti gli estremi, oggettivi e soggettivi, dell'omicidio doloso ascritto all'imputata: non solo il nesso causale tra l'evento lesivo ed il comportamento attivo dell'agente ma anche la volontarietà della condotta e l'intento omicidiario. Dimostrativi del dolo sarebbero, in particolare, la preordinazione dei mezzi ed il comportamento che ha tenuto nella fase di esecuzione della condotta rivolto ad impedire al marito, già attinto dalle fiamme, di uscire dal salone, non prestandogli alcun aiuto nella piena consapevolezza della situazione di pericolo in cui versava. 2. Il delineato percorso motivazionale presenta profili di illogicità nella ricostruzione in fatto e non tiene conto dei principi giurisprudenziali in tema di dolo. 2.1. La sentenza impugnata (pagg. da 10 a 12), nel ritenere impossibile il raggiungimento di un appagante livello di certezza probatoria sulla causa di innesco del fuoco, ha attribuito rilievo decisivo alle dichiarazioni del testimone oculare A.S. , il quale nulla aveva riferito sul punto, pur avendo descritto minuziosamente la condotta dell'imputata, ed al mancato ritrovamento di parti metalliche dell'accendino o comunque tracce dello strumento utilizzato per l'accensione diretta. Ha, tuttavia, trascurato, l'effettiva consistenza di tali elementi enfatizzando la loro capacità di ribaltare le argomentazioni, di carattere eminentemente logico, spese dalla Corte omissis per pervenire alla diversa conclusione. Se, infatti, è pacifico, come pertinentemente osservato dalla Corte distrettuale, chel A.S. , sentito più volte, non ha mai riferito di avere visto la madre utilizzare accendini, fiammiferi o sigarette per appiccare il fuoco, è, tuttavia altrettanto certo (pag. 7), che lo stesso si era allontanato di scatto dalla stanza non appena aveva avvertito il bruciore agli occhi provocato dalla alla benzina gettata dalla madre su di lui ed il padre, quindi prima dell'accessione del fuoco, tanto da avere visto per la prima volta le fiamme quando era già davanti la porta della stanza e si accingeva ad uscire. Parimenti, se è pacifico il mancato ritrovamento di parti dell'accendino, non è stato spiegato perché tale circostanza avvalori in termini decisivi l'ipotesi dell'innesco da scintilla statica o dal televisore acceso una volta accertato, da parte del perito, che la forza distruttiva B.C. 9 dell'incendio, protrattosi per molti minuti anche dopo l'arrivo dei Vigili del fuoco invadendo tutto l'appartamento, era tale da cancellare ogni traccia, come avvenuto con una delle due bottiglie contenenti il liquido infiammabile, sempre che l'imputata non avesse scelto di trattenere con sé il mezzo di innesco per liberarsene nei minuti successivi quando fuori dall'immobile aveva aspettato i soccorsi. 2.2. Come correttamente osservato dalla Corte Omissis di appello, l'accertamento della precisa dinamica dell'episodio, non incide sul riconoscimento del nesso causale tra condotta ed evento morte. Incontestato che sia stata B.C. a versare la benzina sulla vittima dell'omicidio; pacifico che senza tale comportamento attivo non poteva in alcun modo attivarsi lo specifico determinismo causale che, attraverso la propagazione dell'incendio, ha portato al decesso di A.V. per carbonizzazione, non vi è spazio alcuno per conclusioni diverse da quella raggiunte su questo aspetto dalla Corte territoriale valorizzando il principio di equivalenza delle cause posto dall'art. 41 cod. pen. Tale disposizione stabilisce al primo comma che "il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento" ed al secondo che "le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento". Come precisato dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte (v., ad es., Sez. 1, n. 36724 del 18/06/2015, Ferrito, Rv. 264534 - 01 e più di recente Sez. 5, n. 18396 del 04/04/2022, Di Bernardo, Rv. 283216 - 02), sono cause sopravvenute, da sole sufficienti a determinare l'evento, quelle del tutto indipendenti dalla condotta dell'imputato, sicché non possono essere considerate tali quelle che abbiano causato l'evento in sinergia con la condotta dell'imputato, atteso che, venendo a mancare una delle due, l'evento non si sarebbe verificato (Sez. 5, n. 11954 del 26/01/2010, Palazzolo, Rv. 246549; Sez. 5, n. 35015 del 03/05/2016, Baciu, Rv. 267549 - 01). D'altra parte, le cause sopravvenute idonee a escludere il rapporto di causalità sono sia quelle che innescano un percorso causale completamente autonomo rispetto a quello determinato dall'agente, sia quelle che, pur inserite in un percorso causale ricollegato alla condotta (attiva od omissiva) dell'agente, si connotino per l'assoluta anomalia ed eccezionalità, sì da risultare imprevedibili in astratto e imprevedibili per l'agente (Sez. 4, n. 43168 del 21/06/2013, Frediani, Rv. 258085; Sez. 4, n. 53541 del 26/10/2017, Zantonello, Rv. 271846 - 01; Sez. 5, n. 7205 del 09/11/2022, dep. 2023, Licciardi, Rv. 284338 - 02). Certamente non è eccezionale in questi termini l'accensione del fuoco provocata dal lancio di liquido altamente infiammabile in ambiente domestico con plurime fonti di innesco. 10 2.3. Al contrario, il tema dell'individuazione della reale causa di innesco del fuoco è decisivo per verificare quale forma abbia assunto l'elemento soggettivo sotteso alla condotta dell'imputata e, conseguentemente, per individuare il titolo di responsabilità e, quindi, definire giuridicamente la condotta. Sostiene la sentenza che l'imputata, anche se non ha volontariamente acceso il fuoco, innescato, invece, da un fattore autonomo, quale la carica elettrostatica o il calore del televisore acceso, risponde della morte a titolo di dolo perché, versando la benzina sul corpo del marito ed ostacolando in ogni modo i tentativi di quest'ultimo di salvarsi, ha comunque contribuito a realizzare l'evento lesivo direttamente preso di mira. In siffatta situazione l'evento morte non è soltanto causalmente ricollegabile alla condotta attiva e volontaria dell'imputata, ma è soggettivamente ascrivibile a quest'ultima nella forma massima di colpevolezza del dolo intenzionale perché, come dimostrato da una serie di circostanze sintomatiche (conflittualità esasperata con la vittima, movente, condotta successiva, mancato soccorso), la stessa si è rappresentata ed ha voluto tale evento al punto da predisporre i mezzi necessari (acquisto benzina) e da mettere in atto il piano per provocarlo (versamento liquido sulle vittime) e da curarne l'esecuzione per una migliore riuscita (colluttazione per bloccare il marito ed omesso soccorso). A nulla rileva che la morte si sia verificata per la carica elettrostatica dei tessuti o per altra ragione perché tale causa ultima, a prescindere dalla sua prevedibilità, si è attivata ed ha prodotto l'effetto lesivo, coperto dal dolo, solo grazie alla pregressa condotta volontaria ed attiva dell'imputata. L'assunto, oltre a muovere dal presupposto solo apoditticamente affermato senza l'indicazione delle evidenze probatorie su cui è fondato, che l'imputata abbia spinto o comunque determinato la caduta violetta del marito dopo l'innesco dell'incendio (significativamente a pag. 10 si precisa che la colluttazione tra l'imputata ed il marito è una mera possibilità), non fa buon governo dei principi in tema di dolo omicidiario. Dare per accertato, da una parte, che B.C. pur determinatasi ad uccidere il marito sin da quando era uscita di casa per procacciarsi la benzina, si era limitata a cospargere la vittima di liquido infiammabile e, dall'altra, che il fuoco che aveva cagionato la morte per carbonizzazione di A.V. si era sviluppato indipendentemente dal suo intervento volontario, nulla dice su quale fosse l'effettiva intenzione dell'imputata nel momento in cui ha compiuto l'ultimo antecedente causale, rivelatosi obbiettivamente inidoneo a raggiungere da solo il risultato preso di mira. Tale accertamento è, invece, indispensabile a meno che non si aderisca alla teorica del dolus generalis in forza della quale ai fini dell'imputazione dolosa è sufficiente che l'intento di procurare la morte sia rilevabile al principio dell'azione 11 unitariamente concepita, ancorché l'evento potesse essersi realizzato per causa naturalistica mediata, riferibile ad un segmento di condotta successivo e distinto. Si tratta, però, di un'opzione ermeneutica ormai definitivamente superata dalla più recente e consolidata giurisprudenza di legittimità, che attribuendo, in linea con il testo dell'art. 43 cod. pen, pari dignità alla componente volontaristica del dolo rispetto a quella rappresentativa, ritiene necessaria la persistenza dell'originaria intenzione omicida per tutto l'iter della condotta fino alla produzione dell'evento. Si è più precisamente chiarito- con specifico riferimento ai casi in cui la condotta dell'agente è consapevolmente diretta a realizzare un determinato evento, ma questo si verifica non per effetto di quella condotta, bensì di un comportamento sorretto dall'erroneo convincimento della già avvenuta produzione dell'evento, ma con valenza generale - che "per l'integrazione del dolo è necessario che la rappresentazione e la volizione abbiano ad oggetto tutti gli elementi costitutivi della fattispecie tipica: condotta, evento e causalità materiale "e che, conseguentemente, nei reati a forma libera, quale è l'omicidio volontario, l'imputazione a titolo di dolo postula che la volontà "effettiva" anche dell'ultimo atto (Sez. 1, n. 16976 del 18/03/2003, Iovino, Rv. 224153-01, che vanta una genesi ancora più risalente nella giurisprudenza di legittimità in Sez. 1, n. 10535 del 02/05/1988, Auriemma, Rv. 179560-01),e cui anche arresti successivi si sono conformati (Sez. 1, n. 631 del 07/12/2006, dep. 2007, Kusi, Rv. 236560-01; Sez.1, n. 5096 del 17/01/2012, Qypi, Rv. 251856; Sez., n. 15774 del 17/11/2015, dep. 2016, Mainetti, Rv. 266600-01). Soltanto se l'originaria intenzione omicida persiste fino alla fase terminale, nel senso che "l'agente ad essa dia corso con una direttiva psicologica che rivesta quanto meno il contenuto del dolo eventuale (con la volontà quindi che, ove mai gli atti già compiuti non fossero stati sufficienti per il conseguimento del risultato preso di mira, esso sia da quelli successivi cagionato), in detta ipotesi soltanto l'evento potrebbe essere ritenuto doloso, abbracciando evidentemente l'animus occidendi la condotta in tutto il suo iter" (par.
3.3. del Considerato in diritto, penultima proposizione, Sez. 1, n. 16976 del 18/03/2003, Iovino). 2.4. In applicazione dei principi sin qui ricordati, la sentenza impugnata, anziché circoscrivere l'accertamento al dolo iniziale e presumere che l'intenzione omicida sia rimasta ferma fino alla produzione dell'evento finale, avrebbe dovuto incentrare il focus della decisione relativa all'elemento soggettivo sull'ultimo atto volontario causalmente collegato al decesso della vittima al fine di verificare se, nonostante l'uso di un mezzo indiretto (il getto di liquido infiammabile) e le peculiari condizioni psichiche di seminferma di mente, l'imputata alternativamente: 12 - ha previsto e voluto l'evento morte in concreto verificatosi, confidando nelle cause di innesco del fuoco presenti nell'ambiente, continuando a aderire psicologicamente allo stesso, o nella forma del dolo diretto - che non è escluso dall'incertezza sulla effettiva verificazione dell'evento preso di mira derivante proprio dal carattere indiretto dei mezzi usati (Sez. 1, n. 2269 del 18/12/1991, Austria, Rv. 191119 - 01) - o nella forma del dolo eventuale - che ricorre quando l'agente, oltre a rappresentarsi chiaramente la significativa possibilità di verificazione dell'evento concreto, considerato il fine perseguito e l'eventuale prezzo da pagare, si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di causare l'evento lesivo, nel qual caso sarà configurabile l'omicidio doloso (Sez. 4, n. 10 14663 del 08/03/2018, A., Rv. 273014 - 01, sulla scia di Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261104 - 01 261105 - 01 e, più di recente, Sez. 5, n. 27905 del 03/05/2021, Ciontoli e altri, Rv. 281817 secondo cui la circostanza che l'agente non sia in possesso di specifiche competenze tecnico-scientifiche non vale di per sé ad escludere la rappresentazione dell'evento e l'adesione psicologica necessarie ai fini della configurabilità del dolo eventuale, dovendosi parametrare la personalità, la storia e le precedenti esperienze del soggetto attivo del reato alle circostanze del caso di specie); - pur avendo concretamente presente la connessione causale tra la violazione delle norme cautelari e l'evento illecito, non ha voluto l'evento morte che si è verificato per trascuratezza, imperizia, insipienza, irragionevolezza o altro biasimevole motivo, nel qual caso sarà configurabile l'omicidio colposo (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261104 - 01 261104 - 01); - ha tenuto una condotta intenzionalmente volta a ledere o a percuotere da cui è eziologicamente derivata, quale evento prevedibile in concreto, la morte, (Sez. 5, n. 46467 del 27/09/2022, D., Rv. 283892 - 02; Sez. 5, n. 49667 del 10/11/2023, Fossatocci, Rv. 285490 - 01), nel qual caso sarà configurabile l'omicidio preterintenzionale. 3. Il terzo motivo, relativo all'attenuante della provocazione, non supera il vaglio di ammissibilità sia perché interamente versato in fatto, risolvendosi nella sollecitazione, estranea al giudizio di legittimità, di un nuovo apprezzamento della proporzionalità tra la reazione dell'imputata e le condotte della vittima, sia perché non si confronta con il principio, correttamente ricordato dalla Corte distrettuale secondo cui l'attenuante della provocazione è incompatibile con la diminuente del vizio parziale di mente nei casi in cui vi sia sostanziale coincidenza tra lo stato d'ira e l'infermità mentale o quest'ultima abbia avuto preponderante incidenza sul primo (Sez. 1, n. 16217 del 29/01/2020, P., Rv. 279127 - 01). In ogni caso, l'invocata attenuante non sarebbe applicabile perché, come si evince dalle sentenze e 13 prospettato alla stessa ricorrente, il fatto apparentemente ingiusto della vittima, cui l'agente ha reagito, è il frutto di reciproche provocazioni (Sez. 5, n. 27698 del 04/05/2018, B., Rv. 273556 - 01). 4. Il quarto ed il quinto, relativi al giudizio di equivalenza tra vizio parziale di mente ed aggravanti contestate nonché alle circostanze attenuanti generiche, sono assorbiti dall'accoglimento delle censure sul giudizio di responsabilità e non preclusi nel disposlio giudizio di rinvio. 5. Il ricorso del Procuratore generale della Corte di appello om issis relativo al reato di tentato omicidio ai danni di A.S. è fondato. La sentenza impugnata ha ricostruito unitariamente la condotta lesiva dell'imputata oggetto dei due capi di imputazione, salvo distinguere l'elemento soggettivo, che avrebbe assunto la consistenza del dolo omicidiario, nei termini peraltro erronei indicati nei paragrafi precedenti, soltanto nei confronti del marito. Nel giustificare siffatta scelta è, tuttavia, incappata nelle insanabili contraddizioni ed incongruenze denunciate dal ricorrente, che ne hanno irrimediabilmente compromesso la tenuta logica. La Corte territoriale (pagg. da 14 a 16), pur considerando A.S. un testimone dotato di elevatissima credibilità con riferimento alla causa di innesco dell'incendio, ha del tutto trascurato che lo stesso ha sempre escluso che la madre lo avesse accidentalmente colpito con la benzina, affermando, al contrario, che l'imputata aveva rivolto deliberatamente l'identica azione lesiva, mediante lo sversamento in orizzontale del contento delle due bottiglie sia contro di lui sia contro il padre, in quei frangenti seduti nelle parti opposte e distanti del divano, cominciando l'operazione proprio da lui e finendola, dopo avere raggiuto il padre, con il lancio verso il televisore (in particolare si vedano le pagg. da 49 a 52 e pag. 68 della sentenza di primo grado sinteticamente richiamate e condivise in quella impugnata). Siffatto mutamento di valutazione è stato giustificato con argomentazioni incongrue o imperniate su circostanze equivoche È stata considerata più affidabile la testimone de relato G. R. dell'imputata, la quale, tuttavia aveva appreso le informazioni madre aveva gettato benzina su A.V. ed una piccola parte A.S. ) sempre dallo stesso A.S. il quale non risulta di confidare notizie veridiche alla sorellastra e, per converso, riferire circostanze false o comunque imprecise e reticenti, agli inquirenti prima e all'autorità giudiziaria dopo, in tutte le fasi del procedimento in cui era stato sentito;
14 k('P , figlia valorizzate (la era "finita" su avesse motivo È stata valorizzata l'annotazione con cui i sanitari del Pronto soccorso hanno attestato la presenza di un forte odore di benzina negli indumenti A.M. le non in quelli di A.S. ma non è stato spiegato perché tale circostanza incida sfavorevolmente sulla versione riferita da quest'ultimo. Infatti, A.S. , come si legge in più parti della sentenza impugnata, ha costantemente riferito di essere stato raggiunto dalla benzina versata dalla madre al capo e agli occhi, per poi rapidamente allontanarsi. D'altra parte, gli accertamenti eseguiti dalla polizia scientifica (pagg. da 27 a 29 della sentenza di primo grado) hanno concluso per la presenza di tracce di benzina parzialmente evaporata negli indumenti sia di A.M. sia di A.S. Non è stato considerato che la condotta tenuta da A.S. nei drammatici minuti successivi allo scoppio dell'incendio era principalmente finalizzata a prestare soccorso al padre avvolto dalle fiamme e che la "focalizzazione della ideazione persecutoria ed ossessiva nei confronti del marito" non aveva impedito alla C. B. di reagire con condotte violente anche nei confronti del figlio che si era sistematicamente schierato con il padre. 6. Alla luce delle considerazioni che precedono, devono essere accolti sia il ricorso del Procuratore generale della omissis sia il ricorso di C. B. sicché la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio ad altra sezione della omissis I., che colmerà le individuate lacune motivazionali attenendo ai principi sin qui espressi e, a seconda dell4svito del giudizio, provvederà alla liquidazione delle spese delle parti civili.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della omissis Spese delle parti civili al definitivo. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.196/03 in quanto disposto d'ufficio e/o imposto dalla legge. Così deciso, in Roma 13 Marzo 2024.