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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 22/01/2026, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 183/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
RICCOBENE IU SALVATORE, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2790/2024 depositato il 23/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Canicatti'
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4395-4563 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 52/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto in data 23.06.2024 Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, proponeva ricorso contro il Comune di Canicattì avverso l'avviso di accertamento dell'IMU per gli anni
2018 e 2019 avente N°4395/4563, notificato in data 24.04.2024, mediante il quale veniva contestato il minor versamento dell'imposta per l'anno 2018 e l'omesso versamento dell'imposta per l'anno 2019, traente origine dal possesso di quattro distinte unità immobiliari, accertando l'ammontare dell'imposta dovuta per l'anno 2018 in € 250,39, oltre interessi, sanzioni e spese e per l'anno 2019 in € 333,39, oltre sanzioni, interessi e spese.
In data 23.07.2024 il ricorrente si costituiva in giudizio ed eccepiva l'intervenuta decadenza del
Comune dal potere di accertamento, ai sensi dell'art.1, comma 161 della Legge N°296/2006 e l'intervenuta prescrizione del credito.
Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato e la condanna alle spese.
In data 31.12.2025 il Comune di Canicattì, rappresentato e difeso dagli Avvocati Difensore_2 e Difensore_3, depositava controdeduzioni con le quali chiedeva che venisse dichiarata l'inammissibilità del ricorso, per tardiva proposizione, essendo stato l'atto recapitato in data 17.04.2024 ed il ricorso notificato in data 24.06.2024, oltre il termine di cui all'art.21 del D.Lgs. N°546/92. Contestava le eccezioni di parte ricorrente e chiedeva, in via subordinata, il rigetto del ricorso e la condanna alle spese, da distrarre in favore dei procuratori antistatri.
In data 09.01.2026 la parte ricorrente depositava memoria con la quale contestava la regolarità della notifica dell'avviso di accertamento, che il Comune assumeva di aver notificato in data 17.04.2024, ma consegnato a soggetto estraneo al destinatario, risultando dalla relata di notifica di essere stato consegnato a persona diversa del destinatario, tale Nominativo_1, qualificata come moglie, mentre il ricorrente era coniugato con Nominativo_2; pertanto, eccepiva la nullità della notifica e produceva documentazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art.32comma 1 del D.Lgs. N°546/92, le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione.
L'udienza di trattazione è stata fissata per il 21.01.2026 e la parte ricorrente ha depositato documentazione, unitamente alla memoria illustrativa, in data 09.01.2026; ragione per cui detta documentazione è inammissibile.
Il Comune di Canicattì ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardiva proposizione, assumendo che l'atto impugnato è stato notificato in data 17.04.2024 e non in data 24.04.2024, come assunto dalla parte ricorrente ed ha prodotto in giudizio copia della ricevuta di raccomandata postale a.r., sottoscritta per avvenuta ricezione.
Secondo la disposizione dell'art.21 del D.Lgs. N°546/92, il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.
Con l'ordinanza N°24518/2024 la Suprema Corte ha ulteriormente sancito il principio secondo cui
“nel processo tributario, ove la parte resistente contesti la tempestività del ricorso, è onere del contribuente allegare l'atto impugnato con la prova della data di avvenuta notifica, dalla quale decorre il termine per la proposizione del ricorso, salvo che si tratti di notifica nulla, ipotesi nella quale l'Amministrazione finanziaria è tenuta a dimostrare il momento nel quale il ricorrente ha avuto effettiva conoscenza del predetto atto (v. Cass. Sez. 5, n. 10209/2018, con richiamo a Cass. n. 2728/11Sez. 5,
Sentenza n. 6862 del 2023)”.
Nel caso di specie la parte ricorrente non ha prodotto documentazione alcuna comprovante che l'atto impugnato le fosse stato notificato in data 24.04.2024, limitandosi ad eccepire la nullità della notifica dell'atto impugnato, costituente motivo aggiunto.
Secondo le disposizioni dell'art.24 del D.Lgs. N°546/92, l'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della corte, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito.
La parte ricorrente, a seguito del deposito delle controdeduzioni della parte resistente, ha depositato motivi aggiunti di ricorso in data 09.01.2026, attinenti la nullità della notifica dell'atto impugnato.
Se è stata già fissata la trattazione della controversia, l'interessato, a pena di inammissibilità, deve dichiarare, non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza, che intende proporre motivi aggiunti. In tal caso la trattazione o l'udienza debbono essere rinviate ad altra data per consentire gli adempimenti di cui al comma seguente.
Quanto alle forme di rito, l'integrazione dei motivi si effettua mediante atto avente i requisiti di cui all'art.18 per quanto applicabile e nella specie opera il richiamo agli artt. 20, commi 1 e 2, l'art. 22, commi 1, 2, 3 e
5, e 23, comma 3 del d.lgs n. 546/1992.
Nella specie la necessaria integrazione dei motivi di ricorso non è stata ritualmente introdotta in giudizio ed è pertanto inammissibile.
Di contro, il Comune di Canicattì ha prodotto in giudizio copia della ricevuta della raccomandata postale a.r. con la quale l'atto impugnato è stato recapitato al contribuente.
L'art.1, comma 161 della Legge N°296/2006 dispone che per i tributi di propria competenza, gli enti locali notificano gli avvisi di accertamento ai contribuenti anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento. Trattasi in quest'ultimo caso dell'ordinaria raccomandata postale, disciplinata dal D.M.
9/4/2001, che all'art. 32 dispone che: “Tutti gli invii di posta raccomandata sono consegnati al destinatario o ad altra persona individuata come di seguito specificato, dietro firma per ricevuta...” , mentre al successivo art. 39 prevede che: “Sono abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario, anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi e i collaboratori familiari e, se vi è servizio di portierato, il portiere”. Dunque le norme sul servizio postale prevedono che la raccomandata ordinaria si abbia a considerare come ricevuta, con ciò determinando il perfezionamento del procedimento notificatorio laddove la spedizione postale avvenga a fini di notifica, all'atto della consegna al domicilio del destinatario, senza che a tal fine sia prescritta nessuna particolare formalità da parte dell'Banca_1 se non quella di curare che, la persona che egli abbia individuato come legittimata a ricevere l'atto a norma dell'art. 39 citato, apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza nonché sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente.
Nell'ipotesi in cui il destinatario della raccomandata postale è assente, l'Banca_1 lascia nella cassetta delle lettere il cosiddetto “avviso di giacenza”, mediante il quale avvisa il destinatario del tentativo di recapito della raccomandata e indica l'ufficio postale ed il termine entro cui può essere ritirata;
trascorso il termine di giacenza, la busta viene rispedita al mittente, con l'apposizione della dicitura
“compiuta giacenza”.
Dalla ricevuta della raccomandata postale a.r. si rileva che l'atto è stato regolarmente recapitato in data 17.04.2024.
Rilevato che il ricorso è stato proposto in data 23.06.2024, è inammissibile, perché tardivamente proposto oltre il termine di cui all'art.21 del D.Lgs. N°546/92.
Per effetto della soccombenza, il ricorrente va condannato al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Canicattì, che si liquidano in € 278,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Canicattì, che liquida in € in € 278,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. Agrigento, 21.01.2026
IL GIUDICE MONOCRATICO: Giuseppe Salvatore Riccobene (Firmato digitalmente)
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
RICCOBENE IU SALVATORE, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2790/2024 depositato il 23/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Canicatti'
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4395-4563 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 52/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto in data 23.06.2024 Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, proponeva ricorso contro il Comune di Canicattì avverso l'avviso di accertamento dell'IMU per gli anni
2018 e 2019 avente N°4395/4563, notificato in data 24.04.2024, mediante il quale veniva contestato il minor versamento dell'imposta per l'anno 2018 e l'omesso versamento dell'imposta per l'anno 2019, traente origine dal possesso di quattro distinte unità immobiliari, accertando l'ammontare dell'imposta dovuta per l'anno 2018 in € 250,39, oltre interessi, sanzioni e spese e per l'anno 2019 in € 333,39, oltre sanzioni, interessi e spese.
In data 23.07.2024 il ricorrente si costituiva in giudizio ed eccepiva l'intervenuta decadenza del
Comune dal potere di accertamento, ai sensi dell'art.1, comma 161 della Legge N°296/2006 e l'intervenuta prescrizione del credito.
Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato e la condanna alle spese.
In data 31.12.2025 il Comune di Canicattì, rappresentato e difeso dagli Avvocati Difensore_2 e Difensore_3, depositava controdeduzioni con le quali chiedeva che venisse dichiarata l'inammissibilità del ricorso, per tardiva proposizione, essendo stato l'atto recapitato in data 17.04.2024 ed il ricorso notificato in data 24.06.2024, oltre il termine di cui all'art.21 del D.Lgs. N°546/92. Contestava le eccezioni di parte ricorrente e chiedeva, in via subordinata, il rigetto del ricorso e la condanna alle spese, da distrarre in favore dei procuratori antistatri.
In data 09.01.2026 la parte ricorrente depositava memoria con la quale contestava la regolarità della notifica dell'avviso di accertamento, che il Comune assumeva di aver notificato in data 17.04.2024, ma consegnato a soggetto estraneo al destinatario, risultando dalla relata di notifica di essere stato consegnato a persona diversa del destinatario, tale Nominativo_1, qualificata come moglie, mentre il ricorrente era coniugato con Nominativo_2; pertanto, eccepiva la nullità della notifica e produceva documentazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art.32comma 1 del D.Lgs. N°546/92, le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione.
L'udienza di trattazione è stata fissata per il 21.01.2026 e la parte ricorrente ha depositato documentazione, unitamente alla memoria illustrativa, in data 09.01.2026; ragione per cui detta documentazione è inammissibile.
Il Comune di Canicattì ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardiva proposizione, assumendo che l'atto impugnato è stato notificato in data 17.04.2024 e non in data 24.04.2024, come assunto dalla parte ricorrente ed ha prodotto in giudizio copia della ricevuta di raccomandata postale a.r., sottoscritta per avvenuta ricezione.
Secondo la disposizione dell'art.21 del D.Lgs. N°546/92, il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.
Con l'ordinanza N°24518/2024 la Suprema Corte ha ulteriormente sancito il principio secondo cui
“nel processo tributario, ove la parte resistente contesti la tempestività del ricorso, è onere del contribuente allegare l'atto impugnato con la prova della data di avvenuta notifica, dalla quale decorre il termine per la proposizione del ricorso, salvo che si tratti di notifica nulla, ipotesi nella quale l'Amministrazione finanziaria è tenuta a dimostrare il momento nel quale il ricorrente ha avuto effettiva conoscenza del predetto atto (v. Cass. Sez. 5, n. 10209/2018, con richiamo a Cass. n. 2728/11Sez. 5,
Sentenza n. 6862 del 2023)”.
Nel caso di specie la parte ricorrente non ha prodotto documentazione alcuna comprovante che l'atto impugnato le fosse stato notificato in data 24.04.2024, limitandosi ad eccepire la nullità della notifica dell'atto impugnato, costituente motivo aggiunto.
Secondo le disposizioni dell'art.24 del D.Lgs. N°546/92, l'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della corte, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito.
La parte ricorrente, a seguito del deposito delle controdeduzioni della parte resistente, ha depositato motivi aggiunti di ricorso in data 09.01.2026, attinenti la nullità della notifica dell'atto impugnato.
Se è stata già fissata la trattazione della controversia, l'interessato, a pena di inammissibilità, deve dichiarare, non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza, che intende proporre motivi aggiunti. In tal caso la trattazione o l'udienza debbono essere rinviate ad altra data per consentire gli adempimenti di cui al comma seguente.
Quanto alle forme di rito, l'integrazione dei motivi si effettua mediante atto avente i requisiti di cui all'art.18 per quanto applicabile e nella specie opera il richiamo agli artt. 20, commi 1 e 2, l'art. 22, commi 1, 2, 3 e
5, e 23, comma 3 del d.lgs n. 546/1992.
Nella specie la necessaria integrazione dei motivi di ricorso non è stata ritualmente introdotta in giudizio ed è pertanto inammissibile.
Di contro, il Comune di Canicattì ha prodotto in giudizio copia della ricevuta della raccomandata postale a.r. con la quale l'atto impugnato è stato recapitato al contribuente.
L'art.1, comma 161 della Legge N°296/2006 dispone che per i tributi di propria competenza, gli enti locali notificano gli avvisi di accertamento ai contribuenti anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento. Trattasi in quest'ultimo caso dell'ordinaria raccomandata postale, disciplinata dal D.M.
9/4/2001, che all'art. 32 dispone che: “Tutti gli invii di posta raccomandata sono consegnati al destinatario o ad altra persona individuata come di seguito specificato, dietro firma per ricevuta...” , mentre al successivo art. 39 prevede che: “Sono abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario, anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi e i collaboratori familiari e, se vi è servizio di portierato, il portiere”. Dunque le norme sul servizio postale prevedono che la raccomandata ordinaria si abbia a considerare come ricevuta, con ciò determinando il perfezionamento del procedimento notificatorio laddove la spedizione postale avvenga a fini di notifica, all'atto della consegna al domicilio del destinatario, senza che a tal fine sia prescritta nessuna particolare formalità da parte dell'Banca_1 se non quella di curare che, la persona che egli abbia individuato come legittimata a ricevere l'atto a norma dell'art. 39 citato, apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza nonché sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente.
Nell'ipotesi in cui il destinatario della raccomandata postale è assente, l'Banca_1 lascia nella cassetta delle lettere il cosiddetto “avviso di giacenza”, mediante il quale avvisa il destinatario del tentativo di recapito della raccomandata e indica l'ufficio postale ed il termine entro cui può essere ritirata;
trascorso il termine di giacenza, la busta viene rispedita al mittente, con l'apposizione della dicitura
“compiuta giacenza”.
Dalla ricevuta della raccomandata postale a.r. si rileva che l'atto è stato regolarmente recapitato in data 17.04.2024.
Rilevato che il ricorso è stato proposto in data 23.06.2024, è inammissibile, perché tardivamente proposto oltre il termine di cui all'art.21 del D.Lgs. N°546/92.
Per effetto della soccombenza, il ricorrente va condannato al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Canicattì, che si liquidano in € 278,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Canicattì, che liquida in € in € 278,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. Agrigento, 21.01.2026
IL GIUDICE MONOCRATICO: Giuseppe Salvatore Riccobene (Firmato digitalmente)