TRIB
Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/03/2025, n. 3993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3993 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione civile
Il Collegio così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 33888/2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Palma Manuela Grano, come da procura in atti;
Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Rosanna Stacchini, come da procura in atti;
CP_1
RESISTENTE
con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione e divorzio giudiziale
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La ricorrente, dopo aver premesso di aver contratto matrimonio con il resistente e che dalla unione erano nati tre figli, deduceva la addivenuta intollerabilità della convivenza coniugale e chiedeva a questo
Tribunale di pronunciare la separazione giudiziale ed il divorzio tra i coniugi alle condizioni meglio indicate in atti.
Il resistente aderiva alle domande di separazione e divorzio alle condizioni di cui ai suoi scritti difensivi.
Nel corso del giudizio veniva emessa sentenza di separazione su accordo delle parti, in atti e passata in giudicato, le quali raggiungevano l'accordo anche per il divorzio, di seguito trascritto:
1.accertare e dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi alle condizioni che seguono, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di competenza l'annotazione della sentenza;
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Roma in Piazza Quinto
Curzio 35, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore della IG.ra , nell'interesse Parte_1
dei figli ivi stabilmente conviventi e fin tanto che gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
3. Confermare l'affidamento della figlia minore ad entrambi i genitori, i quali Persona_1
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa;
4. Confermare il collocamento prevalente dei figli presso la dimora materna ed il diritto di frequentazione del papà secondo le condizioni indicate in sede di separazione e che qui si intendono integralmente trascritte.
5. Confermare a carico del IG. un assegno a titolo di mantenimento per i figli omnicomprensivo di CP_1
spese ordinarie e straordinarie pari ad € 150,00, ed un assegno divorzile in favore della IG.ra , pari Parte_1
ad € 100,00, per un totale di 250,00 € con versamento mediante ordine di pagamento diretto del Giudice, dal datore di lavoro del IG. , sul c/c della IG.ra , a decorrere dal mese di marzo CP_1 Parte_1
2024, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
7. Confermare a carico del IG. l'obbligo di pagare le rate di mutuo della casa coniugale fino alla sua CP_1
estinzione mediante Rid bancario già in essere Deutsche Bank sulla busta paga emessa dal datore di lavoro
Poste Italiane S.p.a., che il IG. si obbliga a non revocare;
Si precisa che la rata di mutuo a tasso fisso CP_1
corrisponde ad euro 498,60
8.La IG.ra qualora dovesse decidere di alienare l'immobile in argomento, si impegna a destinare Parte_1 una quota non inferiore al 25% del prezzo di vendita, al netto delle spese di agenzia, direttamente ai figli, tenendo informato il IG. sulle relative decisioni. CP_1
9. Il Sig. laddove la IG.ra dovesse alienare l'abitazione familiare, in epoca antecedente CP_1 Parte_1
all'estinzione del mutuo, si impegna a versare a titolo di maggiorazione dell'attuale assegno di mantenimento per i figli e per la moglie, la somma residua del mutuo che il predetto avrebbe dovuto sostenere nel rispetto del punto 7, con le stesse modalità. Pertanto corrisponderà mensilmente alla IG.ra
€ 250,00 (50% dell'importo dell'attuale rata di mutuo) a titolo di assegno divorzile ed € 250,00 Parte_1
(50% dell'importo dell'attuale rata di mutuo) a titolo di assegno di mantenimento per i figli, sempre mensilmente con ordine diretto del Giudice al datore di lavoro. Tale ulteriore somma complessiva di euro
500, pertanto, andrà ad aggiungersi a quanto stabilito al punto 5;
10. i coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto. 11. i ricorrenti rinunciano concordemente a proporre impugnazione avverso la sentenza di scioglimento del matrimonio.
Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.”.
Ebbene, rileva questo Collegio che ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge
1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni, ritenendosi, poi, l'equità e la congruità delle condizioni concordate, valutato l'interesse della figlia minore e con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di divorzio, dovendo le ulteriori clausole di cui all'accordo ritenersi come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto.
Le spese di lite sono compensate come da accordo sul punto.
P.Q.M.
-pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto tra le parti in Castellammare di Stabia
(NA) Roma il 5.10.2000 alle condizioni concordate di cui in parte motiva con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di divorzio, dovendo le ulteriori clausole di cui all'accordo ritenersi meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto.;
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2000, parte II, atto n. 401, serie
A);
-spese di lite compensate.
Così deciso in Roma il 7.3.2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione civile
Il Collegio così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 33888/2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Palma Manuela Grano, come da procura in atti;
Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Rosanna Stacchini, come da procura in atti;
CP_1
RESISTENTE
con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione e divorzio giudiziale
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La ricorrente, dopo aver premesso di aver contratto matrimonio con il resistente e che dalla unione erano nati tre figli, deduceva la addivenuta intollerabilità della convivenza coniugale e chiedeva a questo
Tribunale di pronunciare la separazione giudiziale ed il divorzio tra i coniugi alle condizioni meglio indicate in atti.
Il resistente aderiva alle domande di separazione e divorzio alle condizioni di cui ai suoi scritti difensivi.
Nel corso del giudizio veniva emessa sentenza di separazione su accordo delle parti, in atti e passata in giudicato, le quali raggiungevano l'accordo anche per il divorzio, di seguito trascritto:
1.accertare e dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi alle condizioni che seguono, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di competenza l'annotazione della sentenza;
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Roma in Piazza Quinto
Curzio 35, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore della IG.ra , nell'interesse Parte_1
dei figli ivi stabilmente conviventi e fin tanto che gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
3. Confermare l'affidamento della figlia minore ad entrambi i genitori, i quali Persona_1
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa;
4. Confermare il collocamento prevalente dei figli presso la dimora materna ed il diritto di frequentazione del papà secondo le condizioni indicate in sede di separazione e che qui si intendono integralmente trascritte.
5. Confermare a carico del IG. un assegno a titolo di mantenimento per i figli omnicomprensivo di CP_1
spese ordinarie e straordinarie pari ad € 150,00, ed un assegno divorzile in favore della IG.ra , pari Parte_1
ad € 100,00, per un totale di 250,00 € con versamento mediante ordine di pagamento diretto del Giudice, dal datore di lavoro del IG. , sul c/c della IG.ra , a decorrere dal mese di marzo CP_1 Parte_1
2024, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
7. Confermare a carico del IG. l'obbligo di pagare le rate di mutuo della casa coniugale fino alla sua CP_1
estinzione mediante Rid bancario già in essere Deutsche Bank sulla busta paga emessa dal datore di lavoro
Poste Italiane S.p.a., che il IG. si obbliga a non revocare;
Si precisa che la rata di mutuo a tasso fisso CP_1
corrisponde ad euro 498,60
8.La IG.ra qualora dovesse decidere di alienare l'immobile in argomento, si impegna a destinare Parte_1 una quota non inferiore al 25% del prezzo di vendita, al netto delle spese di agenzia, direttamente ai figli, tenendo informato il IG. sulle relative decisioni. CP_1
9. Il Sig. laddove la IG.ra dovesse alienare l'abitazione familiare, in epoca antecedente CP_1 Parte_1
all'estinzione del mutuo, si impegna a versare a titolo di maggiorazione dell'attuale assegno di mantenimento per i figli e per la moglie, la somma residua del mutuo che il predetto avrebbe dovuto sostenere nel rispetto del punto 7, con le stesse modalità. Pertanto corrisponderà mensilmente alla IG.ra
€ 250,00 (50% dell'importo dell'attuale rata di mutuo) a titolo di assegno divorzile ed € 250,00 Parte_1
(50% dell'importo dell'attuale rata di mutuo) a titolo di assegno di mantenimento per i figli, sempre mensilmente con ordine diretto del Giudice al datore di lavoro. Tale ulteriore somma complessiva di euro
500, pertanto, andrà ad aggiungersi a quanto stabilito al punto 5;
10. i coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto. 11. i ricorrenti rinunciano concordemente a proporre impugnazione avverso la sentenza di scioglimento del matrimonio.
Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.”.
Ebbene, rileva questo Collegio che ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge
1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni, ritenendosi, poi, l'equità e la congruità delle condizioni concordate, valutato l'interesse della figlia minore e con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di divorzio, dovendo le ulteriori clausole di cui all'accordo ritenersi come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto.
Le spese di lite sono compensate come da accordo sul punto.
P.Q.M.
-pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto tra le parti in Castellammare di Stabia
(NA) Roma il 5.10.2000 alle condizioni concordate di cui in parte motiva con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di divorzio, dovendo le ulteriori clausole di cui all'accordo ritenersi meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto.;
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2000, parte II, atto n. 401, serie
A);
-spese di lite compensate.
Così deciso in Roma il 7.3.2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi