Art. 20.
I contributi dovuti dallo Stato alle Universita' ed agli Istituti di istruzione universitaria ai fini della assunzione di assistenti straordinari ai sensi, rispettivamente, dell' art. 2 della legge 24 giugno 1950, n. 465 , e dell' art. 4 della legge 24 dicembre 1954, n. 1262 , sono determinati, a far parte dal 1 luglio 1958, nella misura complessiva di lire 500.000.000.
I contributi dovuti dallo Stato alle Universita' ed agli Istituti di istruzione universitaria ai fini della assunzione di assistenti straordinari ai sensi, rispettivamente, dell' art. 2 della legge 24 giugno 1950, n. 465 , e dell' art. 4 della legge 24 dicembre 1954, n. 1262 , sono determinati, a far parte dal 1 luglio 1958, nella misura complessiva di lire 500.000.000.