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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 17316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17316 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa RT IE Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa AN TI Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 67742/2022 tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Erica Parte_1 C.F._1
Roncallo, giusta delega in atti;
RICORRENTE
e
C.F. ); CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: richiamati integralmente i propri scritti difensivi, accertata e dichiarata la
contumacia del resistente, si insta per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- i fatti controversi
Con ricorso depositato l'8.11.2022, chiedeva dichiararsi direttamente, con Parte_1
applicazione della legge nigeriana, lo scioglimento del matrimonio civile contratto con in RG (FR) il 21.4.2015, con affidamento esclusivo rafforzato alla madre CP_1
del figlio , collocamento prevalente del minore presso la madre al di lui rientro in Per_1
Italia ed obbligo di mantenimento ordinario e straordinario a carico del padre pari ad euro
250,00 mensili, rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT.
A sostegno della domanda, parte ricorrente deduceva che: le parti avevano contratto matrimonio in RG (FR) il 21.4.2015; dalla predetta unione era nato a [...] il figlio
(il 30.4.2016); il resistente aveva abbandonato la moglie ed il figlio, senza mai Per_1
corrispondere alcunché per il loro mantenimento, rendendosi di fatto totalmente irreperibile da marzo 2018; nell'ottobre 2019, la ricorrente ed il minore si erano trasferiti dapprima a Genova e, successivamente, la – dopo aver accompagnato ad aprile Pt_1
2019 il figlio in Nigeria dalla propria famiglia - si era trasferita a Roma;
dal mese Per_1
di marzo 2021, la ricorrente conviveva con con cui aveva avuto un Controparte_2
figlio, (il 10.08.2021). Persona_2
Disposta la comparizione delle parti all'udienza del 12.4.2023, il Presidente f.f. ordinava il rinnovo della notifica.
Alla successiva udienza del 7.2.2024, compariva la sola parte ricorrente, la quale chiedeva l'accoglimento del ricorso. Quindi, con ordinanza del 20.3.2024, il Presidente f.f., stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, ritenuta sussistente la competenza
giurisdizionale italiana, fatta salva la valutazione del Collegio, all'esito della istruttoria;
ritenuta
non sussistente la competenza di questo Tribunale per le domande relative alla responsabilità
genitoriale sul minore, essendo quest'ultimo residente in [...]da diversi anni e non ricorrendo le
ipotesi di cui all'art.9 o all'art.10 del medesimo Regolamento;
ritenuta applicabile, fatta salva la
valutazione del Collegio, alla fattispecie la legge nigeriana, ai sensi dell'art.8 lettera c) del
Regolamento UE n.1259/2010, rimetteva le parti dinanzi al Giudice Istruttore.
Non si costituiva in giudizio sebbene ritualmente citato e, pertanto, ne va CP_1
dichiarata la contumacia.
In data 1.8.2024, parte ricorrente rinunciava alle domande relative all'affidamento, al collocamento ed al mantenimento del figlio minore, atteso che lo stesso risiedeva abitualmente in Nigeria Successivamente, acquisite informazione dal Ministero della Giustizia sulla legge nigeriana, all'udienza del 25.9.2025, il Giudice istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione, con concessione del termine di giorni sessanta per il deposito della comparsa conclusionale.
-il merito della lite
La presenza di elementi di estraneità (entrambe le parti sono cittadini nigeriani) induce il
Collegio a compiere alcune valutazioni preliminari in merito alla giurisdizione ed alla legge applicabile alla fattispecie.
Sulla giurisdizione
Preliminarmente, va esaminata la questione relativa alla giurisdizione.
Premesso che la giurisdizione dello Stato membro risulta applicabile anche ai cittadini di
Paesi che non sono membri dell'Unione europea, purché abbiano vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri, a norma dell'art.3 del Regolamento (CE) n.
2201/2003 del Consiglio del 27 novembre 2003 “relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale”, sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio,
alla separazione personale dei coniugi ed all'annullamento del matrimonio le autorità
giurisdizionali degli Stati membri lett. a) n.2 e n.5 nel cui territorio si trova l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora e la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda.
Ebbene, nel caso di specie, ricorrono le condizioni anzidette: la ricorrente risiede stabilmente in Italia sin dal 2008, vive e risiede formalmente a Roma dal 17.3.2021 (come da certificato storico anagrafico allegato in atti), ossia da oltre un anno prima dell'instaurazione del presente procedimento e l'ultima residenza abituale dei coniugi è
stata in Italia.
Ne deriva che la giurisdizione sulla domanda di divorzio appartiene al Giudice italiano.
Sulla legge applicabile Nel momento in cui si voglia sciogliere un matrimonio internazionale in Italia, la legge italiana di riferimento è la legge del 31 maggio 1995, n.218, la quale determina l'ambito della giurisdizione italiana, pone i criteri per l'individuazione del diritto applicabile e disciplina l'efficacia delle sentenze e degli atti stranieri in Italia (art.1).
Essa si applica, dunque, in caso di conflitto di leggi con Paesi non membri dell'Unione
Europea.
L'art.31 della Legge 218/1995 prevede che la separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla legge designata dal regolamento n. 2010/1259/UE del
Consiglio del 20 dicembre 2010 relativo ad una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, e successive modificazioni.
A norma dell'art. 8 lett. c del regolamento n. 2010/1259/UE, in mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'Autorità
Giurisdizionale.
Pertanto, nel caso di specie, essendo entrambi i coniugi cittadini nigeriani, trova applicazione la legge nigeriana. La ricorrente ha chiesto, infatti, la pronuncia di scioglimento immediato del matrimonio (senza far previo ricorso alla separazione personale dei coniugi), con applicazione del diritto nigeriano, ossia il c.d. Matrimonial
Causes Act.
Di fatti, secondo la legge nigeriana, si può ottenere direttamente la pronuncia di scioglimento del matrimonio laddove questo sia irrimediabilmente fallito, il richiedente dovrà dimostrare l'esistenza di almeno uno degli otto casi previsti:
“i) il convenuto ha volontariamente e persistentemente rifiutato di consumare il matrimonio;
ii) il convenuto, dopo il matrimonio, ha commesso adulterio e il ricorrente ha ritenuto ciò
intollerabile ai fini della convivenza con il coniuge;
iii) il convenuto, dopo il matrimonio, si è comportato in modo tale che non ci si possa
ragionevolmente aspettare che il ricorrente viva con il coniuge;
iv) il resistente ha abbandonato il coniuge per un periodo continuativo di almeno un anno
immediatamente precedente alla presentazione del presente ricorso;
v) i coniugi abbiano convissuto separati per un periodo continuativo di almeno due anni
immediatamente precedenti alla presentazione del presente ricorso e il convenuto non si opponga
alla concessione del decreto di scioglimento del matrimonio;
vi) i coniugi abbiano convissuto separati per un periodo continuativo di almeno tre anni
immediatamente precedenti alla presentazione del presente ricorso;
vii) il coniuge, per un periodo non inferiore a un anno, non ha ottemperato a un decreto o a un
risarcimento dei diritti coniugali emanati ai sensi della presente legge;
viii) il coniuge è stato assente dal ricorrente per un tempo e in circostanze tali da fornire motivi
ragionevoli per presumere che sia morto.”
Nel caso di specie, ricorrono, dunque, le condizioni di cui alle suindicate lett. iii) e iv),
tenuto conto che il resistente ha abbandonato moglie e figlio da anni (dal CP_1
marzo 2018), senza adempiere ai propri doveri matrimoniali e genitoriali, rendendosi irreperibile.
La rottura insanabile del rapporto coniugale si evince altresì dal fatto che la ha Pt_1
costituito un nuovo nucleo familiare. a
Ne consegue che, a norma dell'art.15 del Matrimonial Causes Act, va pronunciato il divorzio.
Sullo status
La domanda di scioglimento del matrimonio civile va, dunque, accolta.
Ricorrono, infatti, le condizioni di cui alle lett. iii) ed iv) dell'art. 15 del Matrimonial Causes
Act per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, non essendovi dubbio alcuno sulla irrimediabilità ed impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, ordinandosi al competente
Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza. Va, altresì,
disposta la trasmissione della sentenza al nigeriano, essendo le parti cittadini Parte_2
nigeriani.
Sulle ulteriori domande
Nulla va disposto, avendovi la parte ricorrente espressamente rinunciato. Sulle spese di lite
In considerazione della natura del giudizio, dei rapporti tra le parti, della contumacia del resistente e della pronuncia unicamente sullo status, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni ulteriore istanza, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 67742/2022, così dispone:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in RG (FR) il
21.4.2015;
DISPONE l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune
di RG (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015, atto n. 1, parte 1);
DISPONE la trasmissione della presente sentenza al Consolato della Nigeria;
DICHIARA irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27.11.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
AN TI RT IE