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Sentenza breve 13 marzo 2026
Sentenza breve 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 13/03/2026, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00294/2023 REG.RIC.
Pubblicato il 13/03/2026
N. 00367 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00294/2023 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 c.p.a.; sul ricorso numero di registro generale 294 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Zaccaglino e Manlio
DE RI RR, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S.
Caterina, 6;
per l'annullamento
(A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: N. 00294/2023 REG.RIC.
del verbale sanitario modello BL/S n. -OMISSIS- del 26 gennaio 2023 del Ministero della Difesa – Comando Sanità e Veterinaria – Commissione Medica Interforze di 2^
Istanza di Roma;
(B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 15.12.2023:
- del medesimo verbale sanitario impugnato col ricorso principale;
- della relazione del 10.10.2023 della Commissione Medica Interforze di 2^ Istanza;
- di tutti gli atti connessi e presupposti, conseguenti e susseguenti, comunque correlati a quello gravato, noti o non noti comunque relativi al procedimento sanitario;
(C) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati l'8.2.2024:
- del medesimo verbale sanitario impugnato col ricorso principale;
- della missiva prot. n. -OMISSIS- del 31.1.2024 della Direzione Generale per il -
OMISSIS- Civile del Ministero della Difesa;
- del decreto prot. n. -OMISSIS- del 31.1.2024 del Direttore Generale della Direzione
Generale per il Personale Civile, di concerto con il Direttore Generale della Direzione
Generale per il Personale Militare, del Ministero della Difesa;
- della missiva prot. n. -OMISSIS- datata 22.12.2023 della Direzione Generale per il
Personale Militare del Ministero della Difesa.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. Alessandro Fede e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Il 24.2.2026, cioè il giorno prima dell'udienza pubblica, alle ore 23.14, il ricorrente ha depositato un atto sottoscritto dalla parte personalmente, nel quale quest'ultima ha N. 00294/2023 REG.RIC.
dichiarato di rinunciare al ricorso, “essendo intervenuta la carenza di interesse alla definizione del giudizio per motivi personali”, e ha chiesto la compensazione delle spese.
2.- Siccome la rinuncia non è stata notificata al Ministero resistente, come prescrive l'art. 84, 3° comma, c.p.a., non si può dichiarare estinto il giudizio per rinuncia ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c, c.p.a.
3.- Tuttavia dalla dichiarazione di rinuncia si evince che è sopravvenuta la carenza di interesse del ricorrente alla decisione della causa, sicché tanto il ricorso principale quanto i due ricorsi per motivi aggiunti vanno dichiarati improcedibili per tale ragione, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c e dell'art. 85, comma 9, c.p.a.
4.- Considerato che il ricorrente era virtualmente vincitore sul ricorso principale, per le ragioni succintamente esposte nell'ordinanza cautelare di remand del 12.5.2023 n.
-OMISSIS-, ma era virtualmente soccombente sui due ricorsi per motivi aggiunti, per le ragioni succintamente esposte nell'ordinanza cautelare di rigetto del 4.3.2024 n. -
OMISSIS-(confermata in appello da Cons. Stato, sez. II, ordinanza 10.4.2024 n. -
OMISSIS-), le spese del merito possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 2-septies e all'articolo
52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi N. 00294/2023 REG.RIC.
di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute del ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Fede, Presidente F/F, Estensore
Francesca Siccardi, Referendario
Beatrice Rizzo, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati. N. 00294/2023 REG.RIC.
Pubblicato il 13/03/2026
N. 00367 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00294/2023 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 c.p.a.; sul ricorso numero di registro generale 294 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Zaccaglino e Manlio
DE RI RR, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S.
Caterina, 6;
per l'annullamento
(A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: N. 00294/2023 REG.RIC.
del verbale sanitario modello BL/S n. -OMISSIS- del 26 gennaio 2023 del Ministero della Difesa – Comando Sanità e Veterinaria – Commissione Medica Interforze di 2^
Istanza di Roma;
(B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 15.12.2023:
- del medesimo verbale sanitario impugnato col ricorso principale;
- della relazione del 10.10.2023 della Commissione Medica Interforze di 2^ Istanza;
- di tutti gli atti connessi e presupposti, conseguenti e susseguenti, comunque correlati a quello gravato, noti o non noti comunque relativi al procedimento sanitario;
(C) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati l'8.2.2024:
- del medesimo verbale sanitario impugnato col ricorso principale;
- della missiva prot. n. -OMISSIS- del 31.1.2024 della Direzione Generale per il -
OMISSIS- Civile del Ministero della Difesa;
- del decreto prot. n. -OMISSIS- del 31.1.2024 del Direttore Generale della Direzione
Generale per il Personale Civile, di concerto con il Direttore Generale della Direzione
Generale per il Personale Militare, del Ministero della Difesa;
- della missiva prot. n. -OMISSIS- datata 22.12.2023 della Direzione Generale per il
Personale Militare del Ministero della Difesa.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. Alessandro Fede e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Il 24.2.2026, cioè il giorno prima dell'udienza pubblica, alle ore 23.14, il ricorrente ha depositato un atto sottoscritto dalla parte personalmente, nel quale quest'ultima ha N. 00294/2023 REG.RIC.
dichiarato di rinunciare al ricorso, “essendo intervenuta la carenza di interesse alla definizione del giudizio per motivi personali”, e ha chiesto la compensazione delle spese.
2.- Siccome la rinuncia non è stata notificata al Ministero resistente, come prescrive l'art. 84, 3° comma, c.p.a., non si può dichiarare estinto il giudizio per rinuncia ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c, c.p.a.
3.- Tuttavia dalla dichiarazione di rinuncia si evince che è sopravvenuta la carenza di interesse del ricorrente alla decisione della causa, sicché tanto il ricorso principale quanto i due ricorsi per motivi aggiunti vanno dichiarati improcedibili per tale ragione, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c e dell'art. 85, comma 9, c.p.a.
4.- Considerato che il ricorrente era virtualmente vincitore sul ricorso principale, per le ragioni succintamente esposte nell'ordinanza cautelare di remand del 12.5.2023 n.
-OMISSIS-, ma era virtualmente soccombente sui due ricorsi per motivi aggiunti, per le ragioni succintamente esposte nell'ordinanza cautelare di rigetto del 4.3.2024 n. -
OMISSIS-(confermata in appello da Cons. Stato, sez. II, ordinanza 10.4.2024 n. -
OMISSIS-), le spese del merito possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 2-septies e all'articolo
52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi N. 00294/2023 REG.RIC.
di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute del ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Fede, Presidente F/F, Estensore
Francesca Siccardi, Referendario
Beatrice Rizzo, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati. N. 00294/2023 REG.RIC.