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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 30/07/2025, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 243/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel. dott.ssa Marta GUADALUPI - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso avente ad oggetto “regolamentazione dell'esercizio delle responsabilità genitoriale-contenzioso”, depositato in data 31.01.2025 da:
(C.F. ) nata a [...], il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
(SS), in Via Grande n.25, ed elettivamente domiciliata in Sassari, in Via E.Lussu n.9, presso e nello studio dell'Avv. Tania Decortes (C.F. ) dalla quale è rappresentata e difesa in C.F._2
virtù di procura alle liti allegata al ricorso introduttivo,
RICORRENTE contro
(C.F. ) nato il [...], residente in [...] C.F._3
Cagliari n.36,
RESISTENTE CONTUMACE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: V. ricorso introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.473bis 12 ss. c.p.c., depositato il 31.01.2025, ha convenuto in Parte_1
giudizio Controparte_1
pagina 1 di 5 Premesso di aver intrattenuto dall'anno 2016 una relazione more uxorio con il resistente, non confluita Per_ nel vincolo coniugale, e che dal rapporto era nato la figlia (a Sassari il 5.08.2017), ha dedotto che la relazione e la convivenza si erano interrotte nel mese di settembre 2023.
Ha allegato che, allo stato attuale, a coadiuvarla nella cura della bambina, sotto l'aspetto morale e materiale, erano i propri genitori presso la cui abitazione trascorreva la maggior parte del suo tempo e con cui consumava tutti pasti.
Sotto il profilo economico ha rappresentato di essere libera professionista e di svolgere la professione di consulente del tatuaggio presso vari studi, mentre il resistente era titolare d'impresa edile.
Ha quindi concluso chiedendo: “18. contrariis rejectis;
19. disponga l'affidamento congiunto della minore ad entrambi i genitori e il collocamento della stessa presso la madre, in Nulvi (SS), Persona_2
via Grande, 25; 20. disponga che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia secondo i tempi e le modalità sub 8; 21. disponga a carico di a titolo di mantenimento della figlia, Controparte_1
l'importo di euro 400,00 mensili, a decorrere dal mese di settembre 2023 e rivalutabile annualmente su base ISTAT;
22. disponga che tutte le spese straordinarie, previamente documentate, siano ripartite tra i genitori nella misura del 50%, secondo quanto stabilito dal Protocollo redatto dal CNF, in uso presso il Tribunale di Sassari;
23. disponga che l'assegno unico universale sia percepito interamente da;
24. autorizzi i genitori al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per Parte_1
l'espatrio per sé e la figlia minore, con efficacia immediata;
25. con vittoria di spese e compensi professionali”.
All'udienza del 17.07.2025 fissata per la comparizione personale delle parti, il resistente, benché regolarmente citato, non si è costituito ed il Giudice ne ha dichiarato la contumacia;
sentita la ricorrente, la causa è stata rimessa al Collegio sulle riferite conclusioni.
***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per i motivi di seguito illustrati.
Ritiene difatti il Collegio che, in accoglimento del ricorso, debba disporsi l'affidamento condiviso della Per_ figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre, così come richiesto dalla ricorrente.
Si rileva che l'art. 337-ter c.c. dispone che, in caso di divorzio, di separazione (in forza del rinvio contenuto nell'art. 155 c.c.), e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, il giudice
"valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quali di essi i figli sono affidati"; in ogni caso, i provvedimenti relativi alla prole vanno presi "con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa".
pagina 2 di 5 Si ritiene sussistano nel caso in esame i presupposti per confermare il principio della bigenitorialità condivisa, confermati dalle allegazioni della ricorrente che, all'udienza del 17.07.2025, ha dichiarato:
Per_
“ ha quasi 8 anni e vive con me, vede il padre come da ricorso. Non ci sono problemi,” da cui emerge chiaramente l'interesse del resistente a mantenere una relazione affettiva, di istruzione, di cure con la figlia.
Quanto alla disciplina del diritto di visita, conformemente a quanto richiesto dalla ricorrente deve disporsi che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia per tre pomeriggi alla settimana, tendenzialmente il lunedì, il mercoledì e il venerdì, dall'uscita dalla scuola, fino alle ore 21.00 e, a fine settimana alternati, dal venerdì, dall'uscita dalla scuola, fino alla domenica pomeriggio, così come di fatto già avviene.
Per_ Inoltre nell'anno corrente, trascorrerà il 24 e il 25 dicembre con la madre e il 31 dicembre e il primo gennaio con il padre;
il giorno di pasqua con la madre, quello di pasquetta con il padre, dalle ore
10.00 della mattina, fino al giorno del rientro a scuola, il mercoledì mattina;
successivamente, si applicherà il criterio dell'alternanza; lo stesso criterio si applicherà anche durante le festività dell'epifania, del 25 aprile, del 1° maggio, del 15 agosto, del 1° novembre, dell'Immacolata, di S.
Stefano; in tali giornate il padre prenderà la figlia la sera precedente, fino alla sera del giorno successivo, quando la riaccompagnerà presso l'abitazione materna.
Il padre, inoltre, durante il periodo estivo, potrà prendere la figlia per due settimane non consecutive, da comunicarsi alla madre, con un preavviso di 20 giorni;
ciascuno dei genitori potrà trascorrere, con la figlia, il proprio compleanno e quello dei rispettivi genitori (nonni della minore). La minore dovrà essere prelevata dalla scuola o dalla residenza materna e ivi dovrà essere riaccompagnata.
In merito al mantenimento, va ricordato che in assenza di diversi accordi sottoscritti dalle parti, ciascun genitore deve provvedere al mantenimento dei figli in proporzione al proprio reddito;
solo dunque ove sia necessario, il giudice stabilisce un assegno di mantenimento che rispetti il suddetto canone di proporzionalità, tenendo da conto le esigenze dei figli, il tenore di vita della famiglia, i tempi di permanenza della prole con ciascun genitore, le rispettive risorse economiche, reddituali e patrimoniali;
in particolare si evidenzia che (Sez. 1, Sentenza n. 17089 del 10/07/2013 ) il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ. (anche nella attuale sua formulazione) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
pagina 3 di 5 Deve quindi disporsi a carico del resistente, genitore non collocatario, quale contributo per il mantenimento della figlia minore l'assegno mensile di € 400,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio della madre, con modalità concordate (versamento diretto, vaglia, bonifico, ecc.), con decorrenza dalla data della domanda
(deposito del ricorso).
Tale importo, difatti, in difetto di costituzione del resistente e di rappresentazione delle relative condizioni reddituali, appare congruo rispetto alla professione del padre (titolare di impresa edile) e si appalesa quale contributo minimo indispensabile per soddisfare le esigenze quotidiane della minore in relazione all'età ed ai relativi bisogni.
Le spese straordinarie saranno sostenute dalle parti nella misura del 50 % secondo il protocollo CNF.
L'Assegno Unico Inps verrà percepito in misura integrale dalla ricorrente sul presupposto che la minore convive con la madre e con lei trascorre la totalità del suo tempo e che la madre si fa carico quotidianamente delle esigenze e dei bisogni del minore (cfr. Corte Cass. ordin.4672/25: “l'assegno unico può essere attribuito al genitore collocatario del minore, per verosimili esigenze di semplificazione, nell'interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo”).
La natura della causa giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
Per_ 1) dispone l'affidamento condiviso della minore figlia ad entrambi i genitori, con collocamento preferenziale presso la madre;
2) il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia per tre pomeriggi alla settimana, tendenzialmente il lunedì, il mercoledì e il venerdì, dall'uscita dalla scuola, fino alle ore 21.00 e, a fine settimana alternati, dal venerdì, dall'uscita dalla scuola, fino alla domenica pomeriggio;
nell'anno Per_ corrente, trascorrerà il 24 e il 25 dicembre con la madre e il 31 dicembre e il primo gennaio con il padre;
il giorno di pasqua con la madre, quello di pasquetta con il padre, dalle ore 10.00 della mattina, fino al giorno del rientro a scuola, il mercoledì mattina;
successivamente, si applicherà il criterio dell'alternanza; lo stesso criterio si applicherà anche durante le festività dell'epifania, del 25 aprile, del 1° maggio, del 15 agosto, del 1° novembre, dell'Immacolata, di
S. Stefano;
in tali giornate il padre prenderà la figlia la sera precedente, fino alla sera del giorno successivo, quando la riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
il padre, inoltre, durante il periodo estivo, potrà prendere la figlia per due settimane non consecutive, da comunicarsi alla madre, con un preavviso di 20 giorni;
ciascuno dei genitori potrà trascorrere, con la figlia, il pagina 4 di 5 proprio compleanno e quello dei rispettivi genitori (nonni della minore). La minore dovrà essere prelevata dalla scuola o dalla residenza materna e ivi dovrà essere riaccompagnata.
3) fissa quale contributo per il mantenimento della figlia minore a carico del padre non collocatario l'assegno mensile di € 400,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Controparte_1
ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio della madre, con modalità concordate (versamento diretto, vaglia, bonifico, ecc.), con decorrenza dalla data della domanda;
4) le spese straordinarie saranno sostenute dalle parti nella misura del 50 % secondo il protocollo
CNF;
5) l'Assegno Unico Inps sarà percepito dalla madre nella misura del 100%;
6) compensa le spese di lite.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 17 luglio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel. dott.ssa Marta GUADALUPI - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso avente ad oggetto “regolamentazione dell'esercizio delle responsabilità genitoriale-contenzioso”, depositato in data 31.01.2025 da:
(C.F. ) nata a [...], il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
(SS), in Via Grande n.25, ed elettivamente domiciliata in Sassari, in Via E.Lussu n.9, presso e nello studio dell'Avv. Tania Decortes (C.F. ) dalla quale è rappresentata e difesa in C.F._2
virtù di procura alle liti allegata al ricorso introduttivo,
RICORRENTE contro
(C.F. ) nato il [...], residente in [...] C.F._3
Cagliari n.36,
RESISTENTE CONTUMACE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: V. ricorso introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.473bis 12 ss. c.p.c., depositato il 31.01.2025, ha convenuto in Parte_1
giudizio Controparte_1
pagina 1 di 5 Premesso di aver intrattenuto dall'anno 2016 una relazione more uxorio con il resistente, non confluita Per_ nel vincolo coniugale, e che dal rapporto era nato la figlia (a Sassari il 5.08.2017), ha dedotto che la relazione e la convivenza si erano interrotte nel mese di settembre 2023.
Ha allegato che, allo stato attuale, a coadiuvarla nella cura della bambina, sotto l'aspetto morale e materiale, erano i propri genitori presso la cui abitazione trascorreva la maggior parte del suo tempo e con cui consumava tutti pasti.
Sotto il profilo economico ha rappresentato di essere libera professionista e di svolgere la professione di consulente del tatuaggio presso vari studi, mentre il resistente era titolare d'impresa edile.
Ha quindi concluso chiedendo: “18. contrariis rejectis;
19. disponga l'affidamento congiunto della minore ad entrambi i genitori e il collocamento della stessa presso la madre, in Nulvi (SS), Persona_2
via Grande, 25; 20. disponga che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia secondo i tempi e le modalità sub 8; 21. disponga a carico di a titolo di mantenimento della figlia, Controparte_1
l'importo di euro 400,00 mensili, a decorrere dal mese di settembre 2023 e rivalutabile annualmente su base ISTAT;
22. disponga che tutte le spese straordinarie, previamente documentate, siano ripartite tra i genitori nella misura del 50%, secondo quanto stabilito dal Protocollo redatto dal CNF, in uso presso il Tribunale di Sassari;
23. disponga che l'assegno unico universale sia percepito interamente da;
24. autorizzi i genitori al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per Parte_1
l'espatrio per sé e la figlia minore, con efficacia immediata;
25. con vittoria di spese e compensi professionali”.
All'udienza del 17.07.2025 fissata per la comparizione personale delle parti, il resistente, benché regolarmente citato, non si è costituito ed il Giudice ne ha dichiarato la contumacia;
sentita la ricorrente, la causa è stata rimessa al Collegio sulle riferite conclusioni.
***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per i motivi di seguito illustrati.
Ritiene difatti il Collegio che, in accoglimento del ricorso, debba disporsi l'affidamento condiviso della Per_ figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre, così come richiesto dalla ricorrente.
Si rileva che l'art. 337-ter c.c. dispone che, in caso di divorzio, di separazione (in forza del rinvio contenuto nell'art. 155 c.c.), e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, il giudice
"valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quali di essi i figli sono affidati"; in ogni caso, i provvedimenti relativi alla prole vanno presi "con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa".
pagina 2 di 5 Si ritiene sussistano nel caso in esame i presupposti per confermare il principio della bigenitorialità condivisa, confermati dalle allegazioni della ricorrente che, all'udienza del 17.07.2025, ha dichiarato:
Per_
“ ha quasi 8 anni e vive con me, vede il padre come da ricorso. Non ci sono problemi,” da cui emerge chiaramente l'interesse del resistente a mantenere una relazione affettiva, di istruzione, di cure con la figlia.
Quanto alla disciplina del diritto di visita, conformemente a quanto richiesto dalla ricorrente deve disporsi che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia per tre pomeriggi alla settimana, tendenzialmente il lunedì, il mercoledì e il venerdì, dall'uscita dalla scuola, fino alle ore 21.00 e, a fine settimana alternati, dal venerdì, dall'uscita dalla scuola, fino alla domenica pomeriggio, così come di fatto già avviene.
Per_ Inoltre nell'anno corrente, trascorrerà il 24 e il 25 dicembre con la madre e il 31 dicembre e il primo gennaio con il padre;
il giorno di pasqua con la madre, quello di pasquetta con il padre, dalle ore
10.00 della mattina, fino al giorno del rientro a scuola, il mercoledì mattina;
successivamente, si applicherà il criterio dell'alternanza; lo stesso criterio si applicherà anche durante le festività dell'epifania, del 25 aprile, del 1° maggio, del 15 agosto, del 1° novembre, dell'Immacolata, di S.
Stefano; in tali giornate il padre prenderà la figlia la sera precedente, fino alla sera del giorno successivo, quando la riaccompagnerà presso l'abitazione materna.
Il padre, inoltre, durante il periodo estivo, potrà prendere la figlia per due settimane non consecutive, da comunicarsi alla madre, con un preavviso di 20 giorni;
ciascuno dei genitori potrà trascorrere, con la figlia, il proprio compleanno e quello dei rispettivi genitori (nonni della minore). La minore dovrà essere prelevata dalla scuola o dalla residenza materna e ivi dovrà essere riaccompagnata.
In merito al mantenimento, va ricordato che in assenza di diversi accordi sottoscritti dalle parti, ciascun genitore deve provvedere al mantenimento dei figli in proporzione al proprio reddito;
solo dunque ove sia necessario, il giudice stabilisce un assegno di mantenimento che rispetti il suddetto canone di proporzionalità, tenendo da conto le esigenze dei figli, il tenore di vita della famiglia, i tempi di permanenza della prole con ciascun genitore, le rispettive risorse economiche, reddituali e patrimoniali;
in particolare si evidenzia che (Sez. 1, Sentenza n. 17089 del 10/07/2013 ) il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ. (anche nella attuale sua formulazione) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
pagina 3 di 5 Deve quindi disporsi a carico del resistente, genitore non collocatario, quale contributo per il mantenimento della figlia minore l'assegno mensile di € 400,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio della madre, con modalità concordate (versamento diretto, vaglia, bonifico, ecc.), con decorrenza dalla data della domanda
(deposito del ricorso).
Tale importo, difatti, in difetto di costituzione del resistente e di rappresentazione delle relative condizioni reddituali, appare congruo rispetto alla professione del padre (titolare di impresa edile) e si appalesa quale contributo minimo indispensabile per soddisfare le esigenze quotidiane della minore in relazione all'età ed ai relativi bisogni.
Le spese straordinarie saranno sostenute dalle parti nella misura del 50 % secondo il protocollo CNF.
L'Assegno Unico Inps verrà percepito in misura integrale dalla ricorrente sul presupposto che la minore convive con la madre e con lei trascorre la totalità del suo tempo e che la madre si fa carico quotidianamente delle esigenze e dei bisogni del minore (cfr. Corte Cass. ordin.4672/25: “l'assegno unico può essere attribuito al genitore collocatario del minore, per verosimili esigenze di semplificazione, nell'interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo”).
La natura della causa giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
Per_ 1) dispone l'affidamento condiviso della minore figlia ad entrambi i genitori, con collocamento preferenziale presso la madre;
2) il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia per tre pomeriggi alla settimana, tendenzialmente il lunedì, il mercoledì e il venerdì, dall'uscita dalla scuola, fino alle ore 21.00 e, a fine settimana alternati, dal venerdì, dall'uscita dalla scuola, fino alla domenica pomeriggio;
nell'anno Per_ corrente, trascorrerà il 24 e il 25 dicembre con la madre e il 31 dicembre e il primo gennaio con il padre;
il giorno di pasqua con la madre, quello di pasquetta con il padre, dalle ore 10.00 della mattina, fino al giorno del rientro a scuola, il mercoledì mattina;
successivamente, si applicherà il criterio dell'alternanza; lo stesso criterio si applicherà anche durante le festività dell'epifania, del 25 aprile, del 1° maggio, del 15 agosto, del 1° novembre, dell'Immacolata, di
S. Stefano;
in tali giornate il padre prenderà la figlia la sera precedente, fino alla sera del giorno successivo, quando la riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
il padre, inoltre, durante il periodo estivo, potrà prendere la figlia per due settimane non consecutive, da comunicarsi alla madre, con un preavviso di 20 giorni;
ciascuno dei genitori potrà trascorrere, con la figlia, il pagina 4 di 5 proprio compleanno e quello dei rispettivi genitori (nonni della minore). La minore dovrà essere prelevata dalla scuola o dalla residenza materna e ivi dovrà essere riaccompagnata.
3) fissa quale contributo per il mantenimento della figlia minore a carico del padre non collocatario l'assegno mensile di € 400,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Controparte_1
ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio della madre, con modalità concordate (versamento diretto, vaglia, bonifico, ecc.), con decorrenza dalla data della domanda;
4) le spese straordinarie saranno sostenute dalle parti nella misura del 50 % secondo il protocollo
CNF;
5) l'Assegno Unico Inps sarà percepito dalla madre nella misura del 100%;
6) compensa le spese di lite.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 17 luglio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
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