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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. III, sentenza 18/02/2026, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 567/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 3, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DILISO FRANCESCO, Presidente
PR IE, OR
PONTASSUGLIA EUGENIA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1167/2022 depositato il 13/05/2022
proposto da
Ricorrente_1 S.c. A R.l. Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1722/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 9 e pubblicata il 10/11/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF030200347 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF030200347 IRAP 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1722/2021 del 16 settembre 2021, la Commissione Tributaria Provinciale di Bari rigettava il ricorso proposto dalla curatela del Ricorrente_1 s.c. a. r.l. avverso l'avviso di accertamento n. TVF030200347, notificato il 21 febbraio 2020 dalla Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bari –
Ufficio Controlli, in materia di IRES, IRAP, interessi e sanzioni, per un totale di € 78.368,54, per il periodo di imposta 2017.
La Commissione condannava la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Avverso la suddetta sentenza, la ricorrente proponeva appello e ne chiedeva la riforma, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato e vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio la Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bari, chiedendo il rigetto del proposto appello, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Nelle more del giudizio le parti hanno richiesto la adozione di una pronuncia di estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992, con integrale compensazione delle spese del giudizio, essendo stata la controversia definita con accordo conciliativo fuori udienza sottoscritto in data 11 dicembre 2025 ed acquisito agli atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio come non vi siano motivi per disattendere la richiesta formulata, avendo, in effetti, la questione controversa dedotta in giudizio trovato, medio tempore, soluzione in sede stragiudiziale, con conseguente cessazione della materia del contendere.
Quanto al regolamento delle spese del doppio grado di giudizio, ne va disposta l'integrale compensazione.
P.Q.M.
- La Corte di Giustizia Tributaria di II grado – Sezione III: - dichiara estinto il giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere;
- compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio;
Così deciso, in Bari, nella camera di consiglio del 9 febbraio 2026.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 3, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DILISO FRANCESCO, Presidente
PR IE, OR
PONTASSUGLIA EUGENIA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1167/2022 depositato il 13/05/2022
proposto da
Ricorrente_1 S.c. A R.l. Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1722/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 9 e pubblicata il 10/11/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF030200347 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF030200347 IRAP 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1722/2021 del 16 settembre 2021, la Commissione Tributaria Provinciale di Bari rigettava il ricorso proposto dalla curatela del Ricorrente_1 s.c. a. r.l. avverso l'avviso di accertamento n. TVF030200347, notificato il 21 febbraio 2020 dalla Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bari –
Ufficio Controlli, in materia di IRES, IRAP, interessi e sanzioni, per un totale di € 78.368,54, per il periodo di imposta 2017.
La Commissione condannava la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Avverso la suddetta sentenza, la ricorrente proponeva appello e ne chiedeva la riforma, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato e vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio la Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bari, chiedendo il rigetto del proposto appello, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Nelle more del giudizio le parti hanno richiesto la adozione di una pronuncia di estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992, con integrale compensazione delle spese del giudizio, essendo stata la controversia definita con accordo conciliativo fuori udienza sottoscritto in data 11 dicembre 2025 ed acquisito agli atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio come non vi siano motivi per disattendere la richiesta formulata, avendo, in effetti, la questione controversa dedotta in giudizio trovato, medio tempore, soluzione in sede stragiudiziale, con conseguente cessazione della materia del contendere.
Quanto al regolamento delle spese del doppio grado di giudizio, ne va disposta l'integrale compensazione.
P.Q.M.
- La Corte di Giustizia Tributaria di II grado – Sezione III: - dichiara estinto il giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere;
- compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio;
Così deciso, in Bari, nella camera di consiglio del 9 febbraio 2026.