Ordinanza cautelare 19 giugno 2024
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 10/12/2025, n. 4068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4068 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04068/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01152/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1152 del 2024, proposto da
The British School of Milan – S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Nico Moravia, Stefania Guarino e Giulia Valenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati RI Lodovica Bognetti, Paola Cozzi e Antonello Mandarano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico presso gli uffici dell’Avvocatura Comunale in Milano, via della Guastalla, 6;
per l'annullamento
(i) del provvedimento del 20 marzo 2024 con il quale il Responsabile dell'Unità Permessi di Costruire Convenzionati -Direzione Rigenerazione Urbana/Dir.spec. Attuazione diretta PGT e SUE/Unità Convenzionamenti e Attuazione Piani del Comune di Milano ha sospeso il procedimento per l'esame della SCIA presentata dalla società The British School of Milan in data 25 agosto 2022 (doc. 1); e, ove interpretati come provvedimenti che impongano la sospensione dei procedimenti in corso, altresì: (ii) della deliberazione della Giunta Comunale di Milano n. 199 del 23 febbraio 2024 recante “LINEE DI INDIRIZZO PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA'' AMMINISTRATIVE IN MATERIA URBANISTICO-EDILIZIA” (doc. 2), e (iii) della disposizione di servizio n. 4/2024 del 20 marzo 2024 emessa dal Direttore della Direzione Rigenerazione Urbana, recante “ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 199 DEL 23/02/2024” (doc. 3); nonché di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e/o consequenziali, antecedenti e/o successivi, ancorché non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 dicembre 2025 il dott. NN HI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
- in vista dell’udienza pubblica del 9.12.2025 la società istante ha depositato una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso con richiesta di compensazione delle spese;
- la difesa del Comune ha preso atto di tale dichiarazione ed ha concordato sulla compensazione delle spese;
- il gravame in epigrafe deve pertanto essere dichiarato improcedibile, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c ) del c.p.a., con integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI DA US, Presidente
NN HI, Consigliere, Estensore
Stefano Celeste Cozzi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN HI | RI DA US |
IL SEGRETARIO