CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XIII, sentenza 13/02/2026, n. 763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 763 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 763/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 16/04/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FINI OSCAR, Giudice monocratico in data 16/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 40/2025 depositato il 04/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Cciaa Salerno - 80003090653
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249011342279000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
contro
Ag.entrate - CO - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020140018115303000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2394/2025 depositato il
12/05/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente,come in atti rappresentato e difeso,impugna l'intimazione di pagamento riportata in epigrafe, emessa per il mancato pagamento dei diritti annuali dovuti alla CCIIA di Salerno per l'anno 2011.
Le eccezioni sollevate dal ricorrente riguardano essenzialmente la mancata notifica dell'atto prodromico e la conseguente prescrizione della cartella di pagamento,che il ricorrente asserisce non notificata.
Vengono presentate memorie illustrative depositate il 4.04.2025.
Si costituiscono in giudizio sia l'DE CO che la Camera di Commercio I.A.A. di Salerno, sollevando preliminarmente ciascuna la propria carenza di legittimazione passiva, la CO per quanto riguarda la fase dell'accertamento, notoriamente di competenza dell'Ente impositore,la CCIAA di Salerno per quanto attiene invece la fase della riscossione ,di competenza dell'Agente della CO dal momento della notifica della cartella esattoriale e per tutta la procedura esecutiva.
L'DECO,ad ogni buon fine,confuta gli assunti di parte ricorrente confermando la regolarità della notifica dell'atto prodromico e,nel contestare i motivi del ricorso,conclude per la loro reiezione,con tutte le conseguenze di legge in ordine alle spese di lite.
All'udienza svoltasi in Camera di consiglio il 16 aprile 2025,la causa viene trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I fatti di causa sono documentati e pacifici
-Il ricorso,che non è fondato,non può essere accolto.
Preliminarmente,preso atto della rispettiva dichiarazione di carenza di legittimazione passiva delle due parti resistenti,ciscuna relativamente al proprio rispettivo ambito di competenza,non si può non prendere atto che la cartella di pagamento del diritto camerale in questione,relativo all'anno 2011,risulta notificato regolarmente,
a mezzo del servizio postale in data 26.06 2014,a firma proprio del ricorrente, destinatario dell'atto,che rende evidente la definitività dell'atto non impugnato nei termini perentori previsti dal nostro ordinamento tributario.
Ciò determina,come da giurisprudenza pacifica sul punto,la non impugnabilità dell'atto successivo - intimazione-ad altro divenuto definitivo perchè incontestato- ex plurimis Cass ord. n. 3005 del 07.02.2020;
Cassaz. civile sent. Sez. VI n.1901 del 28.01.2020-
La irretrattabilità del credito,pertanto, rende possibile l'impugnazione dell'intimazione solo qualora vengano ravvisati vizi propri dell'atto medesimo,ai sensi dell'art. 19 comma 3 del D.Lgs. 546/92.
Questo motivo,che risulta essere dirimente,trascina e rende vano l'esame di eventuali questioni di merito, peraltro nemmeno sollevate.
La soccombenza, ope legis,comporta la condanna alle spese di lite.
P.Q.M.
Il G. monocratico rigetta il ricorso,siccome infondato e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore delle parti resistenti, che liquida in € 100,00 da ripartire tra le due resistenti, oltre accessori di legge,se dovuti.
Salerno 16 aprile 2025
Il Giudice monocratico
SC IN
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 16/04/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FINI OSCAR, Giudice monocratico in data 16/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 40/2025 depositato il 04/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Cciaa Salerno - 80003090653
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249011342279000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
contro
Ag.entrate - CO - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020140018115303000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2394/2025 depositato il
12/05/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente,come in atti rappresentato e difeso,impugna l'intimazione di pagamento riportata in epigrafe, emessa per il mancato pagamento dei diritti annuali dovuti alla CCIIA di Salerno per l'anno 2011.
Le eccezioni sollevate dal ricorrente riguardano essenzialmente la mancata notifica dell'atto prodromico e la conseguente prescrizione della cartella di pagamento,che il ricorrente asserisce non notificata.
Vengono presentate memorie illustrative depositate il 4.04.2025.
Si costituiscono in giudizio sia l'DE CO che la Camera di Commercio I.A.A. di Salerno, sollevando preliminarmente ciascuna la propria carenza di legittimazione passiva, la CO per quanto riguarda la fase dell'accertamento, notoriamente di competenza dell'Ente impositore,la CCIAA di Salerno per quanto attiene invece la fase della riscossione ,di competenza dell'Agente della CO dal momento della notifica della cartella esattoriale e per tutta la procedura esecutiva.
L'DECO,ad ogni buon fine,confuta gli assunti di parte ricorrente confermando la regolarità della notifica dell'atto prodromico e,nel contestare i motivi del ricorso,conclude per la loro reiezione,con tutte le conseguenze di legge in ordine alle spese di lite.
All'udienza svoltasi in Camera di consiglio il 16 aprile 2025,la causa viene trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I fatti di causa sono documentati e pacifici
-Il ricorso,che non è fondato,non può essere accolto.
Preliminarmente,preso atto della rispettiva dichiarazione di carenza di legittimazione passiva delle due parti resistenti,ciscuna relativamente al proprio rispettivo ambito di competenza,non si può non prendere atto che la cartella di pagamento del diritto camerale in questione,relativo all'anno 2011,risulta notificato regolarmente,
a mezzo del servizio postale in data 26.06 2014,a firma proprio del ricorrente, destinatario dell'atto,che rende evidente la definitività dell'atto non impugnato nei termini perentori previsti dal nostro ordinamento tributario.
Ciò determina,come da giurisprudenza pacifica sul punto,la non impugnabilità dell'atto successivo - intimazione-ad altro divenuto definitivo perchè incontestato- ex plurimis Cass ord. n. 3005 del 07.02.2020;
Cassaz. civile sent. Sez. VI n.1901 del 28.01.2020-
La irretrattabilità del credito,pertanto, rende possibile l'impugnazione dell'intimazione solo qualora vengano ravvisati vizi propri dell'atto medesimo,ai sensi dell'art. 19 comma 3 del D.Lgs. 546/92.
Questo motivo,che risulta essere dirimente,trascina e rende vano l'esame di eventuali questioni di merito, peraltro nemmeno sollevate.
La soccombenza, ope legis,comporta la condanna alle spese di lite.
P.Q.M.
Il G. monocratico rigetta il ricorso,siccome infondato e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore delle parti resistenti, che liquida in € 100,00 da ripartire tra le due resistenti, oltre accessori di legge,se dovuti.
Salerno 16 aprile 2025
Il Giudice monocratico
SC IN