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Sentenza 13 settembre 2024
Sentenza 13 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/09/2024, n. 34646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34646 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da UC NUNZIATA n. a Paternò il 14/2/1966 avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Perugia in data 30/1/2024 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera Anna Maria De Santis;
letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen. Ferdinando Lignola, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria a firma del difensore RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata ordinanza la Corte d'Appello di Perugia dichiarava inammissibile l'istanza di revisione proposta nell'interesse di UC AT in relazione alla sentenza della Corte d'Appello di Roma in data 12/10/2009, irrevocabile il 28/1/2022, che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva condannato l'imputata per i delitti di rapina aggravata, lesioni e furto aggravato. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 34646 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 27/06/2024 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore e procuratore speciale della condannata, Avv. Roberto Raglione, deducendo: 2.1 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla mancata assunzione della prova nuova e decisiva costituita dal documento 3 allegato all'istanza di revisione. Il difensore sostiene che la Corte territoriale ha ritenuto la manifesta infondatezza della richiesta nonostante le dichiarazioni del coimputato AN, separatamente giudicato, trovino conferma nel documento prodotto, mai valutato nelle sedi di merito. L'ordinanza impugnata non ha in alcun modo apprezzato il dato relativo al mancato possesso della patente di guida da parte del predetto AN sebbene la circostanza potrebbe modificare il giudizio di responsabilità della UC per i fatti a lei addebitati;
2.2 l'omessa valutazione della prova nuova sulla base di una motivazione contraddittoria e illogica sebbene i testi assunti abbiano riferito della presenza di tre soggetti di sesso maschile all'interno del supermercato in cui si consumò la rapina;
2.3 il vizio di motivazione in relazione alla valutazione d'attendibilità della teste MA, mai esaminata in contraddittorio in conseguenza dell'intervenuto decesso, le cui dichiarazioni sono smentite dalla prova nuova dedotta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile per genericità ed aspecificità delle censure, prive dell'indispensabile gradiente di determinatezza necessario all'instaurazione del contraddittorio di legittimità. Il difensore assume l'omessa valutazione da parte della Corte territoriale del documento 3 allegato all'istanza di revisione, costituente prova nuova e decisiva in quanto tale suscettibile di ribaltare il giudizio di colpevolezza della ricorrente, senza tuttavia allegare il documento in questione o, comunque, indicarne i contenuti ed illustrarne l'efficacia scardinante sul tessuto motivazionale della sentenza oggetto di revisione. Tanto a fronte dell'ordinanza impugnata che ha individuato (pag. 2) quali elementi nuovi dedotti dall'istante "alcune incongruenze nelle dichiarazioni della persona offesa MA che ne comprometterebbero la genuinità nonché l'irritualità del riconoscimento della UC effettuato in caserma dalla medesima p.o.", evidenziando che la richiesta di revisione era, dunque, fondata sulla non corretta valutazione di prove già acquisite nelle fasi di merito. L'assenza di qualsivoglia riferimento nel provvedimento censurato al documento prodotto dalla difesa avrebbe imposto la compiuta illustrazione della decisività dei contenuti dello stesso in relazione alle pregresse acquisizioni probatorie. 1.1 V'è da aggiungere che ove la difesa abbia inteso far riferimento al mancato possesso da parte del coimputato AN della patente di guida, la circostanza risulta già valutata in sede di merito, secondo quanto evidenziato dall'ordinanza impugnata a pag. 3, con motivazione priva di frizioni logiche giacché l'assenza di titolo abilitativo non costituisce 2 (9}L circostanza atta a smentire la ricostruzione della teste che aveva indicato l'OM alla guida dell'autovettura su cui viaggiava anche la ricorrente. 1.2 Né il provvedimento impugnato si presta a rilievi con riguardo all'apprezzamento operato in relazione alle dichiarazioni della p.o. poiché la valutazione di attendibilità della stessa, già effettuata nel giudizio di cognizione, non può formare oggetto di riesame in sede di revisione, salvo che si contesti la reale esistenza di un fatto storico nel quale si è individuato il riscontro esterno alle dichiarazioni della predetta (Sez. 3, n. 23967 del 23/03/2023 Rv. 284688-01;Sez. 5, n. 5217 del 11/12/2020, dep. 2021, Rv. 280335-01) ovvero risulti dimostrata la falsità della prova testimoniale su cui è fondato il giudicato di condanna (Sez. 2, n. 2151 del 23/10/2020, dep. 2021, Rv. 280516 - 01). 2.Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna della proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 27 giugno 2024
udita la relazione svolta dalla Consigliera Anna Maria De Santis;
letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen. Ferdinando Lignola, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria a firma del difensore RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata ordinanza la Corte d'Appello di Perugia dichiarava inammissibile l'istanza di revisione proposta nell'interesse di UC AT in relazione alla sentenza della Corte d'Appello di Roma in data 12/10/2009, irrevocabile il 28/1/2022, che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva condannato l'imputata per i delitti di rapina aggravata, lesioni e furto aggravato. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 34646 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 27/06/2024 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore e procuratore speciale della condannata, Avv. Roberto Raglione, deducendo: 2.1 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla mancata assunzione della prova nuova e decisiva costituita dal documento 3 allegato all'istanza di revisione. Il difensore sostiene che la Corte territoriale ha ritenuto la manifesta infondatezza della richiesta nonostante le dichiarazioni del coimputato AN, separatamente giudicato, trovino conferma nel documento prodotto, mai valutato nelle sedi di merito. L'ordinanza impugnata non ha in alcun modo apprezzato il dato relativo al mancato possesso della patente di guida da parte del predetto AN sebbene la circostanza potrebbe modificare il giudizio di responsabilità della UC per i fatti a lei addebitati;
2.2 l'omessa valutazione della prova nuova sulla base di una motivazione contraddittoria e illogica sebbene i testi assunti abbiano riferito della presenza di tre soggetti di sesso maschile all'interno del supermercato in cui si consumò la rapina;
2.3 il vizio di motivazione in relazione alla valutazione d'attendibilità della teste MA, mai esaminata in contraddittorio in conseguenza dell'intervenuto decesso, le cui dichiarazioni sono smentite dalla prova nuova dedotta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile per genericità ed aspecificità delle censure, prive dell'indispensabile gradiente di determinatezza necessario all'instaurazione del contraddittorio di legittimità. Il difensore assume l'omessa valutazione da parte della Corte territoriale del documento 3 allegato all'istanza di revisione, costituente prova nuova e decisiva in quanto tale suscettibile di ribaltare il giudizio di colpevolezza della ricorrente, senza tuttavia allegare il documento in questione o, comunque, indicarne i contenuti ed illustrarne l'efficacia scardinante sul tessuto motivazionale della sentenza oggetto di revisione. Tanto a fronte dell'ordinanza impugnata che ha individuato (pag. 2) quali elementi nuovi dedotti dall'istante "alcune incongruenze nelle dichiarazioni della persona offesa MA che ne comprometterebbero la genuinità nonché l'irritualità del riconoscimento della UC effettuato in caserma dalla medesima p.o.", evidenziando che la richiesta di revisione era, dunque, fondata sulla non corretta valutazione di prove già acquisite nelle fasi di merito. L'assenza di qualsivoglia riferimento nel provvedimento censurato al documento prodotto dalla difesa avrebbe imposto la compiuta illustrazione della decisività dei contenuti dello stesso in relazione alle pregresse acquisizioni probatorie. 1.1 V'è da aggiungere che ove la difesa abbia inteso far riferimento al mancato possesso da parte del coimputato AN della patente di guida, la circostanza risulta già valutata in sede di merito, secondo quanto evidenziato dall'ordinanza impugnata a pag. 3, con motivazione priva di frizioni logiche giacché l'assenza di titolo abilitativo non costituisce 2 (9}L circostanza atta a smentire la ricostruzione della teste che aveva indicato l'OM alla guida dell'autovettura su cui viaggiava anche la ricorrente. 1.2 Né il provvedimento impugnato si presta a rilievi con riguardo all'apprezzamento operato in relazione alle dichiarazioni della p.o. poiché la valutazione di attendibilità della stessa, già effettuata nel giudizio di cognizione, non può formare oggetto di riesame in sede di revisione, salvo che si contesti la reale esistenza di un fatto storico nel quale si è individuato il riscontro esterno alle dichiarazioni della predetta (Sez. 3, n. 23967 del 23/03/2023 Rv. 284688-01;Sez. 5, n. 5217 del 11/12/2020, dep. 2021, Rv. 280335-01) ovvero risulti dimostrata la falsità della prova testimoniale su cui è fondato il giudicato di condanna (Sez. 2, n. 2151 del 23/10/2020, dep. 2021, Rv. 280516 - 01). 2.Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna della proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 27 giugno 2024