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Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/11/2024, n. 40744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40744 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: IZ AN nato a [...] il [...] OD NA nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, MARIA FRANCESCA LOY, la quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 5 Num. 40744 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: BIFULCO DANIELA Data Udienza: 25/09/2024 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 20 novembre 2023, la Corte d'appello di Torino ha confermato la condanna pronunciata dal giudice di primo grado nei confronti di UC ZI e MA RO per il delitto di bancarotta distrattiva di cui al capo B2), commesso -per quel che ha riguardo alla posizione di UC ZI- in qualità di componente, dal 29 ottobre 2003 fino al 25 giugno 2012, del consiglio d'amministrazione e di amministratore delegato della I. T. R. s.r.I., dichiarata fallita con sentenza del 23 dicembre 2013, e, per quel che ha riguardo a MA RO, in qualità di presidente del consiglio d'amministrazione della stessa società, dal 20 ottobre 2003 fino al 25 giugno 2012. Per quanto qui rileva, la Corte d'appello ha altresì dichiarato non doversi procedere per i fatti di reato di cui al capo B3), previamente riqualificato nel delitto di bancarotta preferenziale, per intervenuto decorso del termine prescrizionale del reato. 2. Nell'interesse degli imputati sono stati proposti due ricorsi per cassazione, con distinti ricorsi a firma dell'Avv. Roberto Macchia, affidati ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., Ricorso nell'interesse di UC ZI 2.1 Col primo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale contraddittoriamente affermato, per un verso, che il ricorrente ha ricoperto il ruolo meramente formale di amministratore di diritto della I.T.R s.r.I., senza svolgere alcuna attività di effettiva gestione della stessa, ravvisando, per altro verso, la penale responsabilità del ZI pur in assenza di prove circa la necessaria consapevolezza delle condotte distrattive poste in essere dall'amministratore di fatto CO. I giudici d'appello avrebbero, quindi, ritenuto comprovato l'asserito concorso dell'imputato nel delitto di bancarotta distrattiva, facendo leva unicamente sul dato della carica rivestita, in maniera continuativa, dallo stesso tra il 2003 e il 2012, in tal modo illogicamente trascurando 1) atti documentali -allegati al ricorso- in cui si è accertata la formale opposizione del ricorrente alle anomale scelte gestionali del CO;
2) l'immissione, da parte degli odierni ricorrenti, di ingenti risorse economiche nelle casse sociali, effettuata fino a poco prima dell'arrivo del CO, fatto, questo, incompatibile con una volontà predatoria dei ricorrenti stessi. A tutto voler concedere, la condotta del ricorrente -di mera negligenza nell'esercizio dei doveri di controllo sull'operato dell'amministratore di fatto avrebbe dovuto essere inquadrata nell'ambito della fattispecie di bancarotta impropria semplice. La corretta qualificazione giuridica nel reato previsto dall'art. 224, primo comma, n. 2, I. fall. imporrebbe di ritenere il reato ormai estinto per decorso del termine di prescrizione. 2.2 Col secondo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte distrettuale dichiarato il non doversi procedere nei confronti dell'imputato per il reato di cui al capo C) per intervenuta prescrizione, anziché pronunciare assoluzione ex art. 530 e 129, comma 2, del codice di rito. Ai sensi della normativa vigente in materia di dichiarazione di imposte, la responsabilità in ordine alla presentazione della dichiarazione I.v.a. (relativa all'anno 2011) incombe sul Presidente della società, carica non rivestita dall'imputato. Ricorso nell'interesse di MA RO L'unico motivo di ricorso ha a oggetto le medesime censure esposte nel motivo primo del ricorso nell'interesse di UC ZI. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, M. Francesca Loy, la quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità dei ricorsi, e memorie, nell'interesse degli imputati, in replica alla requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale. Considerato in diritto 1. Il primo motivo del ric rso nell'interesse di UC ZI e l'unico motivo del ricorso nell'interesse di MA R -che possono analizzarsi congiuntamente vista la totale coincidenza delle relative censure- sono' infondati. Va in primo luogo ribadito il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta, l'amministratore in carica risponde penalmente dei reati commessi dall'amministratore di fatto, dal punto di vista oggettivo ai sensi dell'art. 40, secondo comma, cod. pen., per non avere impedito l'evento che aveva l'obbligo giuridico (art. 2392 cod. civ.) di impedire, e, dal punto di vista soggettivo, se sia raggiunta la prova che egli aveva la generica consapevolezza che l'amministratore effettivo distraeva, occultava, dissimulava, distruggeva o dissipava i beni sociali, esponeva o riconosceva passività inesistenti.(Sez. 5, n. 11938 del 09/02/2010 - dep. 26/03/2010, Mortillaro e altri, Rv. 246897, nella cui occasione la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha ampiamente argomentato in ordine all'effettiva consapevolezza da parte degli amministratori di diritto delle condotte dell'imputato, desumendone la prova dagli stessi verbali del consiglio di amministrazione;
v. anche Sez. 5, n. 3708 del 30/11/2011, dep. 2012, Ballatori, Rv. 252945 - 01). Detti principi sono stati correttamente interpretati e applicati al caso in esame dalla Corte d'appello, che, diversamente da quanto lamentato dalla difesa, non ha affatto trascurato gli atti documentali comprovanti i contrasti tra i due ricorrenti e l'amministratore di fatto. E, anzi, proprio l'esame degli atti documentali operato dai giudici di merito contribuisce a rafforzare l'esattezza della ricostruzione proposta dagli stessi: nelle due conformi sentenze (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01: ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale), si è evidenziato come gli imputati, nel periodo in cui hanno rivestito i ruoli formali di presidente e amministratore con deleghe, siano sempre rimasti parte attiva nella gestione, anche amministrativa, dell'impresa (a conduzione familiare, fin dalla sua costituzione), mai perdendone il controllo, ciò che è dimostrato proprio 1) dalle articolate intese intervenute (per la ristrutturazione dell'azienda e la cessione di quote) 2) dai contrasti gestori tra gli imputati e l'amministratore di fatto CO. Il profilo, enfatizzato dalla difesa, della volontà dei due imputati (formalizzata nel verbale del consiglio di amministrazione del 5 giugno 2012) di interrompere i rapporti con il CO -mera espressione di intenti, cui non è seguita alcuna condotta propriamente impeditiva delle ascritte distrazioni- non vale certo a fornire una prova del concreto operarsi dei due ricorrenti per evitare che al patrimonio sociale fosse impressa una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte e, quindi, di ostacolare l'evento che essi avevano l'obbligo giuridico (art. 2392 cod. civ.) di impedire. Peraltro, la Corte d'appello ha ricordato che, in base alle intese raggiunte con l'amministratore di fatto, l'organo amministrativo (e, quindi, gli imputati stessi) restava(no) anche competente per la redazione del bilancio e della tenuta della contabilità. In definitiva, la motivazione fornisce un'adeguata ricostruzione della dinamica con cui l'ingerenza di fatto del CO sia stata costante oggetto di intese, di accordi preliminari, oltre che di contrasti gestionali e amministrativi, di cui gli odierni ricorrenti sono state parti contrattuali sia formali sia effettive. Ciò rende inattaccabile la motivazione, posto che proprio il dato della costante supervisione dei due ricorrenti della gestione della fallita depriva di fondamento sia l'eccezione relativa alla riqualificazione del reato in quello di bancarotta impropria semplice sia le censure con cui si contesta l'ascrizione di responsabilità degli imputati per il reato di bancarotta distrattiva. Infatti, quanto all'invocata riqualificazione del reato in quello di bancarotta impropria semplice (per negligenza nell'esercizio dei doveri di controllo, in tesi difensiva), si osserva che i giudici di merito hanno adeguatamente dimostrato che i due imputati, con le condotte ascritte, non hanno agito nell'interesse della società: gioverà, a tal proposito, ricordare che la consumazione del patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti integra il delitto di bancarotta semplice soltanto nel caso in cui tali operazioni si inquadrino nell'ambito di condotte tenute comunque nell'interesse dell'impresa, caratteristica, quest'ultima, assente nel caso di specie. Si configura, invece, il delitto di bancarotta fraudolenta nel caso in cui l'agente abbia dolosamente perseguito un interesse proprio o di terzi estranei all'impresa (cfr. Sez. 5, n. 7417 del 01/02/2023, Vecchio, Rv. 284230 - 02). Inoltre, il dato della costante supervisione dei due ricorrenti della gestione della fallita, valorizzato dai giudici di merito, rafforza la conclusione in tema di responsabilità degli imputati per il reato di bancarotta distrattiva: affinché sia configurabile la ricorrenza di tale delitto, è infatti sufficiente -quanto al profilo soggettivo- il dolo generico, per la cui sussistenza occorre la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805) e, per n/2 quel che concerne l'elemento materiale della condotta, è sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività (Sez. U, Passarelli, Rv. 266804, cit.). Tanto premesso, l'invocata riqualificazione dell'ascritto delitto in quello di bancarotta impropria semplice è del tutto fuori fuoco, posto che, in ossequio alle coordinate interpretative appena rievocate, la Corte d'appello ha evidenziato il carattere distrattivo degli atti di disposizione patrimoniale contestati, fondando, in termini razionali, l'accertamento della consapevolezza dei ricorrenti circa la concreta pericolosità delle operazioni distrattive imputate per il soddisfacimento delle ragioni creditorie. Nel complesso, il ricorso manca di un adéguato confronto, critico ed effettivo, con l'obiezione formulata dai giudici dell'appello, i quali hanno correttamente spostato il fuoco argomentativo sui profili realmente decisivi, ai fini dell'ascrizione di responsabilità per il reato di bancarotta distrattiva, vale a dire 1) il mancato adoprarsi dei due imputati per impedire l'evento che, date le loro cariche formali, essi avevano l'obbligo giuridico (art. 2392 cod. civ.) di impedire e 2) la mancata dimostrazione (Sez. 5, n. 22894 del 17/04/2013, Zanettin, Rv. 255385), ad opera dell'amministratore, della destinazione di beni (Sez. 5, n. 22894 del 17/04/2013, Zanettin, Rv. 255385), non rinvenuti in seno all'impresa (Sez. 5, n. 7588 del 26/01/2011, Buttitta, Rv. 249715). 2. Il secondo motivo del ricorso nell'interesse di UC ZI è manifestamente infondato, in quanto il suo assunto prescinde dalla giurisprudenza di legittimità sul tema in esame, oltre che col dato legislativo invocato. E, infatti, l'obbligo che grava, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. c) d Igs 74 del 2000, in tema di presentazione di dichiarazioni, è rivolto alle "dichiarazioni presentate in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società", come confermato perfino da orientamenti della Cassazione, che attribuiscono comunque rilievo alla gestione fattuale dell'amministrazione (Sez. 3, n. 20050 del 16/03/2022, Cristodaro, Rv. 283201 - 01: in tema di omessa dichiarazione, il legale rappresentante di un ente che non abbia dello stesso l'effettiva gestione non risponde ex art. 40, comma secondo, cod. pen. per violazione dei doveri di vigilanza e controllo derivanti dalla carica rivestita, ma quale autore principale della condotta, in quanto direttamente obbligato "ex lege" a presentare le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto di soggetti diversi dalle persone fisiche, che devono essere da lui sottoscritte e, solo in sua assenza, da chi abbia l'amministrazione, anche di fatto. Sulla responsabilità concorsuale dei due amministratori, di fatto e di diritto, v. anche Sez. 2, n. 8632 del 22/12/2020, dep. 2021, Puddu, Rv. 280723 - 01, secondo cui «del reato di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette .o IVA, l'amministratore di fatto risponde quale autore principale, in quanto titolare effettivo della gestione sociale e, pertanto, nelle condizioni di poter compiere l'azione dovuta, mentre l'amministratore di diritto, quale mero prestanome, è responsabile a titolo di concorso per omesso impedimento dell'evento, a ) condizione che ricorra l'elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice> . Deve ritenersi, Il consigliere estensore Il presidente di conseguenza, che la Corte territoriale abbia correttamente applicato tanto le norme di legge indicate quanto i principi giurisprudenziali qui enunciati, attesa la carica di amministratore delegato rivestita dal ricorrente. 3. Per i motivi fin qui esposti, il Collegio rigetta entrambi i ricorsi. Alla pronuncia di rigetto consegue ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 25/09/2024
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, MARIA FRANCESCA LOY, la quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 5 Num. 40744 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: BIFULCO DANIELA Data Udienza: 25/09/2024 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 20 novembre 2023, la Corte d'appello di Torino ha confermato la condanna pronunciata dal giudice di primo grado nei confronti di UC ZI e MA RO per il delitto di bancarotta distrattiva di cui al capo B2), commesso -per quel che ha riguardo alla posizione di UC ZI- in qualità di componente, dal 29 ottobre 2003 fino al 25 giugno 2012, del consiglio d'amministrazione e di amministratore delegato della I. T. R. s.r.I., dichiarata fallita con sentenza del 23 dicembre 2013, e, per quel che ha riguardo a MA RO, in qualità di presidente del consiglio d'amministrazione della stessa società, dal 20 ottobre 2003 fino al 25 giugno 2012. Per quanto qui rileva, la Corte d'appello ha altresì dichiarato non doversi procedere per i fatti di reato di cui al capo B3), previamente riqualificato nel delitto di bancarotta preferenziale, per intervenuto decorso del termine prescrizionale del reato. 2. Nell'interesse degli imputati sono stati proposti due ricorsi per cassazione, con distinti ricorsi a firma dell'Avv. Roberto Macchia, affidati ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., Ricorso nell'interesse di UC ZI 2.1 Col primo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale contraddittoriamente affermato, per un verso, che il ricorrente ha ricoperto il ruolo meramente formale di amministratore di diritto della I.T.R s.r.I., senza svolgere alcuna attività di effettiva gestione della stessa, ravvisando, per altro verso, la penale responsabilità del ZI pur in assenza di prove circa la necessaria consapevolezza delle condotte distrattive poste in essere dall'amministratore di fatto CO. I giudici d'appello avrebbero, quindi, ritenuto comprovato l'asserito concorso dell'imputato nel delitto di bancarotta distrattiva, facendo leva unicamente sul dato della carica rivestita, in maniera continuativa, dallo stesso tra il 2003 e il 2012, in tal modo illogicamente trascurando 1) atti documentali -allegati al ricorso- in cui si è accertata la formale opposizione del ricorrente alle anomale scelte gestionali del CO;
2) l'immissione, da parte degli odierni ricorrenti, di ingenti risorse economiche nelle casse sociali, effettuata fino a poco prima dell'arrivo del CO, fatto, questo, incompatibile con una volontà predatoria dei ricorrenti stessi. A tutto voler concedere, la condotta del ricorrente -di mera negligenza nell'esercizio dei doveri di controllo sull'operato dell'amministratore di fatto avrebbe dovuto essere inquadrata nell'ambito della fattispecie di bancarotta impropria semplice. La corretta qualificazione giuridica nel reato previsto dall'art. 224, primo comma, n. 2, I. fall. imporrebbe di ritenere il reato ormai estinto per decorso del termine di prescrizione. 2.2 Col secondo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte distrettuale dichiarato il non doversi procedere nei confronti dell'imputato per il reato di cui al capo C) per intervenuta prescrizione, anziché pronunciare assoluzione ex art. 530 e 129, comma 2, del codice di rito. Ai sensi della normativa vigente in materia di dichiarazione di imposte, la responsabilità in ordine alla presentazione della dichiarazione I.v.a. (relativa all'anno 2011) incombe sul Presidente della società, carica non rivestita dall'imputato. Ricorso nell'interesse di MA RO L'unico motivo di ricorso ha a oggetto le medesime censure esposte nel motivo primo del ricorso nell'interesse di UC ZI. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, M. Francesca Loy, la quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità dei ricorsi, e memorie, nell'interesse degli imputati, in replica alla requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale. Considerato in diritto 1. Il primo motivo del ric rso nell'interesse di UC ZI e l'unico motivo del ricorso nell'interesse di MA R -che possono analizzarsi congiuntamente vista la totale coincidenza delle relative censure- sono' infondati. Va in primo luogo ribadito il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta, l'amministratore in carica risponde penalmente dei reati commessi dall'amministratore di fatto, dal punto di vista oggettivo ai sensi dell'art. 40, secondo comma, cod. pen., per non avere impedito l'evento che aveva l'obbligo giuridico (art. 2392 cod. civ.) di impedire, e, dal punto di vista soggettivo, se sia raggiunta la prova che egli aveva la generica consapevolezza che l'amministratore effettivo distraeva, occultava, dissimulava, distruggeva o dissipava i beni sociali, esponeva o riconosceva passività inesistenti.(Sez. 5, n. 11938 del 09/02/2010 - dep. 26/03/2010, Mortillaro e altri, Rv. 246897, nella cui occasione la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha ampiamente argomentato in ordine all'effettiva consapevolezza da parte degli amministratori di diritto delle condotte dell'imputato, desumendone la prova dagli stessi verbali del consiglio di amministrazione;
v. anche Sez. 5, n. 3708 del 30/11/2011, dep. 2012, Ballatori, Rv. 252945 - 01). Detti principi sono stati correttamente interpretati e applicati al caso in esame dalla Corte d'appello, che, diversamente da quanto lamentato dalla difesa, non ha affatto trascurato gli atti documentali comprovanti i contrasti tra i due ricorrenti e l'amministratore di fatto. E, anzi, proprio l'esame degli atti documentali operato dai giudici di merito contribuisce a rafforzare l'esattezza della ricostruzione proposta dagli stessi: nelle due conformi sentenze (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01: ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale), si è evidenziato come gli imputati, nel periodo in cui hanno rivestito i ruoli formali di presidente e amministratore con deleghe, siano sempre rimasti parte attiva nella gestione, anche amministrativa, dell'impresa (a conduzione familiare, fin dalla sua costituzione), mai perdendone il controllo, ciò che è dimostrato proprio 1) dalle articolate intese intervenute (per la ristrutturazione dell'azienda e la cessione di quote) 2) dai contrasti gestori tra gli imputati e l'amministratore di fatto CO. Il profilo, enfatizzato dalla difesa, della volontà dei due imputati (formalizzata nel verbale del consiglio di amministrazione del 5 giugno 2012) di interrompere i rapporti con il CO -mera espressione di intenti, cui non è seguita alcuna condotta propriamente impeditiva delle ascritte distrazioni- non vale certo a fornire una prova del concreto operarsi dei due ricorrenti per evitare che al patrimonio sociale fosse impressa una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte e, quindi, di ostacolare l'evento che essi avevano l'obbligo giuridico (art. 2392 cod. civ.) di impedire. Peraltro, la Corte d'appello ha ricordato che, in base alle intese raggiunte con l'amministratore di fatto, l'organo amministrativo (e, quindi, gli imputati stessi) restava(no) anche competente per la redazione del bilancio e della tenuta della contabilità. In definitiva, la motivazione fornisce un'adeguata ricostruzione della dinamica con cui l'ingerenza di fatto del CO sia stata costante oggetto di intese, di accordi preliminari, oltre che di contrasti gestionali e amministrativi, di cui gli odierni ricorrenti sono state parti contrattuali sia formali sia effettive. Ciò rende inattaccabile la motivazione, posto che proprio il dato della costante supervisione dei due ricorrenti della gestione della fallita depriva di fondamento sia l'eccezione relativa alla riqualificazione del reato in quello di bancarotta impropria semplice sia le censure con cui si contesta l'ascrizione di responsabilità degli imputati per il reato di bancarotta distrattiva. Infatti, quanto all'invocata riqualificazione del reato in quello di bancarotta impropria semplice (per negligenza nell'esercizio dei doveri di controllo, in tesi difensiva), si osserva che i giudici di merito hanno adeguatamente dimostrato che i due imputati, con le condotte ascritte, non hanno agito nell'interesse della società: gioverà, a tal proposito, ricordare che la consumazione del patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti integra il delitto di bancarotta semplice soltanto nel caso in cui tali operazioni si inquadrino nell'ambito di condotte tenute comunque nell'interesse dell'impresa, caratteristica, quest'ultima, assente nel caso di specie. Si configura, invece, il delitto di bancarotta fraudolenta nel caso in cui l'agente abbia dolosamente perseguito un interesse proprio o di terzi estranei all'impresa (cfr. Sez. 5, n. 7417 del 01/02/2023, Vecchio, Rv. 284230 - 02). Inoltre, il dato della costante supervisione dei due ricorrenti della gestione della fallita, valorizzato dai giudici di merito, rafforza la conclusione in tema di responsabilità degli imputati per il reato di bancarotta distrattiva: affinché sia configurabile la ricorrenza di tale delitto, è infatti sufficiente -quanto al profilo soggettivo- il dolo generico, per la cui sussistenza occorre la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805) e, per n/2 quel che concerne l'elemento materiale della condotta, è sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività (Sez. U, Passarelli, Rv. 266804, cit.). Tanto premesso, l'invocata riqualificazione dell'ascritto delitto in quello di bancarotta impropria semplice è del tutto fuori fuoco, posto che, in ossequio alle coordinate interpretative appena rievocate, la Corte d'appello ha evidenziato il carattere distrattivo degli atti di disposizione patrimoniale contestati, fondando, in termini razionali, l'accertamento della consapevolezza dei ricorrenti circa la concreta pericolosità delle operazioni distrattive imputate per il soddisfacimento delle ragioni creditorie. Nel complesso, il ricorso manca di un adéguato confronto, critico ed effettivo, con l'obiezione formulata dai giudici dell'appello, i quali hanno correttamente spostato il fuoco argomentativo sui profili realmente decisivi, ai fini dell'ascrizione di responsabilità per il reato di bancarotta distrattiva, vale a dire 1) il mancato adoprarsi dei due imputati per impedire l'evento che, date le loro cariche formali, essi avevano l'obbligo giuridico (art. 2392 cod. civ.) di impedire e 2) la mancata dimostrazione (Sez. 5, n. 22894 del 17/04/2013, Zanettin, Rv. 255385), ad opera dell'amministratore, della destinazione di beni (Sez. 5, n. 22894 del 17/04/2013, Zanettin, Rv. 255385), non rinvenuti in seno all'impresa (Sez. 5, n. 7588 del 26/01/2011, Buttitta, Rv. 249715). 2. Il secondo motivo del ricorso nell'interesse di UC ZI è manifestamente infondato, in quanto il suo assunto prescinde dalla giurisprudenza di legittimità sul tema in esame, oltre che col dato legislativo invocato. E, infatti, l'obbligo che grava, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. c) d Igs 74 del 2000, in tema di presentazione di dichiarazioni, è rivolto alle "dichiarazioni presentate in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società", come confermato perfino da orientamenti della Cassazione, che attribuiscono comunque rilievo alla gestione fattuale dell'amministrazione (Sez. 3, n. 20050 del 16/03/2022, Cristodaro, Rv. 283201 - 01: in tema di omessa dichiarazione, il legale rappresentante di un ente che non abbia dello stesso l'effettiva gestione non risponde ex art. 40, comma secondo, cod. pen. per violazione dei doveri di vigilanza e controllo derivanti dalla carica rivestita, ma quale autore principale della condotta, in quanto direttamente obbligato "ex lege" a presentare le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto di soggetti diversi dalle persone fisiche, che devono essere da lui sottoscritte e, solo in sua assenza, da chi abbia l'amministrazione, anche di fatto. Sulla responsabilità concorsuale dei due amministratori, di fatto e di diritto, v. anche Sez. 2, n. 8632 del 22/12/2020, dep. 2021, Puddu, Rv. 280723 - 01, secondo cui «del reato di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette .o IVA, l'amministratore di fatto risponde quale autore principale, in quanto titolare effettivo della gestione sociale e, pertanto, nelle condizioni di poter compiere l'azione dovuta, mentre l'amministratore di diritto, quale mero prestanome, è responsabile a titolo di concorso per omesso impedimento dell'evento, a ) condizione che ricorra l'elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice> . Deve ritenersi, Il consigliere estensore Il presidente di conseguenza, che la Corte territoriale abbia correttamente applicato tanto le norme di legge indicate quanto i principi giurisprudenziali qui enunciati, attesa la carica di amministratore delegato rivestita dal ricorrente. 3. Per i motivi fin qui esposti, il Collegio rigetta entrambi i ricorsi. Alla pronuncia di rigetto consegue ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 25/09/2024