CASS
Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/07/2025, n. 25436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25436 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da IN SO n. ad Aragona il 30/8/1954 avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste in data 17/12/2024 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Cons. Anna IA De Santis;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen. Flavia Alerni, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore della parte civile, Avv. M. Elena Castaldo in sostituzione dell'Avv. Mauro Bonato, che ha depositato, dopo averla illustrata, memoria scritta nonché conclusioni e nota spese;
udito il difensore, Avv. Daniela Posante, che ha illustrato i motivi, chiedendone l'accoglimento 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 25436 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 10/06/2025 RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Trieste, in riforma della decisione assolutoria del locale Tribunale in data 12/12/2022, riteneva agli effetti civili la responsabilità di IN SO per i delitti di frode assicurativa e simulazione di reato ascrittigli in rubrica, condannandolo al risarcimento del danno in favore della parte civile Allianz S.p.A. che liquidava in euro 5000,00 oltre refusione delle spese. All'imputato si ascrive di aver denunziato all'assicurazione un furto di merce dal proprio magazzino, mai avvenuto, richiedendo alla compagnia assicurativa di essere ristorato dai danni per l'importo di euro 195.421,00 sulla base di false fatture di acquisito della merce asseritamente sottratta. 2. Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori dell'imputato, Avv.ti Daniela Posante e EB EL, i quali hanno dedotto: 2.1 la violazione degli artt. 125 comma 3, 603, comma 3 bis, cod.proc.pen. nonché degli artt. 111 Cost. e 6 CEDU per omessa rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e difetto assoluto di motivazione. I difensori lamentano che la Corte territoriale ha riformato la sentenza assolutoria di primo grado, appellata dalla sola parte civile, e dichiarato la responsabilità dell'imputato agli effetti civili per i reati di frode assicurativa e simulazione di reato, condannandolo al risarcimento del danno nei confronti di Allianz Spa senza disporre la rinnovazione dibattimentale ex art. 603, comma 3 bis, cod.proc.pen. delle fonti probatorie diversamente apprezzate. In particolare, i giudici d'appello hanno ribaltato il giudizio assolutorio operando una diversa valutazione di tutti gli elementi acquisiti nel corso del primo grado quali la relazione investigativa a firma del teste UT ER IA, le sommarie informazioni testimoniali rese da IR AN, AG TO e ER MO, le dichiarazioni dibattimentali del consulente della difesa TT. Hanno, altresì, rivalutato le dichiarazioni dell'imputato relative alle modalità del furto rese in sede di denuncia innanzi ai CC di Favara e in quella indirizzata alla compagnia assicurativa nonché quanto riferito al perito LI. A fronte dell'integrale difforme valutazione del compendio probatorio, di natura dichiarativa e documentale, la Corte territoriale in aderenza alla costante giurisprudenza di legittimità avrebbe dovuto provvedere alla rinnovazione istruttoria in ossequio alle regole del giusto processo ovvero dare conto delle ragioni per cui non riteneva di provvedervi;
2.2 la violazione degli artt. 125, comma 3, 192, 605 cod.proc.pen., art. 111 Cost. nonché degli artt. 642 e 367 cod.pen. con riguardo alla ritenuta sussistenza dei delitti contestati. Il difensore, ferma la già denunziata violazione dell'art. 603, comma 3 bis cod.proc.pen., sostiene che la Corte d'appello ha erroneamente valutato le risultanze probatorie che non offrono un'univoca chiave di lettura circa l'insussistenza del furto denunziato e la falsità delle 2 42, fatture prodotte, di talché la motivazione rassegnata a sostegno della responsabilità dell'imputato agli effetti civili appare affetta da manifesta illogicità; 2.3 la violazione di legge e il difetto di motivazione in punto di riconoscimento e determinazione equitativa del danno patrimoniale. I difensori deducono che la Corte territoriale ha proceduto alla liquidazione equitativa del danno in favore della costituita parte civile sulla base della complessa attività di accertamento svolta in via stragiudiziale dalla Compagnia senza che la stessa avesse allegato elemento alcuno attestante il danno patito e senza spiegare gli elementi valorizzati e i parametri di natura monetaria adottati per la determinazione del ristoro, venendo meno all'obbligo di rendere evidente il percorso logico seguito al fine di consentirne il sindacato. I difensori, infine, formulano istanza di sospensione dell'esecuzione ex art. 612 cod.proc.pen., illustrandone i presupposti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo è infondato. Questa Corte ha autorevolmente chiarito che il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è tenuto, anche d'ufficio, a rinnovare l'istruzione dibattimentale anche successivamente all'introduzione del comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen., ad opera dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228 - 02). La giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente precisato che le dichiarazioni rese dal perito o dal consulente tecnico nel corso del dibattimento, in quanto veicolate nel processo a mezzo del linguaggio verbale, costituiscono prove dichiarative, sicché sussiste, per il giudice di appello che, sul diverso apprezzamento di esse, fondi, sempreché decisive, la riforma della sentenza di assoluzione, l'obbligo di procedere alla loro rinnovazione dibattimentale attraverso l'esame del perito o del consulente, mentre analogo obbligo non sussiste ove la relazione scritta del perito o del consulente tecnico sia stata acquisita mediante lettura, ivi difettando la natura dichiarativa della prova (Sez. U, n. 14426 del 28/01/2019, Pavan, Rv. 275112 - 01). Pertanto, in caso di ribaltamento in appello della sentenza assolutoria, sussiste l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria quando la prova decisiva riguarda le dichiarazioni rese in dibattimento dai consulenti tecnici e dai periti, ancorché siano state acquisite le loro relazioni, là dove nella motivazione della sentenza di "overturning" tali dichiarazioni siano state autonomamente valorizzate e rivalutate (Sez. 5, n. 7379 del 21/11/2023, dep. 2024, Fontanella, Rv. 285980 - 01; Sez. 4, n. 13379 del 14/02/2024,Chelini, Rv. 286306 - 01) 2. Nella specie la sentenza di primo grado ha valorizzato a fini assolutori l'asserito difetto di prova circa la falsità in tutto o in parte della denunzia di furto. A tal fine ha considerato la relazione dell'investigatore UT, assumendo che segnalasse meri sospetti bisognevoli di approfondimenti mai effettuati;
le sommarie informazioni testimoniali rese da IR 3 & AN e AG TO in ordine alle fatture di vendita di merce varia all'imputato; le s.i.t di ER MO in ordine alle 34 fatture che si assumono false emesse da Business Innovation Group Sri;
la consulenza prodotta dalla difesa in esito all'esame del dott. Butticé sul volume di affari risultante dalle dichiarazioni dei redditi della ditta IN nel periodo 2013-2016. 2.1 La Corte territoriale a pag. 6 ha espressamente censurato gli esiti della sentenza di primo grado in quanto aveva omesso di valutare "numerosi elementi di prova documentali che, complessivamente considerati, dimostrano la falsità della denuncia e la falsità della documentazione presentata all'assicurazione". La Corte, dunque, ha consapevolmente escluso la necessità della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in quanto il diverso esito processuale trova giustificazione nel differente apprezzamento non di fonti dichiarative di valenza decisiva ma di fonti documentali. La difesa estende la propria censura indifferentemente a tutte le fonti scrutinate sebbene la denunzia sporta dall'imputato presso i CC di Favara e la denunzia di sinistro inoltrata alla compagnia assicurativa costituiscano documenti alla stregua dell'art. 234 cod.pen. in quanto formati in fase preprocessuale. Inoltre, le dichiarazioni dei sommari informatori IR, AG e ER sono state acquisite al fascicolo con il consenso delle parti ovvero per sopravvenuta irreperibilità del teste e valutate anche dal primo giudice in assenza di contraddittorio dibattimentale, senza che la difesa abbia sollevato alcuna obiezione al riguardo. Ne consegue che in relazione a dette fonti difetta il requisito dell'oralità della prova che indefettibilmente deve presiedere il giudizio sulla necessità di rinnovazione. Inoltre, nel corso del dibattimento di primo grado, all'udienza del 15/2/2021, presente il teste UT ER IA, le parti convenivano di acquisire la consulenza della Eagle Keeper, i cui contenuti il teste si limitava a confermare senza che si procedesse all'esame in contraddittorio. Venivano, invece, esaminati il perito dell'assicurazione LI IG e il teste GH UD oltre che il consulente della difesa TT Giorgio. 2.2 Ferma la piena utilizzabilità della prova documentale costituita dalla relazione della società investigativa, sulla cui acquisizione in luogo dell'esame del teste UT le parti hanno consentito, la Corte di merito ai fini del ribaltamento della decisione assolutoria non ha fatto cenno alcuno alle risultanze degli esami dei testi LI e GH mentre con riguardo al consulente Butticé ha escluso la rilevanza delle dichiarazioni dal medesimo rese e della relazione acquisita in quanto il professionista aveva utilizzato per la ricostruzione del volume di affari del prevenuto le fatture di cui i giudici d'appello hanno ritenuto provata la falsità. Pertanto, alla luce della motivazione resa, deve escludersi che nella specie la decisione sia fondata su un diverso apprezzamento di prove dichiarative, di valenza decisiva, assunte in primo grado con conseguente necessità di rinnovarle ai sensi dell'art. 603,comma 3 bis, cod.proc.pen. 4 k,D, 3. Il secondo motivo è declinato in fatto e tende ad una non consentita rilettura delle emergenze processuali che la Corte di merito ha adeguatamente scrutinato, dando conto con motivazione priva di frizioni logiche delle ragioni per cui ha ritenuto la falsità della denunzia di furto, all'uopo evidenziando (pagg. 6-7) le plurime contraddizioni circa le modalità di consumazione del reato emergenti dalle denunce rese ai CC di Favara e all'assicurazione nonché le incongruenze relative al compendio sottratto, illustrando, altresì, gli elementi a sostegno della falsità delle fatture prodotte quale prova dell'approvvigionamento dei beni stessi (pagg. 8-10). 4. Il terzo motivo che censura la liquidazione del danno in favore della parte civile è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale chiarito di aver tenuto conto della complessiva attività di accertamento svolta in via stragiudiziale dalla Compagnia assicurativa con il ricorso a società di investigazione e consulenti, provvedendo ad una stima assolutamente prudenziale di detti costi, come denotato dall'entità della somma riconosciuta alla parte civile. Siffatta valutazione, adeguatamente argomentata, costituisce un accertamento di fatto incensurabile in questa sede in quanto priva di profili di contraddittorietà o manifesta illogicità (Sez. 4, n. 6732 del 17/02/1983, Saba, Rv. 159967 - 01; Sez. 6, n. 48461 del 28/11/2013, P.g., Rv. 258170 - 01;Sez. 5, n. 7993 del 09/12/2020, dep. 2021, P., Rv. 280495 - 02). La richiesta formulata in ricorso di sospensione della condanna civile ex art. 612 cod.proc.pen. è assorbita dalla definizione dell'impugnazione. 5.Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso, nel complesso, infondato, deve essere rigettato con condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado dalla parte civile, liquidate, giusta notula, come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Allianz S.p.A che liquida in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, 10 giugno 2025 m o o m
udita la relazione del Cons. Anna IA De Santis;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen. Flavia Alerni, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore della parte civile, Avv. M. Elena Castaldo in sostituzione dell'Avv. Mauro Bonato, che ha depositato, dopo averla illustrata, memoria scritta nonché conclusioni e nota spese;
udito il difensore, Avv. Daniela Posante, che ha illustrato i motivi, chiedendone l'accoglimento 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 25436 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 10/06/2025 RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Trieste, in riforma della decisione assolutoria del locale Tribunale in data 12/12/2022, riteneva agli effetti civili la responsabilità di IN SO per i delitti di frode assicurativa e simulazione di reato ascrittigli in rubrica, condannandolo al risarcimento del danno in favore della parte civile Allianz S.p.A. che liquidava in euro 5000,00 oltre refusione delle spese. All'imputato si ascrive di aver denunziato all'assicurazione un furto di merce dal proprio magazzino, mai avvenuto, richiedendo alla compagnia assicurativa di essere ristorato dai danni per l'importo di euro 195.421,00 sulla base di false fatture di acquisito della merce asseritamente sottratta. 2. Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori dell'imputato, Avv.ti Daniela Posante e EB EL, i quali hanno dedotto: 2.1 la violazione degli artt. 125 comma 3, 603, comma 3 bis, cod.proc.pen. nonché degli artt. 111 Cost. e 6 CEDU per omessa rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e difetto assoluto di motivazione. I difensori lamentano che la Corte territoriale ha riformato la sentenza assolutoria di primo grado, appellata dalla sola parte civile, e dichiarato la responsabilità dell'imputato agli effetti civili per i reati di frode assicurativa e simulazione di reato, condannandolo al risarcimento del danno nei confronti di Allianz Spa senza disporre la rinnovazione dibattimentale ex art. 603, comma 3 bis, cod.proc.pen. delle fonti probatorie diversamente apprezzate. In particolare, i giudici d'appello hanno ribaltato il giudizio assolutorio operando una diversa valutazione di tutti gli elementi acquisiti nel corso del primo grado quali la relazione investigativa a firma del teste UT ER IA, le sommarie informazioni testimoniali rese da IR AN, AG TO e ER MO, le dichiarazioni dibattimentali del consulente della difesa TT. Hanno, altresì, rivalutato le dichiarazioni dell'imputato relative alle modalità del furto rese in sede di denuncia innanzi ai CC di Favara e in quella indirizzata alla compagnia assicurativa nonché quanto riferito al perito LI. A fronte dell'integrale difforme valutazione del compendio probatorio, di natura dichiarativa e documentale, la Corte territoriale in aderenza alla costante giurisprudenza di legittimità avrebbe dovuto provvedere alla rinnovazione istruttoria in ossequio alle regole del giusto processo ovvero dare conto delle ragioni per cui non riteneva di provvedervi;
2.2 la violazione degli artt. 125, comma 3, 192, 605 cod.proc.pen., art. 111 Cost. nonché degli artt. 642 e 367 cod.pen. con riguardo alla ritenuta sussistenza dei delitti contestati. Il difensore, ferma la già denunziata violazione dell'art. 603, comma 3 bis cod.proc.pen., sostiene che la Corte d'appello ha erroneamente valutato le risultanze probatorie che non offrono un'univoca chiave di lettura circa l'insussistenza del furto denunziato e la falsità delle 2 42, fatture prodotte, di talché la motivazione rassegnata a sostegno della responsabilità dell'imputato agli effetti civili appare affetta da manifesta illogicità; 2.3 la violazione di legge e il difetto di motivazione in punto di riconoscimento e determinazione equitativa del danno patrimoniale. I difensori deducono che la Corte territoriale ha proceduto alla liquidazione equitativa del danno in favore della costituita parte civile sulla base della complessa attività di accertamento svolta in via stragiudiziale dalla Compagnia senza che la stessa avesse allegato elemento alcuno attestante il danno patito e senza spiegare gli elementi valorizzati e i parametri di natura monetaria adottati per la determinazione del ristoro, venendo meno all'obbligo di rendere evidente il percorso logico seguito al fine di consentirne il sindacato. I difensori, infine, formulano istanza di sospensione dell'esecuzione ex art. 612 cod.proc.pen., illustrandone i presupposti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo è infondato. Questa Corte ha autorevolmente chiarito che il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è tenuto, anche d'ufficio, a rinnovare l'istruzione dibattimentale anche successivamente all'introduzione del comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen., ad opera dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228 - 02). La giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente precisato che le dichiarazioni rese dal perito o dal consulente tecnico nel corso del dibattimento, in quanto veicolate nel processo a mezzo del linguaggio verbale, costituiscono prove dichiarative, sicché sussiste, per il giudice di appello che, sul diverso apprezzamento di esse, fondi, sempreché decisive, la riforma della sentenza di assoluzione, l'obbligo di procedere alla loro rinnovazione dibattimentale attraverso l'esame del perito o del consulente, mentre analogo obbligo non sussiste ove la relazione scritta del perito o del consulente tecnico sia stata acquisita mediante lettura, ivi difettando la natura dichiarativa della prova (Sez. U, n. 14426 del 28/01/2019, Pavan, Rv. 275112 - 01). Pertanto, in caso di ribaltamento in appello della sentenza assolutoria, sussiste l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria quando la prova decisiva riguarda le dichiarazioni rese in dibattimento dai consulenti tecnici e dai periti, ancorché siano state acquisite le loro relazioni, là dove nella motivazione della sentenza di "overturning" tali dichiarazioni siano state autonomamente valorizzate e rivalutate (Sez. 5, n. 7379 del 21/11/2023, dep. 2024, Fontanella, Rv. 285980 - 01; Sez. 4, n. 13379 del 14/02/2024,Chelini, Rv. 286306 - 01) 2. Nella specie la sentenza di primo grado ha valorizzato a fini assolutori l'asserito difetto di prova circa la falsità in tutto o in parte della denunzia di furto. A tal fine ha considerato la relazione dell'investigatore UT, assumendo che segnalasse meri sospetti bisognevoli di approfondimenti mai effettuati;
le sommarie informazioni testimoniali rese da IR 3 & AN e AG TO in ordine alle fatture di vendita di merce varia all'imputato; le s.i.t di ER MO in ordine alle 34 fatture che si assumono false emesse da Business Innovation Group Sri;
la consulenza prodotta dalla difesa in esito all'esame del dott. Butticé sul volume di affari risultante dalle dichiarazioni dei redditi della ditta IN nel periodo 2013-2016. 2.1 La Corte territoriale a pag. 6 ha espressamente censurato gli esiti della sentenza di primo grado in quanto aveva omesso di valutare "numerosi elementi di prova documentali che, complessivamente considerati, dimostrano la falsità della denuncia e la falsità della documentazione presentata all'assicurazione". La Corte, dunque, ha consapevolmente escluso la necessità della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in quanto il diverso esito processuale trova giustificazione nel differente apprezzamento non di fonti dichiarative di valenza decisiva ma di fonti documentali. La difesa estende la propria censura indifferentemente a tutte le fonti scrutinate sebbene la denunzia sporta dall'imputato presso i CC di Favara e la denunzia di sinistro inoltrata alla compagnia assicurativa costituiscano documenti alla stregua dell'art. 234 cod.pen. in quanto formati in fase preprocessuale. Inoltre, le dichiarazioni dei sommari informatori IR, AG e ER sono state acquisite al fascicolo con il consenso delle parti ovvero per sopravvenuta irreperibilità del teste e valutate anche dal primo giudice in assenza di contraddittorio dibattimentale, senza che la difesa abbia sollevato alcuna obiezione al riguardo. Ne consegue che in relazione a dette fonti difetta il requisito dell'oralità della prova che indefettibilmente deve presiedere il giudizio sulla necessità di rinnovazione. Inoltre, nel corso del dibattimento di primo grado, all'udienza del 15/2/2021, presente il teste UT ER IA, le parti convenivano di acquisire la consulenza della Eagle Keeper, i cui contenuti il teste si limitava a confermare senza che si procedesse all'esame in contraddittorio. Venivano, invece, esaminati il perito dell'assicurazione LI IG e il teste GH UD oltre che il consulente della difesa TT Giorgio. 2.2 Ferma la piena utilizzabilità della prova documentale costituita dalla relazione della società investigativa, sulla cui acquisizione in luogo dell'esame del teste UT le parti hanno consentito, la Corte di merito ai fini del ribaltamento della decisione assolutoria non ha fatto cenno alcuno alle risultanze degli esami dei testi LI e GH mentre con riguardo al consulente Butticé ha escluso la rilevanza delle dichiarazioni dal medesimo rese e della relazione acquisita in quanto il professionista aveva utilizzato per la ricostruzione del volume di affari del prevenuto le fatture di cui i giudici d'appello hanno ritenuto provata la falsità. Pertanto, alla luce della motivazione resa, deve escludersi che nella specie la decisione sia fondata su un diverso apprezzamento di prove dichiarative, di valenza decisiva, assunte in primo grado con conseguente necessità di rinnovarle ai sensi dell'art. 603,comma 3 bis, cod.proc.pen. 4 k,D, 3. Il secondo motivo è declinato in fatto e tende ad una non consentita rilettura delle emergenze processuali che la Corte di merito ha adeguatamente scrutinato, dando conto con motivazione priva di frizioni logiche delle ragioni per cui ha ritenuto la falsità della denunzia di furto, all'uopo evidenziando (pagg. 6-7) le plurime contraddizioni circa le modalità di consumazione del reato emergenti dalle denunce rese ai CC di Favara e all'assicurazione nonché le incongruenze relative al compendio sottratto, illustrando, altresì, gli elementi a sostegno della falsità delle fatture prodotte quale prova dell'approvvigionamento dei beni stessi (pagg. 8-10). 4. Il terzo motivo che censura la liquidazione del danno in favore della parte civile è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale chiarito di aver tenuto conto della complessiva attività di accertamento svolta in via stragiudiziale dalla Compagnia assicurativa con il ricorso a società di investigazione e consulenti, provvedendo ad una stima assolutamente prudenziale di detti costi, come denotato dall'entità della somma riconosciuta alla parte civile. Siffatta valutazione, adeguatamente argomentata, costituisce un accertamento di fatto incensurabile in questa sede in quanto priva di profili di contraddittorietà o manifesta illogicità (Sez. 4, n. 6732 del 17/02/1983, Saba, Rv. 159967 - 01; Sez. 6, n. 48461 del 28/11/2013, P.g., Rv. 258170 - 01;Sez. 5, n. 7993 del 09/12/2020, dep. 2021, P., Rv. 280495 - 02). La richiesta formulata in ricorso di sospensione della condanna civile ex art. 612 cod.proc.pen. è assorbita dalla definizione dell'impugnazione. 5.Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso, nel complesso, infondato, deve essere rigettato con condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado dalla parte civile, liquidate, giusta notula, come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Allianz S.p.A che liquida in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, 10 giugno 2025 m o o m