Sentenza breve 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 23/02/2026, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00352/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00224/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 224 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Raffaele Guarracino, con domicilio eletto presso il suo studio in Positano, via San Giovanni n. 10;
contro
Comune di Positano, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- del provvedimento prot. -OMISSIS- del 20 novembre 2025, recante diniego definitivo dell’istanza di condono edilizio prot. -OMISSIS- del 16 novembre 2004 pratica 88/03 Legge 326/2003 e contestuale ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale, ivi compresa la comunicazione del preavviso di diniego ex art. 10 bis L. n. 241/1990 prot. 8032 del 30 maggio 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 la dott.ssa LA PP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il presente ricorso è proposto per l’annullamento del provvedimento prot. -OMISSIS- del 20 novembre 2025, recante diniego dell’istanza di condono prot. -OMISSIS- del 16 novembre 2004 e contestuale ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-.
I ricorrenti impugnano il diniego del condono eccependo l’omessa valutazione delle controdeduzioni istruttorie, in cui, tra l’altro, si chiedeva di accedere al fascicolo per ricostruire la vicenda, essendo stata l’istanza a suo tempo presentata dalla loro dante causa ed essendo la relativa documentazione oggetto di sequestro probatorio, con conseguente difetto di istruttoria per essere il diniego intervenuto in assenza della disponibilità della relativa documentazione da parte dello stesso ufficio tecnico.
Sostengono che la pratica non sia stata in alcun modo esaminata, come dimostrato anche dall’erronea ubicazione del fabbricato e dall’assenza di una relazione tecnica.
Evidenziano, infine, l’omessa previa acquisizione del parere della Soprintendenza.
Quanto all’ordine di ripristino, ne eccepiscono l’illegittimità sia per vizi derivati che per vizi propri.
In particolare, rilevano che l’ingiunzione a demolire è stata emessa nonostante la pendenza della domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica, mai esaminata dal Comune e quindi ancora pendente.
Osservano poi che la demolizione è ingiunta in relazione all’intero immobile e non solo alle opere oggetto di condono, peraltro in mancanza di qualsiasi motivazione in riferimento alla scelta del tipo di sanzione e alla natura degli interventi.
Richiamano infine, anche sotto questo profilo, la mancata valutazione delle osservazioni, dopo che il Comune aveva inteso attivare il contraddittorio procedimentale.
Il Comune di Positano non si è costituito in resistenza.
La causa è stata chiamata all’udienza in camera di consiglio del 18 febbraio 2026 ed è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti di possibile definizione con sentenza breve.
DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato e pertanto può essere deciso con sentenza in forma semplificata.
Va fatta applicazione, nel caso di specie, dei principi già affermati dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui:
“ Costituiscono infatti ormai giurisprudenza consolidata in materia di cd. terzo condono i seguenti principi: "ai sensi dell’art. 32, commi 26 e 27, lett. d), del D.L. n. 269 del 2003, le opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli, tra cui quello ambientale e paesistico, sono sanabili se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) le opere siano state realizzate prima dell’imposizione del vincolo; b) seppure realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche; c) deve trattarsi di opere minori senza aumento di superficie (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria, cioè opere rientranti nelle categorie indicate ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1 al D.L. n. 269 del 2003); d) vi deve essere il previo parere favorevole dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo violato.
In ogni caso le opere non devono comportare la realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, sia esso di natura relativa o assoluta" (in questo senso cfr. Consiglio di Stato Sez. VI, 1 settembre 021, n. 6140, Consiglio di Stato, sez. II, 13 novembre 2020, n. 7014, Consiglio di Stato, sez. VI, 17 marzo 2020, n. 1902, Consiglio di Stato, sez. VI, 17 gennaio 2020, n. 425, Consiglio di Stato, sez. II, 15 ottobre 2019, n. 7032, T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 6 novembre 2020, n.5044, T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 3 dicembre 2019, n. 5673, T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 4 gennaio 2019, n.48) ” (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, Sent. 3 gennaio 2023, n. 34).
Nella fattispecie è del tutto manifesta la mancanza delle condizioni previste dato che le opere per le quali il condono è stato richiesto consistono in “ ristrutturazione e ampliamento fabbricato esistente ”, con evidente realizzazione di nuova volumetria.
In questa situazione il diniego del condono costituisce nulla più che un atto vincolato e dovuto, sicché può trovare applicazione l’articolo 21 octies della L. 7 agosto 1990, n. 241, cioè il principio secondo cui il giudice amministrativo non può annullare un provvedimento vincolato per vizi formali allorché esso risulti “sostanzialmente” legittimo (cioè tale che - in una ipotetica rinnovazione volta a emendare l’attività dal vizio formale - esso possa essere adottato nuovamente con il medesimo contenuto) (in questo senso anche dopo la modifica dell’articolo 21 octies da parte dell’articolo 12 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, c.f.r. T.A.R. Sardegna, sez. I. 14 febbraio 2022, n. 99).
Il gravato provvedimento, che ha respinto la domanda di condono edilizio sulla base della motivazione per cui si è in presenza di opere edilizie abusive che comportano nuove superfici e volumetrie realizzate in zona sottoposta a tutela paesaggistica, vincolata con la L.R. Campania n. 35/1987, è pertanto legittimo e immune dai denunciati vizi.
Anche quanto all’ordine demolitorio, i motivi di gravame risultano infondati.
Stante la legittimità del contestuale (ma logicamente antecedente) diniego di condono, pacifica si appalesa l’abusività degli interventi (consistenti “ nella costruzione di un alloggio e di annessi volumi ad uso pertinenziale per mq. 100,00 ” e in “ ulteriori opere edili abusive sul fabbricato sottoposto a procedura di condono edilizio e nelle aree esterne ”, dettagliatamente descritte e riassumibili in: tettoia, terrazza, deposito, pollaio, legnaia, vasche).
Infine, con riferimento alla presunta violazione del contraddittorio procedimentale, oltre a richiamare il consolidato principio per cui “ L’esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisce manifestazione di attività amministrativa doverosa, con la conseguenza che i relativi provvedimenti, quali l’ordinanza di demolizione, costituiscono atti vincolati per la cui adozione non è necessario l’invio del preavviso di rigetto, non essendovi spazio per momenti partecipativi del destinatario dell’atto ” (Cons. Stato, Sez. VI, 12 aprile 2024, n. 3347), preme evidenziare che, a ben vedere, le osservazioni di parte non hanno addotto alcun argomento valutabile da parte dell’amministrazione, limitandosi a richiedere copia del fascicolo.
In definitiva, il ricorso è infondato e va respinto.
Nulla per le spese, stante la mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato, anche di luogo, idoneo ad identificare enti o persone.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Michele Di Martino, Primo Referendario
LA PP, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA PP | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.