Art. 2.
Il Governo del Re e' autorizzato a prendere i provvedimenti necessari per la esecuzione della presente legge.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 luglio 1882.
UMBERTO.
Depretis.
Visto, il Guardasigilli: G. Zanardelli.
Il Governo del Re e' autorizzato a prendere i provvedimenti necessari per la esecuzione della presente legge.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 luglio 1882.
UMBERTO.
Depretis.
Visto, il Guardasigilli: G. Zanardelli.