Articolo 7 della Legge 11 novembre 1975, n. 584
Articolo 6Articolo 8
Versione
2 giugno 1976
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Versione
1 gennaio 2002
Art. 7. (( 1. I trasgressori alle disposizioni dell'articolo 1 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 250; la misura della sanzione e' raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.
2. Le persone indicate all'articolo 2, che non ottemperino alle disposizioni contenute in tale articolo, sono soggette al pagamento di una somma da euro 200 a euro 2.000; tale somma viene aumentata della meta' nelle ipotesi contemplate all'articolo 5, primo comma, lettera b).
3. L'obbligazione di pagare le somme previste nella presente legge non e' trasmissibile agli eredi ))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2002
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