Versione
2 giugno 1976
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Versione
1 gennaio 2002
1 gennaio 2002
Art. 7. (( 1. I trasgressori alle disposizioni dell'articolo 1 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 250; la misura della sanzione e' raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.
2. Le persone indicate all'articolo 2, che non ottemperino alle disposizioni contenute in tale articolo, sono soggette al pagamento di una somma da euro 200 a euro 2.000; tale somma viene aumentata della meta' nelle ipotesi contemplate all'articolo 5, primo comma, lettera b).
3. L'obbligazione di pagare le somme previste nella presente legge non e' trasmissibile agli eredi ))
2. Le persone indicate all'articolo 2, che non ottemperino alle disposizioni contenute in tale articolo, sono soggette al pagamento di una somma da euro 200 a euro 2.000; tale somma viene aumentata della meta' nelle ipotesi contemplate all'articolo 5, primo comma, lettera b).
3. L'obbligazione di pagare le somme previste nella presente legge non e' trasmissibile agli eredi ))
Commentari • 12
- 1. Multa per chi fuma in auto: quando?Annamaria Villafrate · https://www.studiocataldi.it/ · 21 agosto 2017 · 17.85909
[…] come sostituito dall'articolo 52, comma 20, della legge 28 dicembre 2001, n. 448." Che cosa stabilisce l'art. 7 l'art 7 della legge 584/1975? Esso punisce i trasgressori con la sanzione amministrativa minima di 25 e massima di 250 euro, che vengono raddoppiate se la violazione è commessa alla presenza di una donna in stato di gravidanza, di lattanti o di bambini fino a dodici anni. […]
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Giurisprudenza • 11
- 1. Corte Cost., sentenza 19/12/2003, n. 361Provvedimento: […] La disposizione censurata modifica, inasprendole, le sanzioni amministrative pecuniarie già stabilite dall'art. 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584 (Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico), applicabili in caso di violazione del divieto di fumo in determinati locali nonché dell'obbligo di esposizione degli avvisi riportanti il divieto medesimo e la correlativa sanzione.Leggi di più...
- divieto di fumo·
- sanzioni amministrative·
- lamentata lesione della competenza legislativa regionale concorrente·
- ricorso della regione toscana·
- pluralità di questioni di legittimità costituzionale sollevate con lo stesso ricorso·
- tutela della salute·
- disciplina statale·
- possibilità di trattazione separata·
- natura di principio fondamentale della disciplina censurata·
- non fondatezza della questione.·
- riserva di decisione sulle questioni residue.