TRIB
Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 21/11/2025, n. 711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 711 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale di Massa, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli - Presidente -
Dott.ssa Valentina Prudente - Giudice -
Dott. Ilario Ottobrino - Giudice rel. - ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento, avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi, iscritto al n.
284\2025 R.G.A.C. e promosso da:
(c.f. ) nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Erika Del Nero ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio sito in Carrara, Carlo Rosselli n. 11 (MS); ricorrente nei confronti di
(c.f. ) nata in [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Vittorio Briganti e Guido
IE ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo sito in Carrara, Vicolo dell'Arancio 1 (MS); resistente con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Nell'introdurre il presente procedimento ha dedotto: i) di aver Parte_1
contratto matrimonio con , in data 26.11.2018, in Carrara, iscritto nei Controparte_1 registri dello Stato Civile del predetto Comune al n. 111, parte I, uff. I, anno 2018; ii) che i coniugi risultano genitori di nata a [...] il [...], e Persona_1 Persona_2
nata a [...] in data [...]; iii) che entrambi hanno avuto figli da precedenti relazioni: in particolare, la sig.ra è madre di , nata in [...] in CP_1 Persona_3
data 01.03.2011, mentre il sig. è padre di nato il [...] a Pt_1 Persona_4
Carrara; iv) che tra i coniugi sussistono difficoltà tali da rendere intollerabili la prosecuzione della convivenza. Sulla scorta di quanto sopra, il ricorrente ha domandato, tra l'altro, la pronuncia della separazione personale dei coniugi.
2. Nel costituirsi in giudizio in data 18.03.2025, la sig.ra si è associata Controparte_1
alla domanda avente ad oggetto la separazione personale, pur domandando a sua volta la pronuncia di addebito nei confronti del marito.
3. In seguito alla comparizione delle parti dinanzi al giudice relatore, e all'adozione dei provvedimenti temporanei ex art. 473bis.22 c.p.c., le parti sono state invitate a precisare le conclusioni in punto di status, e con ordinanza del 5.11.2025 la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
4. Sussiste senz'altro la competenza del Tribunale adito, dal momento che il
Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019, prevede all'art. 3 che:
“sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro: a) nel cui territorio si trova: (…) ii) l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora”. E, nella specie,
l'ultima residenza abituale dei coniugi risulta sita in Carrara (MS). Quanto, invece, alla legge applicabile in materia di separazione, viene in rilievo il Regolamento UE n.
1259/2010, sulla scorta della cui portata e, della concorde posizione delle parti, trova applicazione la legge italiana.
5. Tanto premesso e preso atto della comunicazione degli atti al PM, è opinione del
Tribunale che, a fronte dell'accertata l'intollerabilità della convivenza, risultino integrati i presupposti che giustificano la pronuncia della separazione in accordo al disposto di cui all'art. 151 c.c..
6. La causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza per la decisione delle ulteriori domande avanzate dalle parti e la regolamentazione delle spese di lite.
Pag. 2 di 3
PQM
Il Tribunale di Massa, nella composizione collegiale di cui in premessa, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale tra i sig.ri e , i Parte_1 Controparte_1
quali hanno contratto matrimonio in Carrara, in data 26.11.2018, iscritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al n. 111, parte I, uff. I, anno 2018;
2) manda alla Cancelleria ai fini della trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Carrara (MS) onde procedere alle incombenze di legge;
3) rimette la causa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori domande delle parti, come da separata ordinanza.
Si comunichi.
Così deciso in Massa, nella camera di consiglio del 20.11.2025.
Il Presidente Il Giudice est.
dott. Giulio Lino Maria Giuntoli dott. Ilario Ottobrino
Alla redazione del presente procedimento ha collaborato la dott.ssa Virginia Badano in qualità di addetta all'Ufficio per il processo.
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale di Massa, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli - Presidente -
Dott.ssa Valentina Prudente - Giudice -
Dott. Ilario Ottobrino - Giudice rel. - ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento, avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi, iscritto al n.
284\2025 R.G.A.C. e promosso da:
(c.f. ) nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Erika Del Nero ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio sito in Carrara, Carlo Rosselli n. 11 (MS); ricorrente nei confronti di
(c.f. ) nata in [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Vittorio Briganti e Guido
IE ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo sito in Carrara, Vicolo dell'Arancio 1 (MS); resistente con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Nell'introdurre il presente procedimento ha dedotto: i) di aver Parte_1
contratto matrimonio con , in data 26.11.2018, in Carrara, iscritto nei Controparte_1 registri dello Stato Civile del predetto Comune al n. 111, parte I, uff. I, anno 2018; ii) che i coniugi risultano genitori di nata a [...] il [...], e Persona_1 Persona_2
nata a [...] in data [...]; iii) che entrambi hanno avuto figli da precedenti relazioni: in particolare, la sig.ra è madre di , nata in [...] in CP_1 Persona_3
data 01.03.2011, mentre il sig. è padre di nato il [...] a Pt_1 Persona_4
Carrara; iv) che tra i coniugi sussistono difficoltà tali da rendere intollerabili la prosecuzione della convivenza. Sulla scorta di quanto sopra, il ricorrente ha domandato, tra l'altro, la pronuncia della separazione personale dei coniugi.
2. Nel costituirsi in giudizio in data 18.03.2025, la sig.ra si è associata Controparte_1
alla domanda avente ad oggetto la separazione personale, pur domandando a sua volta la pronuncia di addebito nei confronti del marito.
3. In seguito alla comparizione delle parti dinanzi al giudice relatore, e all'adozione dei provvedimenti temporanei ex art. 473bis.22 c.p.c., le parti sono state invitate a precisare le conclusioni in punto di status, e con ordinanza del 5.11.2025 la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
4. Sussiste senz'altro la competenza del Tribunale adito, dal momento che il
Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019, prevede all'art. 3 che:
“sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro: a) nel cui territorio si trova: (…) ii) l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora”. E, nella specie,
l'ultima residenza abituale dei coniugi risulta sita in Carrara (MS). Quanto, invece, alla legge applicabile in materia di separazione, viene in rilievo il Regolamento UE n.
1259/2010, sulla scorta della cui portata e, della concorde posizione delle parti, trova applicazione la legge italiana.
5. Tanto premesso e preso atto della comunicazione degli atti al PM, è opinione del
Tribunale che, a fronte dell'accertata l'intollerabilità della convivenza, risultino integrati i presupposti che giustificano la pronuncia della separazione in accordo al disposto di cui all'art. 151 c.c..
6. La causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza per la decisione delle ulteriori domande avanzate dalle parti e la regolamentazione delle spese di lite.
Pag. 2 di 3
PQM
Il Tribunale di Massa, nella composizione collegiale di cui in premessa, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale tra i sig.ri e , i Parte_1 Controparte_1
quali hanno contratto matrimonio in Carrara, in data 26.11.2018, iscritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al n. 111, parte I, uff. I, anno 2018;
2) manda alla Cancelleria ai fini della trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Carrara (MS) onde procedere alle incombenze di legge;
3) rimette la causa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori domande delle parti, come da separata ordinanza.
Si comunichi.
Così deciso in Massa, nella camera di consiglio del 20.11.2025.
Il Presidente Il Giudice est.
dott. Giulio Lino Maria Giuntoli dott. Ilario Ottobrino
Alla redazione del presente procedimento ha collaborato la dott.ssa Virginia Badano in qualità di addetta all'Ufficio per il processo.
Pag. 3 di 3