Sentenza 29 settembre 2014
Massime • 1
È illegittima l'ordinanza con cui il magistrato di sorveglianza disapplica la circolare ministeriale del DAP del 16 novembre 2011, con cui si prevedono limitazioni relative all'invio e alla ricezione di libri, riviste o scritti nei confronti del detenuto sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis ord. pen., trattandosi di forme particolari di comunicazione che non rientrano nella disciplina dei controlli sulla corrispondenza ai sensi dell'art. 18-ter ord.pen., né rinvenendosi, nelle disposizioni della normativa secondaria in questione, un'eccessiva ed ingiustificata limitazione del diritto di informazione e di studio.
Commentari • 3
- 1. Per la Consulta è legittimo il divieto imposto ai detenuti in 41-bisAngela Della Bella · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca qui. 1. Segnaliamo ai lettori il recente deposito delle motivazioni della sentenza n. 122 del 2017, con la quale la Consulta ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 41 bis co. 2 quater ord. penit., laddove consente all'amministrazione penitenziaria di vietare la ricezione e l'invio di libri e riviste tra i detenuti sottoposti al regime detentivo speciale e l'esterno. Rinviando ad altra sede un più articolato commento della pronuncia, ci limitiamo in questa sede ad enuclearne i profili principali, ripercorrendone però le vicende che l'hanno preceduta, così da consentire ai lettori di coglierne …
Leggi di più… - 2. Art. 41-bishttps://www.filodiritto.com/
- 3. bis O.P.: il diritto alla sessualità dei detenuti – IUS In ItinereFrancesco Martin · https://www.iusinitinere.it/
1. Premessa Il rapporto tra carcere e affettività ha, specialmente negli ultimi anni, alimentato sia dal punto di vista prettamente giuridico e normativo, sia psicologico e sociale il dibattito. In particolare il fulcro della questione si basava sul fatto se, un soggetto privato della libertà personale a seguito di una condanna ovvero di un provvedimento cautelare, stante la commistione nelle strutture carcerarie delle due categorie, potesse essere anche privato della sfera sessuale. Tale questione si è riproposta con particolare forza nel caso in cui il detenuto sia sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis O.P., c.d. carcere duro. Proprio su tale questione è di recente intervenuta …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/09/2014, n. 1774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1774 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 29/09/2014
Dott. NOVIK Adet Toni - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRINI Enrico Giuseppe - Consigliere - N. 2613
Dott. CASA Filippo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - rel. Consigliere - N. 5760/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI L'AQUILA;
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
nei confronti di:
AR NN N. IL 24/01/1985;
avverso l'ordinanza n. 1574/2013 GIUD. SORVEGLIANZA di L'AQUILA, del 10/10/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. F. Salzano, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi e l'annullamento senza rinvio di provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza resa in data 10 ottobre 2013 il Magistrato di Sorveglianza di L'Aquila - su reclamo proposto da RA NN, detenuto sottoposto al regime differenziato di cui alla L. n. 354 del 1975, art. 41 bis, (da ora in poi ord.pen.) - avente ad oggetto la circolare emessa dal DAP in data 16 novembre 2011, disponeva la disapplicazione di detta circolare (e dei conseguenti ordini di servizio) nella parte relativa al divieto di inviare o ricevere dai familiari libri, riviste o scritti (imponendosi l'acquisto mediante l'istituto penitenziario di appartenenza).
Ad avviso del Magistrato di Sorveglianza tale parte della circolare finisce con il violare la previsione di legge in tema di limitazioni alla "corrispondenza" di cui all'art. 18 ter ord.pen., posto che tale norma prevede l'intervento giurisdizionale con provvedimento motivato - caso per caso - anche in tema di limitazione alla ricezione dall'esterno della stampa. Non potrebbe pertanto essere attuata tale limitazione con una circolare applicativa del regime differenziato o con un provvedimento del Direttore dell'Istituto.
Trattandosi di detenuto sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41 bis ord.pen., ogni limitazione in tema di corrispondenza è rimessa alla valutazione del giudice.
Si ritiene attuale la lesione del diritto soggettivo e si estendono gli effetti favorevoli di decisione analoga emessa in data 9 novembre 2012.
2. Avverso detto provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di L'Aquila e il Ministro della Giustizia tramite l'Avvocatura Generale dello Stato. In entrambi i ricorsi si deduce violazione di legge, rappresentata dall'art. 41 bis ord.pen..
Nel ricorso proposto dal Pubblico Ministero si evidenzia che le finalità di inibire contatti con le organizzazioni criminali di appartenenza - perseguite da detta norma - includono il ricorso a tale tipologia di controllo, in chiave di prevenzione, come già affermato da questa Corte di legittimità.
Nel ricorso proposto dal Ministro pro tempore si evidenzia altresì la tardività del reclamo, posto che nei confronti del RA la circolare risulta in applicazione dal novembre 2011. Si evidenzia altresì che la circolazione di testi tra i detenuti e i familiari è stata in passato utilizzata - in casi specifici - come veicolo di trasmissione di messaggi in violazione della disciplina cui è ispirato il sistema differenziato di cui all'art. 41 bis ord.pen..
Ciò posto, la circolare non vieta l'acquisto o ricezione di libri o riviste ma si limita a disciplinarne - in modo diverso rispetto al passato - le modalità.
Si pone l'accento sulla diversità ontologica tra la trasmissione e ricezione di "corrispondenza" in senso stretto (missive) e l'invio di libri o riviste tramite "pacchi" o altre spedizioni, ritenendo legittimo differenziare - per la particolare categoria di detenuti - la ricezione o l'invio dei diversi oggetti in questione. In effetti la disciplina introdotta con la circolare mira a disciplinare il contenuto dei "pacchi" trasmessi dai familiari, con divieto di inserzione di libri o riviste ed in ciò può essere regolamentata in via esclusiva dall'art. 41 bis ord. pen., senza che venga in tal modo violato il contenuto prescrittivo dell'art. 18 ter ord.pen..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi risultano fondati, per le ragioni che seguono.
1.1 Non può dirsi inammissibile l'originario reclamo per tardività, trattandosi di circolare in atto al momento della proposizione del reclamo, il che esclude - data la natura del provvedimento impugnato ed il suo contenuto - la necessaria correlazione ad un espresso diniego di ricezione di corrispondenza.
1.2 Il Magistrato di Sorveglianza nel provvedimento impugnato non dubita della possibilità di introdurre limitazioni - per esigenze di sicurezza - alla ricezione, da parte del detenuto, della stampa o di altri scritti dall'esterno ma ritiene illegittimo il quomodo della limitazione, adottata con circolare ministeriale di "attuazione" del regime speciale di cui all'art. 41 bis ord.pen..
In sostanza si sostiene che tale "tipologia" di limitazione non potrebbe trovare fondamento nel contenuto tipico e generalista del provvedimento di adozione del regime differenziato - emesso dal Ministro della Giustizia - ne' nella conseguente disciplina secondaria di attuazione, in quanto materia "coperta" da riserva di giurisdizione (preventiva rispetto al trattenimento) ai sensi dell'art. 18 ter ord.pen..
Posta da tale prospettiva, la questione finisce con il richieERe l'esame - da parte di questa Corte di legittimità - dei due modelli normativi posti a confronto (l'art. 18 ter e l'art. 41 bis ord.pen.) allo scopo di comprenERe se ci si trovi di fronte ad un conflitto tra norme aventi il medesimo oggetto risolvibile esclusivamente a favore di quella comportante il maggior "tasso di garanzia" (art. 18 ter) - così come ritenuto nel provvedimento impugnato - o se altri criteri interpretativi - come quello di specialità - consentano di ritenere la materia della ricezione di "elaborati grafici" dall'esterno regolamentata, lì dove il detenuto sia destinatario del decreto applicativo del regime "speciale", dal solo articolo 41 bis ord.pen..
1.2 Sul punto, non vi è dubbio che lì dove si tratti di
"corrispondenza" la sottoposizione al visto di controllo vada realizzata - anche nell'ipotesi di applicazione del regime differenziato - nelle forme dell'art. 18 ter ord.pen. (tra le altre, Sez. 1^ n. 43522 del 20.6.2014, rv 260692). In tal senso, è evidente che l'adozione del decreto di sottoposizione funge da presupposto legittimante l'emissione del provvedimento di cui all'art. 18, ter comma 3, ma la scelta sul trattenimento o meno della missiva "spetta" alla autorità giudiziaria (con facoltà di specifico reclamo) e non a quella amministrativa.
Tuttavia - ed è questo il tema - ciò non implica l'equiparazione tra il modello legale di controllo della "corrispondenza" e quello della "ricezione della stampa", come ritenuto dal Magistrato di Sorveglianza nella decisione impugnata, per le consiERazioni che seguono.
La nozione comune di corrispondenza recepita dal legislatore, se si pone mente al significato letterale del termine utilizzato (corrispondenza è "scambio regolare di comunicazioni, specialmente di tipo epistolare" secondo un comune dizionario) concerne una forma particolare di comunicazione interpersonale tramite scritti e non include di per sè la "trasmissione" di pubblicazioni (libri, riviste o altro) contenenti notizie o espressione del pensiero di soggetti "diversi" rispetto al mittente e/o al destinatario. Da tale particolare caratteristica ERiva la rafforzata tutela (art. 18 ter) fornita al diritto di "inviare o ricevere corrispondenza" inteso come espressione del diritto di "comunicare il proprio pensiero" e/o di ricevere quello dei soggetti con cui si mantengono relazioni affettive. In tal caso lo scritto è infatti sostitutivo della comunicazione verbale e rappresenta lo strumento per quel mantenimento delle relazioni interpersonali definito "intangibile" anche in rapporto alle forme di restrizione più intensa della libertà personale, in sede sovranazionale. Ciò perché la detenzione, pur se correlata a reati di particolare gravità e pur nei suoi aspetti di afflittività e contenimento della accertata pericolosità, non sopprime i diritti individuali al mantenimento della relazionalità e della vita affettiva del soggetto detenuto, non potendo consistere in trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell'art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Più volte la CEDU ha affermato il principio per cui l'isolamento "sociale" correlato allo stato detentivo può essere soltanto relativo e non di tipo assoluto (decisione del 4.2.2003 nel caso AN ER VE / Paesi Bassi, ove si afferma, tra l'altro, che., in this context, thè Court has previously held that complete sensory isolation, coupled with total social isolation, can destroy the personality and constitutes a form of inhuman treatment which cannot be justified by thè requirements ofsecurity or any other reason.). In riferimento al regime differenziato di cui all'art. 41 bis ord. pen., la CEDU pur ritenendo, proprio in riferimento al carattere "relativo" e non "assoluto" delle restrizioni legittima (nel confronto con il suddetto art. 3) la previsione normativa, ha più di una volta evidenziato il contrasto tra il diritto al mantenimento delle relazioni affettive ed il precedente assetto normativo proprio in tema di modalità di esercizio della censura sulla corrispondenza con i familiari (in tal senso le sentenze AN c. Italia, 15 novembre 1996/ parr. 32 s.; CH
contro
Italia, 15 novembre 1996, parr. 32 s.; VI e. Italia, 21 dicembre 2000, parr. 25 ss.; AT c. Italia, 9 gennaio 2001, parr. 35 ss.; Di OV c. Italia, 20 luglio 2001, parr. 20 ss...) e da tale linea interpretativa è ERivata la modifica normativa operata con legge n.95 del 2004, con l'introduzione dell'art. 18 ter.
1.3 Cosa ben diversa è, invece, la ricezione dall'esterno - tramite spedizione - di pubblicazioni che riportano elaborati grafici redatti da terzi, espressione - in realtà - di diversa facoltà del detenuto, quella di informarsi e istruirsi (ai sensi della L. n. 354 del 1975, art. 18, comma 6, e D.P.R. n. 230 del 2000, art. 21). Se è
vero dunque che - in via generale - anche le limitazioni alla ricezione della stampa sono previste come possibili nell'ambito del modello disegnato dall'art. 18, comma 1, lett. a ord. pen. e dunque con intervento giurisdizionale (art. 18, comma 3 stessa legge) ciò non esclude la legittimità di forme limitative del diritto alla informazione o alla istruzione (che lo si ripete sono nozioni concettualmente diverse dalla corrispondenza in senso stretto) che ERivino dalla sottoposizione del detenuto al regime differenziato di cui all'art. 41 bis, anch'esso previsto dalla legge di ordinamento penitenziario, con carattere di specialità ERogante (in tale limitato ambito).
In tal caso, è infatti il contenuto stesso della previsione normativa "speciale" che - in rapporto al più elevato livello di pericolosità soggettiva espresso dal provvedimento ministeriale di adozione ed oggetto di controllo giurisdizionale ai sensi dell'art. 41 bis, comma 2 sexies - rende legittima l'adozione delle misure previste dal comma 1 quater, tra cui quelle idonee a prevenire contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza (lettera a) e quelle in tema di limitazione degli oggetti che possono essere ricevuti dall'esterno (lettera c).
In particolare, l'uso del termine "oggetti", data la sua ampiezza descrittiva, da parte del legislatore, legittima pertanto - nel diverso ed autonomo ambito applicativo della previsione di legge dell'art. 41 bis - le limitazioni imposte dalla normativa secondaria in punto di ricezione di libri, giornali e pubblicazioni provenienti dall'esterno e dirette al soggetto sottoposto al regime detentivo "speciale", come prospettato nel ricorso proposto dal Ministero della Giustizia.
Non vi è pertanto - nel caso in esame - alcuna illegittima sottrazione al controllo giurisdizionale di simile previsione limitatrice - così interpretata - posto che ci si muove su un terreno diverso rispetto a quello della "corrispondenza" (in senso stretto) e le norme regolamentari non esorbitano dal tracciato normativo disegnato dalla disposizione di riferimento, con adeguata ponERazione degli interessi in rilievo, come già ritenuto da questa Corte di legittimità in diverse decisioni sul tema (Sez. 1^ n. 46783 del 23.9.2013, rv 257473; Sez. 1^ n. 42902 del 27.9.2013, rv 257299;
Sez. 1^ n. 9674 del 3.10.2013, rv 259177). Peraltro, come evidenziato in tali decisioni, le disposizioni contenute in detta circolare ministeriale non comportano restrizioni ingiustificate alle facoltà riconosciute in tema di informazione e istruzione.
Con l'introduzione delle suddette regole non viene certo soppresso il diritto del detenuto ad informarsi o studiare attraverso la lettura di testi, ma si sottopone a un più rigoroso controllo la provenienza dei libri o delle stampe e si impedisce al detenuto di effettuare scambi sospetti con familiari di libri che potrebbero contenere messaggi criptici, non facilmente individuabili dal personale addetto al controllo.
Anche il diritto allo studio non viene in alcun modo limitato per il solo fatto che si impedisce al detenuto di tenere nella propria cella un numero eccessivo di libri;
tale divieto appare del tutto giustificato dalle ragioni indicate nella circolare. Risulta del tutto ragionevole la prescrizione che abbonamenti a pubblicazioni avvengano per il tramite della direzione dell'istituto o dell'impresa incaricata della distribuzione in carcere, al fine di mantenere un'opportuna riservatezza sul luogo di detenzione del detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41 bis ord. pen.. Le regole introdotte dalla suddetta circolare, in conclusione, risultano applicative della legge istitutiva del regime speciale di detenzione ed in linea con le finalità di questo regime. Dette prescrizioni, inoltre, non hanno sostanzialmente limitato il diritto del detenuto ad informarsi o a studiare, risultando soltanto regolate, in funzione degli scopi del regime di detenzione speciale, le modalità con le quali possono essere ricevuti, consegnati o custoditi i libri nella propria camera di detenzione.
Va pertanto disposto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2015