CASS
Sentenza 17 settembre 2021
Sentenza 17 settembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/09/2021, n. 34595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34595 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RG NT nato a [...] il [...] rL 1 7 SET 2021 avverso la sentenza del 23/10/2019 del GIP TRIBUNALE di AOSTA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE FIMIANI, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso lette le conclusioni scritte dell'Avv. SANDRO SORBARA del foro di Aosta, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art.23, comma 8 del D.L. n.137/20. Penale Sent. Sez. 3 Num. 34595 Anno 2021 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: ROSI ELISABETTA Data Udienza: 04/06/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Il G.I.P. del Tribunale di Aosta, con sentenza del 23 ottobre 2019, emessa all'esito di giudizio abbreviato condizionato all'esame di due testi, ha condannato GI NT alla pena di euro 4 mila di ammenda per i reati di cui: a) all'art. 5, comma 1, lett. b) e 6 legge 30 aprile 1962 n. 283,per aver venduto o detenuto per vendere o distribuito per il consumo sostanze alimentari (350 kg di albume di uova congelato), in cattivo stato di conservazione, perché presentanti cristallizzazione diffusa, contenenti pezzi di plastica e residui di altri alimenti, congelate con attrezzatura non adatta allo scopo e riposte all'interno di bidoni di plastica;
b) all'art. 5, comma 1, lett. d) e 6 legge 30 aprile 1962 n. 283, per aver venduto o detenuto per vendere o distribuito per il consumo sostanze alimentari(200 kg di farina tipo =, 5Kg di farina di malto) insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione, in quanto invase da tignole della farina (farfalline) o altri insetti, fatti commessi in Roisan alla data dell'8 febbraio 2018. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, articolato in un unico motivo, con cui lamenta inosservanza od erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in combinato disposto con l'art. 11 Cost, in relazione al rigetto da parte del G.I.P. del Tribunale di Aosta della richiesta difensiva di produrre, prima dell'ammissione del giudizio abbreviato condizionato all'escussione di un teste, la consulenza tecnica di parte e in relazione al rigetto della consulenza ex art. 441, comma 5 cod. proc. pen, nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. che all'esito della tempestiva opposizione al decreto penale di condanna in data 22 agosto 2018, contenente l'ammissione al rito abbreviato condizionato all'escussione di due testimoni il difensore chiedeva di produrre consulenza tecnica di parte, che veniva rigettata dal G.I.P. La difesa si duole che, difformemente da quanto previsto dall'art. 438, comma 5, cod. proc. pen., nel giudizio abbreviato c.d. atipico, disposto a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, tale produzione non sia ammissibile con conseguente possibile dubbio di costituzionalità, considerato il tempo ristretto assegnato per decidere l'eventuale rito alternativo (15 giorni), in quanto all'imputato residua unicamente il potere di sollecitare il giudice ad assumere d'ufficio ex art. 441, comma 5 cod. proc. pen. tale documentazione 2 difensiva, nel caso sia ritenuta prova assolutamente necessaria per l'accertamento del fatto di reato. Invece l'art. 464 cod. proc. pen. avrebbe dovuto contenere un richiamo espresso al dettato dell'art. 438, comma 4 cod. proc. pen., al fine di salvaguardare il diritto di difesa. Il ricorrente lamenta inoltre che il G.I.P. non abbia ritenuto necessario disporre una consulenza tecnica d'ufficio, idonea a chiarire gli aspetti tecnici dei reati in materia di alimenti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1. Il dettato del primo comma dell'art. 464 cod. proc. pen. dispone: "Se l'opponente ha chiesto il giudizio immediato, il giudice emette decreto a norma dell'articolo 456, comma, 3 e 5. Se l'opponente ha chiesto il giudizio abbreviato, il giudice fissa con decreto l'udienza dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa;
nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-bis, 442 e 443; si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 438, comma 6-bis; nel caso di cui all'articolo 441-bis, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cúi era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio conseguente all'opposizione". 1.2. Va rilevato che il legislatore ha richiamato espressamente quelle disposizioni del giudizio abbreviato che risultano in linea con la ratio del giudizio di opposizione a decreto penale, come del resto precisato dalla giurisprudenza di legittimità che, in riferimento a possibili produzioni successive da parte del pubblico ministero, ha stabilito che in tema di giudizio abbreviato richiesto a seguito di decreto penale di condanna, una volta adottato il provvedimento di ammissione al rito speciale, il materiale probatorio utilizzabile per la decisione è solo quello contenuto nel fascicolo del pubblico ministero trasmesso ai sensi dell'art. 459 cod. proc. pen., sicchè l'eventuale produzione di ulteriori atti potrà avvenire solo all'udienza nel contraddittorio delle parti a seguito di integrazione probatoria (cfr. Sez. 5, n. 1505 del 26/10/2020, dep. 14/01/2021, Ferrari, Rv. 280404 - 01; Sez.3, n. a n. 23784 del 02/10/2018, dep. 29/05/2019, S., Rv. 275975 - 01). 1.3. Per quanto attiene alle produzioni a seguito di indagini difensive, anche con riferimento al giudizio abbreviato condizionato "di tipo ordinario", è stato parimenti precisata la necessità che gli atti delle indagini difensive siano stati depositati nel fascicolo del pubblico ministero prima dell'ammissione al rito (così Sez.6, n. 1561 del 11/09/2018, dep. 14/01/2019, Fiorito, Rv. 274940 - 02, dove la 3 Corte ha osservato che avendo l'imputato chiesto che il processo fosse definito con il rito abbreviato condizionato all'escussione di testi, non potesse chiedere successivamente l'acquisizione di nuovi elementi di prova). 2. Non sussiste alcuna manifesta irragionevolezza, ed ancor meno dubbio di costituzionalità, nella disciplina relativa al giudizio abbreviato condizionato richiesto con l'atto di opposizione a decreto penale di condanna, posto che per effetto della discovery, la difesa è nella condizione di conoscere il contenuto del fascicolo del pubblico ministero e può quindi provvedere a svolgere indagini difensive o a subordinare la richiesta di abbreviato alla condizione della assunzione dei mezzi di prova. Orbene nel caso di specie ciò è avvenuto, ma le sole prove richieste erano quelle dichiarative, senza che fosse stata avanzata istanza di accertamento peritale, ovvero di assunzione a teste qualificato di un proprio consulente tecnico di parte. 3. Del resto è stato già statuito sul punto da questa Corte di legittimità, che la richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad integrazione probatoria, deve, a pena di inammissibilità, essere proposta con l'opposizione al decreto penale di condanna e può essere successivamente integrata dal giudice solo con gli elementi necessari per l'acquisizione della prova (cfr. Sez.3, n. 14339 del 31/01/2012, Incognito, Rv. 252540 - 01), dovendosi escludere - secondo la lettera della legge - che l'imputato possa esercitare la facoltà di richiedere una ulteriore e specifica integrazione probatoria, in un tempo diverso e differito rispetto al momento in cui avanzi richiesta di rito abbreviato;
tanto più, quando - come è nel caso in esame - la opzione per tale rito è stata con chiarezza formulata contestualmente alla dichiarazione di opposizione e condizionata all'assunzione di due testimoni. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e. della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 giugno 2021.
udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE FIMIANI, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso lette le conclusioni scritte dell'Avv. SANDRO SORBARA del foro di Aosta, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art.23, comma 8 del D.L. n.137/20. Penale Sent. Sez. 3 Num. 34595 Anno 2021 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: ROSI ELISABETTA Data Udienza: 04/06/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Il G.I.P. del Tribunale di Aosta, con sentenza del 23 ottobre 2019, emessa all'esito di giudizio abbreviato condizionato all'esame di due testi, ha condannato GI NT alla pena di euro 4 mila di ammenda per i reati di cui: a) all'art. 5, comma 1, lett. b) e 6 legge 30 aprile 1962 n. 283,per aver venduto o detenuto per vendere o distribuito per il consumo sostanze alimentari (350 kg di albume di uova congelato), in cattivo stato di conservazione, perché presentanti cristallizzazione diffusa, contenenti pezzi di plastica e residui di altri alimenti, congelate con attrezzatura non adatta allo scopo e riposte all'interno di bidoni di plastica;
b) all'art. 5, comma 1, lett. d) e 6 legge 30 aprile 1962 n. 283, per aver venduto o detenuto per vendere o distribuito per il consumo sostanze alimentari(200 kg di farina tipo =, 5Kg di farina di malto) insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione, in quanto invase da tignole della farina (farfalline) o altri insetti, fatti commessi in Roisan alla data dell'8 febbraio 2018. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, articolato in un unico motivo, con cui lamenta inosservanza od erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in combinato disposto con l'art. 11 Cost, in relazione al rigetto da parte del G.I.P. del Tribunale di Aosta della richiesta difensiva di produrre, prima dell'ammissione del giudizio abbreviato condizionato all'escussione di un teste, la consulenza tecnica di parte e in relazione al rigetto della consulenza ex art. 441, comma 5 cod. proc. pen, nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. che all'esito della tempestiva opposizione al decreto penale di condanna in data 22 agosto 2018, contenente l'ammissione al rito abbreviato condizionato all'escussione di due testimoni il difensore chiedeva di produrre consulenza tecnica di parte, che veniva rigettata dal G.I.P. La difesa si duole che, difformemente da quanto previsto dall'art. 438, comma 5, cod. proc. pen., nel giudizio abbreviato c.d. atipico, disposto a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, tale produzione non sia ammissibile con conseguente possibile dubbio di costituzionalità, considerato il tempo ristretto assegnato per decidere l'eventuale rito alternativo (15 giorni), in quanto all'imputato residua unicamente il potere di sollecitare il giudice ad assumere d'ufficio ex art. 441, comma 5 cod. proc. pen. tale documentazione 2 difensiva, nel caso sia ritenuta prova assolutamente necessaria per l'accertamento del fatto di reato. Invece l'art. 464 cod. proc. pen. avrebbe dovuto contenere un richiamo espresso al dettato dell'art. 438, comma 4 cod. proc. pen., al fine di salvaguardare il diritto di difesa. Il ricorrente lamenta inoltre che il G.I.P. non abbia ritenuto necessario disporre una consulenza tecnica d'ufficio, idonea a chiarire gli aspetti tecnici dei reati in materia di alimenti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1. Il dettato del primo comma dell'art. 464 cod. proc. pen. dispone: "Se l'opponente ha chiesto il giudizio immediato, il giudice emette decreto a norma dell'articolo 456, comma, 3 e 5. Se l'opponente ha chiesto il giudizio abbreviato, il giudice fissa con decreto l'udienza dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa;
nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-bis, 442 e 443; si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 438, comma 6-bis; nel caso di cui all'articolo 441-bis, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cúi era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio conseguente all'opposizione". 1.2. Va rilevato che il legislatore ha richiamato espressamente quelle disposizioni del giudizio abbreviato che risultano in linea con la ratio del giudizio di opposizione a decreto penale, come del resto precisato dalla giurisprudenza di legittimità che, in riferimento a possibili produzioni successive da parte del pubblico ministero, ha stabilito che in tema di giudizio abbreviato richiesto a seguito di decreto penale di condanna, una volta adottato il provvedimento di ammissione al rito speciale, il materiale probatorio utilizzabile per la decisione è solo quello contenuto nel fascicolo del pubblico ministero trasmesso ai sensi dell'art. 459 cod. proc. pen., sicchè l'eventuale produzione di ulteriori atti potrà avvenire solo all'udienza nel contraddittorio delle parti a seguito di integrazione probatoria (cfr. Sez. 5, n. 1505 del 26/10/2020, dep. 14/01/2021, Ferrari, Rv. 280404 - 01; Sez.3, n. a n. 23784 del 02/10/2018, dep. 29/05/2019, S., Rv. 275975 - 01). 1.3. Per quanto attiene alle produzioni a seguito di indagini difensive, anche con riferimento al giudizio abbreviato condizionato "di tipo ordinario", è stato parimenti precisata la necessità che gli atti delle indagini difensive siano stati depositati nel fascicolo del pubblico ministero prima dell'ammissione al rito (così Sez.6, n. 1561 del 11/09/2018, dep. 14/01/2019, Fiorito, Rv. 274940 - 02, dove la 3 Corte ha osservato che avendo l'imputato chiesto che il processo fosse definito con il rito abbreviato condizionato all'escussione di testi, non potesse chiedere successivamente l'acquisizione di nuovi elementi di prova). 2. Non sussiste alcuna manifesta irragionevolezza, ed ancor meno dubbio di costituzionalità, nella disciplina relativa al giudizio abbreviato condizionato richiesto con l'atto di opposizione a decreto penale di condanna, posto che per effetto della discovery, la difesa è nella condizione di conoscere il contenuto del fascicolo del pubblico ministero e può quindi provvedere a svolgere indagini difensive o a subordinare la richiesta di abbreviato alla condizione della assunzione dei mezzi di prova. Orbene nel caso di specie ciò è avvenuto, ma le sole prove richieste erano quelle dichiarative, senza che fosse stata avanzata istanza di accertamento peritale, ovvero di assunzione a teste qualificato di un proprio consulente tecnico di parte. 3. Del resto è stato già statuito sul punto da questa Corte di legittimità, che la richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad integrazione probatoria, deve, a pena di inammissibilità, essere proposta con l'opposizione al decreto penale di condanna e può essere successivamente integrata dal giudice solo con gli elementi necessari per l'acquisizione della prova (cfr. Sez.3, n. 14339 del 31/01/2012, Incognito, Rv. 252540 - 01), dovendosi escludere - secondo la lettera della legge - che l'imputato possa esercitare la facoltà di richiedere una ulteriore e specifica integrazione probatoria, in un tempo diverso e differito rispetto al momento in cui avanzi richiesta di rito abbreviato;
tanto più, quando - come è nel caso in esame - la opzione per tale rito è stata con chiarezza formulata contestualmente alla dichiarazione di opposizione e condizionata all'assunzione di due testimoni. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e. della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 giugno 2021.