Articolo 11 della Legge 27 luglio 1956, n. 769
Articolo 10
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15 agosto 1956
Art. 11.
E' approvato il bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, per l'esercizio finanziario 1956-57, allegato allo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra i capitoli dello stato di previsione della spesa della suindicata Azienda, per l'esercizio finanziario 1956-57, concernenti gli oneri di carattere generale, i fondi inscritti ai capitoli n. 63 e n. 64 del detto stato di previsione.
Gli eventuali prelevamenti, tanto dal fondo di riserva per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale che dal fondo di riserva per opere straordinarie, nonche' le conseguenti iscrizioni ai capitoli del bilancio della Azienda predetta delle somme prelevate, saranno disposti con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro.
Tali decreti verranno comunicati al Parlamento unitamente al conto consuntivo della Azienda stessa.

Entrata in vigore il 15 agosto 1956