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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 19/12/2025, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 609/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALMI
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Francesco Pio Me, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la Sentenza n. 609/2024, resa nell'ambito del procedimento RG n. 1999/2022 pubblicata il 29/04/2024, resa dal Giudice di Pace di Palmi, promossa da:
nato a [...] il [...] (CF: rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Valeria Capua
- APPELLANTE
Contro il in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avv. Tiziana Guglielmo
- APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: risarcimento danno da responsabilità da cose in custodia (art. 2051 c.c.)
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
In decisione all'udienza del 4 dicembre 2025 ex art. 281 sexies c.p.c
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'impugnata sentenza ha statuito in parte dispositiva:
Accoglie la domanda per quanto di ragione e per l'effetto condanna il a Controparte_1 corrispondere, in favore di , in qualità di genitore di , la somma di € Parte_2 Parte_1
1.423,00 liquidata ai valori attuali, nonché al pagamento degli interessi al tasso legale, dalla data del fatto (22-01-2022) e fino al soddisfo, da calcolarsi sulla somma spettante alla data del sinistro, previa devalutazione della somma liquidata all'attualità, via via rivalutata con cadenza annuale fino alla data odierna, secondo gli indici Istat del costo della vita. - Condanna il alla rifusione, in favore di parte attrice, delle spese di lite, che previa Controparte_1 compensazione in ragione della metà, si liquidano in € 70,00 per esborsi ed € 600,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali del 15% sui compensi, Cpa e Iva (se dovuta)”.
Avverso tale sentenza ha promosso appello proponendo i seguenti motivi di gravame: Parte_1
- Errata applicazione dell'art 1227, co. 1, c.c. così come applicata dal Giudice di prime cure essendo la responsabilità del sinistro riconducibile esclusivamente al comportamento del
; Controparte_1
- Violazione di legge in tema di diligenza del comportamento dell'utente del bene demaniale e segnatamente della strada demaniale, anche in relazione all'affidamento che era ragionevole porre nell'utilizzo ordinario di quello specifico bene demaniale, con riguardo proprio alle specifiche condizioni di luogo e di tempo;
- Mancata ed errata valutazione delle prove assunte nel corso del giudizio che avrebbero dovuto indurre il giudice a soffermarsi esclusivamente sulla circostanza che il fatto si verificava su un rettilineo, in pieno giorno e su una carreggiata da ritenersi “non insidiosa”, ritenendo la velocità come non adeguata pur in assenza di specifici rilievi operati dalle forze dell'ordine;
- Errata valutazione del danno essendo quest'ultimo conseguenza diretta del sinistro per cui è causa con piena prova del nesso causale fra il fatto e l'evento (danno) così come descritto, pertanto, insiste nella quantificazione del danno per come determinata da parte attrice, per complessivi €4.796,90.
Pertanto, l'appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale d Palmi, contrariis reiectis:
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello
e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 163/2024 emessa dal Giudice di Pace di Palmi, Sezione
Civile, Giudice Dott. V. Pugliese, nell'ambito del giudizio N.R.G. 1999/2022, depositata in cancelleria e notificata in pari data il 29/04/2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“- accertare e dichiarare la responsabilità dell'Ente convenuto per i fatti di cui alla narrativa e per
l'effetto condannare lo stesso all'integrale risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore, materiali e patrimoniali, diretti ed indiretti, nonché del danno alla persona e quello morale che allo stato si quantificano in complessivi € 5.200,00, rideterminati in corso di causa in €4.796,90;
-in via subordinata condannare il detto convenuto al risarcimento dei danni, nella maggiore o minore misura che si riterrà di giustizia.
In entrambi i casi, con la condanna agli interessi legali, dal fatto al saldo e alla rivalutazione monetaria come per legge. Con vittoria di spese di giudizio, rimborso forfettario, iva e cpa.” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il
Giudice di Pace per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituito in giudizio il che ha promosso appello incidentale sulla scorta delle Controparte_1 seguenti motivazioni:
- Riforma della sentenza sopra indicata in relazione al riconoscimento, in capo al CP_1
di responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. per omessa custodia della strada con
[...] conseguente integrale rigetto della domanda avversaria riconoscendo il caso fortuito per negligenza ed imprudenza dell'attore.
Pertanto, l'appellante incidentale ha rassegnatole seguenti conclusioni:
“1 Accogliere l'appello incidentale e in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Palmi n. 163 del 2024, ritenere e dichiarare che il sinistro per cui è causa è dipeso da cause imprevedibili e inevitabili e/o dal comportamento colposo, per grave negligenza ed imprudenza, dello stesso appellante sig. con conseguente esclusione della responsabilità dell'Ente convenuto;
Parte_1
2. In via subordinata, rigettare nel merito l'appello del sig. perché infondato in fatto ed in diritto Pt_1
e comunque inammissibile;
3. In via ulteriormente gradata, rigettare la domanda di riconoscimento e liquidazione del danno;
4. Condannare il sig. al pagamento, in favore del delle spese, diritti ed Pt_1 Controparte_1 onorari di causa, oltre accessori come per legge del doppio grado di giudizio.”
Nel corso del giudizio le parti costituite hanno depositato i loro scritti difensivi.
Infine, all'udienza del 4 dicembre 2025 le parti sono state invitate alla discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e hanno rassegnato conclusioni così come risultanti dagli atti di causa e dai verbali d'udienza.
***
Preso atto delle prove raccolte nel giudizio di primo grado, la vicenda per cui è causa può essere ricostruita nei seguenti termini.
In data 22/01/2022 intorno alle ore 14:00, il minore , a bordo del ciclomotore modello Parte_1
Piaggio NRG Power, tg X8Z2JN, mentre percorreva la strada di via Basile, nei pressi dell'incrocio
Via Caporale Sprizzi in Palmi, terminava la propria marcia, perdendo il controllo a causa di una grande buca presente sul manto stradale, non indicata da apposita segnaletica, riportando ingenti danni al mezzo nonché lesioni personali…quantificate in € 5.200,00 ridotte a € 4.769,90 in sede di comparsa conclusionale. Nel corso del giudizio di primo grado sono stati sentiti numerosi testi che hanno confermato la dinamica del sinistro per come esposto da parte attrice.
***
L'appello principale è parzialmente fondato.
In particolare, il primo motivo di appello merita accoglimento.
Dalla lettura degli atti di causa e dal narrato dei testi escussi in primo grado emerge il dato che la buca che determinava la caduta era ricoperta di acqua, pur essendo il manto stradale circostante asciutto.
Inoltre, a causa delle condizioni di traffico il giovane danneggiato non poteva evitare la buca che, come si è detto, essendo parzialmente coperta di acqua, non consentiva di rilevarne la profondità.
Il sinistro si verificava a circa distanza da intersezione stradale con la conseguenza che appare credibile la giustificazione fornita dal giovane circa il motivo per cui non si avvedeva della presenza della buca di cui, peraltro, non era nemmeno visibile la profondità.
Dagli atti si evince che la buca stradale non era segnalata o perimetrata.
Peraltro, la tesi trascritta nella sentenza di primo grado circa l'inadeguatezza della velocità tenuta dal motociclo non appare sorretta da concreti elementi in fatto se non dalle circostanze che al passaggio sulla buca si verificava la caduta a terra del motociclista e che il motociclo proseguiva la sua andatura strisciando per diversi metri.
Pertanto, ferma restando la correttezza in punto di diritto delle motivazioni in tema di responsabilità del custode svolte dal giudice di primo grado, la sentenza deve essere riformata nella parte in cui indica come concausa del sinistro, ai sensi dell'art. 1227 c.c. la condotta colposa del danneggiato.
In altre parole, ritiene questo giudice che non siano emersi elementi da cui desumere la sussistenza del caso fortuito che liberebbe il custode o una concausa che ne riduca la responsabilità.
Alla luce delle superiori considerazioni, non può che ritenersi fondato l'appello principale e infondato l'appello incidentale.
***
Quanto all'ammontare del danno risarcibile, sia nella componente biologica e non patrimoniale che patrimoniale, ritiene corretta la determinazione del danno del giudice di primo grado.
Pertanto, le modalità di calcolo adottate dal giudice di prime cure possono essere fatte proprio dallo scrivente giudicante.
In disparte il danno patrimoniale, si osserva che, con riferimento alle componenti ulteriori rispetto al danno biologico non è stata fornita prova dall'appellante di altri pregiudizi patiti.
Pertanto, tenuto altresì conto delle modeste e transitorie conseguenze dannose – in assenza di postumi invalidanti permanenti – devono essere rigettate le ulteriori richieste di risarcimento del danno perché non provate. Di conseguenza, in punto di risarcimento del danno, l'impugnata sentenza deve essere riformata unicamente nella parte in cui prevede la decurtazione del 50% dell'importo riconosciuto.
Alla luce delle superiori considerazioni il deve essere condannato al risarcimento Controparte_1 della somma di euro 2.846,00 euro.
A detto importo devono essere aggiunti gli interessi al tasso legale, calcolati non già sulla somma rivalutata definitivamente, ma sull'importo ottenuto e liquidato all'attualità, devalutato alla data del sorgere del credito risarcitorio, vale a dire al momento del sinistro, e via via rivalutato anno per anno fino alla pubblicazione della presente pronuncia, oltre ai soli interessi legali da tale ultima data sino all'effettiva soddisfazione.
***
Con riferimento alle spese del presente giudizio le stesse vengono determinate come segue, facendo riferimento al principio di soccombenza e in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 per entrambi gradi del giudizio (cause per valore fino a 5.200 euro – valori minimi in ragione della modesta difficoltà delle questioni in fatto e indiritto) per un importo complessivo di euro 2.556,00 per compensi e 383,4 euro per spese generali.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: in riforma della Sentenza n. 609/2024, resa nell'ambito del procedimento RG n. 1999/2022 pubblicata il 29/04/2024 accoglie parzialmente l'appello promosso da e per l'effetto condanna il Parte_1 al pagamento della somma di euro 2.846,00, oltre interessi. Controparte_1
Condanna il soccombente al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di Controparte_1 giudizio che si determinano in complessivi euro 2.556,00 per compensi e 383,4 euro per spese generali da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c. oltre iva e cpa se dovuti
Palmi, 12 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Pio Me
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALMI
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Francesco Pio Me, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la Sentenza n. 609/2024, resa nell'ambito del procedimento RG n. 1999/2022 pubblicata il 29/04/2024, resa dal Giudice di Pace di Palmi, promossa da:
nato a [...] il [...] (CF: rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Valeria Capua
- APPELLANTE
Contro il in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avv. Tiziana Guglielmo
- APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: risarcimento danno da responsabilità da cose in custodia (art. 2051 c.c.)
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
In decisione all'udienza del 4 dicembre 2025 ex art. 281 sexies c.p.c
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'impugnata sentenza ha statuito in parte dispositiva:
Accoglie la domanda per quanto di ragione e per l'effetto condanna il a Controparte_1 corrispondere, in favore di , in qualità di genitore di , la somma di € Parte_2 Parte_1
1.423,00 liquidata ai valori attuali, nonché al pagamento degli interessi al tasso legale, dalla data del fatto (22-01-2022) e fino al soddisfo, da calcolarsi sulla somma spettante alla data del sinistro, previa devalutazione della somma liquidata all'attualità, via via rivalutata con cadenza annuale fino alla data odierna, secondo gli indici Istat del costo della vita. - Condanna il alla rifusione, in favore di parte attrice, delle spese di lite, che previa Controparte_1 compensazione in ragione della metà, si liquidano in € 70,00 per esborsi ed € 600,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali del 15% sui compensi, Cpa e Iva (se dovuta)”.
Avverso tale sentenza ha promosso appello proponendo i seguenti motivi di gravame: Parte_1
- Errata applicazione dell'art 1227, co. 1, c.c. così come applicata dal Giudice di prime cure essendo la responsabilità del sinistro riconducibile esclusivamente al comportamento del
; Controparte_1
- Violazione di legge in tema di diligenza del comportamento dell'utente del bene demaniale e segnatamente della strada demaniale, anche in relazione all'affidamento che era ragionevole porre nell'utilizzo ordinario di quello specifico bene demaniale, con riguardo proprio alle specifiche condizioni di luogo e di tempo;
- Mancata ed errata valutazione delle prove assunte nel corso del giudizio che avrebbero dovuto indurre il giudice a soffermarsi esclusivamente sulla circostanza che il fatto si verificava su un rettilineo, in pieno giorno e su una carreggiata da ritenersi “non insidiosa”, ritenendo la velocità come non adeguata pur in assenza di specifici rilievi operati dalle forze dell'ordine;
- Errata valutazione del danno essendo quest'ultimo conseguenza diretta del sinistro per cui è causa con piena prova del nesso causale fra il fatto e l'evento (danno) così come descritto, pertanto, insiste nella quantificazione del danno per come determinata da parte attrice, per complessivi €4.796,90.
Pertanto, l'appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale d Palmi, contrariis reiectis:
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello
e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 163/2024 emessa dal Giudice di Pace di Palmi, Sezione
Civile, Giudice Dott. V. Pugliese, nell'ambito del giudizio N.R.G. 1999/2022, depositata in cancelleria e notificata in pari data il 29/04/2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“- accertare e dichiarare la responsabilità dell'Ente convenuto per i fatti di cui alla narrativa e per
l'effetto condannare lo stesso all'integrale risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore, materiali e patrimoniali, diretti ed indiretti, nonché del danno alla persona e quello morale che allo stato si quantificano in complessivi € 5.200,00, rideterminati in corso di causa in €4.796,90;
-in via subordinata condannare il detto convenuto al risarcimento dei danni, nella maggiore o minore misura che si riterrà di giustizia.
In entrambi i casi, con la condanna agli interessi legali, dal fatto al saldo e alla rivalutazione monetaria come per legge. Con vittoria di spese di giudizio, rimborso forfettario, iva e cpa.” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il
Giudice di Pace per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituito in giudizio il che ha promosso appello incidentale sulla scorta delle Controparte_1 seguenti motivazioni:
- Riforma della sentenza sopra indicata in relazione al riconoscimento, in capo al CP_1
di responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. per omessa custodia della strada con
[...] conseguente integrale rigetto della domanda avversaria riconoscendo il caso fortuito per negligenza ed imprudenza dell'attore.
Pertanto, l'appellante incidentale ha rassegnatole seguenti conclusioni:
“1 Accogliere l'appello incidentale e in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Palmi n. 163 del 2024, ritenere e dichiarare che il sinistro per cui è causa è dipeso da cause imprevedibili e inevitabili e/o dal comportamento colposo, per grave negligenza ed imprudenza, dello stesso appellante sig. con conseguente esclusione della responsabilità dell'Ente convenuto;
Parte_1
2. In via subordinata, rigettare nel merito l'appello del sig. perché infondato in fatto ed in diritto Pt_1
e comunque inammissibile;
3. In via ulteriormente gradata, rigettare la domanda di riconoscimento e liquidazione del danno;
4. Condannare il sig. al pagamento, in favore del delle spese, diritti ed Pt_1 Controparte_1 onorari di causa, oltre accessori come per legge del doppio grado di giudizio.”
Nel corso del giudizio le parti costituite hanno depositato i loro scritti difensivi.
Infine, all'udienza del 4 dicembre 2025 le parti sono state invitate alla discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e hanno rassegnato conclusioni così come risultanti dagli atti di causa e dai verbali d'udienza.
***
Preso atto delle prove raccolte nel giudizio di primo grado, la vicenda per cui è causa può essere ricostruita nei seguenti termini.
In data 22/01/2022 intorno alle ore 14:00, il minore , a bordo del ciclomotore modello Parte_1
Piaggio NRG Power, tg X8Z2JN, mentre percorreva la strada di via Basile, nei pressi dell'incrocio
Via Caporale Sprizzi in Palmi, terminava la propria marcia, perdendo il controllo a causa di una grande buca presente sul manto stradale, non indicata da apposita segnaletica, riportando ingenti danni al mezzo nonché lesioni personali…quantificate in € 5.200,00 ridotte a € 4.769,90 in sede di comparsa conclusionale. Nel corso del giudizio di primo grado sono stati sentiti numerosi testi che hanno confermato la dinamica del sinistro per come esposto da parte attrice.
***
L'appello principale è parzialmente fondato.
In particolare, il primo motivo di appello merita accoglimento.
Dalla lettura degli atti di causa e dal narrato dei testi escussi in primo grado emerge il dato che la buca che determinava la caduta era ricoperta di acqua, pur essendo il manto stradale circostante asciutto.
Inoltre, a causa delle condizioni di traffico il giovane danneggiato non poteva evitare la buca che, come si è detto, essendo parzialmente coperta di acqua, non consentiva di rilevarne la profondità.
Il sinistro si verificava a circa distanza da intersezione stradale con la conseguenza che appare credibile la giustificazione fornita dal giovane circa il motivo per cui non si avvedeva della presenza della buca di cui, peraltro, non era nemmeno visibile la profondità.
Dagli atti si evince che la buca stradale non era segnalata o perimetrata.
Peraltro, la tesi trascritta nella sentenza di primo grado circa l'inadeguatezza della velocità tenuta dal motociclo non appare sorretta da concreti elementi in fatto se non dalle circostanze che al passaggio sulla buca si verificava la caduta a terra del motociclista e che il motociclo proseguiva la sua andatura strisciando per diversi metri.
Pertanto, ferma restando la correttezza in punto di diritto delle motivazioni in tema di responsabilità del custode svolte dal giudice di primo grado, la sentenza deve essere riformata nella parte in cui indica come concausa del sinistro, ai sensi dell'art. 1227 c.c. la condotta colposa del danneggiato.
In altre parole, ritiene questo giudice che non siano emersi elementi da cui desumere la sussistenza del caso fortuito che liberebbe il custode o una concausa che ne riduca la responsabilità.
Alla luce delle superiori considerazioni, non può che ritenersi fondato l'appello principale e infondato l'appello incidentale.
***
Quanto all'ammontare del danno risarcibile, sia nella componente biologica e non patrimoniale che patrimoniale, ritiene corretta la determinazione del danno del giudice di primo grado.
Pertanto, le modalità di calcolo adottate dal giudice di prime cure possono essere fatte proprio dallo scrivente giudicante.
In disparte il danno patrimoniale, si osserva che, con riferimento alle componenti ulteriori rispetto al danno biologico non è stata fornita prova dall'appellante di altri pregiudizi patiti.
Pertanto, tenuto altresì conto delle modeste e transitorie conseguenze dannose – in assenza di postumi invalidanti permanenti – devono essere rigettate le ulteriori richieste di risarcimento del danno perché non provate. Di conseguenza, in punto di risarcimento del danno, l'impugnata sentenza deve essere riformata unicamente nella parte in cui prevede la decurtazione del 50% dell'importo riconosciuto.
Alla luce delle superiori considerazioni il deve essere condannato al risarcimento Controparte_1 della somma di euro 2.846,00 euro.
A detto importo devono essere aggiunti gli interessi al tasso legale, calcolati non già sulla somma rivalutata definitivamente, ma sull'importo ottenuto e liquidato all'attualità, devalutato alla data del sorgere del credito risarcitorio, vale a dire al momento del sinistro, e via via rivalutato anno per anno fino alla pubblicazione della presente pronuncia, oltre ai soli interessi legali da tale ultima data sino all'effettiva soddisfazione.
***
Con riferimento alle spese del presente giudizio le stesse vengono determinate come segue, facendo riferimento al principio di soccombenza e in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 per entrambi gradi del giudizio (cause per valore fino a 5.200 euro – valori minimi in ragione della modesta difficoltà delle questioni in fatto e indiritto) per un importo complessivo di euro 2.556,00 per compensi e 383,4 euro per spese generali.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: in riforma della Sentenza n. 609/2024, resa nell'ambito del procedimento RG n. 1999/2022 pubblicata il 29/04/2024 accoglie parzialmente l'appello promosso da e per l'effetto condanna il Parte_1 al pagamento della somma di euro 2.846,00, oltre interessi. Controparte_1
Condanna il soccombente al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di Controparte_1 giudizio che si determinano in complessivi euro 2.556,00 per compensi e 383,4 euro per spese generali da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c. oltre iva e cpa se dovuti
Palmi, 12 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Pio Me