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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 22/12/2025, n. 1356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1356 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati: dott. Alberto Iachini Bellisarii Presidente dott. Federico Ria Consigliere dott. Marco Bartoli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 302/2024 R.G., vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Celano (AQ), alla via Stazione 24, presso Parte_1 lo studio dell'avv. Domenicantonio Angeloni del foro di Avezzano, che lo rappresenta e difende giusta procura da intendersi in calce all'atto di citazione in riassunzione
ATTORE IN RIASSUNZIONE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Renato Simone giusta procura a margine Controparte_1 dell'atto di intervento del 19.6.2014 nel giudizio di primo grado ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Avezzano, Via Sabotino n. 36
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
E CP_2 Controparte_3
ALTRE CONVENUTE - CONTUMACI
OGGETTO: giudizio di rinvio a seguito della ordinanza n. 36040/2023 (proc. n. r.g. 26539/2020) della Corte di Cassazione pubblicata il 27.12.2023, con cui è stata cassata, con rinvio, la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila n. 917/2020 pubblicata in data 29.6.2020 (proc. n. r.g. 881/2015)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Attore in riassunzione: << Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, in funzione di Giudice di rinvio in appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettate, accogliere le conclusioni rassegnate nel giudizio di appello deciso con la sentenza cassata e, per l'effetto, in linea con quanto domandato in prime cure, riformare la sentenza del Tribunale di Avezzano nei termini che seguono.
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, in accoglimento del presente appello, per i motivi tutti indicati in narrativa, pedissequamente illustrato nel gravame del
22.5.2015, che quivi si abbiano per integralmente trascritti, riformare la sentenza appellata e, per
l'effetto, accertare e dichiarare che è divenuto proprietario esclusivo del terreno Parte_1 sito in tenimento del Comune di Aielli, riportato in catasto al fg. 9, p.lla 77. Conseguentemente ordinare al Direttore dell'Ufficio di Pubblicità immobiliare della competente Agenzia del Territorio di trascrivere l'emananda sentenza, esonerandolo da responsabilità. AR , Controparte_3
e a rifondere a tutte le spese di lite del primo e Controparte_1 CP_2 Parte_1 del secondo grado del giudizio”.
In ogni caso, in applicazione delle motivazioni e dei principi di diritto fissati dall'ordinanza di rinvio della Suprema Corte di Cassazione n. 36040/2023 racc. gen., Voglia l'Ecc.ma Corte adita adottare le conseguenti statuizioni in fatto e in diritto, condannando, infine, i convenuti al pagamento delle spese, diritti e onorari di causa di tutti i precedenti gradi di giudizio, compreso il presente.>>
Convenuto in riassunzione:
<< … si chiede il rigetto di ogni richiesta avversa, con vittoria di spese e salvo ogni diritto.>>
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Avezzano, con sentenza n. 216/2015 pubblicata il 25.3.2015, rigettava la domanda proposta da nei confronti dei germani , e Parte_1 CP_3 CP_1
CP_ e volta alla declaratoria di usucapione del terreno agricolo, di loro proprietà, sito in Comune di
Aielli censito in N.C.T. Al foglio 9, part. 77.
1.1. Secondo il giudice di primo grado mancavano i presupposti di cui all'art. 1158 c.c., non essendo state confermate, all'esito dell'espletata istruttoria orale e documentale, le circostanze dedotte dall'attore in ordine al possesso uti dominus del fondo: a tal proposito, rilevava la genericità delle testimonianze acquisite, alcune delle quali - peraltro - contraddittorie tra loro e, viepiù, smentite dalla
2 produzione documentale (consulenza stragiudiziale prodotta dalla convenuta quanto Controparte_3 alla circostanza della risalente coltivazione del terreno da parte dell'attore medesimo.
2. La sentenza veniva appellata dall'attore sulla base dei seguenti motivi.
1) erronea valutazione delle emergenze processuali in violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. e degli artt. 1136 e ss. e 1158 c.c.;
b) violazione dell'art. 91 c.p.c. in relazione alla imputazione delle spese di lite ad essa appellante in conseguenza degli errores in iudicando evidenziati nel primo motivo.
2.1. Radicatosi il contraddittorio con gli appellati e questa Controparte_3 Controparte_1
Corte d'Appello con sentenza n. 917/2020 pubblicata in data 29.6.2020 dichiarava l'inammissibilità del gravame in quanto non risultava perfezionata la notificazione dell'atto di appello alla litisconsorte necessaria, già contumace in primo grado, in quanto trasferitasi in altro luogo, e la parte CP_2 istante non si era attivata, mediante apposite ricerche, per individuare il nuovo domicilio della destinataria nei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., omesso adempimento di tali oneri comportava la decadenza dall'impugnazione e, dunque, l'inammissibilità del gravame.
3. Avverso tale decisione proponeva ricorso per Cassazione sulla base del Parte_1 seguente motivo.
3.1. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 102 e 331 c. p. c., in relazione all'art. 360, n. 4,
c.p.c., con conseguente nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza resa all'esito dello stesso. La Corte d'Appello aveva fatto erroneo riferimento ai principi relativi all'omessa notifica asseritamente imputabile alla parte anziché ai principi in tema di mancata integrazione del contraddittorio, relativa ad uno solo degli appellati. L'impugnazione, infatti, come desumile dalle relate, era stata regolarmente notificata a e a parti ritualmente Controparte_1 Controparte_3 costituite anche nel secondo grado di talché la Corte d'Appello avrebbe dovuto di ufficio ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di CP_2
3.2. Resisteva depositando controricorso, mentre restavano intimate Controparte_1 [...]
e CP_2 Controparte_3
3.2. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 36040/2023 pubblicata il 27.12.2023 ha ritenuto fondato il motivo di ricorso e, pertanto, ha cassato la sentenza impugnata rinviando alla Corte
d'Appello di L'Aquila in diversa composizione anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
In particolare, la Suprema Corte ha affermato che:
3 << … La Corte d'Appello dell'Aquila ha erroneamente dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'odierno ricorrente nonostante il valido perfezionarsi della notifica dell'atto di impugnazione nei confronti di e per il fatto che non si era Controparte_3 Controparte_1 perfezionata la notifica a litisconsorte necessaria rimasta contumace nel giudizio di CP_2 primo grado.
La Corte d'Appello ha ritenuto che il mancato perfezionarsi della notifica non fosse imputabile all'appellante in quanto inoltrata presso l'indirizzo di ove pure si era perfezionata la CP_2 notifica dell'atto di citazione in primo grado e, tuttavia, non ne ha disposto la rinnovazione per la colpevole inerzia dell'appellante nella riattivazione del procedimento notificatorio.
La Corte d'Appello, in tal modo, non ha tenuto conto dell'indirizzo del tutto consolidato di questa Corte secondo cui: «Nel caso di cause inscindibili, qualora la notificazione dell'impugnazione, proposta nei confronti di tutti i destinatari correttamente individuati ed identificati, risulti inefficace, omessa od inesistente nei confronti di taluno di costoro (ovvero non ne venga dimostrato il perfezionamento), si applica l'art. 331 c.p.c., in ossequio al principio del giusto processo in ordine alla regolare costituzione del contraddittorio di cui all'art. 111 Cost., che prevale rispetto al principio della ragionevole durata del processo sancito dal medesimo articolo, sicché il giudice non può dichiarare inammissibile l'impugnazione ma deve ordinare l'integrazione del contraddittorio» (ex plurimis Sez. L, Sent. n. 20501 del 2015, Sez. 3, Sent. n. 8727 del 2011, Sez. U,
Sent. n. 14124 del 2010). … >>
4. La causa è stata tempestivamente riassunta dinanzi a questa Corte territoriale da Parte_1
il quale ha insistito nei motivi di appello a suo tempo formulati invocando l'accoglimento
[...] della domanda di usucapione proposta. costituitosi in giudizio mediante deposito Controparte_1 di comparsa, ha resistito agli avversi assunti. e pur regolarmente evocate in CP_3 CP_2 giudizio, non si sono costituite e sono state dichiarate contumaci con ordinanza del 25.9.2024 resa all'esito della prima udienza di trattazione.
5. Indi, sulle conclusioni innanzi trascritte, all'udienza del 9.7.2025 (sostituita con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.), la causa è stata rimessa in decisione con concessione dei termini di sessanta giorni più venti giorni ex artt. 190 e 352 c.p.c. (nella formulazione ante legge
149/2022, ratione temporis applicabile al presente procedimento).
4 6. Giova anzitutto ricordare che, nell'ipotesi come quella di specie di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia della Suprema Corte vincola al principio affermato ed ai relativi presupposti di fatto, sicché il giudice del rinvio deve uniformarsi non soltanto alla "regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, attenendosi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità (così, in termini, Cass. sent. n. 20981/2015; analogamente, ex multis, la più recente sent.
Cass. 7091/2022).
Ebbene, dal momento che con la sentenza di secondo grado cassata veniva (erroneamente) dichiarata l'inammissibilità dell'appello proposto da nel presente giudizio di Parte_1 rinvio, come è tra le parti indiscusso, occorre procedere a vagliare il predetto gravame nel merito.
7. Con il primo motivo di appello, il lamentando l'erronea interpretazione degli artt. Parte_1
116 c.p.c. e 1158 e ss. c.c. nonché l'erronea interpretazione delle risultanze istruttorie, deduceva in particolare che:
- il possesso era stato ampiamente dimostrato alla stregua delle conformi dichiarazioni rese da tutti i testimoni;
- il mancato riferimento alle tipologie delle colture praticate dall'appellante era da considerarsi ininfluente ai fini del decidere, anche considerando che ai testi la circostanza non era stata domandata;
- le dichiarazioni testimoniali non potevano reputarsi smentite né dalle fotografie prodotte dal
“quali tipiche prove statiche” né dalle dichiarazioni del Maresciallo il quale, in ordine CP_3 Pt_2 al possesso, si era limitato a riferire su pattugliamenti, presunti e insussistenti, della zona ove è ubicato il fondo, non scrutabile dalla soprastante S.S. (quella percorsa dal citato ), i cui margini era Per_1 in gran parte occupata da folta vegetazione;
- il possesso non poteva esser messo in discussione neppure dalle dichiarazioni del consulente tecnico della controparte, la quale aveva riferito fatti prossimi alla data in cui era stata avanzata la domanda di usucapione;
- infine, in punto di diritto, mediane plurime citazioni giurisprudenziali, censurava il passaggio motivazionale della sentenza appellata ove, in estrema sintesi, era stata affermato che le attività poste
5 in essere dall'appellante (parcheggio automezzo, pulitura sterpaglie, taglio vegetazione, deposito di materiale edile) non fossero dimostrative dell'animus possidendi del proprietario.
7.1. Tali doglianze sono infondate ed infatti l'ampia motivazione della sentenza gravata, ove punto per punto sono esaminate le emergenze istruttorie anche alla luce dei principi giurisprudenziali in materia di usucapione, resiste alle critiche dell'appellante.
7.2. Innanzitutto, è condivisibile il giudizio di genericità in ordine alle deposizioni dei testi di parte attrice, odierna appellante. Sintetizzando e rinviando, per il resto, alla sentenza di primo grado onde evitare inutili ripetizioni, si osserva che:
- riferiva di conoscere i luoghi di causa (“poiché a 300 – 400 metri del terreno Testimone_1 in discussione ha sede la mia azienda”) e di avere verificato l'utilizzo del fondo da parte dell'attore per coltivarlo, piantare alberi, raccogliere frutti e depositare pietrame e materiale da costruzione, ma non ha aggiunto altro in ordine alle concrete modalità di uso del terreno (tipologie di coltivazione, di frutti ecc.), se non che qualche tempo prima della deposizione (raccolta all'udienza del 23.9.2011) il teste stesso con il proprio muletto aveva scaricato delle pietre e del materiale edile.
- ha confermato il possesso ventennale or sono (cioè dal 10.10.2013 data della Parte_3 udienza) “anzi forse più” dell'attore dando atto che si recava almeno tre volte a settimana presso l'adiacente ristorante di quest'ultimo.
Simile contenuto hanno le dichiarazioni di (sorella dell'attore, la quale lavora Testimone_2 con lo stesso “presso la sua lavanderia” e presso la cucina del ristorante) e Testimone_3
(cognato dell'attore), peraltro testimoni di scarsa attendibilità soggettiva in quanto legati all'attore da vincoli di parentela/affinità.
Risultano obiettivamente meno generiche le dichiarazioni di la quale confermava Testimone_4
l'utilizzazione del terreno, da oltre 20 anni, da parte dell'attore (la cui proprietà è a confine con il fondo) ed aggiungeva che costui lo utilizzava tagliando sterpaglie, coltivandolo (ma senza piantare alberi da frutto), depositando del materiale edile e parcheggiandovi mezzi agricoli;
non è stata però specificata la tipologia di coltivazione e non è stata confermata la piantumazione di alberi da frutta e la raccolta dei relativi frutti dedotta dall'attore, né la teste ha saputo riferite circa la estensione del terreno. Va pure aggiunto che, dalla documentazione anagrafica prodotta dalla convenuta CP_3
più di un dubbio sussiste sulla circostanza che la fosse “una vicina” (l'indirizzo
[...] Tes_4 dichiarato e quello certificato sono diversi) da più di venti anni, e parimenti il fatto che “da 5-6 anni” potesse vedere cosa accadesse nel terreno vicino anche dal piano terra della propria abitazione poiché
6 era stata eliminata una “preesistente siepe e la recinzione ferroviaria” (sic) è messo seriamente in dubbio in ordine alle condizioni del terreno risultante da altri elementi di prova che di seguito saranno esaminate. Ad analoghe considerazioni induce pure la affermazione che “non Parte_1
c'entra niente con l'albergo ed il terreno non è utilizzato ai fini dell'albergo”, in reciso contrasto con la quanto riferito da . Dunque, l'attendibilità delle dichiarazioni di Parte_3 Testimone_4 per quanto non tout court generiche, è scarsa.
7.4. Dunque, le predette deposizioni testimoniali risultano di modesta persuasività per la loro genericità e/o imprecisione e/o per le incongruenze che presentano.
7.5. Per completezza, va pure evidenziato che il teste della controparte, (figlio Testimone_5 di agricoltore) riferiva che il terreno (che dai certificati catastali ha destinazione Controparte_3 arborea) era posseduto dalla famiglia che opera nel campo della silvicoltura e, in conformità CP_3 alla denuncia-querela sporta dalla madre (verbale 15.4.2010), aggiungeva che in passato più volte aveva chiesto ai proprietari confinanti di poter acquistare il terreno al fine di Parte_1 inglobarlo nell'area di sua proprietà circostante all'albergo.
7.6. In secondo luogo, in senso contrario alla tesi attorea, depongono soprattutto le univoche dichiarazioni rese da Mar. dei Carabinieri in servizio da 12 anni presso la Stazione di Tes_6
Cerchio territorialmente competente, il quale infatti, come puntualmente riportato nella sentenza gravata, riferiva che il terreno “era stato sempre incolto” e soltanto a partire dal 2009/2010, a seguito delle segnalazioni di recatosi sul posto aveva constatato che la situazione era diversa Controparte_3 da quella che era solito vedere durante “i pattugliamenti sul territorio”; nella occasione, egli si avvedeva che una parte del fondo era stata lavorata di recente e vi erano state piantate delle piantine di insalata, mentre su altra parte erano stati depositati materiali edili verosimilmente finalizzate ad opere costruttive in corso nella adiacente proprietà del il teste, a cui venivano mostrate Parte_1 delle foto (prodotte da unitamente alla perizia dell'arch. quando si costituì nel Controparte_3 Per_2 giudizio di primo grado), ricordava di avere visto, prima del 2010, della folta vegetazione con alberi di alto fusto;
peraltro, a domande delle parti il mostrava di essere ben a conoscenza della Parte_4 conformazione del terreno e, più in generale, dello stato dei luoghi. Si tratta di dichiarazioni, chiare e precise, provenienti da un teste indifferente alle parti che svolgeva funzioni di pubblico ufficiale, e pertanto pienamente attendibili, sia oggettivamente che soggettivamente.
Tali dichiarazioni sono corroborate da quelle dell'arch. (che aveva redatto una Persona_3 perizia per la convenuta il quale, recatosi sui luoghi di causa nel 2010, notava delle Controparte_3
7 coltivazioni di recente impianto. Peraltro, proprio in alcune foto allegate alla perizia dell'arch. Per_2
e ritraenti il terreno per cui è causa, si vede una folta vegetazione con presenza di alberi di alto fusto e siepe nonché e il di lei padre (ciò ad ulteriore conferma che costoro lo utilizzavano Controparte_3
e, per converso, che l'appellante non aveva il dedotto possesso esclusivo ed indisturbato), insieme a senza apparenti segni di coltivazione in atto;
gli alberi di alto fusto non sono, Parte_1 invece, più presenti nelle foto più recenti. Il fatto che tale documentazione risalga al 2009 è stato riferito da (figlio della non ciò inficia la rilevanza della stessa: anche il Testimone_5 CP_3 Pt_4 ha rinvenuto in tali foto (che gli venivano mostrate) la raffigurazione dei luoghi prima e dopo
[...] il 2010.
Per completezza, resta da dire che la documentazione aerofotogrammetrica – che secondo la parte convenuta in riassunzione dimostrerebbe che il terreno prima del 2010 era incolto – non veniva prodotta da né costituendosi nel giudizio di primo grado né entro la scadenza dei Controparte_3 termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. (l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. veniva respinta dall'istruttore) dopo la quale si costituiva tardivamente cosicché è del tutto Controparte_1 condivisibile la decisione del Tribunale di escluderne l'utilizzabilità.
7.7. Tirando le fila di quanto sin qui esposto, in conformità alla valutazione del Tribunale, si ha che non risulta provato il corpus possessionis dedotto dall'attore che è dimostrato soltanto da un tempo prossimo al mese di aprile 2010, quando poi a seguito di quanto constatato di Controparte_3 persona in loco il 15.4.2010, sporse il giorno seguente denuncia-querela presso la Stazione dei CC.
In precedenza, nell'ipotesi più favorevole all'attore, può ritenersi provata una saltuaria attività di pulizia delle sterpaglie del terreno, la quale, come è evidente, non denota di per sè, una inequivoca manifestazione dell'animus possidendi del proprietario.
7.8. Dunque, il motivo è infondato.
8. Da quanto esposto segue l'infondatezza anche del secondo motivo di gravame concernente le spese processuali che sono state correttamente regolate sul principio della soccombenza e quindi poste a carico dell'attore.
9. In conclusione, le doglianze dell'attore in riassunzione vanno respinte, a conferma della sentenza di primo grado.
10. Deve, a questo punto, provvedersi a regolare le spese di lite del grado di appello, di quello di legittimità e del presente di rinvio, secondo un criterio unitario e globale tenendo conto dell'esito complessivo e finale della lite.
8 10.1. Il giudizio vede – va da sé – soccombente l'attore in riassunzione che pertanto, è tenuto a rifondere le spese processuali al convenuto in riassunzione.
10.2. Le spese sono liquidate come in dispositivo in base alle tabelle tempo per tempo vigenti
(da ultimo, per gli ultimi due gradi del giudizio, quelle di cui al d.m. 55/2022 come aggiornate con d.m. 147/2022), parametri non secondo il petitum (€ 594,00) che non rappresenta il reale valore della controversia bensì indeterminato complessità bassa (v. art. 5 d.m. citato nonché in giurisprudenza tra le altre Cass. 18507/2018), valori minimi per le fasi di trattazione e istruttoria dei giudizi di appello e del presente giudizio di rinvio (essendo la causa stata rimessa in decisione alla prima udienza senza svolgimento di particolari attività) e medi per tutte le restanti fasi, nei limiti della somma richiesta dal difensore nel giudizio di appello (€ 6.799,00 oltre accessori) e nel presente giudizio di rinvio
(€ 7.617,00, oltre accessori).
11. Il rigetto integrale dell'appello comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n.
228/2012), posto che detta sanzione (costituita dal versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione) si applica (comma 18 dello stesso art.
1. della Legge citata) “ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data (1/1/2013
n.d.r.) di entrata in vigore della presente legge”, locuzione che va interpretata (v. Cass. 26566/2013) come riferita anche alle impugnazioni, come quella in esame, proposte in epoca successiva al
31.1.2013.
P.Q.M.
la Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando in sede di rinvio, così decide:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado appellata;
2) condanna l'attore in riassunzione a rimborsare in favore del convenuto in Parte_1 riassunzione le spese del giudizio di appello (liquidate in € 6.799,00, oltre rimborso Controparte_1 forfettario del 15% ed iva e cap come per legge, per compenso), del giudizio di legittimità (liquidate in € 5.250,00, oltre rimborso forfettario del 15% ed iva e cap come per legge) e del presente giudizio di rinvio (liquidate in € 7.617,00 oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa come per legge);
3) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'attore in riassunzione, in favore dell'Erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per l'appello, se dovuto.
9 Così deciso nella camera di consiglio del 18.12.2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Marco Bartoli) (dott. Alberto Iachini)
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