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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 12/12/2025, n. 1863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1863 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Barbara
RO, in esito alle note di trattazione scritta depositate, ex art. 127ter c.p.c., dalle parti l'11
Dicembre 2025 in sostituzione dell'udienza del 12 Dicembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di assistenza obbligatoria iscritta al numero 2796 del ruolo generale dell'anno 2025, promossa da la signora , nata ad [...] il [...] e ivi residente, in via Bruno Parte_1
Berozzi n. 14/b, C.F. elettivamente domiciliata, ai fini del presente CodiceFiscale_1 giudizio, ad Agrigento, nella S.S. 122, Contrada Caltafaraci n. 30, presso lo studio dell'Avv.
LE MO, che la rappresenta e la difende giusta procura in calce al ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445bis c.p.c. depositato il 18/07/2025,
- ricorrente -
CONTRO
l , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con sede a Roma, nella via Ciro il Grande n. 21, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, ad Agrigento, presso la sua sede provinciale sita in via Picone n. 20/30, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 10, VI comma, del D. L. n. 203/2005, convertito nella legge n. 248/2005, nonché ai sensi del DPCM n. 26379 del 30/03/2007, dal funzionario Dott.ssa a ciò designato con ordine di servizio del direttore di sede n. Persona_1
2023/0100/0000010 del 10/05/2023, depositato presso la cancelleria del Tribunale di
Agrigento,
- resistente -
1 Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione
Con ricorso ex art. 445bis c.p.c. depositato il 18 Luglio 2025 la signora Parte_1
premetteva che, il 14 Maggio 2025 era stata sottoposta a visita di revisione dalla competente
Commissione Medica per l'accertamento della sussistenza a suo favore dell'invalidità civile.
Esponendo che, all'esito della citata verifica le era stata attribuita una invalidità nella misura del 67%, inferiore a quella, pari almeno al 74%, necessaria per avere diritto all'assegno mensile di invalidità di cui all'art. 13 della legge n. 118 del 30 Marzo 1971. Pertanto, con il ricorso in limine indicato adiva il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, convenendo in giudizio l' , chiedendo la nomina di un consulente tecnico d'ufficio al fine di accertare CP_2
il possesso da parte sua dei requisiti sanitari per avere diritto alla suddetta prestazione assistenziale.
L'ente resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, si costituiva nel presente giudizio depositando il 5 Dicembre 2025 il proprio fascicolo con la memoria di risposta. In tale scritto difensivo eccepiva, innanzitutto, l'inammissibilità del cennato ricorso per violazione dell'art. 56, II comma, della legge n. 69/2009. Evidenziando che, nel caso di specie la ricorrente aveva presentato il 16 Luglio 2025 una nuova domanda amministrativa avente a oggetto l'accertamento della sussistenza a proprio favore dei requisiti sanitari per avere diritto alla prestazione assistenziale su indicata, quando era ancora pendente la fase amministrativa concernente il verbale della visita di verifica espletata il 14 Maggio 2025, in spregio al disposto della menzionata norma. Obiettando, altresì, che l'enunciato ricorso era inammissibile perché l'istante, proponendo una nuova domanda amministrativa, aveva manifestato acquiescenza all'esito di quest'ultimo, impugnato instaurando il procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio in esame. In forza di tali ragioni chiedeva all'adita autorità giudiziaria di dichiarare l'inammissibilità del ricorso in parola.
Nel corso del presente giudizio non veniva espletata la C.T.U. medico-legale disposta dal
Giudice Onorario designato alla sua trattazione con decreto emesso il 20 Luglio 2025. In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del 12
Dicembre 2025 ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., compiuto dalle parti l'11 Dicembre 2025, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza.
Il ricorso introduttivo del procedimento de quo non è giuridicamente legittimo e fondato.
Sicché, merita di essere rigettato per quanto di ragione.
2 Nell'ipotesi che ci occupa si palesa corredata dei requisiti della validità, della conducenza e dell'accoglibilità l'eccezione formulata in via preliminare dall' nella propria memoria CP_2
di costituzione e risposta. Per il suo tramite obietta, in estrema sintesi, l'inammissibilità del nominato ricorso per violazione dell'art. 56, II comma, della legge n. 69/2009. Deducendo che, nel caso di specie la signora ha presentato il 16 Luglio 2025 una nuova domanda Parte_1 amministrativa avente a oggetto l'accertamento della sussistenza a proprio favore dei requisiti sanitari per potere usufruire dell'assegno mensile di invalidità di cui all'art. 13 della legge n.
118 del 30 Marzo 1971, allorché era ancora pendente la fase amministrativa afferente all'esito della visita di revisione a cui è stata sottoposta dalla competente Commissione Medica in data
14 Maggio 2025, in spregio al disposto della ricordata norma. Allo scopo di corroborare la decisione di valutare ammissibile la doglianza testé esposta è necessario fornire delle indispensabili delucidazioni. Invero, il II comma dell'art. 56 della legge n. 69 del 18 Giugno
2009 recita, testualmente: “L'articolo 11 della L. 12 giugno 1984, n. 222, si applica anche alle domande volte a ottenere il riconoscimento del diritto a pensioni, assegni e indennità comunque denominati spettanti agli invalidi civili nei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo”. A sua volta, l'art. 11 della lege n. 222 del 12 Giugno 1984, da esso richiamato, prevede: “A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, l'assicurato che abbia in corso o presenti domanda intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità o alla pensione di inabilità di cui agli articoli 1 e 2 non può presentare ulteriore domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l'iter di quella in corso in sede amministrativa o, nel caso di ricorso in sede giudiziaria, fino a quando non sia intervenuta sentenza passata in giudicato”.
Al riguardo la giurisprudenza di merito ha affermato che: “(…) interpretando la norma secondo logica e buonsenso si deve affermare che se un soggetto non possa presentare una successiva domanda amministrativa se non una volta esaurito il procedimento amministrativo
o giudiziario relativo ad una domanda precedente vuol dire che qualora dopo avere presentato una prima domanda amministrativa ne presenti una successiva il procedimento amministrativo
o giudiziario relativo alla prima deve ritenersi concluso” (cfr.: Trib. Roma, 19/10/2016).
Prendendo le mosse dalle superiori premesse, nell'ipotesi sottoposta a disamina con la presentazione a opera dell'odierna istante all' della nuova domanda amministrativa del 16 CP_2
Luglio 2025, volta ad ottenere l'accertamento dei requisiti sanitari per avere diritto all'assegno mensile di assistenza, in sé non inammissibile in quanto non si può precludere ad un soggetto
3 la possibilità di proporre una nuova domanda amministrativa, costringendolo ad attendere l'esito dell'intera procedura relativa alla prima domanda (cfr., in tal senso: Trib. Roma
19/10/2016), la stessa ha manifestato acquiescenza all'esito del giudizio espresso dalla
Commissione Medica a seguito della citata visita di revisione. Quest'ultimo, si è concluso con il verbale, all'uopo predisposto, datato 14 Maggio 2025, che è stato impugnato dalla signora incoando il procedimento de quo. Per tale via, la ricorrente si è preclusa la Parte_1 possibilità di contestare giudizialmente il predetto accertamento negativo, stante che la relativa impugnazione avrebbe dovuto precedere, e non seguire, la nuova domanda inoltrata in via amministrativa. In proposito bisogna chiarire che, la circostanza che all'epoca di presentazione di quest'ultima non era ancora pendente il presente giudizio non sposta per nulla i termini della questione. Ciò in quanto, era in quel momento, comunque, ancora in corso il procedimento amministrativo, non ancora esaurito poiché non era ancora scaduto il termine di sei mesi per la proposizione del ricorso ex art. 445bis c.p.c., poi effettivamente depositato dalla istante il 18
Luglio 2025. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve in questa sede dichiararsi l'improcedibilità del ricorso che ha introdotto la vertenza processuale qui analizzata.
Infine, in considerazione del fatto che gli indirizzi seguiti in materia dalla giurisprudenza di legittimità e da quella di merito non sono univoci, sembra giusto ed equo compensare interamente e integralmente fra le parti in causa le spese di lite.
P.Q.M.
la Dott.ssa Barbara RO, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- dichiara, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, l'improcedibilità del ricorso introduttivo del procedimento de quo;
- infine, compensa interamente e integralmente fra le parti in causa le spese di lite.
Così deciso in Agrigento in data 12 Dicembre 2025.
Il Giudice
Barbara RO
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