Art. 12. Periodo transitorio 1. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono stati gia' autorizzati dagli UTF a produrre o commercializzare i prodotti di cui all'art. 1, o ad utilizzarli in usi esenti ai sensi dell'art. 62 del testo unico, devono adeguarsi alla presente disciplina entro il primo giorno del sesto mese successivo a quello di entrata in vigore del presente regolamento, integrando se del caso la documentazione gia' presentata.
2. E' consentito, fino ad esaurimento, e comunque per non oltre un anno dalla data di entrta in vigore del presente regolamento, l'impiego della bolletta di cauzione mod. H-ter 18 in luogo del documento di cui all'art. 6, comma 3, e dei certificati di provenienza mod. H-ter 16 e 16-bis in luogo del documento di accompagnamento di cui al comma 4 del medesimo articolo, purche' siano muniti, nel primo caso, della stampigliatura "Vale quale documento previsto dall' art. 6, comma 3, del decreto ministeriale 17 settembre 1996, n. 557 " e, nel secondo caso, della stampigliatura "Vale quale documento previsto dall' art. 6, comma 4, del decreto ministeriale 17 settembre 1996, n. 557 ".
Nota all'art. 12:
- Per il riferimento all'art. 62 del testo unico vedansi note alle premesse.
2. E' consentito, fino ad esaurimento, e comunque per non oltre un anno dalla data di entrta in vigore del presente regolamento, l'impiego della bolletta di cauzione mod. H-ter 18 in luogo del documento di cui all'art. 6, comma 3, e dei certificati di provenienza mod. H-ter 16 e 16-bis in luogo del documento di accompagnamento di cui al comma 4 del medesimo articolo, purche' siano muniti, nel primo caso, della stampigliatura "Vale quale documento previsto dall' art. 6, comma 3, del decreto ministeriale 17 settembre 1996, n. 557 " e, nel secondo caso, della stampigliatura "Vale quale documento previsto dall' art. 6, comma 4, del decreto ministeriale 17 settembre 1996, n. 557 ".
Nota all'art. 12:
- Per il riferimento all'art. 62 del testo unico vedansi note alle premesse.