TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/11/2025, n. 9059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9059 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. 9219/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente Dott. Chiara Delmonte Giudice Dott. NT Maderna Giudice rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 11/03/2025 promossa da 1) Parte_1
Nato il 04/12/1971 a MILANO (MI) cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in VIA MORONA, N. 10, TREZZANO SUL NAVIGLIO rappresentato e difeso dall'avv. Elena Alessandra Bigardi presso il cui studio in Milano, via Sant'Antonio Maria Zaccaria, 1 è elettivamente domiciliato Parte attrice nei confronti di
2) Controparte_1
Nata il 18/06/1974 a MILANO (MI) cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], N.1, CESANO BOSCONE ITALIA Parte convenuta contumace
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Procuratore Controparte_2 della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 12.3.2025
OGGETTO: MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO
CONCLUSIONI rassegnate all'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. del 21.10.2025: Rinuncia alle domande di modifica relative ai tempi di frequentazioni e, a parziale modifica delle condizioni di negoziazione assistita chiede di:
- disporre la diminuzione del contributo di mantenimento paterno da euro 800,00 stabilito nell'atto di divorzio a euro 400,00 (euro 200,00 per NT minorenne e euro 200,00 per R_ maggiorenne non economicamente indipendente), ferma la contribuzione nelle spese extra assegno;
- con il favore delle spese.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno contratto matrimonio con rito civile il 18/06/2005 a Milano (anno 2005, atto n.973, parte 1). Dall'unione sono nati , il 28 settembre 2006 e NT, il 19 aprile 2009. PE
I coniugi si sono separati consensualmente alle condizioni omologate il 23 dicembre 2015 e divorziati giusti accordi di negoziazione assistita del 2 luglio 2018 autorizzati con nulla osta del PM del 5 luglio 2018. Con ricorso depositato in data 10.3.2025 presso questo Tribunale , a parziale modifica Parte_1 delle condizioni delle condizioni di divorzio stabilite, ha domandato quanto segue:
- Disporre un adeguato ampliamento del diritto di visita ordinario paterno per la figlia minore
(e anche per il figlio maggiorenne se lo vorrà) conformemente al Persona_3 PE regime che si era stabilizzato tra i genitori a decorrere dall'anno 2019 e cioè a fine settimana alternati dal giovedì all'uscita da scuola fino al lunedì mattina e poi tutte le settimane dal martedì all'uscita da scuola fino al giovedì mattino, nonché il giovedì a cena della settimana che termina con il fine settimana di competenza della madre. Disporre altresì l'ampliamento delle frequentazioni paterne estive ad almeno tre settimane durante il periodo estivo, conformemente a quanto avvenuto negli ultimi anni, inalterato il principio dell'alternanza tra i genitori per le frequentazioni pasquali, natalizie e per i ponti scolastici durante l'anno così come già disciplinati nell'atto di divorzio;
- Disporre la diminuzione del contributo di mantenimento paterno da euro 800,00 stabilito nell'atto di divorzio a euro 400,00 (euro 200,00 per NT minorenne e euro 200,00 per R_ maggiorenne non economicamente indipendente).
- con il favore delle spese. All'udienza del 4.7.2025, celebrata dinnanzi al GOT, dott. il procuratore di parte attrice Per_4 ha riferito che era in corso un procedimento penale promosso dalla convenuta nei confronti di parte attrice ex art. 570 c.p. per mancato pagamento del contributo al mantenimento e che la signora aveva riferito che, non potendo permettersi le spese di un avvocato, non procederà a CP_1 costituirsi in giudizio nel presente procedimento. Parte attrice ha dichiarato quanto segue: io ho scritto alla signora successivamente al decreto di fissazione di udienza del 20 marzo CP_1 con una proposta di mediazione, ma non mi ha risposto. Adesso io riesco a vedere solo NT, tutti i fine settimana alternati e rimane da me dal venerdì fino alla domenica sera.
non lo vedo da un anno e mezzo e non so il motivo. PE
Prima avevamo un bellissimo rapporto, io tutti i giorni lo chiamo o gli scrivo ma non mi risponde neanche ai messaggi, non li apre neanche. All'epoca del divorzio lavoravo come libero professionista consulente, presso la Società Parte_2
e il mio reddito complessivo lordo era pari a circa euro 67.000,00 e, una volta decurtati gli oneri deducibili e le imposte, il Signor poteva contare su un reddito netto annuale di euro Pt_1
34.160,00 pari a euro 2.846,00 mensile. Pago una rata di mutuo di euro 1.100,00 mensili, per l'acquisto della mia abitazione a Trezzano sul Naviglio Via Morona 10. Adesso ho avuto una riduzione del mio reddito lavorativo da quando lavoro con Vigilanza CIVIS e guadagno circa 36.695,00 lordi e circa euro 22.000,00 netti, pari a euro 1.903,58. Ho un debito con l'erario per il quale pago una rata di 700, mensili e dalla fine di luglio dovrò pagare 1000 euro al mese per tasse non pagate per un totale di 30 mila euro. Mia moglie aspetta un bambino a giorni. La Signora ha un'agenzia immobiliare sua, è sposata con un ingegnere costruttore. CP_1
Io dal 2019 ho tenuto i nostri figli con me per tre anni in modo da consentirle di potersi recare giù a Bari per la frequentazione del suo compagno. Al riguardo eravamo d'accordo che non le avrei più corrisposto il mantenimento e io non le avrei chiesto nulla per il mantenimento e facevamo a metà per le spese straordinarie dei ragazzi. Da quando mi ha chiesto il mantenimento arretrato con la madre ci scriviamo solo per email per questioni organizzative, ma non mi condivide mai le informazioni relative ai ragazzi, non so nulla se
riprenda la scuola o meno. Ci terrei molto ad avere informazioni sui ragazzi prima di PE scoprirle per caso o addirittura di non saperle. Il marito della mia ex moglie ha una figlia a Bari e quindi quando la va giù non porta con CP_1 sé i ragazzi, per cui le ho chiesto di lasciarmeli in quei periodi, ma non mi ha mai risposto. Non ho pensato che dopo tre anni mi richiedesse indietro gli arretrati dei tre/quattro anni di mantenimento. Io ero contento così come ci eravamo organizzati, stavo bene che avevo i ragazzi con me. Ai fini del giudizio penale io ho rivalutato l'assegno di mantenimento per i ragazzi ed è pari a euro 938,24. Il prossimo mese va aggiornato ancora e arriverà ai 1000 euro e non ce la faccio a pagare. Il Got ha, dunque, trasmesso gli atti al Giudice Delegato per l'udienza già calendarizzata del 21 ottobre 2025. A tale udienza il Giudice delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e dato atto che , nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo e del decreto di Controparte_1 fissazione dell'udienza (notifica effettuata a mani), non si è costituita in giudizio, ne ha dichiarato la contumacia. Parte attrice ha dichiarato quanto segue: confermo le dichiarazioni rese al Gop il 4 luglio 2025. Nell'ambito del procedimento penale a mio carico ex art 570 bis. c.p. abbiamo trovato un accordo nel senso che io, in qualità di proprietario al 50% dell'immobile di Porto Recanati con mia sorella, cederò la nuda proprietà relativa alla quota di mia spettanza ai miei due figli e NT PE nonché al mio ultimo genito che si chiama con usufrutto in favore della mia ex Persona_5 moglie. Non ho ancora i documenti. Dovrò pagare anche le spese legali per 8.000,00 euro. Non ho ancora i documenti. NT ha quasi 17 anni e con il mio ultimogenito che ha tre mesi, viene e va. Non ci sono più regole. Dorme da me ma va tutto coordinato con la sua attività scolastica.
ha ripreso ad andare a scuola: ha ripreso ed io sono d'accordo. Sta facendo la scuola per PE recuperare. ADR: da febbraio verso regolarmente l'importo di 936,80 euro grazie all'aiuto di mia moglie
Ci sono poi le spese extra per i ragazzi e le sta pagando. IN ultimo i libri per Testimone_1 entrambi. Io non prendo l'AUU credo lo prenda la mia ex. Sono proprietario di 1/6 di nuda proprietà di una casa di Cesano Boscone in cui abita mio papà. Non l'ho indicato in disclosure e lo voglio dire oggi. Con avevo un 'ottima relazione. Non lo vedo da quando sono iniziati tutti questi processi PE
(soprattutto il penale ed il pignoramento) Io continuo a provarci, ma lui nulla. Vedremo. Il procuratore di parte attrice ha rinunciato alle istanze istruttorie e il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione posto che parte attrice non ha articolato istanze istruttorie e ritenuto non necessaria l'attivazione d'ufficio a tutela della prole ex art 473 bis. 2 c.p.c., ha invitato il procuratore di parte attrice a precisare le conclusioni. Previa interlocuzione con parte attrice e con il suo difensore, che si sono dichiarati d'accordo, il Giudice delegato non ha ritenuto necessario adottare provvedimenti temporanei tenuto conto dell'assenza di urgenza valutata anche avuto riguardo alla situazione del nucleo nell'attualità così come descritta da parte attrice e considerate le tempistiche di pronta definizione del giudizio. Il Giudice delegato ha, quindi, ordinato la discussione orale della causa. Il procuratore di parte attrice ha insistito nell'accoglimento delle domande svolte e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ex art 473 bis. 22 IV c.p.c. La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 12.11.2025
******* Con riferimento al mantenimento della figlia minore NT e del figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente . PE
Con l'accordo di divorzio raggiunto mediante negoziazione assistita in data 2 luglio 2018, autorizzato dal Pubblico Ministero il 5 luglio 2018, le parti avevano stabilito che il padre avrebbe trascorso con i figli fine settimana alternati dal venerdì alle ore 20,00 fino alla domenica alle ore 21,00 dopo cena e, nella settimana che termina con il week-end di spettanza materna, il lunedì e il giovedì dall'uscita da scuola fino alle ore 21,00, nonché un contributo perequativo a carico del padre di euro 800,00 mensili (400,00 euro per ciascun figlio), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie. Il padre, a fondamento della richiesta di riduzione ad euro 400,00 (200,00 euro per ciascun figlio) ha allegato il decremento dei suoi redditi e una esposizione debitoria nei confronti dell'erario, per il cui rimborso, a decorrere da aprile 2024, è tenuto al pagamento di 70 rate mensili di circa euro 700,00 ciascuna.
Parte ricorrente, in coerenza con l'età anagrafica dei figli, ha rinunciato alla richiesta di rimodulazione delle frequntazioni, dando però atto di aver interrotto ogni rapporto con il figlio maggiorenne e di vedere la figlia minore sulla falsariga di quanto stabilito nell'accordo di negoziazione raggiungendo con la stessa, di volta in volta, accordi modificativi ritagliati sui suoi desideri ed impegni. Quanto alla situazione economico – patrimoniale paterna e all'allegato peggioramento della propria capacità reddituale, dalla documentazione prodotta in atti emerge che : Parte_1
- all'epoca del divorzio svolgeva attività di consulente libero professionista per la Società
con un stipendio netto mensile pari a euro 2.846,00 (cfr. PF 2018), a decorrere da Parte_2 settembre 2023 lavora per la Società Vigilanza CIVIS con un stipendio netto mensile pari ad euro 1.903,05 (cfr. PF 2024);
- è titolare di due conti correnti bancari (BPM n. 923 e BPM n. 924) da cui risulta che non ha consistenti risparmi;
- attualmente vive con la nuova moglie e con il figlio, nato da circa tre mesi, nell'abitazione di Trezzano sul Naviglio di sua esclusiva proprietà, gravata da mutuo, la cui rata mensile, pari a circa euro 800,00 nel 2018, ammonta oggi a circa euro 1.100,00; è inoltre comproprietario, per la quota del 50%, con la sorella, di un immobile sito in Porto Recanati. In relazione a tale bene, il signor ha riferito che, nell'ambito del procedimento penale pendente a suo Pt_1 carico ex art. 570-bis c.p., lui e la ex moglie hanno concordato di trasferire la nuda proprietà della sua quota (pari al 50%) ai figli comuni e al figlio minore , nato dal nuovo Per_5 matrimonio, con usufrutto in favore della ex moglie;
- a decorrere da aprile 2024 risulta gravato da un debito nei confronti dell'erario, la cui estinzione è prevista mediante il pagamento di 70 rate mensili da circa euro 700,00 ciascuna (cfr. doc. 13)
- dal mese di febbraio versa regolarmente l'importo di 936,80 euro per il mantenimento ordinario dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie e ha dichiarato di poter adempiere al versamento solo grazie al sostegno della nuova moglie;
- è proprietario di 1/6 della nuda proprietà di una abitazione sita in Cesano Boscone, dove attualmente abita il di lui padre. Quanto alla situazione economico – reddituale della madre, secondo quanto riferito da parte attrice, la stessa all'epoca del divorzio lavorava in qualità di dipendente di una agenzia immobiliare, mentre attualmente svolgerebbe attività autonoma come agente immobiliare in proprio. Non è, tuttavia, in atti documentazione idonea a comprovare quanto dichiarato dal signor né l'entità dei suoi Pt_1 guadagni. In ogni caso, tenuto conto dell'età della stessa e dell'assenza di documentazione che comprovi limitazioni, deve ritenersi che goda di piena capacità lavorativa. Percepisce l'intero AUU Tutto ciò premesso, in ordine alla domanda di riduzione del contributo paterno al mantenimento di e NT, ancora studenti della scuola superiore, tenuto conto PE
- del peggioramento della condizione economico-reddituale di parte attrice, in particolare del decremento reddituale rispetto all'epoca del divorzio;
- dell'incompatibilità dei redditi dichiarati (pari a 1.900 euro mensili) con le spese fisse che ha dichiarato di sostenere (700,00 euro per agenzia dell'entrate, 1.100,00 per mutuo e mantenimento dei figli pari a 936,00 euro) anche ritenuto conto dell'allegato aiuto della nuova moglie;
- del fatto che il padre attualmente frequenta la figlia minore, NT, secondo modalità liberamente concordate tra loro, mentre non ha più alcun rapporto con il figlio da PE circa un anno e mezzo, per cui le frequentazioni padre/figlio risultano ad oggi molto più limitate rispetto a quanto previsto in sede di divorzio, con conseguenti maggiori oneri di mantenimento diretto a carico della madre;
- del fatto che il padre in data 16.7.2025 ha avuto un nuovo figlio dall'attuale moglie, con conseguente aggravio dei suoi impegni economici;
- del fatto che le esigenze dei figli rapportate all'età sono aumentate (NT al tempo del divorzio aveva 9 anni e 12, adesso ne hanno, la prima 16 e il secondo 19); PE
- del fatto che, come riferito dal padre, per accordo implicito delle parti Parte_3 percepisce l'intero AUF di cui non si conosce l'ammontare il Collegio ritiene di rideterminare il contributo dovuto dal padre per il mantenimento dei due figli in euro 650,00 mensili (325,00 per ciascun figlio) importo da versarsi in va anticipata alla madre entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT. Il padre dovrà inoltre contribuire nel mantenimento della prole sostenendo nella misura del 50% le spese extra assegno come da Linee Guida del Tribunale di Milano modificate a giugno 2025. La modifica dell'obbligo di mantenimento dovrà farsi decorrere dalla mensilità di deposito della presente sentenza posto che la corretta determinazione del contributo è stata possibile alla luce delle conclusioni precisate da parte resistente all'udienza del 21 ottobre 2025 e che la nascita del terzogenito (che sicuramente ha inciso sulla quantificazione dell'importo) è successiva al deposito del ricorso.
Con riferimento alle spese di lite Attesa la mancata costituzione della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, nulla debba disporsi in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa pendente fra le parti di cui in epigrafe, nella contumacia di parte convenuta, ogni altra domanda disattesa o respinta, a parziale modifica delle condizioni delle condizioni di divorzio stabilite nell'accordo di negoziazione assistita del 2 luglio 2018, autorizzato dal pubblico ministero in data 5 luglio 2018, così provvede:
1. Pone a carico di l'obbligo di contribuire, con decorrenza dalla mensilità di Parte_1 pubblicazione delle presente sentenza, nel mantenimento dei figli versando alla madre entro il 5 di ogni mese l'importo di € 650,00 mensili (325,00 euro per ciascun figlio), oltre rivalutazione di legge annuale ed automatica ISTAT;
2. Pone a carico dei genitori l'obbligo di contribuire nella misura del 50% nelle spese extra assegno come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017 (per come modificate a giugno 2025), qui di seguito trascritte:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet). Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
3. Prende atto che l'intero AUF è percepito dalla madre
4. Conferma nel resto per quanto di ragione;
5. Dichiara irripetibili le spese di lite. Si comunichi. Così deciso in Milano, il 12.11.2025 Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente Dott. Chiara Delmonte Giudice Dott. NT Maderna Giudice rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 11/03/2025 promossa da 1) Parte_1
Nato il 04/12/1971 a MILANO (MI) cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in VIA MORONA, N. 10, TREZZANO SUL NAVIGLIO rappresentato e difeso dall'avv. Elena Alessandra Bigardi presso il cui studio in Milano, via Sant'Antonio Maria Zaccaria, 1 è elettivamente domiciliato Parte attrice nei confronti di
2) Controparte_1
Nata il 18/06/1974 a MILANO (MI) cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], N.1, CESANO BOSCONE ITALIA Parte convenuta contumace
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Procuratore Controparte_2 della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 12.3.2025
OGGETTO: MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO
CONCLUSIONI rassegnate all'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. del 21.10.2025: Rinuncia alle domande di modifica relative ai tempi di frequentazioni e, a parziale modifica delle condizioni di negoziazione assistita chiede di:
- disporre la diminuzione del contributo di mantenimento paterno da euro 800,00 stabilito nell'atto di divorzio a euro 400,00 (euro 200,00 per NT minorenne e euro 200,00 per R_ maggiorenne non economicamente indipendente), ferma la contribuzione nelle spese extra assegno;
- con il favore delle spese.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno contratto matrimonio con rito civile il 18/06/2005 a Milano (anno 2005, atto n.973, parte 1). Dall'unione sono nati , il 28 settembre 2006 e NT, il 19 aprile 2009. PE
I coniugi si sono separati consensualmente alle condizioni omologate il 23 dicembre 2015 e divorziati giusti accordi di negoziazione assistita del 2 luglio 2018 autorizzati con nulla osta del PM del 5 luglio 2018. Con ricorso depositato in data 10.3.2025 presso questo Tribunale , a parziale modifica Parte_1 delle condizioni delle condizioni di divorzio stabilite, ha domandato quanto segue:
- Disporre un adeguato ampliamento del diritto di visita ordinario paterno per la figlia minore
(e anche per il figlio maggiorenne se lo vorrà) conformemente al Persona_3 PE regime che si era stabilizzato tra i genitori a decorrere dall'anno 2019 e cioè a fine settimana alternati dal giovedì all'uscita da scuola fino al lunedì mattina e poi tutte le settimane dal martedì all'uscita da scuola fino al giovedì mattino, nonché il giovedì a cena della settimana che termina con il fine settimana di competenza della madre. Disporre altresì l'ampliamento delle frequentazioni paterne estive ad almeno tre settimane durante il periodo estivo, conformemente a quanto avvenuto negli ultimi anni, inalterato il principio dell'alternanza tra i genitori per le frequentazioni pasquali, natalizie e per i ponti scolastici durante l'anno così come già disciplinati nell'atto di divorzio;
- Disporre la diminuzione del contributo di mantenimento paterno da euro 800,00 stabilito nell'atto di divorzio a euro 400,00 (euro 200,00 per NT minorenne e euro 200,00 per R_ maggiorenne non economicamente indipendente).
- con il favore delle spese. All'udienza del 4.7.2025, celebrata dinnanzi al GOT, dott. il procuratore di parte attrice Per_4 ha riferito che era in corso un procedimento penale promosso dalla convenuta nei confronti di parte attrice ex art. 570 c.p. per mancato pagamento del contributo al mantenimento e che la signora aveva riferito che, non potendo permettersi le spese di un avvocato, non procederà a CP_1 costituirsi in giudizio nel presente procedimento. Parte attrice ha dichiarato quanto segue: io ho scritto alla signora successivamente al decreto di fissazione di udienza del 20 marzo CP_1 con una proposta di mediazione, ma non mi ha risposto. Adesso io riesco a vedere solo NT, tutti i fine settimana alternati e rimane da me dal venerdì fino alla domenica sera.
non lo vedo da un anno e mezzo e non so il motivo. PE
Prima avevamo un bellissimo rapporto, io tutti i giorni lo chiamo o gli scrivo ma non mi risponde neanche ai messaggi, non li apre neanche. All'epoca del divorzio lavoravo come libero professionista consulente, presso la Società Parte_2
e il mio reddito complessivo lordo era pari a circa euro 67.000,00 e, una volta decurtati gli oneri deducibili e le imposte, il Signor poteva contare su un reddito netto annuale di euro Pt_1
34.160,00 pari a euro 2.846,00 mensile. Pago una rata di mutuo di euro 1.100,00 mensili, per l'acquisto della mia abitazione a Trezzano sul Naviglio Via Morona 10. Adesso ho avuto una riduzione del mio reddito lavorativo da quando lavoro con Vigilanza CIVIS e guadagno circa 36.695,00 lordi e circa euro 22.000,00 netti, pari a euro 1.903,58. Ho un debito con l'erario per il quale pago una rata di 700, mensili e dalla fine di luglio dovrò pagare 1000 euro al mese per tasse non pagate per un totale di 30 mila euro. Mia moglie aspetta un bambino a giorni. La Signora ha un'agenzia immobiliare sua, è sposata con un ingegnere costruttore. CP_1
Io dal 2019 ho tenuto i nostri figli con me per tre anni in modo da consentirle di potersi recare giù a Bari per la frequentazione del suo compagno. Al riguardo eravamo d'accordo che non le avrei più corrisposto il mantenimento e io non le avrei chiesto nulla per il mantenimento e facevamo a metà per le spese straordinarie dei ragazzi. Da quando mi ha chiesto il mantenimento arretrato con la madre ci scriviamo solo per email per questioni organizzative, ma non mi condivide mai le informazioni relative ai ragazzi, non so nulla se
riprenda la scuola o meno. Ci terrei molto ad avere informazioni sui ragazzi prima di PE scoprirle per caso o addirittura di non saperle. Il marito della mia ex moglie ha una figlia a Bari e quindi quando la va giù non porta con CP_1 sé i ragazzi, per cui le ho chiesto di lasciarmeli in quei periodi, ma non mi ha mai risposto. Non ho pensato che dopo tre anni mi richiedesse indietro gli arretrati dei tre/quattro anni di mantenimento. Io ero contento così come ci eravamo organizzati, stavo bene che avevo i ragazzi con me. Ai fini del giudizio penale io ho rivalutato l'assegno di mantenimento per i ragazzi ed è pari a euro 938,24. Il prossimo mese va aggiornato ancora e arriverà ai 1000 euro e non ce la faccio a pagare. Il Got ha, dunque, trasmesso gli atti al Giudice Delegato per l'udienza già calendarizzata del 21 ottobre 2025. A tale udienza il Giudice delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e dato atto che , nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo e del decreto di Controparte_1 fissazione dell'udienza (notifica effettuata a mani), non si è costituita in giudizio, ne ha dichiarato la contumacia. Parte attrice ha dichiarato quanto segue: confermo le dichiarazioni rese al Gop il 4 luglio 2025. Nell'ambito del procedimento penale a mio carico ex art 570 bis. c.p. abbiamo trovato un accordo nel senso che io, in qualità di proprietario al 50% dell'immobile di Porto Recanati con mia sorella, cederò la nuda proprietà relativa alla quota di mia spettanza ai miei due figli e NT PE nonché al mio ultimo genito che si chiama con usufrutto in favore della mia ex Persona_5 moglie. Non ho ancora i documenti. Dovrò pagare anche le spese legali per 8.000,00 euro. Non ho ancora i documenti. NT ha quasi 17 anni e con il mio ultimogenito che ha tre mesi, viene e va. Non ci sono più regole. Dorme da me ma va tutto coordinato con la sua attività scolastica.
ha ripreso ad andare a scuola: ha ripreso ed io sono d'accordo. Sta facendo la scuola per PE recuperare. ADR: da febbraio verso regolarmente l'importo di 936,80 euro grazie all'aiuto di mia moglie
Ci sono poi le spese extra per i ragazzi e le sta pagando. IN ultimo i libri per Testimone_1 entrambi. Io non prendo l'AUU credo lo prenda la mia ex. Sono proprietario di 1/6 di nuda proprietà di una casa di Cesano Boscone in cui abita mio papà. Non l'ho indicato in disclosure e lo voglio dire oggi. Con avevo un 'ottima relazione. Non lo vedo da quando sono iniziati tutti questi processi PE
(soprattutto il penale ed il pignoramento) Io continuo a provarci, ma lui nulla. Vedremo. Il procuratore di parte attrice ha rinunciato alle istanze istruttorie e il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione posto che parte attrice non ha articolato istanze istruttorie e ritenuto non necessaria l'attivazione d'ufficio a tutela della prole ex art 473 bis. 2 c.p.c., ha invitato il procuratore di parte attrice a precisare le conclusioni. Previa interlocuzione con parte attrice e con il suo difensore, che si sono dichiarati d'accordo, il Giudice delegato non ha ritenuto necessario adottare provvedimenti temporanei tenuto conto dell'assenza di urgenza valutata anche avuto riguardo alla situazione del nucleo nell'attualità così come descritta da parte attrice e considerate le tempistiche di pronta definizione del giudizio. Il Giudice delegato ha, quindi, ordinato la discussione orale della causa. Il procuratore di parte attrice ha insistito nell'accoglimento delle domande svolte e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ex art 473 bis. 22 IV c.p.c. La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 12.11.2025
******* Con riferimento al mantenimento della figlia minore NT e del figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente . PE
Con l'accordo di divorzio raggiunto mediante negoziazione assistita in data 2 luglio 2018, autorizzato dal Pubblico Ministero il 5 luglio 2018, le parti avevano stabilito che il padre avrebbe trascorso con i figli fine settimana alternati dal venerdì alle ore 20,00 fino alla domenica alle ore 21,00 dopo cena e, nella settimana che termina con il week-end di spettanza materna, il lunedì e il giovedì dall'uscita da scuola fino alle ore 21,00, nonché un contributo perequativo a carico del padre di euro 800,00 mensili (400,00 euro per ciascun figlio), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie. Il padre, a fondamento della richiesta di riduzione ad euro 400,00 (200,00 euro per ciascun figlio) ha allegato il decremento dei suoi redditi e una esposizione debitoria nei confronti dell'erario, per il cui rimborso, a decorrere da aprile 2024, è tenuto al pagamento di 70 rate mensili di circa euro 700,00 ciascuna.
Parte ricorrente, in coerenza con l'età anagrafica dei figli, ha rinunciato alla richiesta di rimodulazione delle frequntazioni, dando però atto di aver interrotto ogni rapporto con il figlio maggiorenne e di vedere la figlia minore sulla falsariga di quanto stabilito nell'accordo di negoziazione raggiungendo con la stessa, di volta in volta, accordi modificativi ritagliati sui suoi desideri ed impegni. Quanto alla situazione economico – patrimoniale paterna e all'allegato peggioramento della propria capacità reddituale, dalla documentazione prodotta in atti emerge che : Parte_1
- all'epoca del divorzio svolgeva attività di consulente libero professionista per la Società
con un stipendio netto mensile pari a euro 2.846,00 (cfr. PF 2018), a decorrere da Parte_2 settembre 2023 lavora per la Società Vigilanza CIVIS con un stipendio netto mensile pari ad euro 1.903,05 (cfr. PF 2024);
- è titolare di due conti correnti bancari (BPM n. 923 e BPM n. 924) da cui risulta che non ha consistenti risparmi;
- attualmente vive con la nuova moglie e con il figlio, nato da circa tre mesi, nell'abitazione di Trezzano sul Naviglio di sua esclusiva proprietà, gravata da mutuo, la cui rata mensile, pari a circa euro 800,00 nel 2018, ammonta oggi a circa euro 1.100,00; è inoltre comproprietario, per la quota del 50%, con la sorella, di un immobile sito in Porto Recanati. In relazione a tale bene, il signor ha riferito che, nell'ambito del procedimento penale pendente a suo Pt_1 carico ex art. 570-bis c.p., lui e la ex moglie hanno concordato di trasferire la nuda proprietà della sua quota (pari al 50%) ai figli comuni e al figlio minore , nato dal nuovo Per_5 matrimonio, con usufrutto in favore della ex moglie;
- a decorrere da aprile 2024 risulta gravato da un debito nei confronti dell'erario, la cui estinzione è prevista mediante il pagamento di 70 rate mensili da circa euro 700,00 ciascuna (cfr. doc. 13)
- dal mese di febbraio versa regolarmente l'importo di 936,80 euro per il mantenimento ordinario dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie e ha dichiarato di poter adempiere al versamento solo grazie al sostegno della nuova moglie;
- è proprietario di 1/6 della nuda proprietà di una abitazione sita in Cesano Boscone, dove attualmente abita il di lui padre. Quanto alla situazione economico – reddituale della madre, secondo quanto riferito da parte attrice, la stessa all'epoca del divorzio lavorava in qualità di dipendente di una agenzia immobiliare, mentre attualmente svolgerebbe attività autonoma come agente immobiliare in proprio. Non è, tuttavia, in atti documentazione idonea a comprovare quanto dichiarato dal signor né l'entità dei suoi Pt_1 guadagni. In ogni caso, tenuto conto dell'età della stessa e dell'assenza di documentazione che comprovi limitazioni, deve ritenersi che goda di piena capacità lavorativa. Percepisce l'intero AUU Tutto ciò premesso, in ordine alla domanda di riduzione del contributo paterno al mantenimento di e NT, ancora studenti della scuola superiore, tenuto conto PE
- del peggioramento della condizione economico-reddituale di parte attrice, in particolare del decremento reddituale rispetto all'epoca del divorzio;
- dell'incompatibilità dei redditi dichiarati (pari a 1.900 euro mensili) con le spese fisse che ha dichiarato di sostenere (700,00 euro per agenzia dell'entrate, 1.100,00 per mutuo e mantenimento dei figli pari a 936,00 euro) anche ritenuto conto dell'allegato aiuto della nuova moglie;
- del fatto che il padre attualmente frequenta la figlia minore, NT, secondo modalità liberamente concordate tra loro, mentre non ha più alcun rapporto con il figlio da PE circa un anno e mezzo, per cui le frequentazioni padre/figlio risultano ad oggi molto più limitate rispetto a quanto previsto in sede di divorzio, con conseguenti maggiori oneri di mantenimento diretto a carico della madre;
- del fatto che il padre in data 16.7.2025 ha avuto un nuovo figlio dall'attuale moglie, con conseguente aggravio dei suoi impegni economici;
- del fatto che le esigenze dei figli rapportate all'età sono aumentate (NT al tempo del divorzio aveva 9 anni e 12, adesso ne hanno, la prima 16 e il secondo 19); PE
- del fatto che, come riferito dal padre, per accordo implicito delle parti Parte_3 percepisce l'intero AUF di cui non si conosce l'ammontare il Collegio ritiene di rideterminare il contributo dovuto dal padre per il mantenimento dei due figli in euro 650,00 mensili (325,00 per ciascun figlio) importo da versarsi in va anticipata alla madre entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT. Il padre dovrà inoltre contribuire nel mantenimento della prole sostenendo nella misura del 50% le spese extra assegno come da Linee Guida del Tribunale di Milano modificate a giugno 2025. La modifica dell'obbligo di mantenimento dovrà farsi decorrere dalla mensilità di deposito della presente sentenza posto che la corretta determinazione del contributo è stata possibile alla luce delle conclusioni precisate da parte resistente all'udienza del 21 ottobre 2025 e che la nascita del terzogenito (che sicuramente ha inciso sulla quantificazione dell'importo) è successiva al deposito del ricorso.
Con riferimento alle spese di lite Attesa la mancata costituzione della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, nulla debba disporsi in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa pendente fra le parti di cui in epigrafe, nella contumacia di parte convenuta, ogni altra domanda disattesa o respinta, a parziale modifica delle condizioni delle condizioni di divorzio stabilite nell'accordo di negoziazione assistita del 2 luglio 2018, autorizzato dal pubblico ministero in data 5 luglio 2018, così provvede:
1. Pone a carico di l'obbligo di contribuire, con decorrenza dalla mensilità di Parte_1 pubblicazione delle presente sentenza, nel mantenimento dei figli versando alla madre entro il 5 di ogni mese l'importo di € 650,00 mensili (325,00 euro per ciascun figlio), oltre rivalutazione di legge annuale ed automatica ISTAT;
2. Pone a carico dei genitori l'obbligo di contribuire nella misura del 50% nelle spese extra assegno come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017 (per come modificate a giugno 2025), qui di seguito trascritte:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet). Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
3. Prende atto che l'intero AUF è percepito dalla madre
4. Conferma nel resto per quanto di ragione;
5. Dichiara irripetibili le spese di lite. Si comunichi. Così deciso in Milano, il 12.11.2025 Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo